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Rimozione impianti pubblicitari - GO - TAR Lazio, sent. n.11501 del 07.10.2015

Pubblico
Mercoledì, 7 Ottobre, 2015 - 02:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Ter), sentenza n. 11501 del 7 ottobre 2015, afferma la giurisdizione GO per ordinanze rimozione impianti pubblicitari
 
 
N. 11501/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 08826/2011 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Seconda Ter)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 8826 del 2011, proposto da: 
Società D&D Outdoor Advertising Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Raddusa Paterno', Francesco La Rosa, con domicilio eletto presso l’avv. Pietro Paterno' Di Raddusa in Roma, Via Monte Santo, 25; 
contro
Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Catia Livio, con domicilio eletto presso l’avv. Catia Livio in Fiumicino, Via Portuense, 2496; 
per l'annullamento
del provvedimento n. 313 del 27 giugno 2011 con il quale il Dirigente del comune di Fiumicino ha disposto la rimozione di n. 3 impianti pubblicitari di pertinenza della Società D&D Outdoor Advertising Srl
nonché per la condanna
al risarcimento danni.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiumicino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente impugna il provvedimento con cui il dirigente del comune di Fiumicino ha ordinato la rimozione di tre impianti pubblicitari di pertinenza della ricorrente, siti in Fregene.
Il provvedimento è motivato sull’assunto che le suddette installazioni non rispetterebbero le distanze previste dall’allegato “B” del Piano generale degli impianti pubblicitari ed è stato adottato ai sensi dell’art. 23, comma 13 quater del codice della strada, in base al quale l’Ente proprietario della strada può rimuovere senza indiguo i mezzi pubblicitari che costituiscano pericolo per la circolazione.
Espone la ricorrente che tutti e tre gli impianti erano muniti di regolare autorizzazione, rilasciate rispettivamente in data 17 marzo 2005, nonché in data 25 maggio 2010 in esecuzione di una convenzione di Project financing, stipulata, a seguito di gara pubblica, dalla ricorrente con il Comune.
Senonché, con il provvedimento impugnato, il comune procedeva alla rimozione dei suddetti impianti, ai sensi dell’art. 23 comma 13 quater d.lgs. 285/1992.
Il successivo 4 luglio notificava alla ricorrente il relativo provvedimento e chiedeva la corresponsione delle spese di rimozione e custodia (euro 441,90).
L’amministratore della società ricorrente si recava quindi a ritirare gli impianti rimossi, ma nel frattempo i contratti in essere per l’utilizzo dello spazio pubblicitario venivano risolti.
Tanto premesso, la ricorrente deduce le seguenti doglianze:
1) violazione dell’art. 21 octies l. 241/90 e dell’art. 23 del d.lgs. n. 285 del 1992 in quanto il potere repressivo del comune presuppone l’abusività dell’installazione mentre nel caso di specie gli impianti erano tutti autorizzati;
2) violazione dell’art. 21 octies l. 241/90 eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento sviamento di potere, in quanto altri impianti sono presenti nell’area e non sono stati rimossi; inoltre, il provvedimento sarebbe anche contraddittorio giacché il comune avrebbe dapprima stipulato con la ricorrente un project financing e, in forza di esso, rilasciato l’autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari, e poi successivamente ha ritenuto abusivi tali impianti e ne ha ordinato la rimozione, con lesione del legittimo affidamento della ricorrente e carenza di motivazione.
La ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento del danno quantificandolo in euro 61.619,90 oltre IVA rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il comune di Fiumicino si è costituito per resistere al presente ricorso e ha depositato una memoria nella quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, in quanto la rimozione sarebbe da qualificare come sanzione amministrativa accessoria alla sanzione pecuniaria.
Nel merito ha comunque chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
La ricorrente ha depositato una memoria per l’udienza, sostenendo la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa del comune resistente va accolta.
Il provvedimento impugnato è stato infatti adottato ai sensi dell’art. 23, comma 13 quater, del Codice della strada, in base al quale l’ente proprietario della strada può rimuovere senza indugio i mezzi pubblicitari qualora la loro ubicazione costituisca un pericolo per la circolazione. Nel caso di specie, il provvedimento è fondato sull’assunto che gli impianti pubblicitari in questione non rispettino le distanze previste dall’allegato “B” del Piano generale degli impianti pubblicitari (adottato con delibera di C.C. n. 162 del 16.12.2002).
Come è evidente, dunque, il provvedimento non è stato adottato nell’esercizio dei poteri che l’amministrazione dispone in materia urbanistica – come sostenuto dalla ricorrente nella sua memoria – ma unicamente per garantire la tutela dell’incolumità pubblica, secondo le prescrizioni del codice della strada. (cfr. in termini T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 11-01-2012, n. 56, secondo il quale deve escludersi che il provvedimento con cui un Comune intima la rimozione coattiva di un impianto pubblicitario rientri nella categoria degli "atti e provvedimenti" in materia di urbanistica ed edilizia, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.)
Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
In tal senso si è espressa in plurime occasioni la Corte di Cassazione, affermando che: “il provvedimento con il quale l'Autorità amministrativa proprietaria della strada , ai sensi dell'art. 23, comma 13 "quater", Codice della strada, ordina la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del medesimo articolo 23, sanzione applicabile anche per l'installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, pur in mancanza di un'espressa previsione da ascrivere ad un mero difetto di coordinamento fra i vari commi dovuto al fatto che il comma 13 "quater" è stato successivamente aggiunto con la conseguenza che l'atto medesimo è impugnabile dinanzi al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981.” (Cass. civ. Sez. Unite, 14-01-2009, n. 563; v. anche Cass. civ. Sez. Unite Sent., 06-06-2007, n. 13230 )
La circostanza che tali impianti risultassero o meno autorizzati è questione che non incide sulla questione di giurisdizione, in quanto il presupposto del provvedimento impugnato non è l’abusività di per sé dell’impianto ( la quale infatti non è richiamata dalla norma del codice della strada in questione) bensì la pericolosità per la circolazione stradale delle installazioni pubblicitarie effettuate in violazione del Regolamento, pericolosità che non può dirsi di per sé esclusa per l’asserita esistenza di un titolo autorizzatorio, giacché detto titolo potrebbe essere illegittimo proprio per violazione del Regolamento o perché l’installazione potrebbe essere stata in concreto effettuata in una posizione diversa da quella legittimamente autorizzata.
Peraltro, risulta dalla documentazione depositata dal comune di Fiumicino che una delle autorizzazioni (quella del 17 marzo 2005, n. 17275) era venuta a scadenza già il 1 settembre 2005.
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrazione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto secondo la disciplina della traslatio judicii.
Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti,Presidente
Giuseppe Rotondo,Consigliere
Maria Laura Maddalena,Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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