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Occupazioni illegittime ed art.42-bis o accordi

Pubblico
Domenica, 22 Gennaio, 2017 - 15:26

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima), sentenza n. 736 del 11 gennaio 2017, sulle occupazioni illegittime ed i rimedi esperibili

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Prima)ha pronunciato la presenteSENTENZA NON DEFINITIVAsul ricorso numero di registro generale 896 del 2011, proposto da:

Consorzio per l’Area_____ncia di ______li, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Scrofa, 14;controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Città metropo_____oli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Cristiano, con domicilio eletto in Napoli, Piazza Matteotti,
Regione Campania, non costituita in giudizio;nei confronti diFibe S.p.A., Fisia Italimpianti S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Ennio Magri', Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio eletto presso Ennio Magri' in Roma, via Guido D'Arezzo, 18;per la declaratoriadella illegittimità dell’occupazione dei fondi operata dalle amministrazioni resistenti per la realizzazione dell’impianto per la produzione di C.D.R. nel comune di Giugliano, nonché per il relativo risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di FIBE S.p.A., di Fisia Italimpianti S.p.A. e della Città metropolitana di Napoli;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli (di seguito, “il Consorzio”) ha presentato il ricorso in epigrafe chiedendo a questo Tribunale di dichiarare la illegittimità dell'occupazione dei propri suoli da parte delle Amministrazioni resistenti, effettuata al fine di realizzare un impianto per la produzione del combustibile derivato da rifiuti (CDR) presso il Comune di Giugliano.Chiede, in particolare, la loro condanna al risarcimento del danno ingiusto subito per effetto della irreversibile trasformazione dei suoli, corrispondente al valore venale dei cespiti, ovvero, qualora possibile, la restituzione delle aree con contestuale condanna al pagamento dell'indennità di occupazione illegittima.Il ricorso è stato originariamente incardinato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania, la Regione Campania, nonché nei confronti della FIBE S.p.A. e della FISIA Italimpianti S.p.A., quali società tenute a realizzare l’impianto in questione.Parte ricorrente censura l’illegittimità dell’occupazione dei terreni sotto il profilo dell’assenza di un valido provvedimento in grado da consentirne la sua prosecuzione oltre la data del 2.8.2008 (entro la quale doveva essere adottato il decreto di esproprio) e chiede il risarcimento del danno per la definitiva perdita dei suoli, previo accertamento, mediante nomina di un C.T.U., dell’avvenuta irreversibile trasformazione dei suoli e del valore venale degli stessi.In via subordinata, chiede, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 104/2010, che vengano stabiliti i criteri in base ai quali l’Amministrazione proponga al Consorzio il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento danni.In via ulteriormente gradata, qualora emergesse in corso di causa la materiale possibilità di restituzione dei fondi in suo favore, il Consorzio chiede la retrocessione delle aree con contestuale condanna delle Amministrazioni resistenti (ovvero di quella tra esse ritenuta responsabile) al pagamento dell’indennità di occupazione illegittima.Si sono costituite in giudizio la Fisia Italimpianti e la FIBE che hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che con il D.L. n. 245/2005, convertito nella L. n. 21/2006, si disponeva la risoluzione ex lege dal 15.12.2005 dei contratti stipulati tra le società e il Commissario di Governo per l’affidamento dei lavori di realizzazione degli impianti e, di conseguenza, ogni ruolo e funzione in relazione alle procedure espropriative delegato in capo alle società deve ritenersi concentrato nella p.a. titolare dell’opera realizzata. Inoltre, poiché al termine della fase emergenziale l’impianto realizzato nell’area di proprietà del Consorzio è stato trasferito alla Provincia di Napoli, Fisia Italimpianti e FIBE affermano che solo la Provincia potrebbe procedere alla restituzione dell'area e solo ad essa compete la manifestazione di volontà in ordine all'acquisizione o meno dell'area, da esercitarsi ai sensi del vigente art. 42 bis del T.U. n. 327/2001.Nel merito, eccepiscono che le aree in titolarità del Consorzio ricorrente sarebbero da qualificare come agricole, non avendo esso assegnato i terreni rendendoli disponibili alle iniziative industriali e realizzandosi l’edificabilità dei suoli solo dopo l'acquisizione da parte del medesimo Consorzio e la successiva assegnazione per le iniziative industriali assentite.A seguito della pubblica udienza del 18 novembre 2015 questo TAR, con ordinanza collegiale n. 204/2016, ha pertanto ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione di merito, tre relazioni sui fatti di causa, rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Segretario Generale, della Regione Campania e della Provincia di Napoli, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, concernenti in particolare, ciascuna per quanto di competenza e con riferimento alla data di sottoscrizione ed invio al TAR, i seguenti profili controversi:a) la esatta ricostruzione della titolarità catastale delle aree al momento dell’adozione del provvedimento commissariale di immissione in possesso;b) la eventuale sussistenza di espropri o cessioni bonarie delle stesse aree, l’eventuale intervenuta corresponsione, in tutto o in parte, di indennizzi ai proprietari e la eventuale sussistenza di pronunce giurisdizionali ovvero di giudizi pendenti al riguardo;c) l’eventuale sussistenza di utilità, economicamente valutabili, pervenute ai titolari delle aree come sopra individuati in conseguenza della realizzazione delle opere pubbliche in esame;d) la riconducibilità o meno, in tutto o in parte, delle medesime aree al PRT del Consorzio ASI e la effettiva sussistenza di opere di urbanizzazione primaria, per ciascuna delle medesime aree al momento della disposta immissione in possesso;e) lo stato attuale di ciascuna delle predette aree, quanto al definitivo ed irreversibile asservimento all’opera pubblica realizzata ed alle relative infrastrutture, ovvero quanto alla possibilità di riduzione in pristino e di restituzione;f) l’individuazione del soggetto o dei soggetti ad oggi civilmente responsabili per i rapporti giuridici originati dalla gestione commissariale in esame;g) la situazione aggiornata della titolarità delle medesime aree e degli impianti su di esse realizzati ed il motivato avviso del soggetto titolare circa la loro eventuale acquisizione.L’Unità tecnico-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato riscontro alla predetta ordinanza istruttoria, con la relazione prot. UTA/U0000743/2016 del 11/3/2016, depositata il 15 marzo 2016, in cui ha rappresentato, in particolare, che le aree in esame si sono irreversibilmente trasformate per la presenza di un impianto STIR (stabilimento di trito-vagliatura ed imballaggio dei rifiuti). Tali aree al momento dell’emissione del provvedimento di pubblica utilità erano ancora nella disponibilità dell’ASI, in attesa di essere assegnate in carenza della necessaria dotazione infrastrutturale, e pertanto non è reclamabile da parte del Consorzio un controvalore edificatorio a prezzi di mercato.La relazione afferma la perdurante competenza della Presidenza del Consiglio per tutti i rapporti facenti capo alle pregresse gestioni commissariali, allegando tuttavia un parere dell’Avvocatura Distrettuale di Napoli circa la titolarità degli impianti e delle relative aree da parte delle Province, titolate quali proprietarie a decidere la loro eventuale acquisizione, riferendo altresì della giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha confermato la legittimazione passiva della Provincia in contenziosi analoghi a quello in esame.A seguito delle risultanze istruttorie il Consorzio ricorrente, nel ribadire la propria argomentazione circa la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, ha chiesto cautelativamente che venga ordinato, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 104/2010, l’intervento della Provincia (oggi Città metropolitana) di Napoli al fine di poter estendere all’Ente metropolitano le domande oggetto del presente giudizio.Con l’ordinanza n. 5680/2016 è stato ordinato l’intervento in giudizio della Città metropolitana di Napoli e rinnovato l’incombente istruttorio, rimasto inottemperato dalla Regione e dalla Città metropolitana, nominando il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta.La città metropolitana di Napoli si è costituita in giudizio depositando una relazione in riscontro all’ordinanza collegiale istruttoria, in cui ha evidenziato che la Provincia di Napoli non possa indicarsi quale soggetto passivo titolare del potere di manifestare la volontà in ordine all’acquisizione o restituzione delle aree per cui è causa.In vista della pubblica udienza del 9 novembre 2016, il Consorzio ASI ha depositato il 28 settembre 2016 una perizia di stima al fine di quantificare il valore venale delle aree oggetto di occupazione e ritenute edificabili.Ha altresì chiesto, attesa la marginalità della posizione della Regione Campania – unico soggetto che non ha fornito riscontro alle richieste formulate con le sopra indicate ordinanze - rispetto alla vicenda contenziosa, di valutare la revoca dell’ordine istruttorio impartito; ha, quindi, insistito nell’accoglimento del ricorso.La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha eccepito in primo luogo il difetto della propria titolarità passiva dell’obbligazione di risarcire/indennizzare il Consorzio, che ricade sulla Città Metropolitana di Napoli in quanto trasferitaria ex lege dell’impianto di trattamento dei rifiuti di cui si discute e richiama, sul punto, le argomentazioni svolte nella sentenza del Consiglio di Stato n. 437/2015.Quanto al valore dei fondi oggetto di occupazione, la Presidenza contesta l’assunto secondo il quale essi avrebbero qualità edificatoria. La circostanza che i fondi erano compresi nel piano regolatore territoriale (PRT) approvato dal Consorzio non può costituire fonte attributiva di edificabilità legale alle aree comprese nel piano, a ciò occorrendo una specifica e conforme pianificazione comunale, approvata in data anteriore al momento dell’espropriazione. Inoltre, i vincoli introdotti dal PRT del Consorzio che preordinano singole aree all’espropriazione finalizzata all’edificazione di stabilimenti industriali all’epoca dell’occupazione erano da considerarsi decaduti. Afferma, conseguentemente, che, ai fini della determinazione del loro valore venale, i fondi in questione vanno considerati come aventi natura agricola e contesta l’attendibilità della stima di parte ricorrente prodotta con la perizia depositata agli atti il 28 settembre 2016.Alla pubblica udienza del 9 novembre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.DIRITTO1. La controversia ha ad oggetto l’occupazione di aree, di proprietà del ricorrente Consorzio, disposta nell'ambito del contesto emergenziale Campano, nel settore dello smaltimento dei rifiuti, per il cui superamento era stato posto in essere un programma straordinario attraverso la realizzazione di impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) e di impianti di termovalorizzazione del CDR dedicato alla produzione di energia elettrica.2. Il Collegio preliminarmente osserva che è possibile soprassedere in relazione al mancato adempimento da parte della Regione Campania dell’ordine istruttorio impartito da ultimo con l’ordinanza n. 5680/2016, attesa la marginalità della posizione dell’ente rispetto alla controversia.3. E’ utile premettere una breve sintesi dei principali fatti oggetto della vicenda contenziosa.Con ordinanza Commissariale n. 12 del 2.2.2000 veniva approvato il Progetto esecutivo per la realizzazione dell'impianto di CDR nel Comune di Giugliano in Campania, presentato dalla Fisia Italimpianti S.p.A. nella sua qualità di mandataria di un raggruppamento di imprese, cui era poi subentrata FIBE S.p.A.; con la successiva ordinanza commissariale n. 18 del 15.2.2000 veniva poi disposta in favore del Commissario delegato l'occupazione d'urgenza per anni 5 degli immobili elencati nel piano particellare ad essa allegato, riguardanti un'area di mq. 68.929, tutti – riferisce il ricorrente – di sua proprietà sebbene intestati ad altre ditte per mancanza di voltura.Per l'espletamento delle operazioni di occupazione di tali suoli veniva incaricata la Fisia Italimpianti S.p.A., quale mandataria del citato raggruppamento di imprese, ed in data 6.4.2000 venivano redatti i verbali di presa di possesso e consistenza.Con ordinanze nn. 177/2001 e 253/2001 veniva inoltre disposta l'occupazione di urgenza di una ulteriore area da destinare alla viabilità e l'occupazione di questi suoli veniva effettuata dalla Fibe S.p.A., affidataria del servizio di smaltimento rifiuti. Per tali aree i relativi verbali di presa in possesso e consistenza venivano redatti il 18.6.2001 per complessivi 7.100 mq., con una occupazione complessiva di mq. 76.029.Con nota del 21.11.2005 la FIBE trasmetteva l'offerta di indennità di espropriazione ex art. 5 bis L. n. 359/92 relativa a tutti i suoli occupati ed il Consorzio in data 7.12.2005 accettava l'indennità relativa ai cespiti valutati come suoli edificatori, per una superficie di mq. 62.550, rifiutandola per quelli valutati come agricoli, per una superficie di mq. 12.630. Complessivamente, per le aree valutate come edificabili, veniva indicata una indennità pari ad € 1.133.928,60.Con l’ordinanza n. 224 del 2007 il Commissario prorogava i termini per l'emanazione del decreto di esproprio fino al 02.08.2008.Decorso inutilmente tale termine e in assenza del decreto conclusivo di esproprio o comunque di una cessione volontaria dei beni in questione, il Consorzio adiva questo Tribunale chiedendo il risarcimento del danno subito ovvero, in alternativa e ove ancora possibile, la loro restituzione.4. Tanto premesso, occorre ulteriormente precisare che il Consorzio ha incardinato il presente giudizio il 2 febbraio 2011, ossia successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 293/2010 recante la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell’articolo 43 del D.P.R. n. 327/2001, che disciplinava l’istituto dell’acquisizione sanante. Nelle more della controversia, è entrato in vigore il d.l. 6/7/2011, n. 98 (conv. in l. 15/7/2011, n. 111), il cui art. 34 introduce il nuovo art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, contenente la disciplina relativa al c.d. “provvedimento di acquisizione sanante”.Il nuovo art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 è applicabile anche alle occupazioni non concluse con l’adozione di un valido titolo di esproprio e iniziate precedentemente alla sua introduzione, stante l’espressa previsione ivi contenuta, nel c. 8, a norma del quale: “Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore …”.5. Nella presente controversia, la prima questione che occorre affrontare è quella della sussistenza o meno di un titolo idoneo a legittimare l’occupazione delle aree del Consorzio ricorrente.Dalla documentazione in atti, risulta che la data ultima per l’emissione di un valido titolo di esproprio era stata individuata, a seguito dell’ordinanza commissariale n. 224 del 2007 di ulteriore proroga dei termini per l'emanazione del relativo decreto, nel 02.08.2008.Non è oggetto di contestazione che non è stato adottato alcun decreto di esproprio entro la data fissata nell’ordinanza commissariale n. 224/2007 e, quindi, che la relativa occupazione delle aree protrattasi oltre tale data deve considerarsi illegittima.Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di far venir meno la occupazione sine titulo e cioè deve adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, disponendo la riduzione in pristino attraverso la restituzione del terreno ai legittimi titolari e la demolizione di quanto realizzato, ovvero attivandosi perché vi sia un titolo di acquisto dell’area da parte del soggetto attuale possessore (v. Cons. Stato n. 2559/2013).Qualora opti per la seconda ipotesi, potrà accordarsi con il proprietario dei beni interessati al fine di addivenire a una cessione volontaria, ovvero determinarsi ai sensi del citato articolo 42-bis.In tale ultimo caso, è opportuno chiarire che spetta esclusivamente alla p.a. la valutazione in ordine agli interessi in conflitto, consistenti nelle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'emanazione del provvedimento di acquisizione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; interessi della cui esistenza dovrà darsi atto nella motivazione dell’eventuale provvedimento di acquisizione sanante, per come previsto dal c. 4, primo periodo, dello stesso art. 42 bis.6. Acclarata la necessità di porre rimedio, attraverso uno degli strumenti sopra individuati, alla condizione di illecita occupazione dei fondi, dagli adempimenti istruttori disposti in corso di causa è emersa l’impossibilità di provvedere alla riduzione in pristino delle aree oggetto della procedura ablatoria, a causa dell’irreversibile trasformazione dei fondi di parte ricorrente.7. Ne consegue che la presente controversia si incentra su due principali questioni: l’individuazione del soggetto responsabile della scelta della modalità di acquisizione dei beni oggetto di occupazione (e titolare passivo dell’obbligazione di risarcire il Consorzio per tutto il periodo di occupazione illegittima dei fondi, nonché per la perdita della proprietà del bene); la qualità edificatoria o meno di tali fondi e il conseguente valore da prendere a riferimento per l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria.8. Preliminarmente, deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di FIBE e Fisia Italimpianti, che hanno operato solo quali soggetti attuatori delle determinazioni del Commissario governativo (in senso conforme, cfr. T.a.r. Lazio, sez. I, 25 marzo 2015, n. 4581, confermata sul punto da Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2016, n. 4095).9. Passando all’esame della questione relativa all’individuazione del soggetto tenuto a porre in essere le attività necessarie per l’acquisizione dell’area, è utile un breve excursus delle disposizioni normative che si sono susseguite in materia.La realizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti sulle aree di proprietà del Consorzio ricorrente è avvenuta nell’ambito dell’attività governativa di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale.Il D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 giugno 2008, n. 123, oltre ad individuare nella data del 31 dicembre 2009 la data di conclusione del periodo emergenziale, ha tra l’altro statuito, all’art. 6 bis, il trasferimento alle province della regione Campania della titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Ha, inoltre, previsto che “le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107”.Veniva istituita, al fine di risolvere le problematiche amministrativo-finanziarie derivanti dalla pregressa gestione emergenziale, una Unità tecnica-amministrativa presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio con il compito, tra l’altro, di provvedere alle “procedure di esproprio e alla intestazione dei relativi cespiti a favore degli Enti e delle Amministrazioni territoriali (…)” (cfr. l’art. 2 del D.P.C.M. 28/12/2012).Tanto premesso, il Collegio ritiene, dopo attenta riflessione, di discostarsi da quanto sostenuto dalla citata pronuncia di questa Sezione n. 4581/2015 in ordine alla legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a porre in essere i relativi adempimenti.Nella sentenza si era affermato che la Provincia che utilizza gli impianti di gestione dei rifiuti “è stata espressamente tenuta ex lege indenne dalle conseguenze patrimoniali dei pregressi procedimenti espropriativi, conseguendone l’imputazione dei relativi oneri esclusivamente in capo al Commissario straordinario nominato dal Governo, e quindi in capo agli Uffici del Governo oggi succeduti nella titolarità della gestione delle materie di protezione civile oggetto dei ricorsi in epigrafe”.Tuttavia, la coeva pronuncia del Consiglio di Stato n. 437/2015, richiamata dalla difesa erariale e che ha riguardato una vicenda contenziosa sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha dichiarato, sulla base di un percorso motivazionale che il Collegio condivide, la competenza della Provincia a valutare, in simili ipotesi, la sussistenza dei presupposti per la emissione del provvedimento di cui al citato art. 42 bis e l’obbligo di determinare e versare il relativo indennizzo (comprensivo della porzione risarcitoria di cui al comma 3 dell’art. 42 bis predetto).Tale decisione, focalizzando l’attenzione sull’utilizzo , deduce che la facoltà/competenza ad emettere l’eventuale provvedimento ex art. 42 bis pertenga alla Provincia, in quanto “Autorità che al momento della emissione del provvedimento giudiziale utilizza il bene”.Dunque, terminata la fase emergenziale della gestione dei rifiuti, il trasferimento degli impianti realizzati da parte della Presidenza del Consiglio alle province competenti al loro utilizzo determina anche l’attribuzione in capo a tali enti delle ulteriori eventuali attività correlate alle procedure di sanatoria delle occupazioni illegittime, nonché delle susseguenti obbligazioni.Deve, conseguentemente, ritenersi che i relativi atti rientrano nella competenza della provincia, compreso quello relativo alla rinnovazione della valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione del bene illegittimamente occupato.Ne consegue, altresì, che anche il pagamento tutte le poste risarcitorie connesse a tali adempimenti sono poste a carico del succitato ente locale.10. La seconda questione da affrontare riguarda la natura dei fondi oggetto di occupazione, anche in relazione alla presenza di una condizione di edificabilità di fatto, e la conseguente determinazione del loro valore.Il Consorzio afferma che nel periodo tra il 1983 e il 1987 le aree successivamente occupate furono dotate delle opere di urbanizzazione primaria, mentre la Presidenza del Consiglio nega la presenza di simili opere. E’ altresì contestata la stima prodotta dalla parte ricorrente nella perizia depositata in data 28 settembre 2016, che presuppone la natura edificatoria dei suoli e da cui scaturisce un valore venale unitario indicativo di € 46,97/mq, che la Presidenza ritiene non attendibile.11. Il Collegio ritiene necessario, al fine del decidere sul punto, lo svolgimento di una consulenza tecnica di ufficio.Conseguentemente, ai sensi dell'art. 67 cod. proc. amm., si deve disporre quanto segue:a) è nominato c.t.u. il Dott. agronomo T_____o;b) i quesiti a cui il c.t.u. dovrà rispondere sono i seguenti:I) accertare lo stato dei luoghi delle aree di proprietà del Consorzio ricorrente oggetto di occupazione;II) accertare la presenza di opere di urbanizzazione primaria;III) quantificare il valore attuale di mercato delle aree di proprietà del ricorrente, facendo documentato riferimento al valore di mercato di aree della medesima zona aventi caratteristiche analoghe;c) delega per la recezione del giuramento del c.t.u. il giudice relatore dott.ssa Lucia Maria Brancatelli;d) fissa la data del 1° marzo 2017 (ore 12), per la comparizione del c.t.u. davanti al giudice delegato per la prestazione del giuramento;e) fissa i seguenti termini:- il termine del 1° aprile 2017, per la corresponsione al c.t.u. di un anticipo sul suo compenso, nella misura di euro 2.000,00 (euro duemila/00), (provvisoriamente) a carico della Città metropolitana di Napoli;- il termine del 15 marzo 2017, per la nomina, a cura delle parti, di propri consulenti tecnici;- il termine del 1° giugno 2017, per la trasmissione a cura del c.t.u. di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte;- il termine del 30 giugno 2017 per la trasmissione al c.t.u. di eventuali osservazioni da parte dei consulenti tecnici di parte;- il termine del 15 settembre 2017 per il deposito in segreteria della relazione finale del c.t.u. (nella quale si darà conto anche delle osservazioni formulate dai consulenti di parte).12. Atteso il carattere parziale della presente pronuncia, la statuizione sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:- dichiara la carenza di legittimazione passiva di FIBE S.p.A. e Fisia Italimpianti S.p.A. e le estromette dal giudizio;- accerta l’illegittimità dell’occupazione delle aree di proprietà del Consorzio ricorrente, a far data dal 3.8.2008;- dichiara l’obbligo per la Città metropolitana di Napoli di stipulare un negozio traslativo, ovvero adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 per il trasferimento delle aree e di corrispondere al Consorzio le conseguenti poste risarcitorie, secondo le modalità che verranno definite a seguito della determinazione del loro valore venale;- dispone la consulenza tecnica, da effettuarsi in contraddittorio con le parti e/o i loro consulenti, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;- fissa, sin d’ora, la trattazione del merito alla pubblica udienza del 6 dicembre 2017, ore di rito;- rinvia ogni determinazione in ordine alle spese della presente procedura alla definizione della controversia.Manda alla Segreteria della Sezione la comunicazione della presente decisione alle parti e al Dott. Tomm_________(NA), _________.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 9 novembre 2016 e 11 gennaio 2017, con l'intervento dei magistrati:Carmine Volpe, PresidenteIvo Correale, ConsigliereLucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Lucia Maria Brancatelli        Carmine Volpe
         
         
         
         
         IL SEGRETARIO

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