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Occupazione temporanee e comunicazione avvio procedimento - TAR Liguria, sez. I, sent. n. 339 del 26.03.2015

Pubblico
Martedì, 31 Marzo, 2015 - 02:00

 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, (Sezione Prima), sentenza n. 339 del 26 marzo 2015, sulla necessità di comunicazione avvio procedimento anche per le occupazioni temporanee
 
N. 00339/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 01297/2014 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2014, proposto dalla signora Tiziana Garrone rappresentata e difesa dall’avvocato professor Daniele Granara con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Bosco 31/4; 
contro
consorzio collegamenti integrati veloci (COCIV) con sede a Genova in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Giuffré, Raffaele Parrella Vitale e Simona Ferro, con domicilio eletto presso quest’ultima a Genova in via Assarotti 20/8
RFI rete ferroviaria italiana spa con sede a Roma in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato professor Luigi Piscitelli presso il quale ha eletto domicilio a Genova in corso Saffi 7/2; 
per l'annullamento
del provvedimento 30.10.2014, n. 05803/14 del Cociv
dell’ordinanza 5.8.2014, n. 27/2014 bis del Cociv.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Cociv e di RFI spa
vista la propria ordinanza 18.12.2014, n. 443
visti gli atti e le memorie depositate;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
La signora Tiziana Garrone si ritiene lesa dagli atti indicati nell’epigrafe, per il cui annullamento ha notificato l’atto 26.11.2014, depositato il 10.12.2014, con cui denuncia:
violazione dell’art. 49 del dpr 8.6.2001, n. 327 con riferimento agli artt. 1 ed 11 della legge 7.8.1990, n. 241, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per difetto dei presupposti e per carenza istruttoria, sviamento di potere, violazione dei principi in materia di giusto procedimento.
Violazione dell’art. 49 del dpr 8.6.2001, n. 327 con riferimento agli artt. 1 e 11 della legge 7.8.1990, n. 241, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza dell’istruttoria, sviamento di potere violazione dei principi in materia di giusto procedimento.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del dpr 8.6.2001, n. 327, eccesso di potere per difetto dei presupposti, dell’istruttoria e per irrazionalità e contraddittorietà. Sviamento di potere.
Violazione dell’art. 49 del dpr 8.6.2001, n. 327 con riferimento agli artt. 1 ed 11 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto dei presupposti, dell’istruttoria e di irrazionalità ed illogicità, sviamento di potere.
Violazione dell’artt. 49 del dpr 8.6.2001, n. 327 con riferimento agli artt. 7 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, violazione dei principi sul giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e per irrazionalità ed illogicità.
Violazione dell’art. 49 del dpr 8.6.2001, n. 327 con riferimento all’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
E’ proposta la domanda risarcitoria.
Con distinte memorie si sono costituiti in causa il Cociv e RFI spa, entrambi chiedendo respingersi la domanda.
Con ordinanza 18.12.2014, n. 443 il tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta.
Le parti hanno depositato memorie e documenti.
 
Il ricorso impugna gli atti con cui è stata disposta l’occupazione d’urgenza di una particella di terreno di proprietà dell’interessata, atto resosi necessario per dare avvio ai lavori di realizzazione della linea ferroviaria veloce ‘Terzo valico dei Giovi’; la domanda chiede annullarsi le determinazioni amministrative adottate al riguardo e propone l’istanza risarcitoria.
In tale contesto sussiste la giurisdizione del tribunale amministrativo adito, in consonanza con la condivisa giurisprudenza (su cass. 9.2.2011, n. 3167) che ripartisce le differenti competenze giurisdizionali in ragione della sussistenza della contestazione di atti amministrativi; nel caso in questione l’istanza risarcitoria è conseguente alla richiesta di annullamento, derivando da ciò la correttezza dell’adizione del tribunale.
Nel merito l’interessata contesta la legittimità delle determinazioni impugnate, che tra l’altro si porrebbero in contrasto con l’accordo raggiunto tra le parti relativamente all’espropriazione di altri fondi di proprietà dell’interessata, e che da tempo erano stati individuati come funzionali alla realizzazione dell’opera in progetto.
Con le prime due censure l’interessata denuncia l’illegittimità degli atti che hanno disposto l’occupazione d’urgenza del terreno individuato al catasto al foglio 63 ed al mappale 1334 del comune di Genova, determinazioni che si porrebbero in violazione dell’accordo che era stato stipulato tra le parti con cui era stata determinata l’indennità che competeva al soggetto espropriato in conseguenza dell’acquisizione dei fondi accatastati ai mappali 504, 505 e 506 del medesimo foglio 63. In particolare il soggetto attuatore dell’opera avrebbe agito eludendo i principi garantistici che disciplinano l’esplicarsi dell’attività amministrativa inducendo la parte privata nell’erronea convinzione di non dover subire ulteriori compressioni della propria situazione giuridica al di là di quanto era stato convenuto con l’accordo stipulato il 3.10.2014.
Il collegio rileva a tale riguardo che tra le parti era stata stipulata la convenzione che comportò il trasferimento della proprietà dei fondi indicati, mentre per la particella su cui si controverte era stata prevista la possibilità per il proprietario di accedere al fondo, previa autorizzazione dei responsabili di cantiere.
Non risulta da ciò che il Cociv e Rfi si fossero autolimitati a non aggredire ulteriormente i beni della ricorrente, sì che l’art. 49 del dpr 8.6.2001, n. 327 legittima l’attività amministrativa svolta, derivando da ciò l’infondatezza dei motivi.
Con la terza, quarta e sesta censura la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 49 del dpr 8.6.2001, n. 327 a causa dell’insussistenza dei presupposti necessari per l’applicazione della norma in questione; l’errore contenuto nella determinazione gravata consisterebbe nell’aver prefigurato la disposta occupazione come funzionale all’avvio delle realizzazione delle opere, e non già alla mera accessorietà all’esecuzione dei lavori.
Il tribunale rileva trattarsi della contestazione della motivazione del provvedimento, che nella specie appare effettivamente insufficiente. Gli atti non permettono di comprendere la ragione per cui il soggetto attuatore ritenne imprescindibile occupare anche la particella accatastata al n. 1334, dopo avere acquisito gli altri fondi di proprietà dell’istante con l’accordo bonario sopra citato.
Le memorie depositate dal Cociv e da RFI spa si diffondono nell’esplicazione delle ragioni che indussero all’improvvisa decisione (piogge eccessive, necessità di miglior posizionamento dei beni strumentali e delle maestranze per iniziare l’intervento), ma si tratta di un’inammissibile integrazione del provvedimento, che non vale a sottrarlo ai vizi denunciati.
Essi sono pertanto fondati e vanno accolti.
Il quinto motivo lamenta l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe dovuto precedere la notificazione del provvedimento ed ancor più la sua attuazione.
Al riguardo il tribunale rileva che la giurisprudenza che si condivide tende ad escludere la sussistenza dell’obbligo dell’adempimento sicuramente omesso (cons. Stato, 22.9.2014, n. 4762) nei casi in cui il progetto a suo tempo approvato consentiva di prefigurare anche l’attività prevista dall’art. 49 del dpr 8.6.2001, n. 327.
Tuttavia altri filoni giurisprudenziali insistono sulla necessità dell’invio dell’atto di cui all’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241 allorché l’occupazione si configura come un passaggio del procedimento che non era individuabile dagli atti disponibili (tar Lazio, Roma, 10.12.2013, n. 10615).
Tale è la situazione del caso di specie, posto che l’interessata poteva fondatamente ritenere di avere chiuso i rapporti con il soggetto attuatore con la cessione bonaria concordata in precedenza, sì che il nuovo atto avrebbe dovuto sottostare alla regola generale prevista dall’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241.
Anche questo motivo è pertanto fondato e va accolto.
In conclusione il ricorso è solo in parte fondato, ed in tali limiti esso va accolto; consegue da ciò la dichiarazione di illegittimità degli atti impugnati che i soggetti attuatori dovranno verosimilmente riadottare, avendo già dato attuazione alle determinazioni che vengono ora annullate.
Consegue da ciò che, dal novembre del 2014 alla data di deposito della presente sentenza, l’occupazione del fondo si configura come indebita, dal che la fondatezza dell’istanza risarcitoria proposta dall’interessata.
La condotta materiale posta in atto dai soggetti resistenti risulta illecita in conseguenza della dichiarata illegittimità degli atti che l’avevano promossa; ciò integra l’accertamento della responsabilità dei soggetti attuatori a titolo di colpa, trattandosi di atti in violazione di legge che incidono sul patrimonio di un privato cittadino.
La quantificazione del pregiudizio va operata in misura equitativa, trattandosi di una porzione esigua di terreno (metri quadrati centoquaranta) in zona collinare soggetta a smottamenti; all’individuazione della somma dovuta concorre anche la durata dell’occupazione che è prevista in anni quattro.
Ne consegue che il danno complessivamente risarcibile all’interessata va quantificato in euro 1.000,00 (mille/00), tenuto conto dei parametri citati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell’attività defensionale resasi necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
Accoglie in parte il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati, e condanna le parti resistenti al risarcimento del danno subito dalla ricorrente che liquida in euro 1.000,00 (mille/00);
condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge ed al contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba,Presidente
Paolo Peruggia,Consigliere, Estensore
Davide Ponte,Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
 

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