Pagamenti PA collegati a provvedimenti giudiziali
Pubblico
Martedì, 28 Luglio, 2015 - 02:00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 giugno 2015
Modalita' di emissione e caratteristiche dello speciale ordine di
pagamento informatico rivolto al tesoriere per il pagamento di somme
dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva. (15A05686)
(GU n.172 del 27-7-2015)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, come modificato dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e dall'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
che demanda ad un decreto del Ministro del tesoro la determinazione
delle modalita' di emissione, nonche' le caratteristiche dello
speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere per il pagamento di
somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva;
Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che
ha approvato il relativo regolamento;
Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908, sull'estensione alle
amministrazioni periferiche dello Stato della possibilita' di
utilizzare talune forme di pagamento gia' esclusive
dell'amministrazione centrale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, di emanazione del regolamento recante la semplificazione e
l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili e, in
particolare, l'art. 1 secondo il quale i pagamenti dello Stato sono
effettuati, di regola, con titoli informatici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del Sistema
informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione (SIPA),
sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, la Corte dei conti e la Banca d'Italia;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2002,
n. 275, e recante modalita' di emissione nonche' caratteristiche
dello speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere per il
pagamento di somme dovute in applicazione di provvedimenti
giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale;
Viste le istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato approvate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n.
160 del 16 luglio 2007;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituente la legge di
contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente la
riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa;
Visto l'art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, che stabilisce che le operazioni di pagamento delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici, con l'obbligo per le
pubbliche amministrazioni di avviare il processo di superamento di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
Considerata la necessita' di semplificare e informatizzare
l'emissione dello speciale ordine di pagamento, dematerializzandone
il titolo e le relative procedure;
Sentita la Banca d'Italia in qualita' di istituto che gestisce il
servizio di tesoreria statale.
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche, le modalita'
e le procedure di emissione, di controllo, di pagamento, di
sistemazione e di rendicontazione dello speciale ordine di pagamento,
di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, mediante sistemi informatici.
2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia provvedono
con un protocollo d'intesa a definire le regole tecniche, le
modalita' di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche
informazioni previste nelle operazioni di emissione e rendicontazione
dello speciale ordine di pagamento informatico.
3. La presente disciplina si applica alle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato nonche' ai funzionari delegati dell'Agenzia
delle entrate, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, relativamente ai capitoli del bilancio dello Stato
gestiti dalle medesime Agenzie.
Art. 2
Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) «amministrazione»: amministrazione o ufficio legittimati, al
ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, ad emettere lo
speciale ordine di pagamento informatico;
b) «CIG»: codice identificativo di gara, previsto dall'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136;
c) «CUP»: codice unico progetto, contemplato dall'art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
d) «funzionario delegato»: ordinatore secondario di spesa;
e) «I.GE.P.A.»: Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni, unita' organizzativa di livello generale nell'ambito
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
f) «I.S.T.»: Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato
approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale supplemento
ordinario n. 160 del 16 luglio 2007;
g) «registro SOP informatici»: archivio costituito sui sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
contenente i dati degli speciali ordini di pagamento emessi mediante
sistemi informatici nonche' le informazioni di rendicontazione e
quelle relative alla sistemazione contabile;
h) «RGS»: il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
incardinato nel Ministero dell'economia e delle finanze;
i) «RTS»: Ragioneria territoriale o Ragionerie territoriali dello
Stato, uffici periferici della RGS;
l) «SICOGE»: Sistema per la gestione integrata della contabilita'
economica e finanziaria, gestito dalla RGS;
m) «sistema delle ragionerie»: rete costituita, nell'ambito della
RGS, dall'insieme degli Uffici centrali del bilancio e delle RTS;
n) «sistema per la gestione delle spese»: sistema informativo
utilizzato dagli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie;
o) «SOP informatico»: speciale ordine di pagamento emesso mediante
sistemi informatici;
p) «UCB»: Ufficio centrale o Uffici centrali del bilancio, uffici
di controllo presso le amministrazioni centrali dello Stato e facenti
capo alla RGS;
q) «ufficio di controllo»: ufficio appartenente al sistema delle
ragionerie.
Art. 3
Emissione del SOP informatico
1. Le amministrazioni a cui sia stato notificato un provvedimento
giurisdizionale o un lodo arbitrale aventi efficacia esecutiva
comportante l'obbligo al pagamento di una somma di denaro, in assenza
di disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, provvedono
alla relativa esecuzione mediante l'emissione di un SOP informatico
firmato digitalmente.
2. Il SOP informatico e' individuale. Per l'esecuzione di un
medesimo provvedimento giurisdizionale avente efficacia esecutiva,
possono essere emessi, ove necessario, piu' SOP informatici.
3. L'ordinatore primario di spesa, il funzionario delegato di
contabilita' ordinaria o il funzionario delegato di contabilita'
speciale, a seconda dei casi, emettono il SOP informatico,
utilizzando le apposite funzionalita' del SICOGE. Il commissario ad
acta agisce in luogo dell'amministrazione sostituita.
4. Il SOP informatico contiene i seguenti dati:
a) amministrazione emittente;
b) numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario e ufficio
di controllo;
c) esercizio finanziario;
d) capitolo di bilancio e piano gestionale;
e) codice del funzionario delegato, se emesso da funzionario
delegato di contabilita' ordinaria o di contabilita' speciale;
f) numero di contabilita' speciale, se emesso da funzionario
delegato di contabilita' speciale;
g) importo;
h) generalita' complete o la denominazione del creditore nonche' il
relativo codice fiscale e, se posseduto, il numero di partita IVA;
i) oggetto della spesa, riferimenti del provvedimento
giurisdizionale o del lodo arbitrale aventi efficacia esecutiva
nonche', secondo la normativa vigente, del CIG;
l) data emissione;
m) firma digitale;
n) modalita' di estinzione e relativi elementi;
o) codice gestionale della spesa e CUP, secondo la normativa
vigente;
p) ulteriori elementi eventualmente previsti dal protocollo
d'intesa di cui all'art. 1, comma 2.
5. Il SOP informatico e' contabilizzato in conto sospeso dalla
Banca d'Italia. L'emissione del SOP informatico e' automaticamente
annotata sull'apposito registro SOP informatici.
6. L'amministrazione, emesso il SOP informatico, ne informa
contestualmente la RGS, al fine di consentire il reintegro del
capitolo interessato attraverso l'utilizzo delle disponibilita' sul
Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'art. 26 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 4
Controllo
1. Il SOP informatico e' inviato dall'amministrazione emittente,
con flusso telematico, all'UCB o alla RTS competente, al fine
dell'attivazione della fase di controllo preventivo a norma dell'art.
5 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2. L'ufficio di controllo, riscontrata la regolarita'
amministrativa e contabile del SOP informatico, provvede alla sua
validazione, firmandolo digitalmente.
3. La RGS, in qualita' di soggetto erogatore e responsabile del
SICOGE, assicura la provenienza dei SOP informatici dalle
amministrazioni emittenti e cura la trasmissione alla Banca d'Italia
dei relativi flussi telematici, secondo modalita' che assicurano
l'intangibilita' e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia
effettua esclusivamente i controlli di natura informatica atti a
garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso, nonche' gli altri
controlli secondo le specifiche concordate nel protocollo d'intesa di
cui all'art. 1, comma 2.
Art. 5
Pagamento
1. La Banca d'Italia effettua il pagamento del SOP informatico a
favore del beneficiario con le tempistiche previste nel protocollo
d'intesa di cui all'art. 1, comma 2, in relazione alle diverse
modalita' di estinzione.
2. I SOP informatici sono estinti:
a) in via ordinaria, mediante accreditamento sui conti correnti
bancari o postali dei soggetti cui sono intestati i titoli di spesa;
b) per quelli da pagare in contanti, con la riscossione, entro il
secondo mese successivo a quello di esigibilita', da parte dei
beneficiari presso gli uffici postali e gli altri uffici abilitati;
c) a mezzo commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della
Banca d'Italia a favore dell'intestatario del titolo;
d) a mezzo versamento su conti aperti presso la tesoreria statale o
su capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
3. Il sistema SICOGE, intervenuto il pagamento, acquisisce la
rendicontazione e aggiorna il registro SOP informatici.
Art. 6
Pagamento non andato a buon fine
1. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari e postali
nonche' di vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi
motivo sono versate provvisoriamente sul conto corrente aperto presso
la Tesoreria centrale intestato all'I.GE.P.A., per consentire il
rinnovo del pagamento a favore del creditore.
2. Gli uffici pagatori di cui all'art. 5, comma 2, lett. b),
restituiscono alla Banca d'Italia, mediante storni di bonifico, gli
importi dei SOP informatici non riscossi alla scadenza del termine
indicato nella medesima lett. b). Tali importi sono versati sul conto
corrente indicato al comma 1.
3. Le informazioni relative al singolo SOP informatico, il cui
importo e' stato accreditato sul conto corrente di cui al comma 1,
sono fornite dalla Banca d'Italia con flusso telematico e rese
disponibili sul SICOGE.
4. Il rinnovo del pagamento e' disposto dall'I.GE.P.A. con ordine
di prelevamento dal conto corrente di cui al comma 1, dietro
richiesta del competente ufficio di controllo e previa rimozione
delle cause che hanno impedito l'esecuzione del pagamento originario.
5. Le somme di cui al comma 1 rimangono depositate sul conto aperto
presso la Tesoreria centrale, intestato all'I.GE.P.A., fino al
termine dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sullo
stesso conto. Scaduto detto termine, ai sensi del comma 2-bis
dell'art. 96 delle I.S.T., le somme riferite ai pagamenti non
rinnovati sono versate:
a) sul conto corrente intestato all'amministrazione e di cui agli
articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per
i pagamenti originariamente disposti dalla stessa;
b) sulle contabilita' speciali intestate ai funzionari delegati per
i pagamenti originariamente disposti dagli stessi;
c) all'entrata del bilancio dello Stato, negli altri casi.
Art. 7
Sistemazione del sospeso
1. L'ordinatore primario di spesa o il funzionario delegato di
contabilita' ordinaria, a seconda dei casi, provvede ad emettere sul
SICOGE un titolo di spesa associato al SOP informatico, con
l'indicazione della partita da ripianare. Il SICOGE aggiorna
automaticamente il registro SOP informatici. A ciascun SOP
informatico puo' essere associato un solo titolo di spesa a
sistemazione.
2. Il funzionario delegato di contabilita' speciale regolarizza il
sospeso con l'emissione di un ordinativo di pagamento informatico
associato al SOP informatico e, nelle more del completamento del
processo di dematerializzazione dei titoli di pagamento di
contabilita' speciale, con un ordinativo in forma cartacea.
3. La sistemazione contabile del sospeso e' ordinariamente
perfezionata entro sei mesi dall'emissione del relativo SOP
informatico, compatibilmente con le risorse disponibili.
4. I funzionari delegati di contabilita' ordinaria e speciale
allegano ai rispettivi rendiconti la idonea documentazione
giustificativa del titolo di spesa emesso per la sistemazione del SOP
informatico.
Art. 8
Rendicontazione
1. La Banca d'Italia giornalmente trasmette alla RGS per via
telematica flussi informativi firmati digitalmente, contenenti la
rendicontazione dei SOP informatici estinti, con l'indicazione della
partita del sospeso da ripianare, e dei titoli di pagamento,
ugualmente estinti, emessi a sistemazione dei SOP informatici.
2. Il sistema per la gestione delle spese, sulla scorta della
rendicontazione ricevuta dalla Banca d'Italia, provvede ad aggiornare
il registro SOP informatici in evidenza agli uffici appartenenti al
sistema delle ragionerie.
Art. 9
Disposizioni finali e transitorie
1. La RGS e la Banca d'Italia fissano la data di avvio della
procedura di emissione dei SOP informatici di cui al presente
decreto.
2. I SOP emessi prima della data di cui al comma 1 devono essere
estinti entro i successivi tre mesi. Decorso tale periodo la Banca
d'Italia non procedera' al pagamento di speciali ordini di pagamento
emessi su supporto cartaceo, secondo le modalita' previste dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2002, e
restituira' i titoli all'Amministrazione emittente.
3. Relativamente alla sistemazione contabile degli speciali ordini
di pagamento emessi su supporto cartaceo, continua ad applicarsi la
disciplina prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 1° ottobre 2002.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, per quanto
compatibili, anche alle amministrazioni dello Stato dotate di
autonomia amministrativa e contabile per le quali vigono appositi
regolamenti in materia di amministrazione e contabilita'.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2015
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
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