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Ottemperanza ed art.42-bis TUE

Pubblico
Domenica, 22 Gennaio, 2017 - 15:33

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, (Sezione Terza), sentenza n. 131 del 18 gennaio 2017, sull'ottemperanza ed art.42-bis

OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Sala e Maria Sala, con domicilio eletto presso lo Studio degli stessi in Milano, via Hoepli, n. 3;controA.N.A.S. Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n. 1;per l'ottemperanzaal giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tar Milano, sezione III n. 7/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. Spa;Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;Visti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

I) Con ricorso RG 1278/2011 le odierne ricorrenti, proprietarie, dal 5 maggio 2009, di un compendio immobiliare ubicato nel Comune di _____, contraddistinto al catasto terreni con foglio 9 mappali 8513, 6988, e 6989 e al catasto fabbricati al foglio BU/10 mappali 12466 sub 1, 12468 sub 1 e 12467, costituito da terreni e fabbricati, per una superficie complessiva pari a mq. 19.540, precedentemente di proprietà della società______o, dante causa delle ricorrenti, hanno premesso che:- in data 16 gennaio 2002 l’allora Ente Nazionale per le Strade approvava il progetto relativo ai lavori di sistemazione e di adeguamento della carreggiata KM 32+300 e 35+500 – I lotto - sistemazione nodo dei Cinque Ponti lungo la SS n. 33 del Sempione, comprendente anche parte delle suddette aree;- con decreto del 28 giugno 2002 il Prefetto di Varese autorizzava il predetto Ente ad occupare in via temporanea e d’urgenza, tra l’altro, parte delle aree contraddistinte con i mappali 6989, 6988 e 6979;- con provvedimento del 16 ottobre 2002 veniva prorogato di cinque anni il termine per l’occupazione dei terreni, a decorrere dal 16 gennaio 2002, determinandosi quindi la relativa scadenza al 16 gennaio 2007;- in data 28 gennaio 2003 gli allora proprietari depositavano una perizia tecnico-estimativa per la determinazione dell’indennità di esproprio. Con nota del 14 maggio 2003 l’Anas li invitava a presentarsi per la sottoscrizione del verbale di cessione volontaria e l’accettazione dell’indennità.;- tuttavia, non essendo stato raggiunto alcun accordo, non si perfezionava la cessione bonaria delle aree;- nel BURL n. 50 del 9 dicembre 2004 veniva pubblicata la determinazione dell’indennità di esproprio;- nel febbraio 2005, a seguito di istanza di accesso agli atti, venivano comunicati alla società_____ per il tramite del proprio difensore, i provvedimenti della Commissione Provinciale Espropri con i quali erano state determinate le indennità di espropriazione;- nel marzo 2005 veniva promossa opposizione alla suddetta determinazione, avanti alla competente Corte d’Appello di Milano;- le odierne ricorrenti, nel frattempo divenute proprietarie delle aree in questione, venivano a conoscenza solo il 14 febbraio 2011 del provvedimento dell’ANAS (subentrato all’Ente Nazionale per le Strade) n. 49 datato 20 aprile 2009, denominato “Dispositivo di accessione invertita”, con cui si dichiarava “l’avvenuta acquisizione a titolo originario dei cespiti occorrenti per i lavori di sistemazione ed adeguamento della carreggiata stradale lungo la SS n. 33 del Sempione, dando atto che le opere stradali erano state ultimate e aperte al traffico e che quindi era intervenuta l’irreversibile trasformazione delle aree e la loro destinazione all’uso pubblico quale bene patrimoniale indisponibile”. Al suddetto provvedimento era allegato l’elenco delle aree, tra le quali quelle di proprietà delle odierne ricorrenti, contraddistinte al catasto terreni al fg. 9 mapp. 39149 (ex 6989°), 34125 (ex 6988b), 35145 (ex 8513b) e 34147 (ex 8513d) della superficie complessiva di mq. 10.020.Con il predetto ricorso hanno chiesto quindi:- previa declaratoria di nullità ovvero previo annullamento del provvedimento di acquisizione per “accessione invertita”, in via principale, la condanna dell’ANAS alla restituzione, previa riduzione in pristino, delle aree interessate dai lavori di sistemazione della carreggiata stradale e del nodo Cinque Ponti lungo la S.S. n. 33 del Sempione, stante l’assenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, nonché il risarcimento dei danni subiti per la temporanea non disponibilità dei beni;- in via subordinata, nel caso di accertata impossibilità della restituzione dei beni occupati, hanno formulato domanda di risarcimento per equivalente del danno da perdita del diritto di proprietà, pari al valore venale del bene, alla data del 20 aprile 2009, oltre i danni da occupazione illegittima.In accoglimento del ricorso proposto questo Tribunale con sentenza 7 gennaio 2015 n. 7:- ha rilevato che, da un lato, non poteva ritenersi estinto il diritto di proprietà del suolo in capo alle ricorrenti, dall’altro le aree, di proprietà dei privati, erano occupate sine titulo dall’Amministrazione, che aveva quindi l'obbligo di far venir meno l'occupazione illecita e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto;- ha ritenuto inefficace, ai fini del determinarsi dell'effetto traslativo, il provvedimento assunto dall’A.N.A.S. denominato "dispositivo di accessione invertita";- ha condannato l’A.N.A.S. "alla restituzione dei terreni di proprietà delle ricorrenti (salvo il risarcimento del danno da perdita di proprietà del fabbricato demolito), fatto salvo il potere dell'Amministrazione di acquisire i terreni stessi al proprio patrimonio attraverso l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 42 bis TU espropriazioni", precisando che “non risulta esclusa dall’ordinamento la possibilità per le parti di accordarsi per una cessione bonaria dell’immobile alla pubblica amministrazione con contestuale accordo per il ristori dei danni derivanti dall’occupazione illegittima subita”;- ha ritenuto che "sia in caso di restituzione dei terreni sia nell’ipotesi di adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 42 bis citato ... i parametri di riferimento dei relativi valori di risarcimento (per illegittima occupazione nel primo caso ovvero per la monetizzazione del diritto di proprietà) debbano essere quelli accertati dalla C.T.U. espletata nel corso del giudizio avanti la Corte d'Appello di Milano (e conclusosi con la sentenza n. 3601 del 3 novembre 2012)”, acquisita agli atti del giudizio senza alcuna contestazione da parte della società resistente;- ha condannato l’ANAS a rinnovare, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’eventuale acquisizione del fondo di cui è causa; all’esito di tale rinnovata valutazione ha disposto che l’ANAS adottasse – entro l’ulteriore termine di giorni 30 (trenta) – un provvedimento con il quale determinare alternativamente, che il bene:a) fosse acquisito non retroattivamente al patrimonio;b) fosse restituito ai legittimi proprietari, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione;- ha disposto che nel caso di adozione del provvedimento di acquisizione lo stesso “dovrà prevedere che ai proprietari sia corrisposto il valore venale del bene, nei termini accertati dalla CTU nel presente giudizio alla data delle domanda (28 aprile 2011) nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura pari del dieci per cento del medesimo valore venale”;- ha infine disposto che “sia nel caso a) che nel caso b) il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore dei ricorrenti, di una somma in denaro a titolo risarcitorio, pari all'applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'intero bene occupato, come accertato (sia nel valore al m/q sia quanto all'estensione della superficie occupata) dal C.TU nella relazione depositata nel presente giudizio in riferimento alla data di scadenza del periodo di occupazione legittima (16 gennaio 2007) e per tutto il periodo di occupazione illegittima, previa necessaria rivalutazione della somma, e terminerà solo con l'acquisizione della proprietà da parte dell'A.N.A.S. ovvero con la riconsegna del bene”;- quanto al fabbricato demolito ha condannato l’ANAS al risarcimento del danno da liquidarsi secondo il valore stimato dalla CTU resa nel giudizio avanti la Corte d’Appello di Milano quantificato in complessivi € 110.000,00 oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.Successivamente alla pubblicazione della predetta sentenza n. 7/2015, in data 1° aprile 2015, è pervenuta alle ricorrenti la nota prot. CM1-0009792 del 20 marzo 2015 con cui l’A.N.A.S. ha comunicato l'avvio del procedimento di acquisizione sanante delle aree e contestualmente ha trasmesso la bozza dell'atto di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 nonché la disposizione di pagamento della somma di € 816.500,00, assegnando il termine di trenta giorni per eventuali osservazioni e fissando il termine di conclusione del procedimento in 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, quindi con scadenza al 30 giugno 2015.Con nota del 23 aprile 2015 le odierne ricorrenti hanno contestato il calcolo effettuato dall’A.N.A.S., illustrando le modalità di calcolo ritenute corrette.Non essendo seguito alcun riscontro né, tanto meno, l’adozione di alcun provvedimento, con ricorso notificato in data 28 ottobre 2015 e depositato il successivo 4 novembre 2015 le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, nel frattempo passata in giudicato.Si è costituita in giudizio l’ANAS, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con memoria di mera forma e senza il deposito di alcuna documentazione.Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2016 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.II) Il ricorso merita accoglimento.La sentenza di questo Tribunale n. 7/2015, dapprima esecutiva e poi passata in giudicato non essendo stato interposto appello, è stata notificata all’ANAS (sia presso la sede reale sia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Sato) in data 21 – 22 gennaio 2015.Dopo la comunicazione di avvio del procedimento, in data 20 marzo 2015, la società è rimasta inadempiente, non concludendo il procedimento e non dando, pertanto, esecuzione alla sentenza.Sussistono quindi tutti i presupposti, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., per accogliere il ricorso proposto.Va pertanto ordinato all’ANAS di provvedere a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente decisione, secondo quanto di seguito indicato.1) La società ha l'obbligo di far venir meno l'occupazione illecita e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto.2) In relazione al fabbricato demolito, l’ANAS deve corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva € 110.000,00 oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.3) In relazione ai terreni di proprietà delle ricorrenti l’ANAS deve adottare, entro il predetto termine di 120 giorni, un provvedimento che3.a) disponga la restituzione dei terreni alle proprietarie, previa rimessione in pristino statoOvvero3.b) avendo la sentenza n. 7/2015 espressamente fatta salva tale eventualità, disponga, ai sensi dell’art. 42 bis DPR 327/2001, previa valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico, e comunque in contraddittorio con le parti interessate, l’acquisizione non retroattiva dei terreni al proprio patrimonio, prevedendo che:- entro il termine di 60 (sessanta) giorni, alla proprietà sia corrisposto il valore venale del bene, nei termini accertati dalla CTU espletata nel corso del giudizio avanti la Corte d’Appello di Milano (e conclusosi con la sentenza n. 3601 del 3 novembre 2012), acquisito agli atti del giudizio RG 1278/2011, alla data della domanda (28 aprile 2011), nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale;- il provvedimento sia tempestivamente notificato ai proprietari e comporti il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 14, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; sia soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente; sia trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;sia comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti, mediante trasmissione di copia integrale.4) In entrambi i casi (restituzione dei terreni ovvero provvedimento di acquisizione) l’ANAS è condannata a corrispondere alle ricorrenti la liquidazione del danno per illegittima occupazione che, ai sensi della sentenza della cui ottemperanza si tratta, deve essere quantificata nel cinque per cento annuo sul valore venale dell’intero bene occupato, come accertato (sia nel valore al m/q sia quanto all’estensione della superficie occupata) dalla CTU espletata nel corso del giudizio avanti la Corte d’Appello di Milano, in riferimento alla data di scadenza del periodo di occupazione legittima (16 gennaio 2007) e per tutto il periodo di occupazione illegittima, previa necessaria rivalutazione della somma, e fino alla data di acquisizione della proprietà da parte dell’ANAS ovvero fino alla riconsegna dei beni.III) Il Collegio ritiene opportuno precisare, tenuto conto della natura mista del giudizio di ottemperanza, ed in particolare della sua eventuale funzione di integrazione del giudicato, che, come rilevato nella stessa sentenza n. 7/2015, non risulta esclusa dall'ordinamento la possibilità per le parti di accordarsi per una cessione bonaria dei terreni, fermo restando il ristoro dei danni derivanti dall'occupazione illegittima subita.In tal caso, tenendo conto del termine di 120 giorni assegnato, l’ANAS e le ricorrenti possono addivenire ad una cessione bonaria, avuto riguardo al valore venale stabilito nella più volte richiamata consulenza tecnica.IV) In caso di perdurante inadempimento da parte dell’ANAS, e di infruttuoso decorso dei predetti termini, il Collegio nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore dell’Agenzia del Territorio – sede di Varese, con possibilità di delega a dirigente in servizio presso la stessa Agenzia, affinchè si insedi tempestivamente e provveda nei modi e nei termini sopra indicati.Il Collegio ritiene opportuno precisare che, secondo i principi affermati dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 2/2016, il Commissario ha il potere di adottare anche il provvedimento di cui all’art. 42 bis del DPR 327/2001, avendo il giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 7/2015 di questo Tribunale espressamente fatto salvo il potere dell’ANAS di provvedere in tal senso. Pertanto esigenze di effettività della tutela giurisdizionale impongono di eseguire il giudicato secondo buona fede. Conseguentemente il Commissario ben potrà valutare la sussistenza delle eccezionali condizioni legittimanti l’acquisizione coattiva del bene ex art. 42-bis (cfr. Ad. Plen. n. 2/2016 cit.).Una volta espletate tutte le operazioni il commissario ad acta invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il commissario ad acta verrà successivamente determinato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed è posto a carico dell’ANAS inadempiente.IV) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del comportamento, anche processuale, della società intimata.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto- condanna l’ANAS s.p.a. a dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 7/2015 ai sensi e nei termini di cui in motivazione;- in caso di perdurante inadempimento nomina quale Commissario ad acta il Direttore dell’Agenzia del Territorio – sede di Varese perché provveda ai sensi e nei termini di cui in motivazione.Condanna l’ANAS al pagamento, a favore delle ricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in € 10.000,00 (diecimila) oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza alle parti costituite nonchè al Direttore dell’Agenzia del Territorio – sede di Varese per gli adempimenti di competenza.Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza alla Procura della Corte dei Conti della Lombardia per le valutazioni di competenza.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:Ugo Di Benedetto, PresidenteAngelo Fanizza, Primo ReferendarioValentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Valentina Santina Mameli        Ugo Di Benedetto
         
         
         
         
         IL SEGRETARIO

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