Sulla eccezionalità dell'art. 42-bis e non applicazione in caso di diritto di superficie
Pubblico
Mercoledì, 5 Aprile, 2017 - 12:51
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, (Sezione Prima), sentenza n. 89 del 22 febbraio 2017, sulla eccezionalità della procedura dell’art. 42-bis e sulla non applicazione in caso di diritto di superficie
La procedura di cui all'articolo 42 bis del d.p.r. 327 del 2001 va considerata del tutto eccezionale nel sistema, e quindi di stretta interpretazione.
La procedura - del tutto eccezionale - è pertanto prevista solo per l'acquisizione del diritto di proprietà e del diritto di servitù, ma non per l'acquisizione del diritto di superficie come avvenuto nel caso che ne occupa.
N. 00089/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Pullano, con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via Carducci 10;
contro
Promoturismo Fvg, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosa Gambi, Piero Fornasaro De Manzini, con domicilio eletto presso la prima, in Trieste, largo Don Bonifacio 1;
Quanto al ricorso introduttivo:
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento dell'Amministrazione.
quanto ai motivi aggiunti:
per l'annullamento:
del decreto emesso da "Promoturisno FVG" n 1/2016 del 23 agosto 2016;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Promoturismo Fvg;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, con il ricorso introduttivo agiscono ex art. 117 del c.p.a. avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione; fanno presente che l'agenzia regionale Promotur comunicava l'avvio della procedura di acquisizione sanante ex articolo 42 bis del d.p.r. 327 del 2001.
Rilevano che la procedura è stata avviata a seguito della sentenza n. 421 del 2012 emessa dal Tar. I ricorrenti inoltravano una nota alla Promotur nonché alla Regione in cui manifestavano perplessità circa la procedura di acquisizione sanante intrapresa dall'agenzia regionale.
A sostegno del ricorso deducono i seguenti motivi:
1. Violazione dell'articolo 42 bis del d.p.r. 327 del 2001, eccesso di potere, difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria, violazione dell'articolo 2 della legge 241 del 1990 e dell'articolo 97 della Costituzione.
Si può configurare il silenzio inadempimento, posto che la procedura di acquisizione deliberata nel giugno 2014 con comunicazione di avvio del procedimento del 2015 non è stata ancora completata. La perizia redatta dal perito risale al 24 agosto 2015 ad oltre un anno di distanza.
L'articolo 42 bis non pone alcun termine per l'adozione del provvedimento, ma ciò non vuol dire che l'amministrazione abbia il potere di dilazionare senza termini la procedura.
Secondo una costante giurisprudenza la scelta dell'amministrazione sull'acquisizione sanante deve avvenire, ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 1990, entro 90 giorni; cita favore una copiosa giurisprudenza.
Resiste in giudizio la Promotur che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati; in particolare la regione doveva essere notiziata del ricorso.
Eccepisce poi la necessità di riunire il presente procedimento a quello rubricato al numero 200 del 2016.
Ricostruisce poi la vicenda espropriativa e ricorda che la sentenza del Tar n. 421 del 2012 ha annullato il decreto di esproprio nella parte cui gravava del diritto di superficie i terreni dei ricorrenti. Osserva poi come il Consiglio di Stato nel decidere in sede di appello ha accertato il pieno adempimento della regione e dell'agenzia regionale alla sentenza del Tar. Della vicenda si è occupato anche il giudice ordinario cioè la Corte d'appello per la determinazione dell'indennità di esproprio. Osserva poi come l'amministrazione abbia dato piena ottemperanza alla sentenza del TAR tenendo anche conto delle sopravvenienze.
Conclude per l'insussistenza di alcun danno da ritardo.
Nella memoria depositata il 4 ottobre 2016 parte ricorrente osserva come nelle more del processo la Promotur ha emesso il provvedimento conclusivo in data 23 agosto 2016. Avverso tale atto ha depositato motivi aggiunti.
Comunque i ricorrenti contestano l'eccezione d'inammissibilità del ricorso in quanto la Regione non presenta la qualità di controinteressato.
In data 4 ottobre 2016 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti avverso il decreto conclusivo del procedimento ex articolo 42 bis del d.p.r. 327 del 2001.
In via di diritto, deduce la violazione dell'articolo 42 bis del d.p.r. 327 del 2001, eccesso di potere, difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria, illogicità, violazione degli articoli 42 e 97 della Costituzione. L'acquisizione sanante non può avvenire con effetto retroattivo, il che impedisce l'utilizzo di detto articolo 42 bis in presenza di un giudicato. Inoltre la procedura è ammessa solo per l'acquisizione di immobili e non per i beni che la pubblica amministrazione ha illegittimamente costruito sui beni ovvero per il diritto di servitù.
In sostanza la procedura non è ammessa per l'acquisizione del diritto di superficie; cita a favore una giurisprudenza anche costituzionale.
I ricorrenti chiedono il risarcimento del danno anche per la lunghezza della procedura seguita dall'amministrazione.
In data 12 ottobre 2016 la Promotur deposita una memoria in cui osserva come la proposizione dei motivi aggiunti rende improcedibile il giudizio sul silenzio e implica la necessità di convertire il rito da quello speciale a quello ordinario.
Ribadisce l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla regione. Chiede la riunione dei due ricorsi sub 200 e 201 del 2016 e dei motivi aggiunti. Conclude per il rigetto del ricorso.
In data 20 gennaio 2017 sempre la Promotur rinnova l'eccezione d'inammissibilità e osserva come la procedura di cui all'articolo 42 bis è ammessa anche per il diritto di superficie come statuito dal Consiglio di Stato. Non esiste alcun danno economico per la ricorrente né si verifica alcun ritardo colpevole dell'amministrazione.
In data 1 febbraio 2017 i ricorrenti producono documentazione e il 6 febbraio 2017 una memoria.
In data 10 febbraio 2017 la Promotur eccepisce la tardività dei documenti e della ultima memoria difensiva in quanto il cambiamento di rito ha comportato la necessità di rispettare i termini ordinari.
Infine nella pubblica udienza del 22 febbraio 2017, dopo il mutamento del rito da quello per il silenzio a quello ordinario, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del ricorso introduttivo è il silenzio serbato dall'amministrazione a fronte dell'obbligo di emanare un decreto di acquisizione ex articolo 42 bis del d.p.r. 327 del 2001 e il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo.
2. Il provvedimento dell'amministrazione è successivamente intervenuto ed è stato oggetto dei motivi aggiunti. Il ricorso introduttivo quindi diventa in parte improcedibile e rimane da esaminare unicamente sotto l'aspetto risarcitorio.
3. Preliminarmente, va considerata fondata l'eccezione della resistente di tardività del deposito da parte dei ricorrenti di documenti e della memoria difensiva presentate fuori termine (rispettivamente il 1 febbraio e il 6 febbraio), termine che è quello ordinario dopo il cambiamento di rito da quello speciale per il silenzio a quello ordinario. Questo Collegio quindi non terrà conto né dei documenti né della memoria citata.
4. Va innanzitutto esaminata l'eccezione che riguarda sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per mancata notifica del ricorso e dei motivi aggiunti alla Regione, quale sostanziale controinteressata.
L'eccezione va disattesa in quanto la regione non viene menzionata negli atti impugnati e inoltre risulta che abbia incaricato la Promotur di gestire l'intera vicenda in suo nome e per suo conto.
5. Quanto al risarcimento del danno da ritardo, manca nel caso alcuna colpa dell'amministrazione, in quanto il tempo trascorso dall'inizio della procedura acquisitiva fino alla sua conclusione si giustifica ampiamente sulla base dei ricorsi relativi all'indennità di esproprio, nonché con l'intervento del legislatore regionale sulla stessa struttura della società incaricata degli espropri. Inoltre non viene dimostrato in ricorso alcun danno derivante dal passaggio del tempo, se non in modo apodittico e generico, anche perché l'interessata ha diritto all'indennità prevista.
6. Quanto invece al ricorso per motivi aggiunti va innanzitutto rilevato come la procedura di cui all'articolo 42 bis del d.p.r. 327 del 2001 va considerata del tutto eccezionale nel sistema, e quindi di stretta interpretazione.
Il comma I di detto art 42 bis invero consente all'amministrazione di acquisire non retroattivamente un bene immobile con corresponsione al proprietario di un indennizzo.
Peraltro il comma VI precisa che le diposizioni del medesimo articolo si applicano anche "quando è imposta una servitù".
La procedura - del tutto eccezionale - è pertanto prevista solo per l'acquisizione del diritto di proprietà e del diritto di servitù, ma non per l'acquisizione del diritto di superficie come avvenuto nel caso che ne occupa.
La limitazione emerge evidente non solo dalla lettera della norma ma anche dalla sua ratio, limitata a ipotesi speciali, tant'è che l'acquisizione sanante opera ex nunc e richiede un onere motivazionale rafforzato, costituendo quindi una extrema ratio (si veda Corte Costituzionale n 71 del 2015).
7. Per tutte le su indicate ragioni il ricorso introduttivo va in parte dichiarato improcedibile e in parte rigettato mentre i motivi aggiunti vanno accolti con annullamento del decreto con gli stessi impugnato, laddove le spese di giudizio si possono compensare stante l'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte improcedibile e in parte rigetta il ricorso introduttivo, mentre accoglie i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Umberto Zuballi
IL SEGRETARIO