Cartolarizzazione e giurisdizione in merito - TAR Lecce, sez. II, sent. n. 549 del 12.02.2015
Pubblico
Lunedì, 16 Marzo, 2015 - 01:00
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce - Sezione Seconda, sentenza n.549 del 12 febbraio 2015, sulla procedura di cartolarizzazione
N. 00549/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2015, proposto da:
Car.im Srl, Soget Spa, rappresentate e difese dagli avv. Sergio Della Rocca, Luigi Cecinato, domiciliate ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;
contro
Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Cotimbo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale,2;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 139174 del 23.9.2014, a firma del Dirigente del Patrimonio del Comune di Taranto, non indirizzata alle ricorrenti e conosciuta mediante deposito in data 27.10.2014 nel giudizio iscritto al r.g. TAR Lecce n. 1504/2014;
- della nota prot. n. 146865 del 7.10.2014, a firma del Dirigente del Patrimonio del Comune di Taranto, non indirizzata alle ricorrenti e conosciuta mediante deposito in data 27.10.2014 nel giudizio iscritto al r.g. TAR Lecce n. 1504/2014;
di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Marco Rinaldi e uditi, nei preliminari, l’avv. S. Della Rocca per i ricorrenti e l’avv. T. Fazio, in sostituzione dell'avv. M. Cotimbo, per la P.A.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con delibera consiliare n. 37 del 30 marzo 2004 il Comune di Taranto ha avviato una procedura di cartolarizzazione dei beni immobili comunali.
Terminata la fase di selezione del contraente, con atto notarile del 18 maggio 2006, il Comune ha proceduto alla vendita in favore della Car.im dei beni immobili oggetto di cartolarizzazione.
A mezzo della clausola contrattuale contenuta nell’art. 7 dell’atto pubblico di vendita, le parti hanno convenuto di sottoporre l’efficacia dello stesso alla stipula di una convenzione volta a regolare i rapporti tra il Comune di Taranto e la Car.im per la gestione dei beni immobili trasferiti.
La ricorrente lamenta la mancata stipula di tale convenzione e chiede dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. e/o dell’atto soprassessorio adottato dal Comune in relazione all’istanza del 9 luglio 2013 con cui la Car.im ha diffidato il Comune di Taranto a provvedere alla stipula della convenzione per la gestione, valorizzazione e rivendita degli immobili trasferiti di cui all’art. 7 del contratto dd. 18 maggio 2006.
Si è costituito il Comune di Taranto eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione e svolgendo nel merito articolate difese.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2015, ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune di Taranto è fondata e merita accoglimento.
Giova premettere che la “cartolarizzazione degli immobili pubblici” non è oggetto di una ipotesi di giurisdizione esclusiva, sicchè la spettanza al giudice ordinario o al giudice amministrativo della cognizione delle controversie che a quella materia attengono deve essere stabilita secondo l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. Unite nn. 9692/2013, 20902/2011, 24417/2010, 12106/2012): a diverse considerazioni non può pervenirsi né sulla base dell’art. 119 c.p.a. (già art. 23 bis L. n. 1034 del 1971), che sottopone a un rito accelerato le "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici", né sulla base dell’art. 117 c.p.a., che disciplina il rito avverso il silenzio-inadempimento, trattandosi, in entrambi i casi, di norme sul processo (sul rito applicabile), che presuppongono, senza fondarla, la giurisdizione del giudice amministrativo.
La giurisprudenza è, in particolare, consolidata nel ritenere che il silenzio dell’amministrazione può configurarsi solo rispetto al mancato esercizio del potere, mentre, allorché si deduca la lesione di un diritto soggettivo, occorre proporre un’azione di accertamento volta ad ottenere il riconoscimento di quel diritto (v. ex multis Cons. St. SEZ. V - sentenza 27 marzo 2013 n. 1754 “La formazione del silenzio-rifiuto, o lo speciale procedimento giurisdizionale oggi disciplinato dall'art. 117 del c.p.a., non risulta compatibile con le pretese che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, in quanto concernono diritti soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall'autorità giurisdizionale competente. Ai sensi dell'art. 31 del c.p.a. è pertanto inammissibile il ricorso diretto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio su un'istanza dell'interessato allorché il Giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si verta, comunque, nell’ambito di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un'ipotesi di giurisdizione esclusiva”).
Nel caso di specie la giurisdizione sul rapporto sostanziale sottostante al silenzio e/o all’impugnato atto soprassessorio è del G.O., avendo la controversia ad oggetto un inadempimento contrattuale o, comunque, la verifica della conformità a buona fede del contegno tenuto dal Comune di Taranto nella fase di realizzazione della condizione (potestativa) prevista dall’art. 7 del contratto di vendita: trattasi, dunque, di vertenza che, involgendo diritti soggettivi, va devoluta al G.O.
Il difetto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non può essere aggirato attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento o la presentazione di continue diffide e l’impugnazione di atti soprassesori. La giurisdizione va, infatti, determinata non già in base alla prospettazione delle parti, ovvero al tipo di pronuncia richiesta al giudice, bensì alla stregua del criterio della causa petendi (anche detto del petitum sostanziale), ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dall'ordinamento giuridico (fra le altre Sez. U, Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008; Sez. U, Ordinanza n. 15323 del 25/06/2010;).
Il Collegio non ha, del resto, motivo di discostarsi da quanto già statuito da questo Tribunale con la sentenza n. 702/2010 resa tra le stesse parti e avente ad oggetto la medesima vicenda sostanziale per cui è causa (in quel giudizio la Car.im chiedeva, ex art. 2 bis L. 241/1990, la condanna del Comune di Taranto al risarcimento dei danni, patiti a causa della mancata conclusione da parte del Comune del procedimento di cartolarizzazione dei beni immobili comunali).
Nella motivazione di detta sentenza il Tribunale ha osservato che “In tema di inadempimento dell’Amministrazione, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando si tratti del mancato tempestivo soddisfacimento dell'obbligo dell'amministrazione di assolvere ad adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative (cd. silenzio inadempimento e conseguente danno da ritardo); viceversa quando si tratti di comportamenti negoziali o paritetici lesivi di diritti soggettivi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Il ricorrente lamenta che non è stato possibile raggiungere un accordo con il Comune per la stipula della convenzione per la gestione degli immobili, a cui è subordinata l’efficacia della cessione immobiliare.
La doglianza avanzata dalla Car.im riguarda dunque la presunta inadempienza o mala fede relativa alla realizzazione della condizione potestativa di cui all’art. 7 del contratto di vendita.
La controversia tra le parti non concerne l’omesso esercizio di poteri pubblicistici di natura autoritativa ma piuttosto le mancanze dell’Amministrazione riguardanti la fase esecutiva di un negozio di diritto privato (l’atto di cessione immobiliare).
L’evento volontariamente dedotto in condizione - la stipula della convenzione - non consiste nel risultato necessario di un procedimento legalmente previsto dove l’Amministrazione opera iure imperii; esso concerne invece l’incontro di due volontà paritetiche (quella dell’Amministrazione e quella della ricorrente) che daranno eventualmente vita ad un accordo accessorio a quello principale, avente ad oggetto la dismissione immobiliare.
A rendere tale convenzione necessaria per il completamento dell’operazione di cartolarizzazione è stata la stessa volontà delle parti liberamente esplicatasi in sede negoziale con la stipula del citato art. 7 del contratto,che appunto prevede l’intervento dell’accordo accessorio.
Il comportamento lamentato non costituisce quindi la mancata espressione di un potere autoritativo, legalmente previsto, ma attiene alla volontà negoziale delle parti,concretandone la violazione.
Pertanto la richiesta risarcitoria non concerne il danno da ritardo nella conclusione del procedimento ex art. 2-bis, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma attiene a diritti soggettivi di derivazione negoziale, devoluti alla cognizione del giudice civile.
In ragione di quanto precede, il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione, riconosce la giurisdizione del giudice civile e respinge il ricorso”.
La decisione è stata confermata in sede cautelare da Cons. St., ord. 5873/2010 con la quale si è osservato che “ad un primo esame, l’appello sulla decisione del TAR che ha ritenuto di dover dichiarare sulla questione il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (e la giurisdizione del giudice ordinario) non risulta assistito da sufficienti elementi di fondatezza tenuto conto che la questione circa il mancato perfezionamento della convenzione, prevista dall’art. 7 del contratto sottoscritto fra le parti con atto notarile del 18 maggio 2006, sembra riguardare un inadempimento contrattuale, come tale censurabile (per le sue conseguenze) davanti al giudice ordinario”.
Alla luce di quanto sin qui esposto - considerato che l’odierna istante, sia pure con una diversa prospettazione, ripropone nella sostanza le medesime argomentazioni già svolte nei precedenti giudizi, contestando l’inadempimento dell’ente locale agli obblighi di cui all’art. 7 del contratto di vendita o, comunque, il contegno sleale tenuto dal Comune nella fase di avveramento della condizione potestativa ivi prevista - il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite, attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e individua quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (art. 59 l. n. 69/2009; art. 11 c.p.a.).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino,Presidente
Ettore Manca,Consigliere
Marco Rinaldi,Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)