Decreto Salva Ilva è legge
Pubblico
Venerdì, 6 Marzo, 2015 - 01:00
LEGGE 4 marzo 2015, n. 20
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese
di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della
citta' e dell'area di Taranto. (15G00035)
(GU n.53 del 5-3-2015)
Vigente al: 6-3-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Galletti, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Franceschini, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2015, N. 1
All'articolo 1:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 347, dopo il comma
1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo
1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono
ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al
presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione alla procedura,
vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a
prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e
alla continuita' dell'attivita' degli impianti produttivi essenziali
nonche' i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla
sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela
dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai
sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni"»;
al comma 4, capoverso 4-quater, al primo periodo, dopo la parola:
«rapidita'» sono inserite le seguenti: «ed efficienza» e dopo il
secondo periodo e' inserito il seguente: «Il commissario
straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente,
contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di
un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati
gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative
modalita' di copertura, che si intendono effettuare per garantire le
predette finalita' nonche' gli obiettivi strategici della produzione
industriale degli stabilimenti del gruppo»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-sexies e'
sostituito dal seguente:
"4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui al presente decreto e lo stato economico e
finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di
diciotto mesi dalla data di ammissione alla procedura prevista dal
presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in
capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni,
licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la
conduzione delle relative attivita' svolte alla data di
sottoposizione delle stesse alla procedura prevista dal presente
decreto. In caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende
ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni,
licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente
trasferiti all'affittuario o all'acquirente"».
All'articolo 2:
al comma 4, primo periodo, la parola: «disponibilita'» e'
sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione
sullo stato di attuazione del piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014
e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati»;
al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il
31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per
cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei termini
massimi gia' previsti dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge
n. 61»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli
di tutela della salute pubblica e una piu' efficace lotta ai tumori,
con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, e'
autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento della
prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica
nella provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2016.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 0,5
milioni di euro per l'anno 2015 e a 4,5 milioni di euro per l'anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio»;
al comma 8, le parole: «, e l'articolo 22-quater, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» sono soppresse;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese,
come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di
ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima societa'
prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di
insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, sono sospesi i termini dei versamenti di tributi
erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e il 15
settembre 2015; per lo stesso periodo sono sospese le procedure
esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione
non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualita' di
sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono
altresi' sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'
dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, ancorche' scaduti prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate
per effetto della sospensione di cui al presente comma sono versate
in unica soluzione entro il 21 dicembre 2015.
8-ter. Al fine di consentire di rimodulare il piano di
ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e medie
imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, che vantano crediti verso imprese che
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse all'amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo
economico, entro il termine previsto dal comma 246 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e previo accordo con
l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei
rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure
necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale
delle rate per gli anni dal 2015 al 2017».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Sostegno alle imprese fornitrici di societa' che
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione
straordinaria). - 1. Le risorse del Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 35.000.000,
sono destinate per sostenere l'accesso al credito delle piccole e
medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al
risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attivita'
di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad
amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime
causali, nei confronti di societa' rispondenti ai suddetti requisiti.
2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo delle operazioni
finanziarie di cui al comma 1, le relative richieste devono essere
corredate dall'attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario
di cui al decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato, dal commissario
della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo
2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347, circa la sussistenza, alla
data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa
destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni o servizi
connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione
dell'attivita' di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano
soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrice per le
predette causali».
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria
di cui al decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate,
subentrando nel procedimento gia' promosso ai sensi dell'articolo 1,
comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito
dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria,
l'organo commissariale e' autorizzato a richiedere che l'autorita'
giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in
luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni
emesse dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e' prededucibile ai
sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, ma subordinato alla soddisfazione,
nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori
della procedura di amministrazione straordinaria nonche' dei
creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi dell'articolo
2412, sesto comma, del codice civile. Le obbligazioni sono emesse a
un tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato sui
rapporti intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il sequestro
penale sulle somme si converte in sequestro delle obbligazioni. Le
obbligazioni di nuova emissione sono nominative e devono essere
intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, ad Equitalia
Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del predetto Fondo. Il
versamento delle somme sequestrate avviene al momento della
sottoscrizione delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di
queste ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle indicazioni
fornite dall'autorita' giudiziaria procedente. Le somme rivenienti
dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio
dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla
realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela
ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria
e, nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti alla
tutela della sicurezza e della salute, nonche' di ripristino e di
bonifica ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento
vigente. Al patrimonio si applicano le disposizioni del libro V,
titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile.
1-bis. All'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n.
61, al primo periodo, le parole: ", non oltre l'anno 2014" sono
soppresse e le parole: "il giudice" sono sostituite dalle seguenti:
"l'autorita' giudiziaria" e, all'ultimo periodo, la parola:
"giurisdizionale" e' sostituita dalla seguente: "giudiziaria".
1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine della
realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale,
nonche' di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a contrarre
finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di
euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento
e' rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli
altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La
garanzia dello Stato e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata
e irrevocabile. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie
dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una
dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015. E'
autorizzata, allo scopo, l'istituzione di un'apposita contabilita'
speciale su cui confluiscono le predette risorse. Al relativo onere,
pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui,
le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 2, le parole: «, oltre alla titolarita' della o delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, come modificato dal comma 1,» sono soppresse e
le parole: «e' altresi' titolare di altre contabilita' speciali» sono
sostituite dalle seguenti: «e' titolare di contabilita' speciali»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche',
con una relazione semestrale, alle Camere»;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «previo parere
dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare,» sono soppresse e il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «La liquidazione e' determinata
nell'importo di 156.000.000 di euro, ha carattere definitivo, non e'
soggetta ad azione revocatoria e preclude ogni azione concernente il
danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti
produttivi ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16 marzo
1995»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti
radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel comune di
Statte, in provincia di Taranto, sono destinati fino a dieci milioni
di euro a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale aperta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171.
5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma 1, si
determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai
medesimi si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di
programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria
delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione
2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non
abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti».
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso 2, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «Sono altresi' approvate, a saldi invariati per la finanza
pubblica, le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal
sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del
2013, relative alla definizione delle misure di compensazione
ambientale» e, al terzo periodo, le parole: «sentiti i comuni
interessati, sono definite le misure di compensazione ambientale e»
sono sostituite dalle seguenti: «sono definite»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
nazionale e dell'Unione europea, l'attivita' produttiva e le
attivita' di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente
decreto devono rispettare i principi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in
particolare, la gerarchia delle modalita' di gestione dei rifiuti,
secondo l'ordine di priorita' della prevenzione, del riutilizzo, del
riciclaggio e del recupero.
2-ter. Al fine di favorire il preminente interesse al recupero di
rifiuti e materiali, nel rispetto dei principi definiti dalla citata
direttiva 2008/98/CE, i residui della produzione dell'impianto ILVA
di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni
elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di
metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e
deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei
rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono essere recuperati per la
formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti
sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o
per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al test di
cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, ovvero in applicazione della
disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, se piu' favorevole. In questo
caso, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la
falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel termine di dodici mesi
dall'avvenuto recupero».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Anticipazioni del fondo di rotazione). - 1.
All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 9
e' inserito il seguente:
"9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di
condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi
dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, il fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie
disponibilita', gli oneri finanziari derivanti dalle predette
sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni
europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme
anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni
responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di
condanna, sentite le stesse, anche con compensazione con le risorse
accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi
comunitari riguardanti iniziative a titolarita' delle stesse
amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali"».
All'articolo 5:
al comma 2, secondo periodo, le parole: «nonche' da un
rappresentante della Regione Puglia» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' da tre rappresentanti della regione Puglia e da un
rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Taranto»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il Tavolo istituzionale ha il compito di verificare,
decorsi dodici mesi dalla data di sottoscrizione, lo stato di
applicazione del CIS Taranto.
2-ter. Il CIS Taranto deve contenere il Programma per le
bonifiche di cui all'articolo 6 e il Piano di interventi nel comune
di Taranto di cui all'articolo 8».
All'articolo 6:
al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n.
129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e' incaricato di
predisporre, tenendo conto delle eventuali indicazioni del Tavolo
istituzionale di cui all'articolo 5, un Programma di misure, a medio
e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato
rischio di crisi ambientale, volto a garantire, ove possibile,
mediante ricorso alle BAT (best available techniques) riconosciute a
livello internazionale, il piu' alto livello di sicurezza per le
persone e per l'ambiente»;
al comma 4, le parole: «legge 8 agosto 1990, n. 241» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 7 agosto 1990, n. 241,»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego di risorse umane e
finanziarie, nonche' di ridurre gli effetti occupazionali negativi
connessi con il processo di riorganizzazione dei siti produttivi
della citta' di Taranto, il Commissario straordinario,
nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi
previsti dall'articolo 5 e dal comma 2 del presente articolo, puo'
definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori
provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi
industriali di Taranto gia' coinvolti in programmi di integrazione
del reddito e sospensione dell'attivita' lavorativa. Il Commissario
straordinario adotta altresi' tutte le procedure necessarie volte a
ridurre gli eventuali effetti occupazionali negativi connessi alla
riorganizzazione delle attivita' d'impresa, anche con riferimento a
tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territorio
nazionale».
All'articolo 7:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
del sistema logistico portuale e retroportuale»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'Autorita' portuale di Taranto pubblica nel proprio sito
istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri,
nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 2».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il
Piano di interventi puo' prevedere la valorizzazione di eventuali
immobili di proprieta' pubblica meritevoli di salvaguardia e
riqualificazione nonche' la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, in particolare di centri culturali, ambulatori
polispecialistici ed aree verdi attrezzate con strutture
ludico-ricreative»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il comune di Taranto pubblica nel proprio sito
istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri,
nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 1»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il comune di Taranto pubblica nel proprio sito
istituzionale la pronuncia di compatibilita' ambientale prevista dal
comma 2, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il comune di Taranto pubblica nel proprio sito
istituzionale il Piano e il progetto previsti dai commi 1 e 3, ai
sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».