Legge Delega Appalti
Pubblico
Sabato, 30 Gennaio, 2016 - 01:00
LEGGE 28 gennaio 2016, n. 11
Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
(16G00013)
(GU n.23 del 29-1-2016)
Vigente al: 13-2-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un
decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, di seguito denominato «decreto di
recepimento delle direttive», nonche', entro il 31 luglio 2016, un
decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di seguito denominato «decreto di riordino», ferma
restando la facolta' per il Governo di adottare entro il 18 aprile
2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente
alinea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti
principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori
pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:
a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come
definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
b) con il decreto di riordino, adozione di un unico testo
normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti
di lavori, servizi e forniture denominato «codice degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione», recante le disposizioni
legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di
esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione
disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso
l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente
e la nuova disciplina, anche in riferimento, tra l'altro, al
coordinamento con le disposizioni in materia di protezione e tutela
ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti ambientali,
di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di trasparenza e
anticorruzione, al fine di evitare incertezze interpretative ed
applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
c) previsione di specifiche tecniche nei criteri di
aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del
medesimo nonche' nei criteri per la scelta delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione tali da assicurare
l'accessibilita' delle persone con disabilita', conformemente agli
standard europei;
d) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle
materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al
fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del
complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative vigenti e un piu' elevato livello di certezza del
diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita
considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di
attivita' e salvaguardando una specifica normativa per il settore dei
servizi sostitutivi di mensa, nel rispetto di quanto disposto dalla
lettera r);
e) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo
scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti
pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una
significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure
di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche;
f) recepimento degli strumenti di flessibilita' previsti dalle
tre direttive;
g) previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima
semplificazione e rapidita' dei procedimenti, salvaguardando i
principi di trasparenza e imparzialita' della gara;
h) puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti
nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili, anche
al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e
contendibilita' dei relativi mercati;
i) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione
delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e
dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e
sistemi informatici, anche al fine di facilitare l'accesso delle
micro, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di
informazioni e un'adeguata tempistica, e di soluzioni innovative
nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di
preminente interesse nazionale, nonche' all'innovazione tecnologica e
digitale e all'interconnessione della pubblica amministrazione;
l) previsione di disposizioni concernenti le procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione
di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria
tempestivita' d'azione con adeguati meccanismi di controllo e
pubblicita' successiva, con conseguente espresso divieto di
affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a
quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a
particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali;
m) previsione di una specifica disciplina per i contratti
segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo
tali affidamenti al controllo della Corte dei conti, con la
previsione dell'affidamento del controllo preventivo a un ufficio
della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle
esigenze di riservatezza, prevedendo che essa si pronunci sulla
legittimita' e sulla regolarita' dei medesimi, nonche' sulla
regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione,
individuando le circostanze che giustificano il ricorso a tali
contratti e, ove possibile, le relative modalita' di realizzazione,
assicurando nelle procedure di affidamento la partecipazione di un
numero minimo di operatori economici, nonche' prevedendo l'adeguata
motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire la procedura
con un numero minimo di partecipanti ovvero i casi in cui la
negoziazione con piu' di un operatore economico sia incompatibile con
le esigenze di segretezza e sicurezza;
n) individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di
applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto
di riordino in coerenza con quanto previsto dalle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
o) riordino e semplificazione della normativa specifica in
materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di
sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di
quei beni e delle peculiarita' delle tipologie degli interventi,
prevedendo altresi' modalita' innovative per le procedure di appalto
relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi,
comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e garantendo la trasparenza e la
pubblicita' degli atti;
p) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri
di sostenibilita' energetica e ambientale nell'affidamento degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione, facendo ricorso
anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di
vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, i lavori e i
servizi che presentano un minore impatto sulla salute e
sull'ambiente;
q) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza,
pubblicita', durata e tracciabilita' delle procedure di gara e delle
fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere
alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di
favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione:
1) individuando espressamente i casi nei quali, in via
eccezionale, e' possibile ricorrere alla procedura negoziata senza
precedente pubblicazione di un bando di gara;
2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative
fasi e durata, sia mediante l'unificazione delle banche dati
esistenti nel settore presso l'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla
lettera z), sia con la definizione di idonee misure quali la
previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle
norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione,
con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione,
finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a
favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle
procedure stesse, in funzione della loro tracciabilita';
3) assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il
rispetto della regolarita' contributiva, fiscale e patrimoniale
dell'impresa appaltatrice;
4) imponendo il ricorso a conti dedicati per le imprese
aggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti
i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e
di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in
rapporto con l'impresa aggiudicataria in relazione agli appalti
assegnati;
5) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la
direzione dell'ANAC, di penalita' e premialita' per la denuncia
obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle
imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese
subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e
servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime sanzionatorio nei
casi di omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del codice
la cui violazione determina la comminazione di sanzioni
amministrative da parte dell'ANAC;
6) attribuendo piena accessibilita', visibilita' e trasparenza,
anche in via telematica, in relazione agli atti progettuali, al fine
di consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei
concorrenti;
r) definizione dei requisiti di capacita' economico-finanziaria,
tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale,
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori
economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara,
tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza
e rotazione, nonche' a favorire l'accesso da parte delle micro,
piccole e medie imprese;
s) revisione della disciplina in materia di pubblicita' degli
avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di
pubblicita' di tipo informatico; definizione di indirizzi generali da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilita' prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un'unica
piattaforma digitale presso l'ANAC di tutti i bandi di gara;
t) attribuzione all'ANAC di piu' ampie funzioni di promozione
dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche,
di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti
e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione,
intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonche' di
adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo,
contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile,
anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilita'
di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai
competenti organi di giustizia amministrativa;
u) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di
indirizzo di cui alla lettera t), l'ANAC, immediatamente dopo la loro
adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni;
v) previsione delle modalita' e dei soggetti preposti alla
rilevazione e alla determinazione annuale dei costi standardizzati
per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura;
z) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei
soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena
possibilita' di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi
elemento di natura formale della domanda, purche' non attenga agli
elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e
semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni
appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti
generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso
l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione
dell'attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine
l'interoperabilita' tra i Ministeri e gli organismi pubblici
coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso
di rifiuto all'interoperabilita';
aa) previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i
partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico
europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei
requisiti;
bb) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso
l'applicazione di criteri di qualita', efficienza,
professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la
riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con
particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo,
nonche' prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito
dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso
a valutarne l'effettiva capacita' tecnica e organizzativa, sulla base
di parametri obiettivi;
cc) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli
accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure
utilizzabili dalla societa' CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e
dalle centrali di committenza, finalizzati a migliorare la qualita'
degli approvvigionamenti e a ridurre i costi e i tempi di
espletamento delle gare promuovendo anche un sistema di reti di
committenza volto a determinare un piu' ampio ricorso alle gare e
agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l'effettiva
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
dd) contenimento dei tempi e piena verificabilita' dei flussi
finanziari anche attraverso la previsione dell'obbligo per le
stazioni appaltanti di pubblicare nel proprio sito internet il
resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto,
nonche' attraverso adeguate forme di centralizzazione delle
committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti,
effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla
lettera bb), con possibilita', a seconda del grado di qualificazione
conseguito, di gestire contratti di maggiore complessita',
salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel
rispetto della normativa dell'Unione europea, e fatto salvo
l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a
forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello
di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto
aggregatore secondo la normativa vigente, garantendo la tutela dei
diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione
e dalle disposizioni vigenti;
ee) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a
variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo
dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in
particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli
insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche
private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1
dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba
essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni
impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata
dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo
all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a
tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e
assicurando sempre la possibilita', per l'amministrazione
committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le
variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo
originario, garantendo al contempo la qualita' progettuale e la
responsabilita' del progettista in caso di errori di progettazione e
prevedendo, altresi', l'applicazione di uno specifico regime
sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o
tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per
gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
ff) utilizzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parita' di trattamento, per l'aggiudicazione
degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, seguendo un approccio
costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e includendo il
«miglior rapporto qualita'/prezzo» valutato con criteri oggettivi
sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi
all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione;
regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e
prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le stazioni
appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o
del costo, inteso come criterio del prezzo piu' basso o del massimo
ribasso d'asta, nonche' indicazione delle modalita' di individuazione
e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili
i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala, con
particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria;
gg) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi
sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' a quelli di servizi ad alta intensita' di manodopera,
definiti come quelli nei quali il costo della manodopera e' pari
almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto,
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni
caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o
del costo, inteso come criterio del prezzo piu' basso o del massimo
ribasso d'asta;
hh) creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e
contratti di concessione, prevedendo, tenuto conto, a seguito di
apposite verifiche, delle precedenti attivita' professionali dei
componenti e dell'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti
d'interesse:
1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di
moralita', di competenza e di professionalita' nello specifico
settore cui si riferisce il contratto, nonche' le cause di
incompatibilita' e di cancellazione dal medesimo albo;
2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici
mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle
stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da
nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;
3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina
generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo
aggiornamento;
ii) garanzia di adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza
delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di
concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando,
anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione
comparativa tra piu' offerte, prevedendo che debbano essere invitati
a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, nonche' un'adeguata rotazione, ferma restando la facolta'
per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva
2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi
regolamenti, adottati in conformita' ai principi dettati dal Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza;
ll) rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e
di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle
prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente
documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e
intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei
lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del
contratto nei contratti di servizi e forniture, nonche' per le
verifiche e i controlli relativi all'effettiva ottemperanza a tutte
le misure mitigative e compensative e alle prescrizioni in materia
ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di
tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi
competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di
controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza. E' vietata, negli
appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente
generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei
lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato, ed e'
previsto che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi
strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente
interesse nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera
sss), debbano adottare forme di contabilita' esecutiva e di collaudo
analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;
mm) creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono
ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di
direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di
lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo
specifici requisiti di moralita', di competenza e di professionalita'
e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti
in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo
altresi' che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei
soggetti interessati;
nn) revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di
collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica
amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto
di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori
pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e
disponendo un limite all'importo dei corrispettivi;
oo) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici
e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualita'
architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento
dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e
strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione
elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato, tenendo
conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle
opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore
complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del
progetto esecutivo; esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base
della sola progettazione di livello preliminare, nonche', con
riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio
di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del
prezzo piu' basso o del massimo ribasso d'asta;
pp) con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni,
in linea con quanto sancito dall'articolo 42, paragrafo 2, della
direttiva 2014/24/UE, previsione di specifiche tecniche relative alle
gare da espletare, soprattutto in relazione a beni e strumenti
informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parita' di
accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena
attuazione del principio di concorrenza;
qq) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di
garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture, al fine di renderli proporzionati e
adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al
grado di rischio ad esso connesso, nonche' al fine di salvaguardare
l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi
e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti ed
imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, e
assicurando comunque l'entrata in vigore della nuova disciplina
contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con
gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi
d'impresa;
rr) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il
sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di
importo al di sotto della quale la validazione e' competenza del
responsabile unico del procedimento nonche' il divieto, al fine di
evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo
dell'attivita' di validazione con quella di progettazione; al fine di
incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della
realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti
dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, e'
destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a
base di gara per le attivita' tecniche svolte dai dipendenti pubblici
relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla
predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione
dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con
particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo
l'applicazione degli incentivi alla progettazione;
ss) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato
pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e
alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita',
incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di
carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico
alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicita'
degli atti;
tt) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di
partenariato pubblico privato, previsione espressa, previa
indicazione dell'amministrazione competente, delle modalita' e delle
tempistiche per addivenire alla predisposizione di specifici studi di
fattibilita' che consentano di porre a gara progetti con accertata
copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di
bancabilita', garantendo altresi' l'acquisizione di tutte le
necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque
denominati entro la fase di aggiudicazione;
uu) revisione del vigente sistema di qualificazione degli
operatori economici in base a criteri di omogeneita', trasparenza e
verifica formale e sostanziale delle capacita' realizzative, delle
competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane,
organiche all'impresa, nonche' delle attivita' effettivamente
eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialita', regolate da
un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria
determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri
oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il
rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la
gestione dei contenziosi, nonche' assicurando gli opportuni raccordi
con la normativa vigente in materia di rating di legalita';
vv) disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione
delle attestazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) attribuzione della relativa competenza all'ANAC;
2) previsione che il curatore del fallimento possa partecipare
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di
lavori, forniture e servizi, che possa essere affidatario di
subappalti e che possa stipulare i relativi contratti quando
l'impresa fallita e' in possesso delle necessarie attestazioni ed e'
stato autorizzato l'esercizio provvisorio;
3) previsione che il curatore del fallimento, quando e' stato
autorizzato l'esercizio provvisorio, possa eseguire i contratti gia'
stipulati dall'impresa fallita;
4) previsione che l'impresa ammessa al concordato con
continuita' aziendale possa partecipare alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, o
essere affidataria di subappalti e stipulare i relativi contratti,
senza necessita' di avvalersi dei requisiti di altro soggetto o
dell'attestazione SOA di altro soggetto;
5) previsione che l'impresa ammessa al concordato con
continuita' aziendale o con cessione di beni o che ha presentato
domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, possa eseguire i contratti gia'
stipulati dall'impresa stessa;
6) disciplina dei casi in cui l'ANAC puo', nelle fattispecie di
cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), sentito il giudice delegato alla
procedura di fallimento o concordato preventivo e acquisito il parere
del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la
partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei
relativi contratti alla necessita' che il curatore o l'impresa in
concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei
requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica,
economica, nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e
della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del
contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso
della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per
qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione
all'appalto o alla concessione;
zz) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento,
nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili
dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il
contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi
prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di
avvalimento sia costituito da certificazioni di qualita' o
certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione
imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando
gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e
delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria
nonche' circa l'effettivo impiego delle risorse medesime
nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilita' di
ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere
oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e
dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le
prestazioni da affidare;
aaa) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle
controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia
di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle procedure
arbitrali al fine di escludere il ricorso a procedure diverse da
quelle amministrate, garantire la trasparenza, la celerita' e
l'economicita' e assicurare il possesso dei requisiti di integrita',
imparzialita' e responsabilita' degli arbitri e degli eventuali
ausiliari; al fine di garantire l'efficacia e la speditezza delle
procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad
appalti pubblici di lavori, previsione, nel rispetto della pienezza
della tutela giurisdizionale, che, gia' nella fase cautelare, il
giudice debba tener conto del disposto dell'articolo 121, comma 1,
del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e, anche nelle ipotesi
di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti,
debba valutare se il rispetto di esigenze imperative connesse a un
interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta;
bbb) revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i
giudizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 119 del
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche mediante
l'introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che
consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo
all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di
ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione;
previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti
alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara nel
successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di
impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle
offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva;
ccc) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con
riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri
servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi
operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro,
piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche
attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e
l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti,
prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il
conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino
eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire
l'effettiva possibilita' di partecipazione da parte delle micro,
piccole e medie imprese nonche' introducendo misure premiali per gli
appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti
nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti;
ddd) valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilita'
ambientale, mediante introduzione di criteri e modalita' premiali di
valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di
aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a
utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale
ovvero in via prioritaria gli addetti gia' impiegati nel medesimo
appalto, in ottemperanza ai principi di economicita' dell'appalto,
promozione della continuita' dei livelli occupazionali,
semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole
e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della
territorialita' e della filiera corta e attribuendo un peso specifico
anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso
al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto
dell'Unione europea;
eee) garanzia di adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza
delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di
concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti
affidamenti in house, prevedendo, anche per questi enti, l'obbligo di
pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento,
assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la
valutazione sulla congruita' economica delle offerte, avuto riguardo
all'oggetto e al valore della prestazione, e prevedendo
l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori
di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o
di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli
affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo
che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti. La domanda di
iscrizione consente all'ente aggiudicatore, sotto la propria
responsabilita', di conferire all'ente con affidamento in house, o
soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento, appalti
o concessioni mediante affidamento diretto;
fff) previsione di una disciplina specifica per gli appalti
pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale,
con particolare riguardo a quelli ad alta intensita' di manodopera,
definiti come quelli nei quali il costo della manodopera e' pari
almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo
l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilita'
occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per
ciascun comparto merceologico o di attivita', il contratto collettivo
nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i
lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di
aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del
prezzo piu' basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto
del diritto dell'Unione europea;
ggg) previsione di una disciplina specifica per gli appalti
pubblici di lavori e servizi che introduca clausole sociali volte a
promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato e
stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto
dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;
hhh) disciplina organica della materia dei contratti di
concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle
disposizioni vigenti, nonche' la previsione di criteri per le
concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della
direttiva 2014/23/UE, nel rispetto dell'esito del referendum
abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore
idrico, introducendo altresi' criteri volti a vincolare la
concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto
dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli
investimenti in opere pubbliche, nonche' al rischio operativo ai
sensi della predetta direttiva 2014/23/UE, e a disciplinare le
procedure di fine concessione e le modalita' di indennizzo in caso di
subentro; previsione di criteri volti a promuovere le concessioni
relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico
da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
iii) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di
concessioni di lavori o di servizi pubblici gia' esistenti o di nuova
aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei
contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di
importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza
pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da
societa' in house per i soggetti pubblici ovvero da societa'
direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti
privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad
evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonche' modalita' di
verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all'ANAC,
introducendo clausole sociali per la stabilita' del personale
impiegato e per la salvaguardia delle professionalita' e prevedendo,
per le concessioni gia' in essere, un periodo transitorio di
adeguamento non superiore a ventiquattro mesi ed escludendo dal
predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova
aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le
concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con
procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione
europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le
disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
lll) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento
delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi
prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema
delle concessioni autostradali, con particolare riferimento
all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga,
in conformita' alla nuova disciplina generale dei contratti di
concessione;
mmm) previsione di una particolare disciplina transitoria per
l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di
entrata in vigore del decreto di recepimento delle direttive, siano
scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto
del principio dell'evidenza pubblica, nonche', per le concessioni per
le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso
esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili dall'articolo
17 della direttiva 2014/23/UE;
nnn) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di
modalita' volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialita',
trasparenza, rotazione e parita' di trattamento richiesti dalla
normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e
sistemi informatici gia' adoperati per aste telematiche;
ooo) promozione di modalita' e strumenti telematici e di
procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il
soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualita'/prezzo
piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto;
ppp) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati
di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla
programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti
di concessione nonche' nella fase di esecuzione del contratto;
qqq) introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunita'
locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi
progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale
aventi impatto sull'ambiente, la citta' o sull'assetto del
territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli
esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede
di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di
predisposizione del progetto definitivo;
rrr) introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di
una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in
particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di
offerta le parti del contratto che intende subappaltare; l'espressa
individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare,
in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per
ogni tipologia di attivita' prevista in progetto; l'obbligo di
dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di
esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di
esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al
pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da
parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se
la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i
lavori forniti; ove il subappaltatore sia una microimpresa o una
piccola impresa, l'espressa individuazione delle fattispecie in cui
la stazione appaltante procede al pagamento diretto, fatta salva la
facolta' per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea, di disciplinare ulteriori casi
di pagamento diretto dei subappaltatori;
sss) espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, con effetto dalla data di entrata in vigore
del decreto di riordino, prevedendo l'aggiornamento e la revisione
del piano generale dei trasporti e della logistica, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, pubblicato nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16
luglio 2001, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle
opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di
pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228, e successive modificazioni, nonche'
l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e
di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni; previsione che nel Documento di economia e finanza sia
contenuta una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle
opere programmate; previsione di norme di coordinamento e transitorie
per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche
vincolanti e definizione delle funzioni e dell'organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento
alle disposizioni del capo IV del titolo III della parte II del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento
delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e
privati destinatari della nuova normativa.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della
relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, che dia conto
della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti, sono adottati, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e della difesa, previa acquisizione del parere del Consiglio
di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, che si pronunciano entro venti giorni dalla
trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono contestualmente
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorsi inutilmente i termini di cui al primo e al
secondo periodo, i decreti legislativi possono essere adottati anche
in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari
indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai
principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo,
con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni,
ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle
Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quindici
giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto
legislativo puo' essere comunque emanato.
4. Il decreto di recepimento delle direttive dispone l'abrogazione
delle parti incompatibili del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e di altre disposizioni, espressamente indicate,
anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie
e finali. Il decreto di riordino dispone, altresi', l'abrogazione
delle ulteriori disposizioni del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e di altre
disposizioni, espressamente indicate, nonche' prevede opportune
disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Tale decreto
legislativo comprende al suo interno il contenuto del decreto di
recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni
correttive e integrative.
5. Sulla base del decreto di riordino sono, altresi', emanate linee
guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono
trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni
parlamentari per il parere.
6. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
e' disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri
direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.
7. Gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti
modalita' attuative dei principi e criteri direttivi previsti dalla
presente legge nell'ambito delle prerogative costituzionalmente
riconosciute.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo puo' adottare
disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e
criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati
a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, l'attribuzione di compiti di responsabile o di
direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il suddetto
divieto si applica anche alle procedure di appalto gia' bandite alla
data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle gia'
espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora
proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto
aggiudicatario.
10. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con
il medesimo committente e per la medesima attivita' di call center,
il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo
le modalita' e le condizioni previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento,
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica
disciplina nazionale collettiva, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le
organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, definisce i criteri generali per l'attuazione del
presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o
private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi
di call center devono darne comunicazione preventiva alle
rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
riordino sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale
di cui agli articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino, e'
sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti articoli
129, comma 3, e 176, comma 18; agli affidamenti ai quali sarebbero
stati applicabili, nel periodo considerato, i citati articoli 129,
comma 3, e 176, comma 18, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 113, comma 3, del predetto codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Quanto
previsto dal presente comma si applica anche alle procedure i cui
bandi sono stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, prevedendo comunque la riapertura dei
termini per la presentazione delle offerte e purche' non sia gia'
intervenuta l'aggiudicazione provvisoria.
12. Nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo
per le materie di cui all'alinea del comma 1:
a) il termine di cui al comma 1, lettera sss), e' fissato al 18
aprile 2016;
b) si applica all'unico decreto legislativo la procedura di cui
al comma 3;
c) l'unico decreto legislativo determina l'abrogazione del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche
prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e
finali;
d) le linee guida di cui al comma 5 sono adottate sulla base
dell'unico decreto legislativo;
e) le disposizioni integrative e correttive di cui al comma 8
sono adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore
dell'unico decreto legislativo;
f) le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale
richiamate al comma 11 sono abrogate dalla data di entrata in vigore
dell'unico decreto legislativo. La sospensione dell'applicazione
della garanzia globale prevista dal medesimo comma 11 e' disposta
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data
di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo.
13. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui
al comma 1 del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri
che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi
sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando