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DURC - Semplificazioni

Pubblico
Mercoledì, 3 Giugno, 2015 - 02:00

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 gennaio 2015 

Semplificazione  in  materia  di  documento  unico   di   regolarita'
contributiva (DURC). (15A04239) 

(GU n.125 del 1-6-2015)

 
 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n.  34,  convertito
dalla legge 16  maggio  2014,  n.  78,  recante  «Semplificazioni  in
materia di Documento Unico di Regolarita' Contributiva»; 
  Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad
un decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e  la  Commissione
Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE),  la  definizione  dei
«requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della  verifica
nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art.
4; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo  2014,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16  maggio  2014,  n.  78,
secondo cui, dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
sono abrogate tutte le disposizioni  di  legge  incompatibili  con  i
contenuti del medesimo art. 4; 
  Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma  11-ter,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito  dalla  legge  6
giugno 2013,  n.  64;  l'art.  10  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2 lettera
a), del decreto del Ministero dell'interno  29  agosto  2012;  l'art.
13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52,  convertito
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonche'  l'art.  4,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  che
disciplinano specifiche ipotesi e modalita' di rilascio del Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC); 
  Sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale  Paritetica  per
le Casse Edili (CNCE) nelle riunioni tenute il 25 marzo, il  15,  20,
23 maggio 2014 nonche' il 31 ottobre 2014; 
  Considerata la complessita'  degli  interventi  di  implementazione
degli applicativi necessari per la messa a punto della  procedura  di
verifica  della  regolarita'  contributiva  in  tempo  reale   e   la
conseguente necessita' di disporre  di  un  congruo  lasso  di  tempo
dall'emanazione del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Soggetti abilitati alla verifica di regolarita' contributiva 
 
  1.  Sono  abilitati  ad  effettuare  la  verifica  di   regolarita'
contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle  finalita'  per  le
quali e' richiesto il possesso del  Documento  Unico  di  Regolarita'
Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa: 
    a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
    b) gli Organismi di attestazione SOA; 
    c)  le  amministrazioni  pubbliche  concedenti,  anche  ai  sensi
dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed  i
gestori di pubblici servizi che agiscono ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione  alla  propria
posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore
autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; 
    f) le banche o gli  intermediari  finanziari,  previa  delega  da
parte del soggetto titolare del credito, in relazione  alle  cessioni
dei crediti certificati ai sensi dell'art.  9  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89. 
                               Art. 2 
 
 
                Verifica di regolarita' contributiva 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo  reale,
con le modalita' di cui all'art. 6, la regolarita'  contributiva  nei
confronti dell'INPS, dell'INAIL e,  per  le  imprese  classificate  o
classificabili  ai  fini  previdenziali  nel  settore   industria   o
artigianato per le attivita' dell'edilizia,  delle  Casse  edili.  La
verifica e' effettuata nei confronti  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori autonomi ai quali e' richiesto il possesso  del  Documento
Unico di Regolarita'  Contributiva  (DURC)  ai  sensi  della  vigente
normativa. Ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera  h)  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili  competenti  ad
attestare la  regolarita'  contributiva  sono  esclusivamente  quelle
costituite da una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori  di
lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano,  per
ciascuna  parte,  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale. 
  2. Il documento di cui all'art.  7,  generato  dall'esito  positivo
della  verifica,  fatte  salve  le  esclusioni  di  cui  all'art.  9,
sostituisce  ad  ogni  effetto  il  Documento  Unico  di  Regolarita'
Contributiva (DURC) previsto: 
    a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi,  sussidi,  ausili
finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli
di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    b) nell'ambito delle procedure di appalto  di  opere,  servizi  e
forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; 
    c) per il rilascio dell'attestazione SOA. 
                               Art. 3 
 
 
                      Requisiti di regolarita' 
 
  1.  La  verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i
pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori  subordinati
e a quelli impiegati con contratto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, che operano nell'impresa stessa  nonche',  i  pagamenti
dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino  all'ultimo  giorno  del
secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a
condizione che sia scaduto anche il termine  di  presentazione  delle
relative denunce retributive. 
  2. La regolarita' sussiste comunque in caso di: 
    a) rateizzazioni concesse dall'INPS,  dall'INAIL  o  dalle  Casse
edili  ovvero  dagli  Agenti  della  riscossione  sulla  base   delle
disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; 
    b)  sospensione  dei   pagamenti   in   forza   di   disposizioni
legislative; 
    c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la
quale sia stato verificato il credito,  nelle  forme  previste  dalla
legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla  verifica
e che sia stata accettata dai medesimi Enti; 
    d) crediti in fase  amministrativa  in  pendenza  di  contenzioso
amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; 
    e) crediti in fase  amministrativa  in  pendenza  di  contenzioso
giudiziario sino al passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  salva
l'ipotesi cui all'art.  24,  comma  3,  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46; 
    f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione
per i quali sia stata  disposta  la  sospensione  della  cartella  di
pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario. 
  3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento
non grave tra le somme dovute e quelle  versate,  con  riferimento  a
ciascun Istituto previdenziale ed a  ciascuna  Cassa  edile.  Non  si
considera grave lo scostamento tra le somme dovute e  quelle  versate
con riferimento a ciascuna Gestione nella  quale  l'omissione  si  e'
determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00  comprensivi  di
eventuali accessori di legge. 
                               Art. 4 
 
 
                       Assenza di regolarita' 
 
  1. Qualora non sia possibile attestare la regolarita'  contributiva
in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art.
9,  l'INPS,  l'INAIL  e  le  Casse  edili  trasmettono  tramite  PEC,
all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi  dell'art.  1
della legge 11 gennaio 1979, n.  12,  l'invito  a  regolarizzare  con
indicazione  analitica  delle  cause  di  irregolarita'  rilevate  da
ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 
  2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun
Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro  un  termine  non
superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al  comma  1.
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e  ha  effetto
per tutte le interrogazioni intervenute durante il  predetto  termine
di 15 giorni e comunque per un periodo  non  superiore  a  30  giorni
dall'interrogazione che lo ha originato. 
  3. La regolarizzazione entro il termine  di  15  giorni  genera  il
Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 
  4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la
risultanza negativa della verifica  e'  comunicata  ai  soggetti  che
hanno effettuato l'interrogazione con  indicazione  degli  importi  a
debito e delle cause di irregolarita'. 
                               Art. 5 
 
 
                        Procedure concorsuali 
 
  1. In caso di concordato con continuita' aziendale di cui  all'art.
186-bis del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  l'impresa  si
considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del
ricorso nel registro delle imprese e il decreto  di  omologazione,  a
condizione che nel piano di  cui  all'art.  161  del  medesimo  regio
decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge. 
  2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui  all'art.
104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarita'  sussiste
con riferimento agli obblighi contributivi  nei  confronti  di  INPS,
INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione
all'esercizio provvisorio a condizione  che  risultino  essere  stati
insinuati. 
  3. In caso di  amministrazione  straordinaria  di  cui  al  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare  a
condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS,  INAIL  e
Casse edili scaduti anteriormente alla data  della  dichiarazione  di
apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati. 
  4. Le imprese che presentano una proposta di  accordo  sui  crediti
contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio  decreto  16  marzo
1942,  n.  267,  nell'ambito   del   concordato   preventivo   ovvero
nell'ambito delle trattative per l'accordo  di  ristrutturazione  dei
debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis  del
medesimo regio  decreto,  si  considerano  regolari  per  il  periodo
intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel  registro
delle imprese e il decreto di omologazione  dell'accordo  stesso,  se
nel piano di ristrutturazione e' previsto  il  pagamento  parziale  o
anche dilazionato dei debiti  contributivi  nei  confronti  di  INPS,
INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge,  nel  rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e  INAIL
dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009. 
  5. Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  precedenti,  l'impresa  deve
comunque essere regolare con riferimento agli  obblighi  contributivi
riferiti  ai  periodi  decorrenti,  rispettivamente,  dalla  data  di
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla  data  di
autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla  data  di  ammissione
all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della
proposta di accordo sui crediti contributivi. 
                               Art. 6 
 
 
                      Modalita' della verifica 
 
  1. La verifica di cui all'art. 2 e' attivata dai  soggetti  di  cui
all'art. 1, in possesso di specifiche credenziali,  tramite  un'unica
interrogazione negli archivi  dell'INPS,  dell'INAIL  e  delle  Casse
edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione
e  riconoscimento  reciproco,  indicando  esclusivamente  il   codice
fiscale del soggetto da verificare. 
  2. La verifica puo' essere effettuata, per conto  dell'interessato,
da un consulente del lavoro nonche' dai soggetti di  cui  all'art.  1
della legge 11 gennaio 1979, n.  12,  nonche'  dagli  altri  soggetti
abilitati da norme speciali. 
  3. Qualora, in riferimento al soggetto per il quale  si  chiede  la
verifica, sia gia' stato emesso il Documento di  cui  all'art.  7  in
corso di validita', la procedura rinvia allo stesso Documento. 
                               Art. 7 
 
 
                              Contenuti 
 
  1.  L'esito  positivo  della  verifica  di  regolarita'  genera  un
Documento  in  formato  «pdf»  non  modificabile  avente  i  seguenti
contenuti minimi: 
    a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice
fiscale del soggetto nei cui confronti e' effettuata la verifica; 
    b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto,  alle  Casse
edili; 
    c) la dichiarazione di regolarita'; 
    d) il numero  identificativo,  la  data  di  effettuazione  della
verifica e quella di scadenza di validita' del Documento. 
  2. Il Documento di cui al comma 1 ha validita' di 120 giorni  dalla
data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed e' liberamente
consultabile   tramite   le   applicazioni   predisposte   dall'INPS,
dall'INAIL e dalla Commissione  Nazionale  Paritetica  per  le  Casse
Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet. 
                               Art. 8 
 
 
                   Cause ostative alla regolarita' 
 
  1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi  sono
ostative alla regolarita', ai sensi dell'art. 1,  comma  1175,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale
ed in materia  di  tutela  delle  condizioni  di  lavoro  individuate
nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente  responsabile,
accertate  con   provvedimenti   amministrativi   o   giurisdizionali
definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art.  444  del  codice  di
procedura penale.  Non  rileva  l'eventuale  successiva  sostituzione
dell'autore dell'illecito. 
  2. Il godimento  dei  benefici  normativi  e  contributivi  di  cui
all'art. 1, comma 1175, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed  a
tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 del  codice
penale. 
  3. Le cause ostative di cui al comma 1 non  sussistono  qualora  il
procedimento  penale  sia   estinto   a   seguito   di   prescrizione
obbligatoria ai sensi  degli  articoli  20  e  seguenti  del  decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,  e  dell'art.  15  del  decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124,  ovvero  di  oblazione  ai  sensi
degli articoli 162 e 162-bis del codice penale. 
  4. Ai fini della regolarita' contributiva l'interessato  e'  tenuto
ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro,
che ne verifica a campione la veridicita', l'inesistenza a suo carico
di provvedimenti,  amministrativi  o  giurisdizionali  definitivi  in
ordine alla commissione  delle  violazioni  di  cui  all'allegato  A,
ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo
a ciascun illecito. 
  5. Le cause ostative alla regolarita' sono riferite  esclusivamente
a fatti commessi successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto
ministeriale 24 ottobre  2007  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007. 
                               Art. 9 
 
 
                             Esclusioni 
 
  1. In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta
assoggettato alle previgenti modalita' di rilascio il Documento Unico
di Regolarita' Contributiva (DURC) richiesto in applicazione: 
    a) dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; 
    b) dell'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 
    c) in applicazione dell'art. 5, comma 2 lettera a),  del  decreto
del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012; 
    d) in applicazione dell'art. 10 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013. 
  2.  Per  il   medesimo   periodo   transitorio   restano   altresi'
assoggettate alle previgenti  modalita'  di  rilascio  del  Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) le ipotesi per le  quali  la
verifica di cui all'art. 6  non  e'  possibile  per  l'assenza  delle
necessarie  informazioni  negli  archivi  informatizzati   dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili. 
                               Art. 10 
 
 
                       Norme di coordinamento 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo  2014,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014,  n.
78, dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti
del medesimo art. 4 fra cui, in particolare: 
    a) il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 279 del 30 novembre 2007; 
    b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7; 
    c) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 della legge 14 agosto  1967,  n.
800; 
    d) il comma 4, dell'art. 10, del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i  soggetti
di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il  Documento  di
cui all'art. 7 in corso di validita' nelle ipotesi indicate dall'art.
31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  e  nell'ipotesi
di cui  al  comma  5  del  medesimo  articolo,  senza  necessita'  di
acquisire un nuovo Documento. 
  3. Il  Documento  di  cui  all'art.  7  soddisfa  il  possesso  del
requisito indicato dall'art. 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' assolve all'obbligo della
presentazione della dichiarazione sostitutiva di  cui  agli  articoli
44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista. 
  4. Resta ferma in capo ai soggetti di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica  5  ottobre
2010, n. 207, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.
207, e dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  5. Le disposizioni di cui al presente  decreto  divengono  efficaci
decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  della
Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  3,
commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8. 
    Roma, 30 gennaio 2015 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 
                                                           Allegato A 
  

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