SSUU sull'occupazione acquisitiva che non esiste più - SSUU n.735/2015
Le SSUU sulla occupazione acquisitiva che non esiste più!
dell'Avv. Marco Morelli
Il pronunciamento è di quelli “pesanti”, nel senso della moltitudine di informazioni, ricognizioni ed indicazioni che, come di consueto, sono solite dare le SSUU della Cassazione quando si trovano a dirimere contrasti giurisprudenziali.
Tralascio, perché all’operatore di settore interessa, forse, più il dato empirico e diretto degli effetti della sentenza, l’ampio e pregevole excursus degli ermellini sul pregresso istituto della occupazione acquisitiva o appropriativa dir si voglia e passo, direttamente, al cuore della decisione.
Il caso è quella di una occupazione illegittima perpetrata da anni; addirittura, sottolineo l’elemento temporale, stiamo parlando di una fattispecie concreta del 1953!! Ebbene si, parliamo di una disputa giurisprudenziale connessa ad un esproprio del 1953 (sic!), avviata con atto di citazione del lontanissimo 1968!
Ebbene, le SSUU della Cassazione, su una fattispecie così risalente nel tempo, arrivano ad un pronunciamento che, nei fatti, mette la parola fine al vecchio istituto dell’occupazione acquisitiva.
Ma già c’era il 42-bis del d.P.R. n.327/01, tra l’altro in odore di pronunciamento da parte della Corte Costituzionale…..
I Giudici supremi dispongono, a chiare note, che l'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno. Il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente.
Di seguito il testo della sentenza, in attesa che, ad inizi marzo, possa pronunciarsi la Consulta sull’altro tema “caldo”, l’art.42-bis del d.P.R. n.327/01.