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Reiterazione vincolo espropriativo - Attenti alla motivazione!!! - TAR Piemonte, sez. I, sent. n.347 del 20.02.2015

Pubblico
Mercoledì, 25 Febbraio, 2015 - 01:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, (Sezione Prima), sentenza n. 347 del 20 febbraio 2015, sull'obbligo di motivazione specifica in caso di reiterazione vincolo espropriativo 
 
La reiterazione del vincolo espropriativo, scaduto per decorrenza del termine di efficacia, reclama una puntuale e specifica motivazione, di carattere comparativo, in ordine alla prevalenza dell'interesse pubblico rispetto alle prerogative del proprietario del terreno già a lungo gravato da vincolo di natura espropriativa” (cfr. ex multis TAR Trento, Sez. I, 12.03.2014 n. 75; TAR Toscana, Sez. I, 11.07.2013 n. 1152).
 
 
N. 00347/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 01055/2011 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2011, proposto da: 
Renzo Blengino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Bernardi ed Aldo Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, Via Susa, 30; 
contro
Comune di Chiusa Pesio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero Golinelli ed Alessandra Golinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Martino in Torino, Via Stefano Clemente, 22; 
nei confronti di
Marco Audisio; 
per l'annullamento
del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18.7.2011, avente ad oggetto l'approvazione in via definitiva della variante parziale n. 17 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 - c. 7 della L.R. 56/77.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chiusa Pesio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Con ricorso notificato il 16.09.2011 il sig. Blengino Renzo ha chiesto al Tribunale di annullare il verbale di deliberazione n.25 del 18.07.2011 con il quale il Comune di Chiusa Pesio aveva approvato in via definitiva la variante parziale n. 17 al PRGC.
A sostegno della sua domanda il ricorrente ha dedotto 1) violazione di legge nella procedura di reiterazione del vincolo espropriativo; 2) eccesso e sviamento di potere nella procedura di reiterazione del vincolo.
Il 18.11.2011 si è costituito in giudizio il Comune di Chiusa Pesio, eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso avversario.
All’udienza pubblica dell’8.01.2015 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Blengino Renzo ha lamentato l’illegittimità della delibera di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio - che, prevedendo l’ampliamento della viabilità di accesso al centro del paese da via Serraglia e la realizzazione, a lato della strada, di un marciapiede continuo e di un parcheggio, imponeva di demolire il muro di recinzione della sua proprietà e di arretrarlo di circa 2 metri - per mancata enunciazione delle specifiche ragioni della reiterazione in rapporto alla sussistenza di un attuale interesse pubblico e per omessa dimostrazione da parte della p.a. di aver provveduto ad una ponderata valutazione degli interessi coinvolti.
Tale censura è fondata e meritevole di accoglimento:
Nel reiterare il vincolo in questione, stabilito per la prima volta nel 2005 e decaduto nel 2010, il Comune di Chiusa Pesio si è, infatti, limitato ad affermare che “la precedente Variante Parziale definiva il vincolo e l’allargamento della strada, ma non determinava lo strumento attuativo, né le incombenze per la realizzazione delle opere previste”, senza alcun modo nè richiamare le ragioni originarie che avevano condotto all’imposizione del vincolo stesso nel 2005, né, tantomeno, illustrare le motivazioni alla base della rinnovata determinazione, che appare, comunque, inficiata dalle stesse lacune che formalmente intenderebbe colmare.
Come evidenziato, invece, dalla costante giurisprudenza amministrativa “la reiterazione del vincolo espropriativo, scaduto per decorrenza del termine di efficacia, reclama una puntuale e specifica motivazione, di carattere comparativo, in ordine alla prevalenza dell'interesse pubblico rispetto alle prerogative del proprietario del terreno già a lungo gravato da vincolo di natura espropriativa” (cfr. ex multis TAR Trento, Sez. I, 12.03.2014 n. 75; TAR Toscana, Sez. I, 11.07.2013 n. 1152).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato ed assorbimento di ogni altra doglianza.
Per la particolarità della controversia sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa le spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani,Presidente
Ofelia Fratamico,Primo Referendario, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,Primo Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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