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Processo amministrativo ed errore scusabile

Pubblico
Martedì, 14 Febbraio, 2017 - 17:59

     
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, (Sezione Prima), ordinanza n. 50/2017 su nullità ricorso digitale amministrativo ed errore scusabile 
 
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2017, proposto da:
 
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Reitano, Luigi Falcone, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Falcone in Botricello, via Nazionale 291;
 
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.D a Fiore, 34; 
per l’annullamento
del provvedimento di cui alla nota Fasc. n. 5988/11/2012/Area 1/AM del 21.06.2012 della Prefettura della Provincia di Crotone, con cui è stata trasmessa l’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 in danno della società ricorrente, comunicata con nota del 28.09.2016;
e per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Rilevato
- che il ricorso, notificato il 16 dicembre 2016, è stato depositato il 10 gennaio 2017, per cui in relazione ad esso trovano applicazione le disposizioni sul processo amministrativo telematico;
- che il ricorso prodotto in formato nativo digitale, depositato nella data indicata del 10 gennaio 2017, non reca sottoscrizione digitale e risulta, perciò, nullo;
- che parte ricorrente, in data 26 gennaio 2017, oltre il termine di trenta giorni dall’ultima notifica avvenuta il 16 dicembre 2016, ha depositato ricorso in formato nativo digitale, recante sottoscrizione digitale;
Vista l’istanza di rimessione in termini formulata dal difensore di parte ricorrente nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2017;
Ritenuto
- che sussistono le condizioni che consentono la rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., in considerazione delle comprensibili e oggettive incertezze riscontrabili soprattutto in casi in cui, come quello di specie, la notificazione del ricorso è stata effettuata quando ancora non erano vigenti le norme in materia di processo amministrativo telematico e il deposito ha avuto luogo successivamente all’entrata in vigore delle norme richiamate;
Considerato
- che risulta dalla documentazione prodotta che -OMISSIS-, già socia della società ricorrente, e -OMISSIS-, socio e amministratore della società, sono rispettivamente coniuge convivente e nuora di -OMISSIS-, ritenuto vicino a una cosca mafiosa e condannato per estorsione continuata in concorso e che dalla documentazione risulta, altresì, che quest’ultimo è dipendente della ditta o, perlomeno, lo è stato;
- che le indicate circostanza, a un primo sommario esame, appaiono sufficienti a supportare la valutazione di sussistenza di situazioni relative a pericoli di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società e che, pertanto, non sussistono i presupposti per la concessione delle richieste misure cautelari;
- che le spese della presente fase devono essere poste a carico della società ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
- dispone la rimessione in termini in relazione al tardivo deposito del ricorso in formato nativo digitale, recante sottoscrizione digitale;
- respinge l’istanza cautelare;
- condanna la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Ministero dell’Interno di spese e competenze della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini,Presidente FF, Estensore
Francesco Tallaro,Referendario
Germana Lo Sapio,Referendario
 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Iannini
 
 
 
IL SEGRETARIO
 
 
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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