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Diniego concessione edilizia - TAR Lazio, sez.II-bis, sent. n.5321 del 10.04.2015

Pubblico
Martedì, 21 Aprile, 2015 - 02:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n.5321 del 10 aprile 2015, sul diniego rilascio concessione edilizia 
 
N. 05321/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 04881/1996 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Seconda Bis)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 4881 del 1996, proposto da: 
Soc Comea Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Valerio Catenacci, Paolo Mercuri, Corrado Morrone, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189; 
contro
Comune di Atina, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Cacace, con domicilio eletto presso Salvatore Patti in Roma, Via Tuscolana, 55; 
per l'annullamento
del diniego di rilascio di concessione edilizia richiesta per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione ed uso commerciale.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Atina;
Viste le memorie difensive;
Visto il decreto presidenziale in data 17 maggio 2003 di revoca del decreto di perenzione n. 18638 del 2012;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso in epigrafe la ricorrente Soc. Cornea s.rl.ha impugnato la nota del 30 gennaio 1996. prot. n, 494, con la quale il Sindaco dell’intimato Comune di Atina ha comunicato il parere negativo della Commissione Edilizia Comunale, espresso nella seduta del 22 luglio 1995 in ordine alla sua domanda, presentata in data 10 gennaio 1995, intesa ad ottenere la concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato per civili abitazioni e negozi in Atina, Corso L.M.Planco.
2 – Viene dedotta l’illegittimità del predetto parere negativo, motivato dal contrasto con lo strumento urbanistico vigente, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici, in quanto il progetto dell'opera rispetterebbe le previsioni del Piano di ricostruzione, approvato con D.M. LL.PP. n. 2066/3046, così come vigente a seguito delle varianti apportate, richiamandosi in particolare la variante parziale adottata con delibera della G.M. 5 agosto 1985 n..255 e riguardante la zona centrale del Piano di ricostruzione del centro di Atina inferiore.
3 - Nel costituirsi in giudizio il Comune di Atina ha dedotto l’infondatezza delle censure, ma prima ancora ha eccepito la inammissibilità del ricorso perché presentato tardivamente, essendo stato notificato solo il 2 aprile 1996 quando, oramai, sarebbe stato abbondantemente trascorso il termine di 60 giorni dalla data in cui la Società ricorrente aveva avuto conoscenza della nota sindacale impugnata.
4 - Con ordinanza collegiale n. 2338 del 2014, questo Tribunale ha disposto istruttoria, ad esito della quale è stata depositata in atti una nota dell'Ufficio tecnico comunale.
5 – Ai fini della decisione, deve essere preliminarmente esaminata l’indicata eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività. Al riguardo, il Collegio osserva peraltro che non vi è prova in atti della data di ricezione del provvedimento negativo, e che pertanto non sussistono elementi a supporto dell'eccezione sollevata da parte resistente, che non può essere accolta.
6 - Il ricorso è, comunque, infondato nel merito.
7 – In particolare, il progetto su cui si verte era presentato in prosecuzione del piano di ricostruzione previsto nel 1946 e la Società ricorrente invoca a sostegno della propria posizione l'interesse pubblico alla realizzazione delle opere determinate nella convenzione urbanistica stipulata a suo tempo con il Comune.
Peraltro, osserva il Collegio, aderendo alla recente giurisprudenza di questo TAR (TAR Lazio, Sez. II bis, n. 6560 del 17 giugno 2014), che l'efficacia dei Piani di ricostruzione è venuta meno il 7 novembre 1993, data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1993, n.. 317, recante "Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica", il cui art. 1 stabilisce che i piani di ricostruzione degli abitati distrutti a danneggiati dalla guerra, di cui alla Legge 27 ottobre 1951, n.. 1402, e successive modifiche ed integrazioni, “perdono la loro efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge", salvo gli interventi specificamente indicati con elenco dal "Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentiti i comuni interessati", i "lavori di completamento delle opere in corso” e quelli “finalizzati alla realizzazione di un progetto approvato ovvero di quelli strettamente necessari ad assicurare la funzionalità ad opere già ultimate, purché previsti dai piani di ricostruzione e dai piani regolatori generali vigenti".
Nella specie, la richiesta di concessione edilizia presentata dalla Società istante fa invece chiaramente riferimento alla realizzazione di un nuovo lotto, relativo al completamento del progetto di cui si è detto, quando la legge statale aveva ormai dichiarato privi di efficacia i piani di ricostruzione.
8 - Dunque, l'Amministrazione doveva valutare la domanda di concessione alla luce delle previsioni di P.R.G. all’epoca vigente, essendo l’edificazione nel Comune di Atina ormai disciplinata, all’epoca della domanda, seconda le previsioni del P.R.G. adottato con delibera consiliare n..39 del 22.5.1993, e l'opera per la quale è stata richiesta la concessione edilizia era incompatibile rispetto alle previsioni contenute in tale strumento urbanistico, essendo l’area sulla quale doveva sorgere destinata a pubblici servizi.
9 - Il ricorso deve essere quindi respinto, ma, anche in relazione alla non univocità nel tempo della disciplina di riferimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 11 novembre e 9 dicembre2014 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi,Presidente
Raffaello Sestini,Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi,Primo Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
 

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