Ordine di demolizione tamponatura tettoia - TAR Lazio, Roma, sez.I quater, sent. n.7497 del 26.05.2015
Pubblico
Venerdì, 29 Maggio, 2015 - 02:00
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima Quater), sentenza n.7497 del 26 maggio 2015, ordine demolizione tamponatura su tettoia
N. 07497/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05674/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5674 del 2015, proposto da: Anna Calderoni, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Stella Diociaiuti, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;
contro
Il Comune di Greccio, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 2/15 avente ad oggetto l'ingiunzione alla demolizione delle opere abusivamente realizzate in via del Forno 7 e il ripristino dello stato dei luoghi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare;
CONSIDERATO che la ricorrente impugna l’ordinanza con cui l’intimato Comune ha ingiunto la demolizione dei seguenti lavori abusivi: “Realizzazione di una tamponatura su due lati di una esistente tettoia con una struttura in legno e pannelli in vetro delle dimensioni di m. 1,80x1,80 circa per un’altezza di m. 2,25 circa”;
CONSIDERATO che la ricorrente lamenta, con due motivi di ricorso, la violazione di legge, ritenendo che l’opera realizzata non necessitasse del permesso di costruire, in relazione alla finalità di protezione della propria incolumità fisica, per cui la stessa è stata realizzata e l’eccesso di potere, avendo il Comune intimato omesso di consentire l’accesso della ricorrente al documento (rapporto n. 267 del 9 gennaio 2015, cui fa riferimento il provvedimento impugnato;
CONSIDERATO che il Comune di Greccio non si è costituito in giudizio;
RITENUTO di dovere esaminare, in via prioritaria, il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole del mancato accesso ad un atto del procedimento concluso con il provvedimento impugnato;
CONSIDERATO che, ancorché la parte ricorrente non abbia introdotto formalmente istanza di accesso in pendenza di causa, ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., la censura deve essere esaminata in relazione all’oggetto della causa del contendere e nei limiti in cui il chiesto documento è funzionale alla decisione della causa medesima;
RITENUTO che non é necessario ordinare all’intimato Comune l’esibizione in atti del rapporto n. 267 del 9 gennaio 2015 redatto dal Responsabile del Settore Vigilanza del Comune intimato, atteso che dal contesto motivazionale del provvedimento impugnato viene reso puntuale conto circa la natura e consistenza dei lavori abusivi dal medesimo segnalati con l’atto in questione;
CONSIDERATO che la tamponatura, con pannelli in vetro, di una precedente tettoia con conseguente realizzazione di una veranda e correlato aumento di volumetria deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 3, d.P.R. n. 380 del 2001, come ristrutturazione edilizia in quanto essa comporta, in conseguenza dell'aumento di volumetria correlata, la realizzazione di un organismo diverso dal precedente per struttura e destinazione;
CONSIDERATO, pertanto, che l'intervento in questione, secondo quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 380 del 2001, deve essere assentito con permesso di costruire nella fattispecie non conseguito dall'interessata, con ogni effetto in ordine alla legittimità della prescrizione demolitoria irrogata con il provvedimento impugnato;
CONSIDERATO che il ricorso, rivelatosi manifestamente infondato, deve essere respinto,
RITENUTO di non disporre in ordine alle spese del giudizio in relazione al comportamento processuale del Comune intimato e non costituitosi in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo,Presidente
Donatella Scala,Consigliere, Estensore
Fabio Mattei,Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)