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Sciopero nei servizi pubblici essenziali

Pubblico
Giovedì, 5 Febbraio, 2015 - 01:00

 
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 19 gennaio 2015 
Interpretazione dell'articolo 13, comma 1, lettera  h),  della  legge
146 del  1990,  e  successive  modificazioni.  (Delibera  n.  15/12).
(15A00620) 
(GU n.28 del 4-2-2015)
 
                           LA COMMISSIONE 
 
  Nella seduta del 19 gennaio 2015; 
 
                              Premesso 
 
  1. che, per lo svolgimento della propria  attivita'  istituzionale,
l'Autorita' e' dotata di poteri di regolazione ex ante del  conflitto
collettivo, nonche' di poteri sanzionatori nei confronti dei soggetti
responsabili di azioni di protesta non conformi  alla  legge  e  agli
accordi e/o alle regolamentazioni provvisorie di settore; 
  2. che l'esperienza applicativa della legge e la  funzione  tutoria
svolta dall'Autorita' hanno consentito di realizzare, nel tempo,  una
rilevante civilizzazione  del  conflitto  collettivo,  attraverso  la
canalizzazione  delle   sue   forme   di   espressione   in   modelli
procedimentali predeterminati; 
  3. che le misure predisposte dalla legge 146 del 1990, e successive
modificazioni, e le funzioni assegnate alla  Commissione  sono  state
per lo piu' delineate dal  legislatore  in  un'epoca  nella  quale  i
settori dei  servizi  pubblici  essenziali  erano  caratterizzati  da
assetti monopolistici e dalla produzione in proprio  da  parte  delle
amministrazioni   dei   servizi   da   svolgere   in   favore   della
collettivita'; 
  4. che, con l'avvio del processo di privatizzazione  delle  aziende
di diritto pubblico, e, soprattutto, con l'intensificarsi dei sistemi
di liberalizzazione delle attivita' economiche, si  e'  assistito  ad
una progressiva riorganizzazione dei processi produttivi dei  servizi
e ad una crescente  esternalizzazione  delle  attivita'  di  pubblico
interesse ad altri operatori economici; 
  5.  che,   infatti,   attualmente,   salvi   i   casi   nei   quali
l'amministrazione provvede direttamente all'erogazione  del  servizio
di pubblico interesse, eventualmente avvalendosi di una impresa  solo
formalmente distinta e sulla quale esercita un  controllo  analogo  a
quello esercitato sui propri uffici (c.d. "in house  providing"),  la
gestione dei servizi  pubblici  locali  si  realizza  attraverso  gli
scherni  contrattuali  dell'appalto,  ovvero  della  concessione  del
servizio, nell'ambito dei quali la scelta del contraente avviene  con
il rispetto delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica; 
  6. che, pertanto, spesso, l'erogazione dei  servizi  e'  assicurata
dal concorso di una pluralita' di soggetti, alcuni dei quali  dediti,
peraltro, esclusivamente, ad  attivita'  strumentali,  in  regime  di
appalto (che, ricadono, comunque, nell'ambito di  applicazione  della
legge 146 del 1990, e successive modificazioni), la cui sopravvivenza
economica e'  subordinata  al  puntuale  adempimento  degli  obblighi
contrattuali da parte delle stazioni  appaltanti,  ovvero,  nei  casi
dell'in house providing, al tempestivo  trasferimento  delle  risorse
finanziarie necessarie; 
  7. che, nell'esercizio della propria  attivita'  istituzionale,  la
Commissione ha constatato (specie  in  alcuni  settori,  come  quelli
dell'igiene urbana e del trasporto pubblico locale) che le  cause  di
insorgenza dei conflitti sono da ascriversi, prevalentemente, proprio
alla responsabilita' delle amministrazioni pubbliche, le  quali,  non
trasferendo  alle  imprese  erogatrici  del   servizio   le   risorse
finanziarie concordate (in caso di  appalto  o  concessione),  ovvero
dovute (in caso di affidamento diretto), ne determinano, non di rado,
l'insolvenza e,  quindi,  l'incapacita'  di  soddisfare  finanche  le
obbligazioni retributive del personale; 
  8. che, al fine di agevolare la segnalazione di  sospette  condotte
di mala gestione del denaro pubblico, la Commissione ha stipulato, in
data   29   maggio   2012,   un    protocollo    di    collaborazione
interistituzionale con l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC); 
 
                              Rilevato 
 
  che, in funzione di un'efficace  azione  preventiva  del  conflitto
collettivo, la Commissione e' dotata, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lettera h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, del
potere di invitare le amministrazioni e  le  imprese  erogatrici  dei
servizi a desistere dai comportamenti in  evidente  violazione  della
legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi e,
comunque,  da  "comportamenti  illegittimi  che  possano  determinare
l'insorgenza  o  l'aggravamento  di  conflitti  in   corso",   e   di
richiamarle all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge  o  da
accordi o contratti collettivi; 
  che il legislatore, con la novella del 2000, ha  limitato  l'ambito
soggettivo di applicazione della norma citata e, conseguentemente, il
potere  di  indagine  della  Commissione,   alle   sole   imprese   e
amministrazioni erogatrici del servizio, in  coerenza  con  l'assetto
organizzativo dei servizi pubblici essenziali prevalente in quel dato
momento storico, caratterizzato, come evidenziato in premessa,  dalla
presenza pressoche' esclusiva dei soggetti pubblici; 
  che la successiva trasformazione del contesto economico  e  sociale
nel quale la norma e' destinata ad  operare  e,  in  particolare,  la
nuova morfologia assunta dal conflitto collettivo rendono  necessaria
una modifica legislativa  della  disposizione  de  qua  (al  fine  di
recuperarne l'effettivita', in funzione  delle  finalita'  preventive
per  le  quali  e'  stata  posta),  nel  senso  di  consentire   alla
Commissione l'acquisizione di informazioni anche presso  le  stazioni
appaltanti, ovvero presso gli  enti  concedenti  del  servizio,  allo
scopo di accertare la loro eventuale responsabilita' nella causazione
della vertenza e, conseguentemente, di rivolgere ad essi la  delibera
di invito di cui all'art. 13, comma 1, lettera h); 
 
                              Ritenuto 
 
  tuttavia, che, nelle more dell'intervento legislativo auspicato, la
norma di cui all'art. 13, comma 1, lettera h), della  legge  146  del
1990, e successive modificazioni, possa comunque essere interpretata,
estensivamente (senza violare i  confini  letterali),  nel  senso  di
consentirne l'applicazione anche nei  confronti  dei  soggetti  terzi
rispetto alle parti del rapporto di lavoro, laddove non sia possibile
ravvisare   alcuna   diversita'   di   carattere   sostanziale    tra
l'amministrazione  ed  il  soggetto  affidatario  del   servizio   e,
pertanto, quando quest'ultimo costituisca una  sorta  di  derivazione
organica del primo. 
  Tutto cio' premesso e considerato: 
 
                               Ritiene 
 
  che l'art. 13, comma 1, lettera h), della legge  146  del  1990,  e
successive modificazioni, vada inteso nel senso che  la  Commissione,
previo  accertamento  delle  relative   responsabilita'   in   ordine
all'insorgenza  o  aggravamento  del  conflitto,  puo'  rivolgere  la
delibera di invito anche alle  amministrazioni  pubbliche  che  hanno
affidato  l'erogazione  del  servizio  ad  imprese  solo  formalmente
distinte da esse e sulle quali  esercitano  un  controllo  diretto  e
penetrante; 
  che, nel caso in cui, in sede di attivita' istruttoria estesa  alle
amministrazioni pubbliche nei  limiti  precisati,  emergano  fatti  o
comportamenti astrattamente rilevanti dal punto  di  vista  penale  o
erariale, si provvedera' alla trasmissione di idonea informativa agli
organi giurisdizionali competenti per materia e territorio,  ai  fini
degli opportuni accertamenti. 
 
                               Dispone 
 
  la pubblicazione della presente delibera nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet della Commissione. 
    Roma, 19 gennaio 2015 
 
                                                Il Presidente: Alesse 
 

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