VIA - Linee guida per progetti di Regione e Province Autonome
Pubblico
Sabato, 11 Aprile, 2015 - 02:00
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 30 marzo 2015
Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e
province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116. (15A02720)
(GU n.84 del 11-4-2015)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla «Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento
amministrativo;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che ha
approvato il «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante
«Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa»;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante
«Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante
«Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», che nella parte seconda disciplina le
procedure per la Valutazione ambientale strategica (VAS), per la
Valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione
integrata ambientale (IPPC);
Visto in particolare quanto disposto degli articoli 5, 6, 19 e 20
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
attraverso i quali e' disciplinato l'ambito di applicazione, le
competenze e le modalita' di svolgimento della procedura di verifica
di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale;
Visto l'art. 5, comma 1, lettera m), che definisce compiutamente la
finalita' della procedura di verifica di assoggettabilita' nei
termini in cui e' «attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se
i progetti possono avere un impatto significativo e negativo
sull'ambiente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
9, recante il «Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli
uffici di diretta collaborazione»;
Vista la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(direttiva VIA), che prevede all'art. 4, paragrafi 2 e 3, che gli
Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA
determinate categorie di progetti elencati nell'allegato II della
direttiva o conducendo un esame caso per caso oppure fissando soglie
e/o criteri e che nel fissare tali soglie e/o criteri gli Stati
membri hanno l'obbligo di prendere in considerazione i pertinenti
criteri di selezione individuati nell'allegato III della direttiva;
Visto l'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, che elenca i «Progetti sottoposti alla Verifica
di assoggettabilita' di competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano»;
Visto l'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, che definisce i «Criteri per la Verifica di
assoggettabilita' di cui all'art. 20», come riportati nell'allegato
III della direttiva VIA;
Considerato che la definizione di indirizzi e criteri per lo
svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilita' dei
progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152/2006, garantisce una uniforme e corretta
applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni
dettate dalla direttiva VIA in materia di verifica di
assoggettabilita', in base al combinato disposto dell'art. 4 e degli
allegati II e III alla direttiva VIA;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 «Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle
tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, lettera c), del sopra
citato decreto-legge n. 91/2014, come convertito in legge, che
prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di
infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, per la definizione
dei criteri e delle soglie da applicare per l'assoggettamento dei
progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo
n. 152/2006 alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA,
nonche' delle modalita' per l'adeguamento, da parte delle regioni,
dei suddetti criteri e soglie alle specifiche situazioni ambientali e
territoriali, con l'espresso vincolo di conformita' ai criteri
dell'allegato V alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006;
Visto, altresi', l'art. 15, comma 1, lettera d), del sopra citato
decreto-legge n. 91/2014, come convertito in legge, che prevede la
salvaguardia di quanto disposto nell'allegato IV alla parte II del
decreto legislativo n. 152/2006, al contempo stabilendo espressamente
che le soglie fissate in tale allegato dovranno considerarsi
integrate dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di
attuazione della disposizione precedente, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto;
Valutata l'opportunita' di approvare il documento «Linee guida per
la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale
dei progetti di competenza delle regioni e province autonome
(allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006
)» allo scopo di fornire alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, nonche' agli operatori di settore un quadro certo e
chiaro di riferimento e orientamento per lo svolgimento di tali
procedure in conformita' con quanto stabilito dalla direttiva VIA;
Acquisito, per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di
rilevanza strategica, in data 28 ottobre 2014, il concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2014;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari sulla
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lettere c) e
d), del decreto-legge n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 116/2014, sono emanate le allegate «Linee guida per la
verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei
progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV
alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006)», che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. Le regioni e le province autonome, fermo restando quanto
previsto nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo
n. 152/2006, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti ai criteri
di cui alle allegate linee guida sulla base delle specifiche
situazioni ambientali e territoriali.
2. Fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla parte
seconda del decreto legislativo n. 152/2006, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto, su richiesta della regione o provincia autonoma, tenendo
conto delle specifiche peculiarita' ambientali e territoriali e per
determinate categorie progettuali dalle stesse individuate:
a) definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie
dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto
legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti
linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali
che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti,
garantiscano livelli di tutela ambientale piu' restrittivi di quelli
stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree
sensibili individuate al paragrafo 4 delle allegate linee guida;
b) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici
individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, un incremento
nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui
all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n.
152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente
non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione
europea e nazionali;
c) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici
individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, criteri o
condizioni in base ai quali e' possibile escludere la sussistenza di
potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non e'
richiesta la procedura di verifica di assoggettabilita' alla VIA.
Art. 3
1. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del
mare provvede al monitoraggio delle ricadute derivanti
dall'applicazione delle allegate linee guida, anche al fine di
predisporre, se del caso, la loro revisione e il loro aggiornamento
in funzione di migliorare l'efficienza del procedimento di verifica
di assoggettabilita' alla VIA.
Art. 4
1. Le linee guida allegate al presente decreto entrano in vigore
nel decimoquinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trovano diretta
applicazione su tutto il territorio nazionale nelle more
dell'eventuale adeguamento degli ordinamenti delle regioni e delle
province autonome.
2. Le linee guida allegate al presente decreto si applicano a tutti
i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilita'
o la procedura autorizzativa e' in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Roma, 30 marzo 2015
Il Ministro: Galletti
ALLEGATO al Decreto Ministeriale
Linee Guida per la verifica di assoggettabilita' a Valutazione
di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte
Seconda del D.lgs. 152/2006 )
1. Finalita' e ambito di applicazione.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per
l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA
(art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi
ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato
IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di
garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio
nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati (art. 4, allegato II, allegato III).
Le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e
localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie gia'
stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo
n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando
ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai
fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di
assoggettabilita' a VIA.
L'applicazione di tali ulteriori criteri comportera' una
riduzione percentuale delle soglie dimensionali gia' fissate nel
citato allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del
campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti
potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi
sull'ambiente.
Le linee guida sono rivolte sia alle autorita' cui compete
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' per i
progetti dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo
n. 152/2006 (regioni e province autonome, ovvero enti locali), sia ai
soggetti proponenti.
2. Riferimenti normativi.
La verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto
ambientale (c.d. «screening») e' la procedura finalizzata a valutare
se un progetto puo' determinare impatti negativi significativi
sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla
valutazione di impatto ambientale.
La direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) prevede un preciso
obbligo per gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i
progetti elencati nell'allegato I della direttiva, ma anche i
progetti elencati nell'allegato II della direttiva VIA, qualora,
all'esito della procedura di verifica, l'autorita' competente
determini che tali progetti possono causare effetti negativi
significativi sull'ambiente.
Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto dei pertinenti
criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva VIA
e trasposti integralmente nell'allegato V alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152/2006.
La parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, attraverso
il combinato disposto degli articoli 5, 6, 19 e 20, disciplina
l'ambito di applicazione e le modalita' di svolgimento della
procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale.
In particolare, all'art. 5, comma 1, lettera m), e' stabilita la
definizione di verifica di assoggettabilita', ovvero la procedura
«attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono
avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente»: tale
disposizione definisce compiutamente la finalita' della procedura.
L'ambito di applicazione e le relative competenze per la
procedura di verifica di assoggettabilita' sono stabilite negli
articoli 6, comma 7, 19, comma 1, e 20: per i progetti elencati
nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.
152/2006, la verifica di assoggettabilita' e' attribuita alla
competenza delle regioni e delle province autonome.
3. Indirizzi metodologici generali.
Nella normativa nazionale il meccanismo della fissazione delle
soglie dei progetti dell'allegato IV e' stato effettuato, in
relazione alla specifica tipologia progettuale, sulla base di alcuni
dei criteri dell'allegato III della direttiva VIA e dell'allegato V
alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, rappresentati
da:
1 - Caratteristiche dei progetti. Nell'utilizzo del criterio
«dimensione del progetto», che coincide con la soglia dimensionale
fissata, si e' tenuto conto delle altre caratteristiche progettuali
che sono direttamente relazionabili alla sua «dimensione» (es.:
superficie, capacita' produttiva), quali l'utilizzazione di risorse
naturali, la produzione di rifiuti, il potenziale inquinamento
ambientale connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.
2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie
progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche
caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici
contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri
localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le
soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la
specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto
tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto
localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone
montuose»). Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette
designate ai sensi della legge n. 394/1991 e' previsto un rigoroso
regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per
i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.
3 - Caratteristiche dell'impatto potenziale. Tali criteri, come
specificato nell'allegato III della direttiva VIA e nell'allegato V
alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, discendono
dall'interazione delle caratteristiche del progetto (criteri di cui
al punto 1) e delle aree in cui e' localizzato (criteri di cui al
punto 2) di cui si e' gia' tenuto conto, direttamente o
indirettamente, per fissare le soglie. Con specifico riferimento al
criterio «natura transfrontaliera dell'impatto», si rileva che per i
progetti dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo
n. 152/2006 non e' prevista l'applicazione della Convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero
(Espoo, 25 febbraio 1991), in quanto le relative disposizioni si
applicano limitatamente alle attivita' assoggettate alla procedura di
VIA obbligatoria (progetti elencati negli allegati II e III alla
parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006). Per cio' che
concerne i potenziali «impatti ambientali interregionali» relativi a
progetti localizzati sul territorio di regioni confinanti o che
possano determinare impatti ambientali rilevanti ovvero effetti
ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, gli
articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 152/2006 individuano
idonee procedure di valutazione e autorizzazione d'intesa tra le
autorita' territorialmente competenti.
Fatte salve le soglie gia' stabilite nell'allegato IV alla parte
seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e i criteri utilizzati
per la loro fissazione, e' necessario provvedere all'integrazione di
tali criteri con i seguenti ulteriori criteri contenuti nell'allegato
III della direttiva VIA e nell'allegato V alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152/2006, al fine di individuare i progetti da
sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA:
1. Caratteristiche dei progetti:
cumulo con altri progetti;
rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le
sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la
sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire
dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con
particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette ai sensi della normativa
nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive
2009/147/CE e 92/43/CEE;
f) zone nelle quali gli standard di qualita' ambientale
fissati dalla normativa dell'Unione europea sono gia' stati superati;
g) zone a forte densita' demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.
Attraverso l'integrazione dei criteri per la fissazione delle
soglie e quindi considerando tutti i criteri di selezione definiti
nell'allegato III della direttiva VIA, si adempie alle disposizioni
dell'art. 4, paragrafo 3, della medesima, che impongono agli Stati
membri, in sede di fissazione delle soglie o dei criteri, di tenere
conto dei rilevanti criteri di selezione definiti nell'allegato III
della direttiva VIA.
4. Criteri specifici.
4.1. Cumulo con altri progetti.
Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento
ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e
territoriale. Tale criterio consente di evitare:
la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto
riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento
obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad
hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152/2006;
che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia
limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili
impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti
localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.
Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere
considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di
nuova realizzazione:
appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata
nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.
152/2006;
ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono
essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;
per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai
parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda
del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti
nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della
soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria
progettuale.
L'ambito territoriale e' definito dalle autorita' regionali
competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi
contesti localizzativi, con le modalita' previste al paragrafo 6
delle presenti linee guida. Qualora le autorita' regionali competenti
non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate,
l'ambito territoriale e' definito da:
una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m
dall'asse del tracciato);
una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal
perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).
Le autorita' competenti provvedono a rendere disponibili ai
soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati secondo
le modalita' piu' opportune a garantire un'agevole fruibilita' delle
stesse, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle
amministrazioni interessate.
La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate
comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica
categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda
del decreto legislativo n. 152/200.
Sono esclusi dall'applicazione del criterio del «cumulo con altri
progetti»:
i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o
programma gia' sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel
caso in cui nel piano o programma sia stata gia' definita e valutata
la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati
specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e
la realizzazione degli stessi;
i progetti per i quali la procedura di verifica di
assoggettabilita' di cui all'art. 20 del decreto legislativo n.
152/2006 e' integrata nella procedura di valutazione ambientale
strategica, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del medesimo decreto.
La VAS risulta essere, infatti, il contesto procedurale piu'
adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti
cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un
determinato territorio.
4.2. Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare,
le sostanze o le tecnologie utilizzate.
Qualora per i processi produttivi (materie prime, prodotti,
sottoprodotti, prodotti intermedi, residui, ivi compresi quelli che
possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente)
siano utilizzate sostanze e/o preparati pericolosi elencati
nell'allegato I al decreto legislativo n. 334/1999 in quantitativi
superiori alle soglie in esso stabilite, l'impianto e' soggetto agli
obblighi previsti dalla normativa per gli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante (art. 8 del decreto legislativo n. 334/1999).
Considerata la significativita' dei potenziali impatti
sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dai rischi di incidenti,
per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152/2006, inerenti stabilimenti di cui
all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 334/1999, e' prevista
una riduzione del 50% delle soglie.
4.3. Localizzazione dei progetti.
Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in
relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le soglie
individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto
legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.
Tenendo conto dei criteri localizzativi gia' considerati nella
determinazione delle soglie dimensionali definite nell'allegato IV,
si riporta nel seguito, per ciascuna tipologia di area sensibile, la
definizione, i riferimenti normativi, l'ambito di applicazione, i
dati di riferimento e la relativa fonte.
4.3.1. Zone umide.
Per zone umide sono da intendersi «le paludi e gli acquitrini, le
torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o
temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o
salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondita',
durante la bassa marea, non supera i sei metri» di «importanza
internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della botanica,
della zoologia, della limnologia o dell'idrologia» [art. 1, comma 1,
e art. 2, comma 2, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976, n. 448, e con successivo decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184].
Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV.
Dati di riferimento: zone umide di importanza internazionale
(Ramsar).
Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).
4.3.2. Zone costiere.
Per zone costiere si intendono «i territori costieri compresi in
una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare; ed i territori contermini ai
laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi» [art.
142, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004].
Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi
quelli riportati ai punti 1.b), limitatamente agli interventi di
iniziale forestazione, 1.e), 3.h), 7.q), 8.h).
Dati di riferimento: vincoli di cui al Codice dei beni culturali
e del paesaggio (art. 142) - Aree di rispetto coste e corpi idrici.
Fonte: Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico
(SITAP) del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo (http://sitap.beniculturali.it).
4.3.3. Zone montuose e forestali.
Per zone montuose si intendono «le montagne per la parte
eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e
1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le
isole» [art. 142, comma 1, lettera d), del Codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004].
Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi
quelli riportati ai punti 1.b), 7.c), 7.d), 2.m).
Dati di riferimento: vincoli di cui al Codice dei beni culturali
e del paesaggio (art. 142) - Montagne oltre 1600 o 1200 metri.
Fonte: Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico
(SITAP) del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo (http://sitap.beniculturali.it).
Riguardo alle zone forestali, per la definizione di «foresta»
(equiparata a «bosco» o «selva»), si rimanda a quanto definito dalle
regioni o province autonome in attuazione dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 227/2001 e, nelle more dell'emanazione delle
norme regionali o provinciali di recepimento, alla definizione di cui
all'art. 2, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 227/2001 che
di seguito si riporta: «i terreni coperti da vegetazione forestale
arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o
artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le
sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e
privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita'
di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno
di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a
misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di
sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse
storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette
formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere
estensione non inferiore a 2.000 m² e larghezza media non inferiore a
20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione
effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la
definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.
Sono altresi' assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di
rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica del
territorio, qualita' dell'aria, di salvaguardia del patrimonio
idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e
dell'ambiente in generale, nonche' le radure e tutte le altre
superfici d'estensione inferiore a 2.000 m² che interrompono la
continuita' del bosco non identificabili come pascoli, prati o
pascoli arborati o come tartufaie coltivate».
Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi
quelli riportati al punto 1.b).
Dati di riferimento: piano forestale regionale/provinciale; in
assenza di piano forestale vedi vincoli di cui al Codice dei beni
culturali e del paesaggio (art. 142) - Boschi.
Fonte: regioni, province autonome; in assenza di piano forestale
vedi Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico
(SITAP) del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo (http://sitap.beniculturali.it).
4.3.4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette
ai sensi della normativa nazionale.
Per riserve e parchi naturali si intendono i parchi nazionali, i
parchi naturali regionali e le riserve naturali statali, di interesse
regionale e locale istituiti ai sensi della legge n. 394/1991.
Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV per i
quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 6, lettera b),
del decreto legislativo n. 152/2006, e' previsto l'assoggettamento a
valutazione di impatto ambientale con riduzione della soglia del 50%
stabilita dalle presenti linee guida.
Dati di riferimento: Elenco ufficiale aree naturali protette
(EUAP).
Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).
4.3.5. Zone protette speciali designate ai sensi delle
direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.
Per zone protette speciali designate ai sensi delle direttive
2009/147/CE e 92/43/CEE si intendono le aree che compongono la rete
Natura 2000 e che includono i Siti di importanza comunitaria (SIC) e
le Zone di protezione speciale (ZPS) successivamente designati quali
Zone speciali di conservazione (ZSC) [direttiva 2009/147/CE,
direttiva 92/43/CEE, decreto del Presidente della Repubblica n.
357/1997].
Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV.
Dati di riferimento: Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone
di protezione speciale (ZPS).
Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).
4.3.6. Zone nelle quali gli standard di qualita' ambientale
fissati dalla normativa dell'Unione europea sono gia' stati superati.
Per zone nelle quali gli standard di qualita' ambientale fissati
dalla normativa dell'Unione europea sono gia' stati superati si
intendono:
per la qualita' dell'aria ambiente, le aree di superamento
definite dall'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n.
155/2010, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa», relative agli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del
citato decreto.
Ambito di applicazione: si applica ai progetti dell'allegato IV
di cui ai punti 1.c), 2.a), al punto 3, limitatamente alle lettere
a), b), d), e), l), m), n), o), p), ai punti 4.h) e 4.i), ai punti
5.a), 5.b) e 5.d), al punto 6.a), al punto 7.a), ai punti 7.r) e
7.s), limitatamente agli impianti di incenerimento, ai punti 8.e) e
8.m), qualora producano emissioni significative degli inquinanti
oggetto di superamento nelle aree sopra definite.
Dati di riferimento: dati di qualita' dell'aria trasmessi dalle
regioni e province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e all'ISPRA ai sensi dell'art. 19 del
decreto legislativo n. 155/2010.
Fonte: regioni, province autonome;
per la qualita' delle acque dolci, costiere e marine: le zone
di territorio designate come vulnerabili da nitrati di origine
agricola, di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006
[direttiva 91/676/CEE].
Ambito di applicazione: si applica ai progetti dell'allegato IV
di cui ai punti 1.a), 1.c), 1.e).
Dati di riferimento: dati di qualita' delle acque superficiali e
sotterranee.
Fonte: regioni, province autonome, ARPA, APPA.
4.3.7. Zone a forte densita' demografica.
Per zone a forte densita' demografica si intendono i centri
abitati, cosi' come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali,
posti all'interno dei territori comunali con densita' superiore a 500
abitanti per km² e popolazione di almeno 50.000 abitanti (EUROSTAT).
Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi
quelli riportati ai punti 7.b) e 7.h).
Dati di riferimento: densita' abitativa e popolazione nei
territori comunali.
Fonte: ISTAT (www.istat.it).
4.3.8. Zone di importanza storica, culturale o archeologica.
Per zone di importanza storica, culturale o archeologica si
intendono gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n.
42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.
140 del medesimo decreto e gli immobili e le aree di interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'art.
10, comma 3, lettera a), del medesimo decreto.
Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV.
Dati di riferimento: beni culturali, beni paesaggistici.
Fonte: vincoli in rete, Sistema informativo territoriale
ambientale paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo
5. Effetti dell'applicazione delle linee guida.
Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti
dall'applicazione dei criteri dell'allegato V alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152/2006 individuati come rilevanti e
pertinenti al paragrafo 4 delle presenti linee guida, le soglie
dimensionali, ove previste nell'allegato IV della parte seconda del
decreto legislativo n. 152/2006, sono ridotte del 50%.
La riduzione del 50% delle soglie si applica ai progetti,
relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, e fa salvo
quanto gia' previsto dall'art. 6, comma 6, lettera b), del decreto
legislativo n. 152/2006 per i nuovi progetti ricadenti, anche
parzialmente, in aree naturali protette come definite dalla legge n.
394/1991.
La sussistenza di piu' criteri comporta sempre la riduzione del
50% delle soglie fissate nell'allegato IV della parte seconda del
decreto legislativo n. 152/2006.
Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida dovranno
essere attuate su tutto il territorio nazionale per garantire
l'applicazione di criteri omogenei e uniformi a parita' di tipologia
progettuale e di condizioni territoriali e ambientali.
6. Modalita' di adeguamento degli ordinamenti regionali alle linee
guida.
Nell'adeguare alle presenti linee guida i propri ordinamenti le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tengono conto
delle peculiarita' ambientali e territoriali, garantendo la coerenza
con le linee guida e con quanto disposto dalla direttiva 2011/92/UE.
Motivando adeguatamente le scelte operate, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, ove ritenuto necessario:
declinano la definizione e individuazione delle aree sensibili di
cui al paragrafo 4 delle presenti linee guida in base alle specifiche
situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e
programmi regionali, nonche' in base alle banche dati ambientali e
territoriali disponibili;
definiscono criteri relativi al cumulo dei progetti,
differenziati per ciascuna tipologia di progetto;
riducono ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'allegato
IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 o
stabiliscono criteri e condizioni per effettuare direttamente la
procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in
particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli
di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e
programmazione regionale.
Ai fini dell'armonizzazione e del coordinamento delle
disposizioni in materia di verifica di assoggettabilita' alla VIA su
tutto il territorio nazionale, fermo restando quanto previsto
nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n.
152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, con proprio decreto, su richiesta della regione o provincia
autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarita' ambientali e
territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse
individuate:
definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie
dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto
legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti
linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali
che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti,
garantiscono livelli di tutela ambientale piu' restrittivi di quelli
stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree
sensibili individuate al paragrafo 4 delle presenti linee guida;
definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici
individuati al paragrafo 4 delle presenti linee guida, un incremento
nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui
all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n.
152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente
non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione
europea e nazionali;
definisce criteri o condizioni in base ai quali e' possibile
escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi
sull'ambiente e pertanto non e' richiesta la procedura di verifica di
assoggettabilita'.