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News: Decreto di esproprio

Pubblico
Sabato, 14 Maggio, 2016 - 02:00

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n. 1911 del 12 maggio 2016, su decreto di esproprio
 
N. 01911/2016REG.PROV.COLL.
 
N. 02894/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato
 
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2894 del 2008, proposto da: 
Domenico Smeriglio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nazareno Saitta, Fabio Saitta e Michele Salazar, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Oreste Tommasini n. 20, per mandato a margine dell’appello;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso in Roma, alla via Cosseria n. 2, presso il dott. A. Placidi; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 130 del 7 febbraio 2007, resa tra le parti, limitatamente al rigetto della domanda di risarcimento dei danni, proposta in via cumulativa nel ricorso in primo grado n.r. 896/2005, integrato da motivi aggiunti (relativo all’annullamento delle ordinanze di sospensione di lavori edilizi n. 9667 del 1° giugno 2005 e n. 886 del 4 gennaio 2006, dell’ordinanza n. 107272 del 4 luglio 2006, di revoca della concessione edilizia n. 56 del 18 aprile 1986, nonché delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Reggio Calabria n. 1 del 15 febbraio 2005, di Giunta Municipale n. 779 del 29 novembre 2005 e di Consiglio Comunale n. 75 del 28 dicembre 2005 -rispettivamente di approvazione del programma triennale di opere pubbliche, del progetto preliminare e del progetto definitivo di opera pubblica-, del d.P.G.R. n. 7050 del 12 giugno 2006, di approvazione della variante al P.R.G. connessa all’approvazione del progetto di opera pubblica), con compensazione delle spese del giudizio di primo grado
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi parti l’avv. Michele Salazar per Domenico Smeriglio e l’avv. Silvestro Lazzari, per delega dell’avv. Mario De Tommasi, per il Comune di Reggio Calabria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1.)Domenico Smeriglio, proprietario di suolo edificabile in zona B del Comune di Reggio Calabria, dell’estensione di circa 800 mq, sito in prossimità di via del Gelsomino (identificato in catasto a fl. 108 particelle 621 e 622) ha ottenuto il rilascio della concessione edilizia n. 56 del 18 aprile 1986, per la realizzazione di un fabbricato residenziale composto di piano terra (destinato a garage), secondo, terzo e quarto piano, ciascuno destinato abitazione unifamiliare, e quinto piano attico, a sua volta destinato a abitazione unifamiliare.
Al rilascio della concessione è seguita lungo contenzioso giurisdizionale, relativo a sospensione di lavori e provvedimenti di natura espropriativa in relazione alla volontà dell’amministrazione comunale di utilizzare il suolo per realizzare lavori di sistemazione stradale della via del Gelsomino, che ha visto l’interessato vittorioso.
Comunicata la ripresa dei lavori, con ordinanza dirigenziale n. 9667 del 1° giugno 2005 ne è stata disposta la sospensione, chiedendo attestazione relativa alla permanenza delle condizioni esistenti al momento del rilascio della concessione edilizia, e pur dopo la presentazione di tale attestazione, è stata emanata nuova ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori n. 886 del 4 gennaio 2006.
Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati con il ricorso in primo grado n.r. 896/2005, e con motivi aggiunti sono state altresì impugnate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 1 del 25 febbraio 2005 (che aveva inserito la sistemazione di via del Gelsomino nel programma triennale di opere pubbliche, anticipandone la realizzazione dal 2007 al 2005), di Giunta Municipale n. 779 del 29 novembre 2005 (di approvazione del progetto preliminare) e di Consiglio Comunale n. 75 del 28 dicembre 2005 (di approvazione del progetto definitivo), nonché il d.P.G.R. n. 7050 del 12 giugno 2006, e infine l’ordinanza dirigenziale 107272 del 4 luglio 2006, di revoca della concessione edilizia n. 56 del 18 aprile 1986.
Con il ricorso è stata altresì proposta in via cumulativa la domanda di risarcimento dei danni cagionati dai provvedimenti impugnati.
Con la sentenza n. 130 del 7 febbraio 2007, il T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria ha accolto il ricorso, quanto alle domande di annullamento, ritenendo illegittimi tutti gli atti impugnati, e nondimeno ha respinto la cumulativa domanda di risarcimento dei danni “…atteso che nella sede cautelare sono stati tempestivamente sospesi e, pertanto, il ricorrente non ha in concreto subito alcun pregiudizio dalla loro emanazione”.
2.)Con appello notificato il 10 marzo 2008 e depositato il 10 aprile 2008, la sentenza è stata impugnata, limitatamente alla statuizione relativa al rigetto della domanda risarcitoria, deducendone l’erroneità senza rubricazione di motivi.
L’appellante, premessa la pendenza di altro appello relativo al risarcimento dei danni cagionati dalle precedenti sospensioni dei lavori, ha evidenziato che, pur considerando i provvedimenti giurisdizionali cautelari concessi (ordinanza n. 194 del 24 maggio 2006, decreto monocratico n. 329 del 28 luglio 2006, confermato con ordinanza collegiale n. 360 del 14 settembre 2006), le annullate ordinanze di sospensione dei lavori hanno comportato l’illegittimo blocco dei medesimi per complessivi 261 giorni (in particolare n. 97 giorni dal 14 giugno al 18 settembre 2005 in relazione all’ordinanza n. 9667 del 1° giugno 2005; n. 140 giorni dal 5 gennaio al 24 maggio 2006 quanto all’ordinanza n. 886 del 4 gennaio 2006; n. 24 giorni dal 5 al 28 luglio 2006 in relazione all’ordinanza n. 107272 del 4 luglio 2006, di revoca della concessione edilizia.
In relazione a tale illegittimo periodo di fermo dei lavori, e secondo le indicazioni di perizia giurata contestualmente depositata, si chiede la liquidazione della complessiva somma di € 81.355,31, oltre interessi legali o rivalutazione, o di altra da accertare anche a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, e in subordine da quantificarsi secondo i criteri ex art. 35 d.lgs. n. 80/1998.
Costitutosi in giudizio, il Comune di Reggio Calabria, con memoria difensiva depositata il 9 marzo 2016, ha dedotto l’infondatezza dell’appello sul rilievo che non sarebbe comprovato l’elemento di imputabilità soggettiva, ossia la colpa di apparato.
Con memoria difensiva depositata il 18 marzo 2016, contestando la natura “…meramente labiale e insignificante della difesa avversaria…”, l’appellante ha insistito per l’accoglimento del gravame.
All’udienza pubblica del 21 aprile 2016 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.
3.)L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto nei sensi di seguito precisati.
3.1) Questa Sezione ha già avuto modo di riconoscere al signor Smeriglio, in parziale riforma della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 442 del 4 giugno 2004, la fondatezza della domanda risarcitoria relativa all’annullamento di precedente sospensione dei lavori del 12 ottobre 1988 e sino alla pronuncia della decisione n. 421/1997.
Con sentenza n. 3876 del 21 giugno 2010, infatti, ha riconosciuto dovute, sotto il profilo del danno emergente “…i danni conseguenti al maggior costo delle opere a causa del decorso del tempo…”, nonché “… le spese di manutenzione e custodia per il periodo in cui il cantiere -pur installato- resta fermo in attesa dello “sblocco” delle opere…”; e sotto quello del lucro cessante “…il mancato reddito per canoni di locazione dell’immobile, ove tempestivamente ultimato”.
In quella sede, invece, sono stati disconosciuti sia i danni riferiti all’immobilizzazione del capitale, ritenendo che essa “…risulti assorbita dal riconoscimento…del danno derivante dal mancato reddito per canoni di locazione dell’immobile, ove tempestivamente ultimato, sia danno morale “civile”, perché “…non risulta allegato alcun elemento di prova a sostegno di un autonomo e specifico danno per le asserite sofferenze psicologiche che il concessionario avrebbe patito a seguito dei censurati provvedimenti di sospensione e di esproprio, mentre restano palesemente estranei al presente giudizio gli eventuali danni morali rivenienti da eventi ulteriori, quale l’ingiusta sottoposizione del concessionario a procedimento penale (danno che potranno, semmai, essere ascritti a condotte illecite di singoli funzionari dell’Amministrazione…)”.
3.2) Nel caso di specie, si tratta di danni conseguenti a ulteriori illegittime ordinanze di sospensione dei lavori, nonché di revoca della concessione edilizia, pure scomposti, come da perizia allegata, in voci di danno emergente (maggior costo di costruzione e maggiore incidenza di spese generali) e di lucro cessante (mancato reddito da locazione e immobilizzo di capitali), laddove nell’appello si richiede altresì il “risarcimento dei danni morali (psicologici, ambientali, da stress ecc.) sicuramente patiti dallo Smeriglio”.
Orbene, sotto il profilo oggettivo non può revocarsi in dubbio il nesso causale tra i provvedimenti impugnati e annullati e la produzione di effetti pregiudizievoli nella sfera giuridico-patrimoniale dell’appellante, consistenti nei maggiori costi indotti, in termini di maggior costo di materiali e manodopera e d’incidenza di spese generali, dalla forzata immobilizzazione dei lavori, per i periodi compresi tra l’emanazione dei provvedimenti e la loro sospensione in sede cautelare giurisdizionale, nonché nel mancato conseguimento degli utili relativi alla locazione degli immobili, per la frazione temporale di forzata inattività e quindi di protratta mancata ultimazione dei lavori.
Non può poi seriamente contestarsi l’imputabilità soggettiva dei danni, ossia la condotta colpevole dell’Amministrazione intesa come apparato, poiché le ulteriori illegittime sospensioni e la revoca della concessione sono intervenute all’esito di una precedente vicenda contenziosa nella quale il Comune di Reggio Calabria era risultato soccombente, e in vista del conseguimento con altri mezzi di un risultato che già era stato stigmatizzato con la decisione n. 421/1997.
3.3) Peraltro, il Collegio non può che condividere e fare propri i criteri di liquidazione già seguiti con la sentenza n. 3876 del 21 giugno 2010, accogliendo la domanda risarcitoria soltanto con riferimento ai danni riferibili al mancato conseguimento di redditi da locazione (come individuati nella perizia di parte in € 32.257,78 in funzione dei canoni di cui all’accordo territoriale tra unione dei piccoli proprietari immobiliari e sindacati degli inquilini in data 14 marzo 2004), al maggior costo di costruzione (indicato in perizia di parte in € 21.598,74, in base all’elenco regionale dei prezzi di esecuzione delle oo.pp. approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 17 dicembre 2002) e alla incidenza delle spese generali (indicato in perizia di parte in € 23.969,11, in base ad una percentuale pari al 13% del costo di costruzione al netto dell’utile).
In riepilogo, quindi, all’appellante sono dovuti complessivi € 77.825,52 oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, computata dalla data della domanda giudiziale, di cui al ricorso in primo grado, e sino al soddisfo.
Non possono essere riconosciuti, invece, né il danno relativo all’immobilizzo del capitale, né il danno morale “civile”, per le ragioni già espresse dalla sentenza n. 3876 del 21 giugno 2010.
4.)Il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, così provvede sull’appello in epigrafe n.r. 2894 del 2008:
1)accoglie l’appello, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 130 del 7 febbraio 2007, condanna il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento dei danni, in favore di Domenico Smeriglio, liquidati in complessivi € € 77.825,52 (settantasettemilaottocentoventicinque/52) oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, dalla data della domanda giudiziale, di cui al ricorso in primo grado, e sino al soddisfo;
2)condanna il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione, in favore di Domenico Smeriglio, delle spese e onorari del doppio grado di giudizio, liquidati in complessivi € 6.000,00 (seimila/00), oltre IVA, CAP e rimborso forfettario, nella misura dovuta, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi,Presidente
Nicola Russo,Consigliere
Fabio Taormina,Consigliere
Andrea Migliozzi,Consigliere
Leonardo Spagnoletti,Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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