IL PUNTO .... DEL DIRETTORE
Il punto …. del Direttore
Avviamo, come già anticipato, la nuova rubrica del portale www.dirittoamministrazioni.it: Il Punto, rubrica mensile sui maggiori temi di attualità nelle materie del sito.
Il Punto avvia con quella che, col nuovo anno, rappresenta la più importante, sicuramente la più autorevole, sentenza pubblicata nel 2016 sul tema delle occupazioni illegittime…..
Buona lettura.
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Interessantissimo il pronunciamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 2 del 9 febbraio scorso, ha preso posizione sui diversi temi relativi alle problematiche delle occupazioni illegittime della PA ed al rimedio previsto dall’art.42-bis d.P.R. n. 327/01.
Vero nervo scoperto per molte amministrazioni italiane, le occupazioni illegittime continuano a costituire una problematica troppo spesso sottovalutato ma che, quando arriva (e prima o poi arriva) sulle scrivanie di funzionari, dirigenti ed amministratori, rischia di far davvero male.
Ecco, allora, che occorre, per l’operatore di settore, premunirsi di giusti rimedi preventivi che possano evitare spiacevoli sorprese ed inutili, successivi, patemi d’animo.
Anzitutto occorre aver chiaro di cosa si sta trattando per poter, successivamente, porre rimedio con sufficiente cognizione di causa e di conseguenze.
In tale ottica il pronunciamento dell’Adunanza Plenaria in commento è, di sicuro, utile strumento per comprendere come comportarsi dinanzi a tali questioni e come affrontarle.
In premessa, il massimo organo della giustizia amministrativa, infatti, riconosce come, in via generale, quale che sia la sua forma di manifestazione, la condotta illecita di una PA che incida sul diritto di proprietà non può comportare, per tale fatto, la acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art.2043 c.c. con la conseguenza che decorre il termine prescrizionale di cinque anni per la proposizione della domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo, salve le altre richieste indennitarie e risarcitorie per il danno patrimoniale e non. I Giudici di Palazzo Spada ricordano, a tal uopo, che l’occupazione illegittima cessa in conseguenza della restituzione del fondo, per il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, per rinunzia abdicativa, per compiuta usucapione (quest’ultima entro ristrettissimi e stringenti limiti operativi tracciati dal Consiglio di Stato recentemente), per adozione di un provvedimento coattivo ex art.42-bis del TU espropri.
Tracciato il quadro, di massima, sulle occupazioni illegittime, la sentenza in commento passa all’analisi della disciplina, attualmente vigente, di cui all’art.42-bis soffermandosi sulla sua natura giuridica, sul procedimento e sulle conseguenze dell’adozione del relativo provvedimento acquisitivo.
La decisione si pone in linea di continuità con il pronunciamento n. 71 del 30 aprile 2015 col quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità, rispetto alla Carta, delle previsioni normative di cui all’art.42-bis.
In particolare, prendendo espressa posizione sulla natura giuridica dell’atto acquisitivo, l’Adunanza Plenaria ha confermato che lo strumento acquisitivo contemplato dall’42-bis non è una sanatoria ma un procedimento ablatorio da ritenersi “sui generis”, caratterizzato da una precisa base legale, semplificato nella struttura (uno actu perficitur), complesso negli effetti che sono sempre e comunque ex nunc. Importante sottolineatura - a buon intenditor poche parole - è relativa al richiamo, contenuto in sentenza, al necessario coinvolgimento della Corte dei Conti sul tema dell’acquisizione ex art. 42-bis; il Giudice contabile, infatti, va necessariamente coinvolto indipendentemente, sostiene la Plenaria, “dagli eventuali profili soggettivi di responsabilità da accertarsi nelle competenti sedi”.
L’inciso è una forte presa di posizione sul tema delle responsabilità erariali e contabili susseguenti alle problematiche delle occupazioni illegittime degli enti pubblici, troppo spesso sottovalutate.
Alcuni passi della sentenza in commento ricordano, inevitabilmente, quanto già indicato dalla sopra segnalata sentenza della Consulta; al riguardo, significativo il richiamo agli obblighi di partecipazione al procedimento ablativo di cui all’art.42-bis, al rispetto di una motivazione idonea, congrua seria, che sorregga l’atto acquisitivo, nonché alla specificazione dell’assenza di ragionevoli alternative al provvedimento coattivo in parola.
Di rilievo, da ultimo, il passo della sentenza della Plenaria nel quale, la stessa, si sofferma sullo specifico tema della esecuzione di un giudicato riguardante sentenze sulle occupazioni illegittime dalle PA; al riguardo, sostiene che il commissario ad acta, giudizialmente nominato per l’esecuzione del giudicato, possa emanare il provvedimento di acquisizione coattiva di cui all’art.42-bis TUE qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato de quo agitur e se nominato dal Giudice amministrativo nell’ambito di un giudizio sul silenzio-inadempimento della PA attivato laddove la stessa non si sia pronunciata sull’istanza dell’interessato all’adozione di tale atto.
La sentenza in commento è solo l’ultima di un filone di autorevolissimi interventi giurisprudenziali (cfr. Corte Cost. n.71/2015 cit., SSUU Cassazione decisioni n. 735 del 19 gennaio 2015 e n. 22096 del 29 ottobre 2015; Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 4777 del 19 ottobre 2015, n. 4403 del 21 settembre 2015, n. 3988 del 26 agosto 2015, n. 2126 del 27 aprile 2015, n. 3346 del 3 luglio 2014) sul tema delle occupazioni illegittime che non fa altro che costituire ulteriore, significativo, monito alle PA di chiudere, definitivamente, col passato e superare le patologie procedurali che hanno portato, in innumerevoli casi, alla illecita compressione dei diritti dominicali dei proprietari.
C’è, davvero, da meditare.
MARCO MORELLI