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Nuova disciplina divorzio civile

Pubblico
Martedì, 12 Maggio, 2015 - 02:00

LEGGE 6 maggio 2015, n. 55 
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi. (15G00073) 
(GU n.107 del 11-5-2015)
  Vigente al: 26-5-2015   
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  secondo  capoverso  della  lettera  b),  del   numero   2),
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.  898,  e  successive
modificazioni, le parole: « tre  anni  a  far  tempo  dalla  avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente  del  tribunale  nella
procedura  di  separazione  personale  anche   quando   il   giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi
al presidente del tribunale nella procedura di separazione  personale
e da sei mesi nel caso di separazione consensuale,  anche  quando  il
giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale». 
                               Art. 2 
 
  1. All'articolo 191 del codice  civile,  dopo  il  primo  comma  e'
inserito il seguente: 
    «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si
scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale  autorizza  i
coniugi a vivere separati, ovvero alla  data  di  sottoscrizione  del
processo verbale di separazione consensuale dei  coniugi  dinanzi  al
presidente, purche' omologato. L'ordinanza con  la  quale  i  coniugi
sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale  dello
stato  civile  ai  fini  dell'annotazione  dello  scioglimento  della
comunione». 
                               Art. 3 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli  1  e  2  si  applicano  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, anche nei casi in cui il procedimento di  separazione  che  ne
costituisce il presupposto  risulti  ancora  pendente  alla  medesima
data. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

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