Responsabilità erariale per procedure espropriative scadute - C. Conti Campania Sez. giurisdiz., sent., 24-06-2015, n. 647
Pubblico
Giovedì, 17 Dicembre, 2015 - 01:00
C. Conti Campania Sez. giurisdiz., Sent., 24-06-2015, n. 647, sulla responsabilità erariale per procedure espropriative scadute
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Fiorenzo SANTORO - PRESIDENTE
Dott. Gaetano BERRETTA - CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO - REFERENDARIO - relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 65929 del Registro di Segreteria, instaurato su atto di citazione della Procura regionale nei confronti dei signori:
1. L.G., nato a M. (S.) il (...) e residente in Tramonti (SA) alla via Raimondo Orsini elettivamente domiciliato in Napoli alla via Melisburgo n. 23 presso lo studio dell'avv. E. Bonelli unitamente agli avv.ti Oreste Agosto e Licia Claps dai quali è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione;
2. T.A., nato a M. (S.) il (...) ed ivi residente alla via Discende n. 8 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Melisburgo n. 23 presso lo studio dell'avv. E. Bonelli unitamente all'avv. Gino Bove dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione;
3. F.A., nato a M. (S.) il (...) ed ivi residente alla via Roma e ivi elettivamente domiciliata alla via A. Gatto presso lo studio dell'avv. Giovanni Maria De Lieto dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2014, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Francesca Cerino, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, e il rappresentante della Procura Regionale nella persona del S.P.G. dott. Francesco Vitiello nonché i procuratori costituiti per i convenuti.
Esaminati l'atto di citazione, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.
Ritenuto in
Svolgimento del processo
Con atto di citazione depositato il 17 maggio 2013 e regolarmente notificato, la Procura regionale ha evocato in giudizio, dinanzi a questa Sezione, i signori L.G., T.A. e F.A. per ivi sentirli condannare al risarcimento del danno pari a Euro 97.459,22 in favore del Comune di Minori, amministrazione d'appartenenza danneggiata. Espone il requirente che, a seguito della comunicazione della Delib. n. 20 del 7 giugno 2007, di riconoscimento del debito fuori bilancio, sono state avviate le indagini di rito. Sarebbe emerso che l'Ente locale è stato condannato dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 1858/2005 al risarcimento del danno patito da privati proprietari per effetto di una presunta occupazione appropriativa. La Corte d'appello di Salerno, con ordinanza del 10/04/2007, avrebbe accolto parzialmente l'istanza di sospensiva e limitato la provvisoria esecutività della sentenza alla sola somma di Euro 50.000 (posta in esecuzione dall'Amministrazione comunale); con la successiva sentenza il Giudice dell'impugnazione n. 35/2009 avrebbe accolto l'appello. Mancando, infatti, le opere, alcun effetto acquisitivo poteva riconoscersi all'avvenuta occupazione dei suoli; peraltro l'efficacia del P.I.P. - Piano per gli insediamenti Produttivi - sul quale si era basata la procedura, era scaduta nel 1997, per cui la parte avrebbe potuto chiedere la retrocessione totale. La Corte riconosceva., comunque, il risarcimento del danno per distruzione del limoneto (pari a Euro 37.662,88), oltre interessi e rivalutazione nonché rimborso delle spese processuali per la metà del doppio grado, mantenendo ferma per la restante parte la sentenza di primo grado.
Sulla scorta dell'ordinanza di sospensione il Consiglio Comunale procedeva alla deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio per Euro 50.000 e, in ottemperanza della successiva sentenza del 2009, riconosceva con la delibera comunicata alla Procura, la somma complessiva di Euro 97.738,88.
Dell'importo riconosciuto, la Procura ha dedotto a titolo di danno la minor somma di Euro 97.459,22 (Euro 47.212,21 per indennità da occupazione illegittima + 44. .247,87, per il valore del frutteto distrutto e relativi interessi; Euro 6.000 per spese di giudizio).
L'inutile esborso si denaro pubblico, stando alla prospettazione attorea, costituirebbe danno imputabile al Sindaco p.t. (L. G. fino al 3/05/1995) all'Assessore ai LLPP (F. A.) e al Responsabile dell'UTC (T. A.) per aver omesso atti essenziali al compimento dell'iter espropriativo con colpa grave.
Con memoria depositata in data 25/11/2014 si è costituito in giudizio il sig. F.A. con patrocinio dell'avv. Giovanni Maria Di Lieto il quale ha dedotto in via preliminare la prescrizione, in quanto dallo stesso atto di citazione emerge che la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio è stata trasmessa alla Procura in data 2/10/2007 e fino alla notifica dell'atto di citazione alcun atto interruttivo sarebbe intervenuto. Nel merito ha osservato che mancherebbe la colpa grave in quanto la delega al ramo di competenza sarebbe arrivata soltanto in data 11/06/1990 e l'incarico sarebbe stato rinunciato in data 4/07/1991 mentre la decorrenza dell'illegittima occupazione sarebbe intervenuta soltanto dal 9/04/1992: delle dimissioni avrebbe preso atto il Consiglio comunale con Delib. n. 55 del 1991. Il danno connesso alla distruzione del limoneto sarebbe avvenuto prima della delega e cioè tra la data di immissione in possesso (9/04/1990) e la sospensione dei lavori (19/05/1990) e comunque essa sarebbe divenuta illecita soltanto per effetto della mancata adozione del decreto di esproprio.
Con memoria depositata in data 26/11/2014 si è costituito in giudizio il sig. T.A. con il patrocinio dell'avv. Gino Bove il quale ha eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 1 comma 2 ter in quanto per i fatti verificati prima del 15/11/1993 e per i quali stia decorrendo la prescrizione quinquennale la prescrizione si compie entro il 31/12/1998; deduce inoltre l'inammissibilità della domanda per genericità del petitum e della causa petendi. La domanda sarebbe, poi, nel merito infondata, in quanto il convenuto quale Responsabile dell'UTC era addetto al disbrigo delle pratiche ex L. n. 219 del 1981 e l'unico ruolo svolto all'interno della procedura esecutiva in esame era stata quella di assistere il geom. Salvatore Di Lieto, delegato dal Sindaco nella fase di immissione in possesso.
Con memoria depositata in pari data si è costituito il sig. L.G. con il patrocinio degli avv.ti Oreste Agosto e Licia Claps che hanno dedotto la prescrizione dell'azione sub specie di inammissibilità della domanda per violazione del già richiamato art. 1 comma 2 ter ed hanno eccepito l'inammissibilità anche genericità e per violazione del divieto di sindacato nel merito delle scelte discrezionali. Nel merito hanno, poi, eccepito l'infondatezza della domanda in quanto la consegna dei lavori e la relativa sospensione sono avvenuti prima dell'insediamento del loro assistito quale Sindaco, precisando che questi, già con la L. n. 142 del 1990 non poteva più considerarsi responsabile delle scelte dirigenziali, stando la separazione tra funzione di indirizzo e funzione gestoria.
Nella pubblica udienza, la Procura ha insistito per l'accoglimento della domanda, stante l'infondatezza delle eccezioni proposte; l'avv. Oreste Agosto anche per delega dell'avv. Gino Bove, ha insistito per il rigetto della domanda, riportandosi alle conclusioni già rassegnate e l'avv. De Lieto, dopo aver ribadito la mancanza di colpa grave in capo al proprio assistito, ha chiesto il rigetto della domanda, come da memoria di costituzione.
Il giudizio è, quindi, passato in decisione.
Rilevato in
Motivi della decisione
Il giudizio ha a oggetto l'azione di responsabilità nei confronti del Sindaco (L. G. fino al 3/05/1995), dell'Assessore con delega ai Lavori pubblici (F.A. fino alle dimissioni il 4/07/1991) e del Responsabile dell'UTC (T. A.) del Comune di Minori, per il danno derivato dall'inutile esborso di denaro pubblico per complessivi Euro 97.459,22 da ripartire a ciascuno, per la parte che vi ha preso.
Alla stregua dell'assetto difensivo articolato dai convenuti nelle memorie depositate, agli atti di causa, questo Collegio è chiamato a esaminare le questioni poste in via preliminare dai medesimi, ex comb. disp. artt. 276, 277, 2 comma, 279 c.p.c. e art. 26 Reg. proc.
Non merita accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. L'atto introduttivo del giudizio, in realtà, delinea con chiarezza espositiva ed indicazione esaustiva, i fatti contestati, oltre ad affrontare, con articolata deduzione, i motivi di diritto che si intendono far valere e che costituiscono le ragioni della domanda risarcitoria. In particolare, l'organo requirente ha individuato i potenziali autori del danno, chiamando ciascuno alla parte che vi ha preso e per ciascuno di essi ne ha circoscritto la responsabilità in relazione agli atti e ai fatti puntualmente indicati, tanto che ciascun convenuto ha potuto diffusamente esercitare il proprio diritto di difesa, sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Non merita accoglimento neppure l'eccezione di cd. "insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali". La previsione di cui all'art. 1 comma 1 della L. n. 20 del 1994 non implica affatto che all'autorità giurisdizionale sia preclusa l'indagine sulla legittimità della scelta, quand'essa sia foriera di danno per le pubbliche casse. Non esiste e non è invocabile, quale limite al potere giurisdizionale di questa Corte, la cd. "riserva di amministrazione" se non quando l'agente pubblico invochi (e provi in giudizio) una pluralità di scelte alternative, tutte parimenti legittime; al di fuori di tali ipotesi, quando venga in rilievo la prospettazione di condotte illegittime, al giudice contabile è dato poter sindacare la legittimità e la congruenza della scelta operata rispetto al fine pubblico da raggiungere, al fine di stabilire se all'esborso economico, che ne è derivato, corrisponda un'utilitas per la collettività o per l'ente.
Tutti i convenuti costituiti hanno, poi, eccepito, in via preliminare, la presunta prescrizione quinquennale dell'azione erariale ex art. 1 comma 2 e comma 2 ter L. n. 20 del 1994.
L'eccezione è infondata. Invero, alla luce della più recente giurisprudenza, anche nel caso di cd. "danno indiretto" (sofferto dalla PA costretta a risarcire terzi per il danno contrattuale o extracontrattuale liquidato in sentenza o nel lodo arbitrale) il termine di prescrizione dell'azione erariale non può che coincidere con quello dell'effettivo pagamento delle somme, giacché solo da quel momento si consuma il danno patrimoniale cioè la relativa diminuzione economica. Le Sezioni riunite, infatti, con la sentenza n. 14/QM/2011, hanno sancito che "il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato". L'esordio del termine prescrizionale in esame deve essere applicato anche in relazione all'art. 1 comma 2 ter, in quanto la disposizione in riferimento ai "fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale", stabilisce che la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio". I "fatti" ai quali si riferisce la norma, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, non si identificano con le mere condotte bensì alla verificazione dell'evento dannoso ("fatti dannosi") e, di conseguenza, il termine prescrizionale ivi indicato decorre soltanto laddove si sia già consumata, alla data del 15.12.1993, la fattispecie illecita.
Orbene, dalla produzione documentale in atti risulta, come da prospettazione attorea, che il danno è maturato con il pagamento della somma dedotta per effetto della (sola) seconda delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio (delibera C.C. n. 3 dell'8.02.1010) senza tener conto della prima tranche di pagamento (pari a Euro 50.000) avvenuta a seguito dell'ordinanza del 10.04.2007 con la quale la Corte d'Appello di Salerno ha disposto la sospensione della sentenza n. 1858/2005 (delibera C.C. n. 20 del 7.06.2007 e atti esecutivi).
La seconda tranche dell'importo dovuto alla proprietaria danneggiata è stato versato con quattro successivi mandati: n. 481 del 31.03.2010; n. 749 del 25.05.2010; nn. 610 e 611 del 29.04.2010. Gli inviti a dedurre, contenenti regolare atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., risultano rispettivamente notificati: al F.A. in data 19.12.2012; al L.G. in data 19.12. 2012 e al T.A. il 15.02.2013.
Alcuna prescrizione è, di conseguenza, decorsa dal momento che il successivo atto di citazione risulta notificato al più tardi il 19.03.2014.
Nel merito, deve essere accertata la sussistenza degli elementi propri dell'illecito erariale.
Indubbiamente l'esborso di denaro che la pubblica amministrazione è costretta a sostenere per effetto di sentenze di condanna esecutive determina un danno indiretto che trova, ex art. 28 Cost., nell'azione di responsabilità erariale l'imprescindibile "terzo pilastro". Al rapporto iniziale tra il pubblico dipendente (presunto autore del danno) e l'ente pubblico di riferimento e a quello successivo tra quest'ultimo e il terzo (danneggiato) deve, infatti, aggiungersi il terzo rapporto tra l'ente, che ha anticipato quale coobbligato in solido quanto dovuto, per conto del proprio dipendente, e quest'ultimo che deve essere chiamato a rispondere in sede amministrativo-contabile.
Nel caso di specie, in ottemperanza della sentenza della Corte d'Appello n. 35 del 13.01.2009, il Comune di Minori ha riconosciuto, con la delibera comunicata alla Procura, la somma complessiva di Euro 97.459,22 di cui, come detto in fatto: Euro 47.212,21 per indennità da occupazione illegittima; Euro 44. .247,87 per il valore del frutteto distrutto e relativi interessi; Euro 6.000 per spese di giudizio. La somma complessivamente versata in favore del privato cittadino costituisce danno pubblico.
Occorre valutare se tale deminutio patrimonii sia imputabile agli odierni convenuti.
La successione cronologica dei fatti evidenzia, infatti, quanto segue:
- a seguito della delibera consiliare 29/10/87 n. 204, approvativa del Piano di Insediamenti Produttivi (PIP) di cui all'art. 28 L. n. 219 del 1981, il sindaco del Comune di Minori (SA), con ordinanza in data 16/9/88 disponeva l'occupazione temporanea d'urgenza per la durata di anni due, tra gli altri, di un terreno di proprietà di Gambardella Maria Consiglio, cui seguì redazione di verbale di consistenza e presa di possesso del 31/10/88;
- con successiva delibera consiliare 30/12/88 n. 287 veniva approvato il piano parcellare di esproprio grafico e descrittivo del PIP, rielaborato in base alle risultanze effettive dello stato dei luoghi, e con altra ordinanza sindacale n. 1909 del 15/03/1990 era disposta l'occupazione d'urgenza, per la durata di anni due, degli immobili di proprietà della predetta Gambardella Maria Consiglio necessari per l'attuazione del PIP (in catasto al foglio 3 particella 386 are 17,83, particella 42 are 7,12; foglio (...) particella 32 are 7,00, particella 69 are 7,10), cui seguì verbale di immissione in possesso in data 9/04/1990;
- i lavori consegnati in data 29/04/1990 all'impresa appaltatrice che doveva realizzare le infrastrutture, vennero sospesi dal direttore dei lavori in data 19/5/90, quando non era stato ancora stipulato il contratto, poiché necessitavano opere integrative. I lavori non furono più ripresi.
Tale ricostruzione appare pacifica, oltre che accertata con sentenza passata in giudicato dal Giudice civile. Il Tribunale di Salerno, disposta C.T.U., con sentenza n. 1858/2005, ritenendo che nella specie si fosse verificata l'irreversibile trasformazione del fondo, ha condannato il Comune di Minori al pagamento in favore dell'attrice: della somma di Euro. 648.868,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per la perdita dei suoi diritti reali sul fondo passato in proprietà dell'ente all'atto della proposizione della domanda; della somma di Euro.25.895,00 a titolo di indennità di occupazione illegittima dal 9/4/92 al 16/10/92; delle spese processuali liquidate in complessivi Euro.7.000,00 e di C.T.U. Lo stesso Giudice ordinario ha rigettato la domanda relativa alla perdita dell'agrumeto per aver parte attrice abdicato al diritto di proprietà.
La Corte di Appello di Salerno, al contrario, in sede di gravame principale proposto dal Comune ed incidentalmente dalla proprietaria, ha dapprima accolto l'istanza di sospensiva dell'ente, con ordinanza in data 10/4/2007, concedendo l'esecuzione parziale della sentenza impugnata solo nei limiti di Euro.50.000,00; indi, ha accolto parzialmente l'appello principale e quello incidentale, con la menzionata sentenza n. 35/2009. Nella sentenza definitiva, sulla scorta della relazione di consulenza, risulta accertato che nessuna opera fu realizzata dal Comune onde i fondi sono rimasti nello stato in cui erano stati occupati (fatta salva la distruzione del limoneto) mentre l'efficacia decennale del PIP - di cui alla delibera C.C. n. 204/87 - era scaduta nel 1997, in assenza di predisposizione di nuovo strumento. Da tali elementi il G.O. ha concluso che, nella fattispecie, non poteva liquidarsi il danno per equivalente pari al valore del terreno per occupazione appropriativa (mai intervenuta), mentre la parte lesa avrebbe potuto solo chiedere la restituzione del bene, oltre risarcimento del danno per la illegittima occupazione; di conseguenza ha revocato la sentenza di prime cure nella parte in cui conteneva il risarcimento del danno per la presunta perdita della proprietà del bene, confermandola nel resto; e, in accoglimento dell'appello incidentale, ha condannato il Comune al pagamento in favore della Gambardella delle somme indicate in citazione e sopra riportate.
Dalla ricostruzione della vicenda, non può che ritenersi accertata anche la corresponsabilità dei singoli convenuti.
Non v'è dubbio, infatti, che, dalla data di immissione in possesso (in data 9/04/90) fino alla data di scadenza del termine per l'ultimazione dell'espropriazione, gli organi tecnici e quelli politici avrebbero dovuto e potuto, rispettivamente, predisporre ed emanare i necessari atti di perfezionamento dell'iter espropriativo, impedendo il maturare del danno poi lamentato e risarcito ai privati.
In particolare il pedissequo rispetto degli adempimenti previsti dagli artt. 10 e ss. nonché dall'art. 20 della L. n. 865 del 1971 (nei termini e con le modalità ridisegnati dalla Corte costituzionale con le pronunce di parziale illegittimità n. 67 e n. 470 del 1990) avrebbe consentito il dispiegarsi dell'ordinario contraddittorio tra il soggetto espropriato e quello espropriante nonché, mediante il deposito delle somme offerte e rifiutate, ivi disciplinato, almeno la cristallizzazione degli importi, impedendo il maggior danno costituito da interessi e rivalutazione (di cui alla condanna in sede civile).
Al contrario dopo l'immissione in possesso è mancato qualsiasi impulso al successivo e connaturale sviluppo della procedura intrapresa, da parte dei soggetti all'uopo preposti e oggi evocati in giudizio.
Partendo dalla posizione del Sindaco p. t. (L.G. dal 28/5/90 al 3/5/95) deve essere stigmatizzata la sua condotta omissiva, visto che egli, insediatosi immediatamente dopo la sospensione dei lavori (avvenuta in data 19/5/90) non ha mai provveduto né a rimuovere la causa della sospensione, consentendo prosecuzione e l'ultimazione delle opere, né ad emanare il dovuto provvedimento conclusivo (decreto di esproprio).
La sua responsabilità non rimane certamente elisa dalla vigenza del nuovo criterio di riparto delle competenze, permanendo in capo a questi, ex art. 36 (sia pure modificato poi dall'art. 12 della L .25 marzo 1993, n. 81) il ruolo di vertice dell'apparato amministrativo comunale con l'obbligo di vigilare e di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti (attribuzioni già nel precedente ordinamento disciplinate dal combinato disposto degli art.142 e 151 del T.U.L.C.P. del 1915 ed ancora riaffermata nel vigente Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, all'art.50, commi 1 e 2).
Ove ciò non bastasse, va rimarcata la peculiarità del settore specifico di intervento - espropriazioni per causa di pubblica utilità - nel quale trova applicazione anche la normativa regionale recata dalle L. 19 aprile 1977, n. 23 (artt.1 e 2) e L. 31 ottobre 1978, n. 51 (artt.37 e 39) con cui la Regione Campania ha sub-delegato ai Comuni le funzioni amministrative in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità finalizzate all'esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, già oggetto di trasferimento dallo Stato alla Regione dallo Stato con l'art.3 del d.P.R.15 gennaio 1972 n. 8.
Detta normativa regionale (come evidenziato già da questa Sezione anche nella sentenza n. 295/2011), ha altresì individuato espressamente nel Sindaco (art.2 L.R. n. 23 del 1977) l'organo comunale competente in ordine all'adozione degli atti della procedura espropriativa (la nomina dei tecnici incaricati a eseguire l'accesso e redigere gli stati di consistenza, l'autorizzazione all'occupazione di urgenza, la determinazione amministrativa dell'indennità e sua comunicazione agli espropriandi, di cui all'art.1).
Non può considerarsi esente da ogni responsabilità nemmeno il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
La Corte dei Conti (sez. III giurisdizionale centrale d'appello, sentenza 13/12/2011 n. 858) ha ricordato che "Il dirigente del servizio espropri è responsabile quando non organizza il suo ufficio in modo da poter far fronte a situazioni potenzialmente generatrici di danni per le finanze del comune, specie in relazione ai procedimenti di espropriazione più complessi ed onerosi per l'amministrazione". Gli obblighi di servizio si possono considerare espletati soltanto a fronte di un'attività specifica di sollecitazione e intervento attizio da parte del Dirigente o funzionario delegato, che ha a sua disposizione tutto il know-how indispensabile alla corretta gestione della procedura espropriativa.
Alcuna incidenza, infine, può riconoscersi alla circostanza, dedotta dal tecnico convenuto, che egli risulta estraneo alla procedura espropriativa. Non solo, al T. era stato affidato il ruolo di coadiutore del geom. De Lieto proprio in relazione alla specifica vicenda in esame, ma, sicuramente, egli era, all'epoca dei fatti incaricato della direzione dell'Ufficio tecnico comunale. Dalla convenzione stipulata tra il Comune e il professionista, poi ratificata con delibera G.M. n. 93 del 30.12.1985, emerge con chiarezza che egli aveva ricevuto l'incarico di espletare tutti i "compiti tecnici, connessi con la qualifica professionale, che sono propri dell'Ufficio tecnico comunale e di quelli in particolare previsti dall'art. 60 della L. 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni". Risulta smentito per tabulas che egli si occupasse, come eccepito, soltanto delle pratiche ex L. n. 219 del 1981, essendo, peraltro, destinatario del ruolo di "responsabile del procedimento" in virtù della deliberazione G.M. n. 220 del 24.06.1992.
Del danno rispondono, in definitiva, sia il Sindaco (sig. L.G.) sia il Responsabile U.T.C. (sig. T.A.). Il non aver portato a termine l'iter espropriativo ha eziologicamente determinato - ex artt. 40 e 41 c.p. - il fatto dannoso, costituito dall'illecita occupazione del fondo privato e distruzione della piantagione, esponendo l'Ente locale alla relativa richiesta risarcitoria, maggiorata dei relativi interessi. Le obbligazioni accessorie, infatti, come anche le spese legali sono da considerare conseguenze immediate e dirette dell'evento dannoso, imputabili ai convenuti ex artt. 1223 e 1227 c.c.
Analogamente, non dubita questo Collegio della sussistenza dell'elemento psicologico per i soggetti evocati in giudizio, poiché la loro nimia negligentia ovvero il dispregio delle norme regolatrici della materia degli espropri pubblici - una vera e propria imperizia - ha esposto l'Ente locale a un esborso di denaro pubblico, evitabile attraverso una puntuale esecuzione degli adempimenti previsti. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte "Sussiste la responsabilità amministrativa del Sindaco in ordine ai maggiori oneri per rivalutazione monetaria ed interessi legali, in conseguenza della mancata prosecuzione dell'iniziativa di esproprio avviata, comportante, una volta decorso infruttuosamente il quinquennio di cui all'art. 20, della L. n. 865 del 1971, la trasformazione dell'occupazione d'urgenza in occupazione abusiva dell'immobile, con l'assoggettamento della Pubblica Amministrazione a risarcire i danni arrecati, non potendo rilevare nella specie, sotto il profilo soggettivo della colpa, l'incertezza dei provvedimenti legislativi intervenuti a seguito della sentenza n. 5 del 1980 della Corte Costituzionale (così Sez. App. II, sentenza n. 23 del 07/08/1995 ed anche Sez III sentenza n. 396 del 27/04/2011).
Parzialmente diversa è la posizione dell'Assessore ai lavori Pubblici (sig. F.A.), per il quale, pur potendosi rilevare l'omissione di compiti specifici del ramo al quale era preposto, non appare ravvisabile la colpa grave. La difesa del convenuto ha, infatti, dedotto e provato che la nomina sarebbe riferibile alla data dell'11.06.1990 e le dimissioni sarebbero state rassegnate in data 4.07.1991, con presa d'atto del consiglio comunale il 15.07.1991 (Delib. n. 55). In relazione a tale arco temporale, va rilevato che, effettivamente, il danno maturato a seguito della distruzione del limoneto risale ad epoca anteriore alla nomina ad Assessore e la mancata emanazione del decreto di esproprio ad epoca successiva alle sue dimissioni. Sicché pur essendo possibile che egli, nell'unico anno di tempo in cui ha rivestito l'incarico di Assessore LL.PP. avrebbe dovuto e potuto adoperarsi per la prosecuzione delle attività espropriative, tale condotta non appare attinta da grave negligenza, in relazione alla prevedibilità dell'evento dannoso che si sarebbe verificato a distanza di anni.
Venendo alla quantificazione del danno, sicuramente, questo Collegio non può non rilevare che le omissioni accertate hanno contribuito in via non esclusiva alla produzione del danno dedotto.
In particolare, deve tenersi conto dell'incidenza dei tempi processuali del giudizio civile ai fini del calcolo degli interessi e delle spese legali che, sia pure in parte, hanno contribuito all'incremento degli importi dovuti. Anche alla stregua dei calcoli acquisiti dall'Amministrazione con nota prot. n. 10819 del 26.11.2009 dall'avv. Mario Franco (nel fascicolo della Procura), in applicazione dell'art. 1227 c.c., dunque, deve essere ricalcolata la quota di danno effettivamente imputabile ai convenuti, che, in via equitativa, deve complessivamente liquidarsi nel 80% dell'importo dedotto, per Euro 77.967,376 già comprensiva della rivalutazione.
Su tale importo, si procede all'attribuzione delle quote di responsabilità, con imputazione al Sindaco della maggiore quota pari al 50% per aver omesso di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 10 e ss. della L. n. 865 del 1971 e per aver omesso di adottare il decreto di esproprio, determinando, in modo precipuamente significativo, la causazione dell'evento dannoso per cui è causa. All'Responsabile dell'UTC va riconosciuta la minor quota del 30% in relazione alla causazione dell'evento mentre all'Assessore residua la quota del 20% con esonero da responsabilità per mancanza di colpa grave.
La domanda nei confronti del F.A. va, in definitiva, rigettata con compensazione delle spese di giudizio.
In forza di tale ricostruzione equitativa, va imputat0 un debito risarcitorio al sig. L.G. pari a Euro 38.983,00 e al sig. T.A. pari a Euro 23.390,00.
Sulle somme così determinate, il Collegio ritiene di poter applicare anche il potere riduttivo ex art.52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, valutata la sussistenza di elementi soggettivi (concorso di altri organi) od oggettivi (anteriorità di taluni atti rispetto all'insediamento della nuova Giunta) con riduzione dei singoli importi di un ulteriore 10% e rideterminazione degli stessi in Euro 35.084,00 per il Sindaco L. ed Euro 21.051,00 per il tecnico T..
Le spese di giudizio seguono, in solido, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, così definitivamente pronunciando, previo rigetto delle eccezioni pregiudiziali
RIGETTA
la domanda nei confronti del sig. F.A., come in epigrafe generalizzato, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
CONDANNA
i convenuti L.G. e T.A., ciascuno nelle rispettive qualità e come in epigrafe generalizzati, al risarcimento del danno pari a Euro 35.084,00 il primo, ed Euro 21.051,00, il secondo, compresa la rivalutazione.
Su ciascuna somma devono calcolarsi gli interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono, in solido, la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario in Euro. 452,70*.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014.
Depositata in Cancelleria 24 giugno 2015.