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Comunicazione di avvio procedimento per la revoca provvedimento - TAR L'Aquila, sent. n.763, del 06.11.2014

Pubblico
Martedì, 7 Luglio, 2015 - 02:00

 

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo, (Sezione Prima), sentenza n.763 del 6 novembre 2014, sulla necessità di comunicazione di avvio del procedimento per la revoca di un provvedimento 
 
N. 00763/2014 REG.PROV.COLL.
 
N. 00741/2013 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2013, proposto da: 
.....ri, rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Ludovici, con domicilio eletto presso Rodolfo Avv. Ludovici in L'Aquila, via Martiri di Onna,8; 
contro
Comune di L'Aquila, rappresentato e difeso per legge dall'Domenico De Nardis, domiciliata in L'Aquila, viale XXV Aprile; 
nei confronti di
Soc. Xpress S.r.l.; 
per l'annullamento dell'atto di acquisizione, ex. art .42 bis d.p.r. 327/2001, del terreno descritto nel n.c.t. foglio 32, part. 621, disposto dal dirigente del settore ricostruzione pubblica del comune resistente
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, ..... impugnava, chiedendone l’annullamento, l’atto di acquisizione ex art. 42 bis del Dpr n. 327 del 2001 adottato il 26.7.2013 dall’Amministrazione comunale, avente ad oggetto il terreno di sua proprietà indicato al catasto al fg. 32, part. 621, nonché la precedente delibera n. 393 del 20.8.2013, con cui era stata revocata la delibera n. 347 del 2013 che aveva disposto la restituzione del suindicato terreno.
Parte ricorrente proponeva, altresì, domanda di risarcimento del danno cagionati dall’illegittima attività del Comune resistente.
Parte ricorrente deduceva, a fondamento del proprio gravame, violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, lamentando in particolare: l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990; l’omessa valutazione e comparazione degli interessi in conflitto, limitandosi il provvedimento gravato ad una mera formula di stile; la mancata utilizzazione del bene per scopi pubblici, essendosi trattato di mera occupazione temporanea fino al 2010 quale campo militare, successivamente per la Fiera della ricostruzione; la competenza della protezione civile, Autorità che ha occupato il terreno, ai sensi del comma 5 dell’art. 42 bis del Dpr n. 327 del 2001; la cessazione dello stato di emergenza, dichiarato con OPCM del 6.4.2009 e sulla cui base è stato adottato il provvedimento gravato, ai sensi dell’art. 67 bis della legge n. 134 del 2012 alla data del 15.9.2012; la mancata modificazione del terreno oggetto di acquisizione; la mancata indicazione dell’Autorità cui proporre ricorso.
Si costituiva in giudizio il Comune dell’Aquila, il quale insisteva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 24.10.2013, il Tribunale accolgieva la domanda cautelare, “considerato che il provvedimento impugnato non dà atto della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e ss., vizio censurato con il primo motivo di ricorso” e che “non dà adeguatamente conto trattarsi di immobile in atto utilizzato per scopi di pubblica utilità”.
Alla pubblica udienza del 22.10.2014, in cui parte ricorrente rinunciava alla domanda risarcitoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento nei limiti sottoindicati.
2.1. Con una prima censura, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 7 e dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, non avendo l’Amministrazione comunale comunicato l’avvio del procedimento e garantito la partecipazione procedimentale, né con riferimento al provvedimento di revoca né con riferimento al provvedimento di acquisizione sanante.
In relazione al primo, la costante giurisprudenza rileva come l'emanazione di un atto di secondo grado, quale annullamento d'ufficio, revoca o decadenza, incidente su posizioni giuridiche originate da un precedente atto - come nel caso di specie in cui si revoca la precedente deliberazione di restituire il terreno della ricorrente - deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, salve eventuali ragioni di urgenza, da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento, e salvi i casi in cui all'interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti a suo favore.
La costante giurisprudenza amministrativa, inoltre, con riferimento al provvedimento di acquisizione sanante previsto dall’art. 43 del Dpr n. 327 del 2000, ha rilevato che detto atto deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, in relazione all'intrinseca e ben rilevante discrezionalità della determinazione che la p.a. doveva assumere, con la conseguenza che è illegittimo il provvedimento di acquisizione sanante che non sia stato preceduto dall'avviso di avvio del procedimento ai proprietari interessati (Tar Sicilia, Palermo, n. 9 del 2011, Tar Veneto n. 275 del 2007, Tar Campania, Napoli, n. 6791 del 2006 e Tar Calabria, Catanzaro, n. 84 del 2006).
Ritiene il Collegio che analoga considerazione possa essere effettuata con riferimento al provvedimento di cui all’art. 42 bis del Dpr n. 327 del 2000: anche questo provvedimento, infatti, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, in considerazione della rilevante discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nell’assunzione della sua determinazione.
Ne consegue che il provvedimento gravato, non essendo stato preceduto dall'avviso di avvio del procedimento alla proprietaria, è illegittimo.
2.2. Con una seconda censura, parte ricorrente deduceva eccesso di potere per difetto di motivazione, non contenendo il provvedimento gravato alcuna specificazione in ordine alle attuali ed eccezionali ragioni di pubblico interesse e omettendo qualsivoglia valutazione comparativa degli interessi in conflitto.
Osserva in proposito il Collegio che, ai sensi del comma 4 dell’art. 42 bis del Dpr n. 327 del 2001, “il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione”.
Ciò comporta la necessità di una congrua ed adeguata motivazione che ponga in luce esattamente le ragioni di pubblico interesse sottese alla realizzazione dell'opera e, soprattutto, alla sua conservazione, compiendo altresì una valutazione comparativa tra l'interesse pubblico e quello privato, da intendere come interesse alla tutela di un diritto costituzionalmente garantito.
Il provvedimento deve dare, in particolare, preciso conto sia delle contingenze che hanno impedito che il procedimento espropriativo venisse condotto a buon fine, sia della assoluta necessità che l'immobile sia acquisito nello stato in cui si trova. L’interesse pubblico che, prevalendo sul contrapposto interesse privato alla conservazione della proprietà del bene, giustifica l’acquisizione di esso al patrimonio indisponibile deve essere, infatti, non solo attuale, ma anche di eccezionale rilevanza (cfr. con riferimento al provvedimento di cui all’art. 43 del Dpr n. 327 del 2001, Cons. Stato n. 3655 del 2010 e n. 1136 del 2009).
Nel caso di specie, invece, il provvedimento acquisitivo si limita a rilevare che “sussistono le ragioni di interesse pubblico, valutati i contrapposti interessi privati”: si tratta di una motivazione chiaramente tautologia ed inadeguata a dar conto di quelle ragioni attuali ed eccezionali di pubblico interesse, che giustificano, nell’ottica normativa, la compressione di un diritto costituzionalmente rilevante, quale il diritto di proprietà privata.
Anche il suddetto motivo di ricorso, quindi, va accolto.
2.3. Con un ulteriore motivo di censura, parte ricorrente deduceva che il terreno di sua proprietà non era stato modificato, né era attualmente utilizzato per scopi pubblici, essendo stato occupato in via meramente temporanea prima quale campo militare, successivamente per la Fiera della ricostruzione.
L’art. 42 bis del Dpr n. 327 del 2001 stabilisce che “Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”.
Presupposti di adozione del provvedimento di acquisizione sanante sono, quindi, la modificazione del bene immobile e la sua utilizzazione per scopi di pubblico interesse.
In particolare, oltre ad una modifica della consistenza del bene e una sua alterazione fisica, è necessario che, dal provvedimento gravato, risulti l’attuale utilizzazione del bene così modificato per ragioni di interesse pubblico.
Nel caso di specie, il provvedimento gravato si limita a rilevare che, in vista dello svolgimento del G8 all’Aquila e in forza di quanto previsto dall’art. 17 del decreto legge n. 39 del 2009, si è proceduto in via d’urgenza alla realizzazione di una nuova viabilità di collegamento dell’aeroporto alla scuola ispettori della Guardia di Finanza e di una bratella di collegamento tra via delle Fiamme Gialle, via Cagliano e la S.S. 80, nonché all’acquisizione di nuove aree per ampliare l’aeroporto.
Il provvedimento, però, non chiarisce se detti lavori hanno interessato anche il terreno per cui è causa, ossia la part. n. 621, e se detto terreno sia, attualmente, utilizzato dall’Amministrazione per scopi pubblici.
Peraltro, con la delibera n. 347 del 2013, il Comune aveva disposto la restituzione del terreno in esame, in quanto utilizzato per fini istituzionale solamente fino a dicembre del 2010 e poi nel maggio 2012, non ravvisando quindi la necessità della sua acquisizione al patrimonio indisponibile.
Anche la successiva delibera n. 393 del 2013, con cui è stata revocata la delibera disponente la restituzione dell’immobile, fa presente che il terreno in esame è stato utilizzato prima fino al 2010 e poi nel maggio 2012 dall’Autorità amministrativa e, nel dar conto delle ragioni della suddetta revoca, non menziona alcuna opera intrapresa o realizzata su di esso, né un suo attuale impiego di tipo pubblicistico.
Ne consegue che anche questo motivo di ricorso è fondato.
3. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto, con la conseguenza che il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del Dpr n. 327 del 2001 e la delibera n. 393 del 20.8.2013, con cui è stata revocata la delibera n. 347 del 2013 che aveva disposto la restituzione del suindicato terreno adottato dal Comune dell’Aquila, vanno annullati.
Stante la rinuncia di parte ricorrente, invece, il Collegio non deve pronunciarsi sulla domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli stti gravati.
Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro1800,00,oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Mollica,Presidente
Paola Anna Gemma Di Cesare,Primo Referendario
Lucia Gizzi,Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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