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Occupazioni illegittime: soluzioni secondo TAR LAZIO

Pubblico
Sabato, 11 Febbraio, 2017 - 10:00

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda), ordinanza n. 1992 del 6 febbraio 2017, su occupazioni illegittime ed adozione art.42-bis

Massima

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa e civile, successiva agli arresti della Corte Europea dei diritti dell’uomo (ex multis, 30 maggio 2000, Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia; 12 gennaio 2006, Sciarrotta c. Italia), la pubblica amministrazione non può divenire proprietaria del suolo sulla base di un atto illecito (quale è la realizzazione dell'opera pubblica in assenza di un valido titolo ablativo) e nessun acquisto della proprietà di un'area può esservi in assenza di un legittimo atto ablatorio.
In caso di occupazione originariamente o, successivamente, divenuta sine titulo, l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non fa venire meno l'obbligo dell'amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso; e ciò indipendentemente dalle modalità - occupazione acquisitiva o usurpativa - di acquisizione del terreno. In tali fattispecie, all’amministrazione rimangono le seguenti alternative: 1) acquisire l’area ricorrendo alla stipula di fattispecie negoziali civilistiche; 2) restituire l’area, previa remissione in pristino stato e corresponsione del risarcimento per il periodo di occupazione illegittima protrattasi sino alla restituzione; 3) adottare un eventuale provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, corrispondendo al privato il valore venale del bene, il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima protrattasi sino alla emissione del provvedimento e le ulteriori poste risarcitorie contenute nella disposizione da ultimo citata.

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4981 del 2013, proposto da:

OMISSIS tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Morelli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via G.Vitelleschi, 26;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ciavarella, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura capitolina;
per ottenere
la restituzione (previa rimessione in pristino), ovvero il ristoro del danno patrimoniale (previa adozione di formale atto di acquisizione), limitatamente alle aree ancora oggetto di occupazione illegittima (lotto IA), fg. 658, part.lle 7, 15, 14, fg. 652, p.lle 28, 29, 30 e 100, Lotto I B), fg. 652, part.lle 78, 79 e 39;
nonché ed in ogni caso
per il risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione, il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per tutte le aree di cui ai lotti I A), I B) e I C), ed il risarcimento del danno da perdita di valore delle aree contigue.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2017 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avvocati, di cui al verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:1. I ricorrenti agiscono, per ottenere:
- la restituzione e/o il risarcimento del danno relativamente ad alcune aree site in Roma, località Tor Cervara, occupate per la realizzazione del P.P. 9/L, in relazione alle quali non si è conclusa, nei termini, la procedura espropriativa; si tratta precisamente, stando alla prospettazione dei ricorrenti, dei lotti denominati I A), Fg. 658, part.lle 7, 15, e 14; Fg. 652, part.lle 28, 29, 30, 100; I B), Fg. 652, part.lle 78, 79 e 39;
- il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima delle aree sopra evidenziate, nonché di altre aree, espropriate con decreto n. 15 del 29.3.2006 (lotto I B, fg. 652, part.lle 81 e 82, e lotto I C, fg. 652, p.lle 82 e 39), e con decreto n. 36 del 30.5.2008 (lotto I B) fg. 652, part.lle 84, 80 e 78), asseritamente, per finalità diverse da quelle per cui erano state originariamente occupate.
Si è costituita, per resistere, l’amministrazione capitolina, versando in giudizio in giudizio i suddetti decreti di esproprio, alcune delibere, risalenti agli anni 1985 – 1991, relative all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria del P.P. 9/L Tor Cervara, approvato con delibera di G.M. n. 1725 del 5 marzo 1985, nonché i verbali, relativi all’immissione in possesso e/o alla restituzione di alcune di tali aree;
Il ricorso è passato in decisione, una prima volta, alla pubblica udienza del 6.7.2016.
Con ordinanza collegiale n.8468 del 25.7.2016, la Sezione ha ritenuto necessario, preliminarmente, “acquisire una dettagliata relazione di chiarimenti dell’Ufficio Espropri dell’amministrazione capitolina, completa dei piani particellari e delle planimetrie catastali, nonché di tutti gli atti di natura ablatoria che si sono susseguiti nel tempo per ciascuna delle particelle oggetto di causa, a partire dalle dichiarazioni di pubblica utilità, unitamente all’eventuale interlocuzione avuta dagli uffici con i ricorrenti (e/o i loro danti causa), ai fini della liquidazione degli indennizzi e/o del risarcimento del danno dovuti per le suddette occupazioni, e alla documentazione relativa alle indennità eventualmente già liquidate”.
Gli incombenti sono stati successivamente eseguiti.
In via della pubblica udienza dell’11.1.2017, parte ricorrente ha depositato una memoria.
Il ricorso è quindi passato nuovamente in decisione alla pubblica udienza dell’11.1.2017.
2. Osserva il Collegio che, dalla documentata relazione istruttoria depositata dall’amministrazione capitolina si evince, tra l’altro, che Roma Capitale intende acquisire, ex art. 42 – bis del testo unico espropri, alcune delle particelle che sono tuttora oggetto di occupazione “sine titulo”.
Inoltre non vi è contestazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, quale offerta da parte ricorrente.
Infatti, relativamente ai lotti identificati nel ricorso come IA e IB ci si trova pacificamente al cospetto di una procedura espropriativa che non è stata mai conclusa a causa della omessa tempestiva emissione del decreto di esproprio e nell’ambito della quale le aree facenti capo ai ricorrenti sono state occupate ed, almeno in parte, irreversibilmente trasformate.
Relativamente al lotto IC, il decreto di esproprio risulta essere intervenuto diversi anni dopo la scadenza dell’occupazione legittima.
2.1. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa e civile, successiva agli arresti della Corte Europea dei diritti dell’uomo (ex multis, 30 maggio 2000, Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia; 12 gennaio 2006, Sciarrotta c. Italia), la pubblica amministrazione non può divenire proprietaria del suolo sulla base di un atto illecito (quale è la realizzazione dell'opera pubblica in assenza di un valido titolo ablativo) e nessun acquisto della proprietà di un'area può esservi in assenza di un legittimo atto ablatorio.
Si può quindi ritenere pacifico in giurisprudenza il principio per cui, in caso di occupazione originariamente o, successivamente, divenuta sine titulo, l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non fa venire meno l'obbligo dell'amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso; e ciò indipendentemente dalle modalità - occupazione acquisitiva o usurpativa - di acquisizione del terreno.
In tali fattispecie, all’amministrazione rimangono le seguenti alternative:
1) acquisire l’area ricorrendo alla stipula di fattispecie negoziali civilistiche;
2) restituire l’area, previa remissione in pristino stato e corresponsione del risarcimento per il periodo di occupazione illegittima protrattasi sino alla restituzione;
3) adottare un eventuale provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, corrispondendo al privato il valore venale del bene, il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima protrattasi sino alla emissione del provvedimento e le ulteriori poste risarcitorie contenute nella disposizione da ultimo citata.
Ciò posto, nel caso in esame – fatta salva la delibazione delle eccezioni sollevate dall’amministrazione capitolina, e ferma restando la verifica (d’ufficio) della sussistenza della giurisdizione in ordine alla domanda volta a conseguire il danno da perdita di valore delle aree contigue - pare al Collegio che sia preliminarmente necessario che l’amministrazione capitolina si determini in merito all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, al fine di avere certezza in ordine alle aree che essa intende effettivamente acquisire (con contestuale liquidazione dell’indennizzo previsto).
Ne discende che deve essere assegnato a Roma Capitale il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza parziale, per l’eventuale adozione del provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con contestuale obbligo di determinazione delle indennità dovute secondo quanto indicato nel medesimo art. 42-bis, ivi comprese le somme dovute per il periodo di occupazione senza titolo.
In mancanza di tali determinazioni, questo Tribunale provvederà a definire le domande di restituzione e/o di risarcimento, per tutte le aree di cui si verte.
In conclusione, va ordinato alla resistente amministrazione di determinarsi, ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, nel termine sopra indicato, in ordine all’acquisto o meno delle aree al proprio patrimonio indisponibile, con determinazione delle indennità dovute.
E’ riserva ogni decisione, in rito, in merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, non definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, così provvede:
- assegna a Roma Capitale il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, per l’eventuale adozione del provvedimento di acquisizione delle aree di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001;
- fissa per il prosieguo dell’esame del ricorso l’udienza pubblica del 5 luglio 2017;
- riserva al definitivo ogni altra statuizione in rito, sul merito e sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Silvia Martino        Antonino Savo Amodio
         
         
         
IL SEGRETARIO

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