Pagamento debiti PA Regione Sicilia
Pubblico
Domenica, 10 Maggio, 2015 - 02:00
REGIONE SICILIA
LEGGE 9 febbraio 2015, n. 4
Disposizioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica
Amministrazione.
(GU n.18 del 9-5-2015)
(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana (p. 1) n. 7 del 13 febbraio 2015)
L'ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di pagamento dei debiti della pubblica
amministrazione
1. Per l'anno 2015, la Regione, fermo restando le disposizioni
contenute nell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, e'
autorizzata ad accedere all'anticipazione di liquidita' di cui
all'art. 3 del decreto legge dell'8 aprile 2013, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ed all'art. 35
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nei limiti dei debiti
rendicontabili e comunque non oltre l'importo di 1.776.000 migliaia
di euro. Al rimborso della anticipazione di liquidita' si provvede
mediante un piano di ammortamento trentennale.
2. Nell'esercizio finanziario 2016, gli oneri per il rimborso
dell'anticipazione di cui al comma 1 sono quantificati in 28.358
migliaia di euro quale quota interessi ed in 49.533 migliaia di euro
quale quota in conto capitale.
3. Nell'esercizio finanziario 2017, gli oneri per il rimborso delle
anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 20.718 migliaia
di euro quale quota interessi ed in 50.128 migliaia di euro quale
quota in conto capitale.
4. Per il triennio 2015-2017, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e
successive modifiche ed integrazioni, quota parte del gettito
derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) disposte
dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, e'
destinata prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari di
cui alle anticipazioni di liquidita' previste dall'art. 1 della legge
regionale n. 11/2014 e di cui alla presente legge, fatto salvo in
ogni caso quanto previsto, per l'anno 2015, dall'art. 9, comma 3,
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. Il gettito complessivo
dell'addizionale IRPEF ed IRAP e' stimato per ciascuno degli anni del
triennio 2015-2017 in 316.114 migliaia di euro.
5. Per l'anno 2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4,
gli oneri discendenti dalle anticipazioni di liquidita' di cui ai
commi 2 e 3 trovano parziale copertura mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa, dell'importo di 5.011 migliaia di euro,
di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 11/2014, per
effetto di una minore quantificazione degli oneri da sostenere,
rispetto a quelli previsti, derivanti dal contratto di anticipazione
di liquidita', pari a 606.097 migliaia di euro, stipulato in data 27
giugno 2014 con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'art. 3 del decreto legge n. 35/2013, convertito con
modificazioni dalla legge n. 64/2013.
6. In relazione ai piani di ammortamento dei prestiti sottoscritti
con il Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1
della legge regionale n. 11/2014 e quello di cui alla presente legge,
il ragioniere generale della Regione, con proprio decreto, e'
autorizzato a regolare la puntuale imputazione degli oneri per quota
capitale e per quota interessi.
7. L'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 11/2014 e' abrogato.
8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017, i risparmi di spesa
strutturali conseguiti nel bilancio della Regione attraverso la
razionalizzazione della spesa nel settore degli acquisiti di beni e
servizi, personale, patrimonio, locazioni passive e delle societa'
partecipate sono prioritariamente destinati alla copertura degli
oneri finanziari
discendenti dalle anticipazioni di liquidita' previste dall'art. 1
della legge regionale n. 11/2014 e dalla presente legge. La
maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) e' ridotta proporzionalmente.
9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, la maggiorazione
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP), richiamata al comma 4, e' azzerata.
10. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, e' disposta una
riduzione della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
richiamata al comma 4, nella misura tale da garantire in ogni caso la
copertura degli oneri
finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidita' previste
dall'art. 1 della legge regionale n. 11/2014 e dalla presente legge,
qualora non si realizzi il risparmio di spesa previsto al comma 8.
11. In applicazione della presente legge, sono introdotte nel
bilancio della Regione le variazioni di cui alle annesse tabelle «A»
e «B».
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 febbraio 2015.
CROCETTA
Assessore regionale per l'economia: Baccei
Allegati
Parte di provvedimento in formato grafico