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Piano di recupero - Cons. di Stato, Sez.Sesta, ordinanza n. 5812 del 22 dicembre 2015

Pubblico
Mercoledì, 23 Dicembre, 2015 - 01:00

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ordinanza n. 5812 del 22 dicembre 2015, su piano di recupero
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2015 proposto dalla …..., rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Tomasicchio e Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto presso l’avv. Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;
 
 
contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Colella, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI -SEZIONE III, n. 510/2014, resa tra le parti, concernente diniego di permesso di costruire in sanatoria;
 
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 3 novembre 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Tomasicchio per delega di Deramo e Colella;
Premesso e considerato quanto segue.
 
 
1. Esigenze di sintesi (arg. ex art. 3 del cod. proc. amm.) suggeriscono di rinviare alla sentenza impugnata per quanto riguarda la narrazione in fatto dei passaggi salienti della vicenda edilizia relativa alla villa Tu….. di Trani.
Vanno comunque rammentati i provvedimenti e gli atti più significativi della vicenda stessa.
Anzitutto, il permesso di costruire n. 61 del 6 settembre 2010, con cui il Comune, nell’assentire all’istanza di autorizzazione al restauro e al risanamento conservativo della villa, in condizioni di degrado e destinata a essere trasformata in una struttura ricettiva, viste le n.t.a. del Piano Urbanistico Generale (PUG), ha consentito il restauro e il risanamento conservativo richiesti, consistenti nelle modifiche degli accessi a piano terra, nella sostituzione – con variazione dell’altezza e delle relative volumetrie distribuite nei due piani - dell’orizzontamento (vale a dire del piano di calpestio) tra primo piano e pianosuppenne (cioè soffitta), con varianti distributive interne al primo piano – mediante modifica delle tramezzature e diversa divisione degli ambienti –, nella realizzazione di due terrazzi (uno al primo piano e l’altro al piano suppenne) e nella sistemazione della facciata.
Una volta riscontrate, a seguito di sopralluogo, difformità tra i lavori eseguiti e in esecuzione, inerenti al livello del primopiano e il vano ascensore, e quanto previsto nel permesso di costruire n. 61/2010; difformità consistenti a) nella demolizione di quasi tutto il livello intermedio tra primo piano e piano suppenne (tranne che per alcuni muri perimetrali), con costruzione di nuove strutture in elevazione di pilastri e travi in cemento armato in contrasto con la sostituzione orizzontamentointermedio fra primo piano e piano suppenne suindicato, e b) nella diversa realizzazione del vano ascensore in c. a. presente al livello del pianoprimo, ma non riportato nell’elaborato progettuale di cui al p.d.c. n. 61/2010, con ordinanza dirigenziale in data 15 settembre 2011 è stata disposta la sospensione della prosecuzione dei lavori edili, e con ordinanza n. 19 del 4 ottobre 2011, rilevata la difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto previsto nel p.d.c. n. 61/2010, è stato ordinato alla società G…. di demolire le opere abusive descritte sopra alle lettere a) e b).
Il 16 dicembre del 2011 la ricorrente e odierna appellante ha depositato, presso il Comune, un’articolata istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, avente a oggetto la realizzazione di una struttura intelaiata indipendente di cemento armato necessaria per reggere i nuovi orizzontamenti tra primo piano e piano suppenne e i solai di copertura, il diverso posizionamento del vano ascensore e la ricostruzione della parete nord ovest (v. da pag. 5 istanza, in atti).
Il 27 gennaio 2012 è stato adottato il diniego di rilascio del permesso di costruire a sanatoria poiché:
-l’elenco di sentenze di cui all’istanza riguarda limitati interventi edilizi su immobili, qualificabili come di “restauro e risanamento conservativo”, e l’analisi della giurisprudenza citata nella domanda non è pertinente alla fattispecie rilevata in sede di sopralluogo, che attiene a un intervento unico di demolizione quasi totale del primo piano, oltre alla realizzazione di pilastri in cemento armato e alla ricostruzione parziale delle murature perimetrali con materiale diverso dall’originario;
-quanto sottoposto alla valutazione dell’Ufficio Tecnico consiste in una suddivisione artificiosa di singoli interventi edilizi a fronte dell’unico e sistematico intervento di demolizione del primo piano, di ricostruzione parziale delle murature perimetrali del primo piano e di realizzazione di pilastri e strutture in cemento armato come rilevate in sede di sopralluogo ed evidenziate nell’ord. n. 19/2011;
-inoltre non si ritiene l’istanza aderente ai principi di cui all’art. 92 del d.P.R. n. 380/2001.
Con l’ordinanza collegiale n. 762 del 2012 il Tribunale amministrativo ha disposto una verificazione diretta ad accertare la consistenza effettiva delle opere realizzate, per consentire al Collegio la corretta qualificazione degli interventi eseguiti per i quali è causa.
L’incombente istruttorio è stato affidato al Direttore della Direzione regionale della Puglia dell’Agenzie per il Territorio, o a un suo delegato.
2. Con la sentenza in epigrafe il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, a spese compensate.
Nel condividere argomenti e risultanze della verificazione la sentenza, in particolare (v. da pag. 5):
-ha rilevato che le opere da realizzare, indicate in progetto e assentite con il permesso di costruire n. 61/2010, di autorizzazione al restauro e al risanamento conservativo della villa, avrebbero dovuto ab initio essere qualificate come attività di ristrutturazione edilizia, diretta a trasformare una villa padronale di due piani abitabili in una struttura ricettivo –alberghiera di tre piani; e se le prescrizioni urbanistiche escludevano interventi di ristrutturazione edilizia, risulta evidente che il p.d.c. n. 61/2010 non avrebbe dovuto essere rilasciato, vista la portata effettiva dei lavori da compiersi. Peraltro, il p.d.c. n. 61/2010, illegittimo perché gli interventi per i quali è stata domandata la sanatoria rientrano in una non consentita ristrutturazione edilizia “mascherata” da restauro conservativo che ha condotto alla demolizione integrale di tutto il primo piano e il pianosuppenne di Villa Turrisana, modificata nella sua consistenza originaria, non è stato impugnato ed è ormai inoppugnabile, oltre che disapplicabile;
-ha soggiunto che in questo quadro di lampante illegittimità s’inserisce la seconda tranche di opere, eseguita dalla proprietà e consistita nella costruzione, al piano terra, di 11 pilastri in cemento armato, visibili e nonnascosti nelle murature portanti e, al primopiano, nella demolizione della parete esterna nord ovest, ricostruita con blocchi di tufo nuovi, con conseguente dispersione dei materiali originari, mentre le pareti posteriori e laterale sud est non esistono più;
-ha segnalato la contraddittorietà del comportamento della stessa ricorrente che da un lato sostiene che gli interventi realizzati (pur sempre qualificati quale restauro conservativo) sono, nella gran parte, riconducibili a quanto assentito con il p.d.c. n. 61/2010 e dall’altro formula un’istanza di sanatoria…omnicomprensiva che riguarda tutte le opere già realizzate nel loro complesso (anche quelle di cui si sostiene la conformità al P. C.), sicchè delle due l’una: o le opere realizzate sono nella gran parte conformi al P. C. – ed allora non si comprende la necessità di ricomprenderle in un’istanza di sanatoria- ovvero sono abusive – ed allora ben si comprende la necessità della richiesta sanatoria…la stessa richiedente ha riproposto all’amministrazione una valutazione complessiva dell’intervento edilizio cui sottoporre Villa a, intervento che comprende sia le opere già oggetto di P. C. (ad esempio il riposizionamento dell’orizzontamento tra primo piano e suppenne), sia le ulteriori innovazioni apportate e non indicate nell’originario progetto (più importanti fra tutti sono i pilastri in c. a. – in parte nascosti nella muratura divisoria, in parte visibili)… sulla scorta dello stesso atto di impulso della ricorrente (il Comune è stato chiamato a valutare l’intervento edilizio nel complesso)… risultando l’amministrazione vincolata a replicare all’istanza per come proposta, ha (questa volta) correttamente inquadrato giuridicamente gli interventi edilizi, qualificandoli di ristrutturazione edilizia.
Il diniego espresso si caratterizza, pertanto, per la sua natura vincolata, a fronte della reale sostanza delle complessive opere programmate (prima con il P.C. 61/2010, poi con la richiesta sanatoria) dalla proprietà di Villa ….
La relazione di verificazione e le considerazioni svolte dal Collegio impongono al Comune intimato di esaminarne nuovamente la legittimità in sede di autotutela, risultando il pregio dell’immobile un elemento da tenere in seria considerazione in sede di bilanciamento tra l’interesse pubblico al rispetto del principio di legalità e quello privato. Con il che si supera anche la censura di contraddittorietà dell’azione amministrativa. E’ ben vero, infatti, che il Comune intimato … ha assentito (con il P.C. 61/2010) opere di cui ha, in gran parte, successivamente, escluso la legittimità. Tuttavia, poiché l’atto impugnato in questa sede è conforme al canone ed ai criteri di legittimità, la contraddittorietà con un precedente atto illegittimo, non può condurre alla sua caducazione giurisdizionale…”.
3. La società Gavetone ha proposto appello con un unico, articolato motivo, deducendo erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata, per ultrapetizione, omessa pronuncia ed error in judicando per violazione del divieto di disapplicazione di atti non impugnati.
Con l’appello si sostiene anzitutto che i lavori effettivamente eseguiti corrispondevano a quelli assentiti con il permesso n. 61/2010, inoppugnabile e non disapplicabile; che la demolizione di quasi tutto il livello intermedio tra il primo piano e il piano suppenne era necessitata allo scopo di riposizionare il solaio come assentito nel 2010 e che la struttura intelaiata indipendente in cemento armato (priva peraltro di rilevanza urbanistica) era assolutamente necessaria per ragioni antisismiche come unica soluzione possibile e idonea per il recupero della villa in conformità con il permesso del 2010 (circostanze queste che nella relazione di verificazione non sono state prese in considerazione).
In più punti dell’appello (v. pagine 18, 27 e 32; v. anche la memoria di replica Gavetone, pag. 7) viene rilevata l’incompletezza della verificazione compiuta e si rimarca che il solaio mai si sarebbe potuto sorreggere se non attraverso la preventiva costruzione di pilastri di sostegno in cemento armato alla stregua della normativa antisismica vigente.
Con l’appello si ribadisce che gli interventi assentiti con il permesso di costruire n. 61/2010 rientravano esclusivamente nella categoria del restauro e risanamento conservativo e non nella ristrutturazione edilizia; si rileva come il Tar abbia fondato la propria decisione sul presupposto di una non consentita declaratoria d’illegittimità del permesso di costruire n. 61/2010,inoppugnabile, valido ed efficace (giungendosi per tale via, tra l’altro, a respingere i profili di censura riferiti al diniego di sanatoria e imperniati sui vizi di contraddittorietà e di illogicità del diniego impugnato); si deduce che la sentenza ha sovvertito l’ordine naturale delle cose dando preminenza in modo erroneo al diniego di sanatoria quando invece doveva essere considerato prevalente il permesso di costruire n. 61/2010, mai annullato; si sottolinea come, diversamente da quanto rilevato in sentenza, non sia vero che nel dicembre del 2011 la società ……  avesse chiesto al Comune di rivalutare l’intervento edilizio nel suo complesso, vale a dire sia con riguardo alle opere già oggetto di permesso di costruire (ad esempio, il riposizionamento dell’orizzontamento tra primo piano e suppenne), sia con riferimento alle innovazioni apportate e non indicate nel progetto (tra cui gli undici pilastri in cemento armato realizzati, in parte nascosti e in parte visibili, elementoimprescindibile per reggere il solaio), presentando un’istanza di sanatoriaomnicomprensiva, dato che, in realtà, non vi era stata alcuna richiesta di riesame complessivo delle opere realizzate e l’istanza di sanatoria riguardava soltanto i pilastri in cemento armato (peraltro inidonei ad alterare prospetto sagoma e volumetria e giustificati da esigenze di adeguamento alla normativa antisismica) e la ricostruzione della parete nord ovest crollata per cause esterne.
Di qui, l’insussistenza di qualsivoglia contraddittorietà nel comportamento della società ricorrente.
Sotto una diversa angolazione, e a tutto concedere, la sentenza non spiega perché un intervento di ristrutturazione piuttosto che di restauro conservativo non sarebbe stato assentibile.
Il Comune si è costituito per resistere precisando, tra l’altro, che le opere realizzate dalla società …. e sanzionate dal Comune configurano un intervento di ristrutturazione edilizia, in quanto tale non consentito sulla Villa ….a che è individuata, dal Piano Urbanistico Generale del Comune di Trani, come bene architettonico sottoposto a tutela dalle n.t.a. del PUG (artt. 4.09. e 4.09.8), in base alle quali nell’area di pertinenza deibeni architettonici…non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti trasformazioni del sito eccettuati gli interventi di manutenzione ordinaria (e) restauro e risanamento conservativo.
Le parti hanno illustrato le rispettive posizioni con memorie conclusive e all’udienza del 3 novembre 2015 il ricorso è stato discusso e quindi trattenuto in decisione.
4. Il Collegio, visti gli articoli 19, 20 e 66 del cod. proc. amm. , ritiene per decidere di dover disporre una verificazione suppletiva, diretta a chiarire se la realizzazione di pilastri di sostegno in cemento armato, da inglobare nelle murature, era assolutamente indispensabile, o no, per sorreggere il solaio da collocare tra il primo piano e il piano suppenne e quindi per consentire la realizzazione del secondo piano, e ciò anche alla luce della normativa antisismica e delle direttive tecniche vigenti, o se esistevano tecniche alternative.
Il Collegio ritiene di incaricare dell’esecuzione della verificazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata –sede di Bari, in persona del dirigente responsabile, con facoltà di sub delega dell’incombente istruttorio a un dirigente o a un funzionario della ex carriera direttiva, in servizio presso il medesimo Ufficio di Bari, al quale il Comune appellato e la società …….ne invieranno, entro il 22 gennaio 2016, la sentenza impugnata, il ricorso in appello e le memorie, oltre a copia della documentazione di causa e dei documenti ulteriori considerati utili per rispondere al quesito.
Il verificatore incaricato depositerà nella Segreteria della Sezione Sesta del Consiglio di Stato una sintetica e documentata relazione che dovrà pervenire entro l’8 aprile 2016.
Alle operazioni di verificazione potranno assistere consulenti di parte e, contestualmente al deposito in Segreteria della relazione, il verificatore invierà la relazione medesima, per posta elettronica, agli eventuali consulenti di parte, i quali potranno formulare osservazioni, da far pervenire in Segreteria entro il 22 aprile 2016.
Per quanto riguarda il rimborso delle spese e il pagamento del compenso dovuto al verificatore, si dispone che la società appellante corrisponda, al verificatore incaricato, a titolo di anticipo sul compenso spettante, la somma di € 600,00, fermo restando che il compenso sarà liquidato con decreto del Presidente, al termine della verificazione.
La Segreteria della Sezione comunicherà senza indugio la presente ordinanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –Provveditorato interregionale delle opere pubbliche per Campania, Molise, Puglia e Basilicata –sede di Bari.
La trattazione ulteriore del merito del ricorso viene rinviata a un’udienza che si terrà nel secondo semestre del 2016 e che sarà fissata successivamente.
Resta riservata al prosieguo del giudizio ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente decidendo, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia, per l’ulteriore trattazione del ricorso, a un’udienza che si terrà nel secondo quadrimestre del 2016.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 3 novembre e del 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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