Istanza adozione 42-bis TUE ed obbligo di provvedere - TAR Sicilia, Palermo, sent. n. del 07.01.2016
Pubblico
Venerdì, 8 Gennaio, 2016 - 01:00
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, (Sezione Terza), sentenza n. 28 del 7 gennaio, sull’obbligo della PA di provvedere su istanza adozione provvedimento art.42-bis
Dalla mancata definizione del procedimento ablatorio deriva l’obbligo del Comune intimato di riscontrare la istanza delle ricorrenti, adottando una determinazione espressa e, pertanto, decidendo se procedere all'acquisizione del fondo ex art. 42 bis t.u. espropri ovvero alla restituzione degli stessi mediante rimessione in pristino oltre alle misure correlate.
N. 00028/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02604/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2604 del 2015, proposto da:
……, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Nardelli e Luca Iovino, con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Palermo, Via C.A. Dalla Chiesa n. 40;
contro
Comune di Chiusa Sclafani in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fragapani, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Via Catania n.15;
per la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio serbato sulla domanda diretta ad ottenere la restituzione, previa riduzione in ripristino dello stato dei luoghi, dei terreni espropriati per la realizzazione di alloggi popolari, ovvero di ottenere un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 T.U espropri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chiusa Sclafani in persona del Sindaco pro tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2015 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti fanno presente di essere comproprietari di un fondo ubicato presso il Comune di Chiusa Sclafani che ha costituito oggetto di procedura espropriativa non definita con provvedimento di esproprio.
Con istanza del 26 marzo 2015, avevano invitato e diffidato il Chiusa Sclafani a disporre la restituzione, previa riduzione in pristino, del terreno ovvero in alternativa a definire la procedura mediante l’acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis del T.U.espropri, oltre alla corresponsione della indennità di occupazione.
Poiché tale istanza non è stata riscontrata, i ricorrenti hanno chiesto la declaratoria della illegittimità della inerzia mantenuta dal Comune.
Si è costituito in giudizio il Comune di Misilmeri, che ha formulato varie eccezioni in rito e chiesto conclusivamente il rigetto del ricorso, poiché infondato.
Alla Adunanza camerale del 18 dicembre 2015, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, la causa stata posta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.
E’ incontroversa tra le parti la circostanza della mancata adozione del decreto di esproprio.
Dalla mancata definizione del procedimento ablatorio deriva l’obbligo del Comune intimato di riscontrare la istanza delle ricorrenti, adottando una determinazione espressa e, pertanto, decidendo se procedere all'acquisizione del fondo ex art. 42 bis t.u. espropri ovvero alla restituzione degli stessi mediante rimessione in pristino oltre alle misure correlate.
Tanto precisato, non rilevano le eccezioni formulate dal Comune di Chiusa Sclafani in ordine alla spettanza e all’entità dell’indennità di espropriazione da corrispondere alle parti, trattandosi di questioni, di merito, che esulano dall’oggetto della presente controversia e dallo speciale procedimento camerale previsto dall'art. 117 cod. proc. amm. .
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, in relazione all’accertamento dell'illegittimità dell'inerzia tenuta dal Comune in ordine all’istanza delle parti e con condanna dello stesso, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., a pronunciarsi sulla succitata istanza entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del resistente Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Chiusa Sclafani al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, in misura pari a € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)