Regione SICILIA - Norme per il recupero patrimonio edilizio di base
Pubblico
Martedì, 3 Novembre, 2015 - 01:00
REGIONE SICILIA
LEGGE 10 luglio 2015, n. 13
Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei
centri storici.
(GU n.42 del 31-10-2015)
(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana (p.I) n. 29 del 17 luglio 2015)
L'ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. La presente legge persegue le seguenti finalita':
a) favorire la tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione
economica e sociale dei centri storici ubicati nella Regione,
attraverso norme semplificate, anche con riferimento alle procedure,
riguardanti il recupero del relativo patrimonio edilizio esistente;
b) incentivare la rigenerazione delle aree urbane degradate nelle
caratteristiche e peculiarita' originarie.
2. Restano salve le previsioni della pianificazione attuativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge nei
centri storici e nelle ZTO "A" nonche' le previsioni delle varianti
generali relative ai centri storici che prevedono l'intervento
diretto ai sensi della normativa vigente.
Art. 2
Definizione delle tipologie
edilizie dei centri storici
1. In relazione ai caratteri architettonici, dimensionali e
strutturali, le tipologie edilizie del centro storico si suddividono
in:
a) edilizia di base non qualificata: unita' edilizie con
caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati, con
scarsa valenza o prive di caratteri architettonici tipici;
b) edilizia di base parzialmente qualificata: unita' edilizie con
caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati, e
permanenza di caratteri architettonici tipici, che hanno subito
alterazioni ovvero addizioni di volumi;
c) edilizia di base qualificata: unita' edilizie con caratteri
dimensionali planimetrici, originari o modificati, e permanenza
totale di caratteri architettonici tipici;
d) edilizia di base qualificata speciale (palazzetti): unita'
edilizie di base aventi caratteri dimensionali e prospettici che le
rendono simili ad un palazzo seppure derivati dalla sommatoria di
moduli dell'edilizia di base;
e) edilizia monumentale residenziale (palazzi dell'edilizia
storica): edifici monumentali residenziali del centro storico, anche
derivanti da operazioni di demolizione di preesistenti tessuti della
citta' storica, aventi i caratteri monumentali e di qualita'
architettonica tipici del periodo di esecuzione;
f) edilizia monumentale specialistica: monumenti non residenziali
(religiosi, civili, militari, produttivi ed altri);
g) edilizia residenziale moderna non qualificata: edifici
residenziali sorti a partire dagli anni cinquanta del ventesimo
secolo, ex novo ovvero su aree libere, anche attraverso la
demolizione di preesistente edilizia;
h) edilizia specialistica moderna non qualificata: edifici a
destinazione specialistica sorti a partire dagli anni cinquanta del
ventesimo secolo o in sostituzione di edifici preesistenti o ex novo,
aventi caratteri di edificato contemporaneo, in prevalenza in cemento
armato;
i) altre o diverse tipologie, non riconducibili a quelle di cui
al presente articolo, possono essere definite con le procedure di cui
all'articolo 3, comma 1.
Art. 3
Studio di dettaglio
1. L'appartenenza delle singole unita' edilizie alle tipologie di
cui all'articolo 2 e' individuata entro 240 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ufficio
tecnico comunale competente, con uno studio con effetti costitutivi,
composto da una relazione esplicativa delle scelte e da una
planimetria in scala non superiore a 1:500, approvato con
deliberazione del consiglio comunale, previo parere reso in
conferenza di servizi, indetta dall'ufficio tecnico comunale
proponente che puo' avvalersi anche di consulenze esterne di
comprovata esperienza, a cui partecipano la soprintendenza per i beni
culturali ed ambientali competente per territorio, l'ufficio del
genio civile, nonche' eventuali enti competenti in materia. La
delibera del consiglio comunale e' approvata entro e non oltre 180
giorni dal deposito del sopra citato studio con effetti costitutivi.
In mancanza dell'approvazione della suddetta delibera, l'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente, previa diffida con
assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni, dispone
l'intervento sostitutivo.
2. Il verbale della conferenza di servizi, unitamente allo studio
di dettaglio, e' pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio e nel
sito internet del comune per eventuali osservazioni ovvero
opposizioni.
3. Nel caso in cui non pervengano osservazioni ovvero opposizioni,
il procedimento di approvazione dello studio di dettaglio di cui al
comma 1 e' definito con delibera del consiglio comunale da convocarsi
entro i successivi trenta giorni.
4. Nel caso in cui, entro i termini di cui al comma 2, pervengano
osservazioni ovvero opposizioni, l'ufficio tecnico comunale indice,
entro quindici giorni, un'apposita conferenza di servizi che,
acquisiti i pareri degli enti competenti, esprime a maggioranza un
parere sulle eventuali modifiche allo studio di dettaglio. Entro
trenta giorni dalla trasmissione del suddetto parere, il consiglio
comunale, tenuto conto delle indicazioni formulate dalla suddetta
conferenza di servizi, delibera l'approvazione dello studio di
dettaglio.
5. E' fatto obbligo, a conclusione della procedura, di trasmettere
la delibera del consiglio comunale di cui ai commi 3 e 4,
all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per
l'attivita' di controllo. Decorsi trenta giorni, senza possibilita'
di interruzione o sospensione per richiesta di chiarimenti, il parere
si intende espresso favorevolmente.
Art. 4
Interventi ammessi
e modalita' di attuazione
1. Gli interventi ammessi nei centri storici sono i seguenti:
a) manutenzione ordinaria degli edifici: e' ammessa su tutte le
tipologie, mediante comunicazione di inizio attivita' accompagnata da
relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica
a firma di un tecnico abilitato, ad eccezione degli immobili soggetti
a vincolo ai sensi degli articoli 10, 12, 13 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42. Per gli interventi di cui alla presente
lettera e' necessario acquisire l'autorizzazione della soprintendenza
competente per territorio;
b) manutenzione straordinaria degli edifici: e' ammessa su tutte
le tipologie, mediante comunicazione di inizio attivita' accompagnata
da relazione tecnica asseverata corredata da documentazione
fotografica a firma di un tecnico abilitato ad eccezione degli
immobili soggetti a vincolo ai sensi degli articoli 10, 12, 13 del
decreto legislativo n. 42/2004. Per gli interventi di cui alla
presente lettera e' necessario acquisire l'autorizzazione della
soprintendenza competente per territorio;
c) restauro e risanamento conservativo degli edifici: e' ammesso
su tutte le tipologie qualificate di cui alle lettere b), c), d), e),
f) dell'articolo 2 mediante comunicazione di inizio attivita'
accompagnata da progetto redatto da un tecnico qualificato, ad
eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi degli articoli
10, 12, 13 del decreto legislativo n. 42/2004. Per gli interventi di
cui alla presente lettera e' necessario acquisire l'autorizzazione
della soprintendenza competente per territorio;
d) ristrutturazione edilizia: e' ammessa su tutto il patrimonio
edilizio non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle
lettere a), b), h), i) dell'articolo 2, previa acquisizione della
concessione edilizia. Sulle tipologie qualificate la ristrutturazione
interna non puo' comportare la totale demolizione dell'edificio,
dovendo conservare le principali strutture verticali e orizzontali ed
il carattere tipologico;
e) ristrutturazione edilizia parziale riguardante i prospetti
ovvero le coperture degli edifici: e' ammessa su tutto il patrimonio
edilizio di base non qualificato o parzialmente qualificato di cui
alle lettere h) e i) dell'articolo 2, mediante acquisizione della
concessione edilizia;
f) ristrutturazione edilizia mediante demolizione e
ricostruzione: e' ammessa su tutto il patrimonio edilizio di base non
qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere a), b),
h), i) dell'articolo 2, previa acquisizione della concessione
edilizia. Gli edifici ricostruiti hanno qualita' architettonica e
dimensioni, caratteri cromatici, compositivi e tipologici coerenti
con il contesto;
g) ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione
con modifica della sagoma coerente con la tipologia dell'intorno: e'
ammessa su tutto il patrimonio edilizio di base non qualificato o
parzialmente qualificato di cui alle lettere a), b), h), i)
dell'articolo 2, previa acquisizione della concessione edilizia. Per
gli interventi di cui alla presente lettera e' necessario acquisire
l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio;
h) accorpamento di piu' unita' edilizie ovvero di unita'
immobiliari: e' consentito su tutto il patrimonio edilizio di base
mediante comunicazione di inizio attivita' accompagnata da una
relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato. Per gli
interventi di cui alla presente lettera e' necessario acquisire
l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio;
i) ristrutturazione urbanistica: consiste in una sommatoria
organica di manutenzioni, ristrutturazioni edilizie, accorpamenti e
demolizioni per la realizzazione di nuove costruzioni. E' consentita
su contesti edilizi fatiscenti, totalmente o parzialmente disabitati,
secondo le previsioni di cui ai commi 2 e 3. Per gli interventi di
cui alla presente lettera e' necessario acquisire l'autorizzazione
della soprintendenza competente per territorio.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal comma
1, lettera i), i comuni delimitano aree di tutela e valorizzazione
all'interno dei centri storici ricomprendenti uno o piu' isolati che
presentano caratteri di degrado edilizio, urbanistico, ambientale,
economico e sociale. La suddetta delimitazione puo' interessare anche
aree aventi i medesimi caratteri di degrado adiacenti al centro
storico, purche' non prevalenti in termini di superficie.
3. All'interno delle aree perimetrate di cui al comma 2 sono
ammessi interventi volti alla tutela e alla valorizzazione,
attraverso un insieme sistematico di opere, finalizzati al
perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) recupero edilizio ed urbanistico e riqualificazione
architettonica ed ambientale del patrimonio edilizio esistente;
b) valorizzazione e tutela degli edifici di particolare pregio ed
interesse storico, architettonico e monumentale;
c) riqualificazione degli spazi pubblici e privati esistenti
mediante il recupero e la manutenzione delle aree inedificate,
degradate o sottoutilizzate e l'eliminazione delle opere o degli
edifici incongrui rispetto al contesto storico-architettonico e
paesaggistico;
d) riduzione della vulnerabilita' sismica del patrimonio
immobiliare pubblico e privato;
e) miglioramento dell'accessibilita' e della mobilita', anche con
l'attuazione di interventi per l'abbattimento delle barriere
architettoniche;
f) adeguamento dei fabbricati, dei loro impianti e dei servizi
pubblici, per conseguire adeguati livelli di sicurezza e di
sostenibilita' ambientale, con particolare riguardo al risparmio
energetico.
Art. 5
Norme di carattere generale
1. I progetti di cui all'articolo 4 riguardanti interventi nei
centri storici sono corredati dell'analisi grafica e fotografica
delle unita' edilizie interessate, attraverso la quale sia possibile
valutare la tipologia di appartenenza, lo stato di consistenza delle
unita' edilizie interessate e del contesto di appartenenza, la
presenza di elementi architettonici tipici, le componenti strutturali
e l'epoca di costruzione presunta.
2. Gli interventi di cui all'articolo 4 possono essere finalizzati
all'ottenimento del risparmio energetico ed alla realizzazione di
misure di consolidamento sismico.
3. In tutte le unita' edilizie del centro storico sono ammesse
nuove destinazioni d'uso compatibili con la qualita' architettonica e
spaziale degli edifici e con la loro localizzazione nel contesto
urbano. In particolare e' consentita:
a) la destinazione ad edilizia residenziale pubblica anche
mediante localizzazioni di programmi costruttivi;
b) la destinazione ad edilizia privata;
c) la destinazione ricettivo/turistica, commerciale e di pubblico
esercizio;
d) la destinazione a parcheggio interrato, possibilmente in aree
tangenti il centro storico, fatto salvo il rispetto dei vincoli
archeologici;
e) la destinazione commerciale di quartiere, a medie strutture di
vendita, ad attivita' artigianale e di terziario anche avanzato.
4. La valutazione delle richieste riguardanti interventi di
recupero edilizio nei centri storici e' prioritaria.
Art. 6
Disposizioni finali
1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 10 luglio 2015.
CROCETTA
Assessore regionale per i beni culturali
e l'identita' siciliana
Purpura
Assessore regionale per il territorio
e l'ambiente
Croce