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Anagrafe nazionale popolazione residente

Pubblico
Venerdì, 9 Gennaio, 2015 - 01:00

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194 
Regolamento  recante  modalita'  di  attuazione  e  di  funzionamento
dell'Anagrafe nazionale  della  popolazione  residente  (ANPR)  e  di
definizione  del  piano  per  il  graduale  subentro  dell'ANPR  alle
anagrafi della popolazione residente. (15G00002) 
(GU n.5 del 8-1-2015)
  Vigente al: 23-1-2015   
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
introdotto dall'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e, in particolare, il comma 6,  lettere  a)  e  b)  del
medesimo articolo 62; 
  Vista la legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  recante  "Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, recante "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria  e  al
codice fiscale dei contribuenti", e successive modificazioni; 
  Vista la legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante  "Anagrafe  e
censimento degli italiani all'estero"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante "Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente"; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
"Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di  statistica,  ai  sensi  dell'articolo  24
della legge 23 agosto 1988, n. 400"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre  1989,
n. 323, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 27  ottobre
1988,  n.  470,  sull'anagrafe  e  il   censimento   degli   italiani
all'estero"; 
  Visto il decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  recante
"Norme  in  materia  di  sistemi  informativi   automatizzati   delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1,  lettera
mm),  della  legge  23  ottobre   1992,   n.   421",   e   successive
modificazioni, e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante "Regolamento per la revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile"; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati  personali",  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  "Codice
dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo alle  statistiche  comunitarie
in materia di migrazione e di protezione internazionale; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della  popolazione
e delle abitazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009  della  Commissione  del  30
novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche
tecniche delle variabili e delle loro classificazioni; 
  Visti il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  e,  in  particolare,  l'articolo  13  che  disciplina   il
Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che
abroga il regolamento  (CE,  Euratom)  n.  1101/2008  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  relativo  alla  trasmissione  all'Istituto
statistico delle Comunita' europee di dati  statistici  protetti  dal
segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle
statistiche comunitarie,  e  la  Decisione  89/382/CEE,  Euratom  del
Consiglio che istituisce un comitato del programma  statistico  delle
Comunita' europee; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2013 relativo alle statistiche demografiche
europee; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 166, recante "Approvazione del  Regolamento  recante  il  riordino
dell'Istituto nazionale di statistica" e, in particolare,  l'articolo
2, comma 2, lettera c)"; 
  Visto l'articolo 1, comma 306, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di  stabilita'  2013)",  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
agosto 2013, n. 109, recante "Disposizioni per  la  prima  attuazione
dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come
modificato dall'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  che
istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)"; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari"; 
  Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si e' espresso  con
pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, che si e' espresso con nota in data 17 aprile 2014; 
  Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta  del  5
agosto 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  25  settembre
2014; 
  Su  proposta  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Subentro alle anagrafi tenute dai comuni 
 
  1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra
gradualmente alle anagrafi tenute dai  comuni  secondo  il  piano  di
subentro  e  le   modalita',   idonee   a   garantire   l'integrita',
l'univocita' e la sicurezza dei dati, descritti nell'Allegato A,  che
costituisce parte integrante del presente regolamento.  Nel  subentro
sono  compresi  i  dati  informatizzati  relativi   alle   situazioni
anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate
in formato elettronico. 
  2. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del  subentro  sono
sottoposti ai seguenti  controlli  formali  da  parte  del  Ministero
dell'interno: 
    a) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe
tributaria, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605; 
    b) verifica di congruita'  con  i  dati  contenuti  nell'ANPR  al
momento del subentro. 
  3. Il Ministero dell'Interno e l'Istituto nazionale di  statistica,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  definiscono
standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualita'  dei  dati
registrati nell'ANPR nella fase di subentro. 
  4. L'ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito  del  subentro,  i
dati  necessari  all'allineamento  delle  banche  dati  eventualmente
conservate dagli stessi. 
                               Art. 2 
 
                      Dati contenuti nell'ANPR 
                    e modalita' di conservazione 
 
  1. Nell'ANPR sono contenuti i dati del  cittadino,  della  famiglia
anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20, 21  e  22  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  e
successive modificazioni, i dati  dei  cittadini  italiani  residenti
all'estero, registrati dai Comuni ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 settembre  1989,  n.  323,  nonche'  il  domicilio
digitale, di cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
  2. I campi relativi ai dati  di  cui  al  comma  1  sono  descritti
nell'Allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
regolamento. 
  3. L'ANPR conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle
situazioni anagrafiche pregresse. 
  4. L'ANPR conserva, in una distinta sezione, le schede  anagrafiche
relative alle persone cancellate. 
                               Art. 3 
 
                   Garanzie e misure di sicurezza 
                 nel trattamento dei dati personali 
 
  1. I dati contenuti nell'ANPR sono trattati secondo le modalita'  e
le  misure  di  sicurezza  per  la  protezione  dei  dati   descritte
nell'Allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
regolamento, adottate nel quadro delle piu' ampie misure di cui  agli
articoli da 31 a 36 e  all'allegato  B  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
  2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR, ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del citato decreto  legislativo
n. 196 del 2003, e' il Ministero dell'interno, il quale provvede alla
conservazione, alla  comunicazione  dei  dati,  nonche'  all'adozione
delle misure di sicurezza di cui al comma 1. 
  3.  Il  sindaco,   nell'esercizio   delle   attribuzioni   di   cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, e' titolare del  trattamento  dei  dati  di
propria competenza, limitatamente alla registrazione dei dati stessi. 
  4. La societa' di cui all'articolo 1, comma  306,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e' designata responsabile del trattamento  dei
dati dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo n. 196, del 2003. 
                               Art. 4 
 
            Servizi resi disponibili dall'ANPR ai Comuni 
 
  1. L'ANPR rende disponibili ai Comuni per i quali e' completato  il
subentro di cui all'articolo 1, i servizi descritti nell'Allegato  D,
che costituisce parte integrante del presente regolamento, secondo le
modalita' indicate nell'Allegato C. 
                               Art. 5 
 
                 Servizi resi disponibili dall'ANPR 
                   alle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  e  gli  organismi  che  erogano   pubblici   servizi,
fruiscono dei servizi di cui all'Allegato D, per  l'espletamento  dei
propri  compiti  istituzionali,   secondo   le   modalita'   indicate
nell'Allegato C. 
  2. L'ANPR rende disponibili all'Istituto nazionale  di  statistica,
mediante  i  servizi  previsti  nell'Allegato  D,  i  dati   di   cui
all'articolo 2, concernenti la popolazione, il movimento naturale e i
trasferimenti  di  residenza,   necessari   alla   produzione   delle
statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica,
nel  rispetto  della  normativa  nazionale   e   della   legislazione
dell'Unione Europea. 
  3. Il Ministero dell'interno - Direzione  Centrale  per  i  Servizi
Demografici verifica i presupposti e le  condizioni  di  legittimita'
dell'accesso ai servizi di cui al presente articolo. 
  4. Il comune, anche mediante le convenzioni previste  dall'articolo
62, comma  3,  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni, consente la fruizione dei  dati  anagrafici
della popolazione residente  nel  proprio  territorio,  con  riguardo
altresi'  agli  elenchi  di  cui  all'articolo  34  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  223  del  1989.  La  verifica  dei
presupposti e delle condizioni di legittimita' dell'accesso  ai  dati
e' svolta dal sindaco. 
                               Art. 6 
 
               Accesso all'ANPR da parte del cittadino 
 
  1. Il cittadino registrato nell'ANPR puo' esercitare il diritto  di
accesso  ai  propri  dati  personali  e  gli  altri  diritti  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196  del  2003  presso  gli
uffici  anagrafici,  anche  consolari,  ovvero   tramite   sito   web
dell'ANPR, in modalita' diretta e sicura,  e  previa  identificazione
informatica ai sensi dell'articolo 64 del citato decreto  legislativo
n. 82 del 2005 e trasmissione dei dati in modalita' protetta. 
                               Art. 7 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni   del   presente
regolamento  si  provvede  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 10 novembre 2014 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Renzi 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
Reg.ne - Prev. n. 3258 
                                                           Allegato A 
 
Piano  per  il  graduale  subentro  dell'ANPR  alle  anagrafi   della
  popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero
  tenute dai comuni e modalita' di subentro 
 
A) Piano per il graduale subentro. 
    Il Piano per il graduale subentro (nel seguito "Piano")  riguarda
la progressiva migrazione delle basi  dati  comunali  (APR  ed  AIRE)
verso la base dati centrale ANPR. 
    Al fine di garantire la predisposizione della  base  di  dati  da
utilizzare per la migrazione dei Comuni,  l'ANPR  e'  preliminarmente
popolata  con  i  dati  presenti  nelle  partizioni   della   stessa,
corrispondenti ai sistemi informativi INA e AIRE, attualmente ubicate
presso il Centro Nazionale dei Servizi (CNSD) e i Servizi Informativi
e Elettorali (SIE) del Ministero dell'Interno. 
    Tale popolamento iniziale anticipa la  fase  di  validazione  dei
dati  che  contribuiscono  alla  determinazione  del  codice  fiscale
(cognome e nome; sesso; luogo e data di  nascita),  previo  confronto
con l'anagrafe tributaria di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e la verifica  di  congruita'  a
livello nazionale. 
    Il  Comune  ricevera'  la  segnalazione  di  eventuali   anomalie
rilevate che dovra' rimuovere utilizzando le proprie  applicazioni  e
provvedendo ad un nuovo invio dei dati con le  modalita'  attualmente
previste nell'ambito dei sistemi INA ed AIRE. 
    Il Piano individua su base mensile, a decorrere dal completamento
di tale popolamento iniziale, i  comuni  che  avviano  la  migrazione
delle proprie banche dati APR ed AIRE  locali  verso  l'ANPR,  previo
assolvimento dell'obbligo di revisione di cui agli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
    I comuni sono individuati sulla base di criteri di  distribuzione
geografica  e  di  dimensione  demografica,  descritti  nel  seguito,
assicurando un popolamento medio mensile  di  8.000.000  di  soggetti
residenti, per dieci periodi della durata di 30 giorni ciascuno. 
    La pianificazione e' cadenzata per settimane,  secondo  il  piano
seguente. 
    Settimana dalla 1 alla 20: comuni con popolazione fino a  100.000
abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo i  criteri  di
distribuzione  geografica  e  dimensione  demografica,  espressi  dai
seguenti valori percentuali: 
 
      
 
       =======================================================
       |   Distribuzione geografica  | Dimensione demografica|
       +=============================+=======================+
       |                             | fino a 5.000 abitanti:|
       | Nord: 56 %                  |70 %                   |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |                             | tra 5.001 e 20.000    |
       | Centro:12 %                 |abitanti: 24%          |
       +-----------------------------+-----------------------+
       |                             | tra 20.001 e 100.000  |
       | Sud e isole: 32 %           |abitanti: 6%           |
       +-----------------------------+-----------------------+
 
 
    Settimana dalla 21 alla 24: comuni con popolazione  compresa  tra
100.001 e 200.000  abitanti,  individuati,  per  ciascuna  settimana,
secondo il criterio di distribuzione  geografica  e  degli  ulteriori
criteri riferiti al grado di informatizzazione e all'uniformita'  dei
sistemi informativi. 
    Settimana dalla 25  alla  32:  comuni  di  citta'  metropolitane,
individuati, per ciascuna  settimana,  secondo  criteri  riferiti  al
grado di informatizzazione e all'uniformita' dei sistemi informativi. 
    La durata delle procedure di subentro per ogni comune e'  stimata
in due settimane, di cui la prima e' dedicata agli invii e la seconda
al completamento delle elaborazioni. 
    Il comune trasmette i dati relativi alle posizioni informatizzate
anagrafiche pregresse e alle schede archiviate alla  data  di  inizio
del subentro, dopo il completamento dell'invio dei dati relativi alla
popolazione residente. 
B) Modalita' di subentro. 
    Il Piano  di  subentro  e'  pubblicato  sul  sito  del  Ministero
dell'interno, Direzione Centrale per  i  Servizi  Demografici,  entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Sono pubblicati: 
      l'elenco dei Comuni che dovranno migrare le proprie banche dati
(APR), con indicazione della data in  cui,  per  ciascun  Comune,  e'
previsto l'avvio delle  operazioni  di  subentro.  L'elenco  e'  reso
disponibile con congruo anticipo rispetto  all'avvio  delle  suddette
operazioni  e  puo'  essere  oggetto  di  aggiornamento  con  cadenza
mensile; 
      le specifiche tecniche e le relative modalita'  per  l'utilizzo
dei servizi di cui all'allegato  D,  compresi  quelli  che  i  Comuni
devono utilizzare per inviare i dati  contenuti  nelle  proprie  APR,
nonche' le relative modalita' di invio. Tali informazioni  sono  rese
disponibili almeno centoventi giorni prima dell'avvio  operativo  del
Piano di subentro. 
    I dati inviati dai comuni al fine del subentro sono sottoposti ai
seguenti controlli formali: 
      a) verifica di conformita' del messaggio allo standard definito
dal Ministero dell'Interno e pubblicato nel sito WEB di ANPR; 
      b)  validazione  del  codice  fiscale  previo   confronto   con
l'anagrafe  tributaria,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; 
      c) verifica di congruita' con i  dati  contenuti  nell'ANPR  al
momento del subentro. 
    Il sistema segnala al  comune  le  anomalie  relative  al  codice
fiscale e le altre eventuali anomalie  ed  incongruenze  mediante  un
apposito messaggio. 
    Il sistema invia al comune, via posta elettronica certificata, un
apposito messaggio di conferma del subentro con indicazione di data e
ora. 
    Il comune risolve le anomalie e le incongruenze  segnalate  entro
trenta giorni, utilizzando i servizi di  registrazione  dati  di  cui
all'allegato D. 
                             ALLEGATO B 
 
             CAMPI RELATIVI AI DATI CONTENUTI NELL'ANPR 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato C 
 
                         Misure di sicurezza 
 
    Il  presente   allegato   descrive   le   caratteristiche   della
piattaforma e le misure adottate  per  garantire  l'integrita'  e  la
riservatezza  dei  dati  scambiati   e   conservati,   la   sicurezza
dell'accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate,
in conformita' agli articoli 64, comma 2 e 65, comma 1,  lettera  c),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    Per le predette finalita', l'ANPR e' dotata di: 
      un   sistema   di   Identity   &    Access    Management    per
l'identificazione dell'utente e della  postazione,  la  gestione  dei
profili  autorizzativi,  la  verifica  dei  diritti  di  accesso,  il
tracciamento delle operazioni; 
      un sistema di tracciamento  e  di  conservazione  dei  dati  di
accesso alle componenti applicative e di sistema; 
      sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei
servizi erogati dalla base dati; 
      un sistema di log analysis per l'analisi periodica dei file  di
log, in grado di individuare, sulla  base  di  regole  predefinite  e
formalizzate  eventi  potenzialmente  anomali  e  di  segnalarli   al
Ministero dell'interno tramite funzionalita' di alert; 
      una Certification Authority; 
      sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle
applicazioni; 
      sistemi e servizi di Disaster Recovery. 
    Il piano di continuita' operativa di cui all'articolo 50-bis  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  esplicitera'  le  procedure
relative ai sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery. 
1. Infrastruttura fisica 
    L'infrastruttura di ANPR e' installata nella sede della  Societa'
di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228 (nel seguito "la Societa'") ed e' gestita dalla Societa' stessa. 
    I locali sono sottoposti  a  videosorveglianza  continua  e  sono
protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, ad  esclusione
degli accessi necessari a  garantire  la  continuita'  operativa  del
sistema. 
    Qualsiasi altra operazione manuale e' consentita solo a personale
autorizzato dal Ministero dell'interno. 
    La suddetta infrastruttura, oltre alle componenti  di  sicurezza,
comprende i sistemi e le basi dati di cui al punto 4.1  dell'allegato
al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 23  agosto  2013,
n. 109. 
2. Accesso alla base dati 
    L'accesso nell'ANPR avviene in  condizioni  di  pieno  isolamento
operativo e di esclusivita', in conformita' ai principi di esattezza,
disponibilita', accessibilita', integrita' e riservatezza  dei  dati,
dei sistemi e  delle  infrastrutture,  di  cui  all'articolo  51  del
decreto legislativo n. 82 del 2005. 
    I sistemi  di  sicurezza  garantiscono  che  l'infrastruttura  di
produzione sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture  della
Societa'  e  che  l'accesso  alla  stessa  avvenga  in  modo  sicuro,
controllato, e costantemente tracciato, esclusivamente  da  parte  di
personale  autorizzato  dal  Ministero   dell'interno,   e   con   il
tracciamento degli accessi e di qualsiasi attivita' eseguita. 
    L'ANPR invia e riceve le comunicazioni in  modalita'  sicura,  su
rete  di  comunicazione  SPC  ovvero,  tramite   Internet,   mediante
protocollo SSL  per  garantire  la  riservatezza  dei  dati  su  reti
pubbliche. 
    Le modalita' di accesso da  parte  dei  comuni,  delle  pubbliche
amministrazioni e degli organismi che  erogano  pubblici  servizi  si
applicano fino  alla  piena  attuazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005. 
2.1 Accesso dei comuni 
    L'accesso dei comuni all'ANPR avviene tramite sito web o mediante
web service. 
    Accesso del comune tramite sito web dell'ANPR. 
    I   requisiti   di   sicurezza   prevedono   il    riconoscimento
dell'operatore e della postazione, autorizzata dal comune,  e  dotata
dei seguenti dispositivi: 
      certificato   identificativo,   riferito    alla    postazione,
memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority; 
      smart-card  dedicata  e  personale,  e  relativo  lettore,  con
certificato client di autenticazione, intestato all'operatore, emesso
dalla Certification Authority. 
    L'infrastruttura  di  Identity  &  Access  Management  garantisce
l'autenticazione dell'utente e la verifica  dei  diritti  di  accesso
dello  stesso  alle  varie  risorse,  in  base  al  relativo  profilo
autorizzativo. 
    L'operatore accede dalla  postazione  certificata  autenticandosi
tramite certificato client. 
    La postazione e' identificata mediante la connessione del browser
dell'utente a un  indirizzo  gestito  da  un  apparato  di  sicurezza
specializzato,   che   verifica   la   validita'   del    certificato
identificativo della postazione e, in  caso  di  esito  positivo,  la
validita' del certificato client. 
    Il sistema di Identity & Access management autorizza l'utente  in
base al  profilo  assegnato  ed  effettua  i  controlli  formali  sui
messaggi ricevuti. 
    Il sistema di tracciamento conserva le informazioni relative alla
associazione  utente  -  postazione  -  dati  acceduti,   inclusi   i
riferimenti temporali. 
    Tutte le informazioni relative  al  tracciamento  dei  dati  sono
accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica  richiesta
da parte degli organi competenti. 
    Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate. 
    Accesso del comune mediante web service. 
    I requisiti di sicurezza prevedono: 
      il  certificato  identificativo,  riferito   alla   postazione,
memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority; 
      il riconoscimento dell'operatore tramite la userid  e  password
utilizzata per accedere ai servizi dei sistemi informativi  comunali,
che garantiscono  l'autenticazione  dell'utente  e  la  verifica  dei
diritti di accesso dello stesso alle varie funzionalita' applicative; 
      il certificato identificativo,  riferito  al  server  ospitante
l'applicazione che  utilizza  il  web  service,  memorizzato  al  suo
interno, emesso dalla Certification Authority. 
    L'operatore accede autenticandosi tramite la userid e la password
utilizzata per accedere ai servizi dei sistemi informativi comunali. 
    Per  garantire   il   riconoscimento   dell'operatore   e   della
postazione, autorizzata dal comune, nonche' l'integrita' dei dati,  i
messaggi inviati prevedono: 
      identificativo  postazione  firmato  con  il   certificato   di
postazione; 
      identificativo utente; 
      firma  dell'intero  messaggio  mediante  il   certificato   che
identifica il server comune secondo i meccanismi  standard  della  ws
security. 
    Alla  ricezione  del  messaggio,  ANPR  verifica  la  firma   del
messaggio ed il sistema di Identity & Access management  verifica  la
validita' dell'identificativo della postazione,  nonche'  l'esistenza
dell'utente e la rispondenza dell'operazione  richiesta  in  base  al
profilo assegnato;  in  caso  di  esito  positivo,  ANPR  elabora  il
messaggio. 
    Il sistema di  tracciamento  conserva  le  informazioni  relative
all'associazione utente -  postazione  -  dati  acceduti,  inclusi  i
riferimenti temporali. 
    Tutte le informazioni relative  al  tracciamento  dei  dati  sono
accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica  richiesta
da parte degli organi competenti. 
    Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate. 
    Il comune garantisce l'adeguamento delle applicazioni alle regole
di sicurezza descritte. 
2.1.1 Registrazione degli utenti ed assegnazione degli  strumenti  di
sicurezza 
    L'infrastruttura  di  Identity  e  Access   Management   censisce
direttamente le utenze, accogliendo flussi  di  autenticazione  e  di
autorizzazione, per  l'assegnazione  delle  credenziali,  secondo  la
seguente procedura: 
      a) il sindaco o suo delegato individua gli  operatori  comunali
preposti all'accesso all'ANPR e ne comunica i nominativi al Ministero
dell'interno, evidenziando gli  operatori  che  saranno  titolari  di
smart-card; 
      b) sulla base della  comunicazione  di  cui  al  punto  a),  la
societa' registra nel sistema di Identity  e  Access  Management  gli
operatori comunali ed emette le smart-card richieste, e le  trasmette
alle Prefetture; 
      c) la societa' predispone i plichi che contengono i  PIN/PUK  e
li trasmette ai comuni; 
      d) le Prefetture consegnano al sindaco le smart-card; 
      e) il sindaco individua l'Amministratore locale della sicurezza
e,  tramite  la  propria  smart-card  personale  ed   una   specifica
applicazione, registra le generalita' della persona individuata,  gli
consegna la smart card e il plico con i PIN/PUK, associa alla persona
il ruolo di Amministratore locale della sicurezza, in possesso  delle
autorizzazioni descritte di seguito; 
      f) il sindaco comunica al Ministero dell'interno il  nominativo
dell'Amministratore locale della  sicurezza,  assicurando  l'avvenuta
consegna dei dispositivi; 
      g)  l'Amministratore  locale  della  sicurezza  accede  con  la
propria smart-card ad un'apposita applicazione dedicata alla gestione
degli operatori comunali, consegna le smart-card e le relative  buste
con i PIN/PUK a ciascuno dei soggetti indicati dal sindaco  ai  sensi
della lettera a), assegna i profili per l'accesso alle  applicazioni,
revoca  le  autorizzazioni,  blocca  le  smart-card,  richiede  nuove
smart-card in caso di impossibilita' di utilizzo di quella assegnata,
registra nuovi  operatori  comunali,  prenotando  contestualmente  la
relativa  smart-card  che  sara'  successivamente  recapitata   dalla
societa', con modalita' analoghe a quelle descritte al punto d); 
      h) il sindaco accede alla stessa applicazione, puo'  effettuare
tutte  le  operazioni  previste  per  l'Amministratore  locale  della
sicurezza nonche' la revoca delle autorizzazioni. 
    Tutte le funzionalita' di sicurezza descritte ai punti precedenti
sono disponibili all'interno di un'apposita Web application,  cui  si
accede con autenticazione  forte  e  canale  sicuro:  la  smart-card,
pertanto, deve essere necessariamente richiesta per  l'Amministratore
locale della sicurezza, oltre che  per  gli  operatori  comunali  che
avranno accesso al sito Web di ANPR. 
    Tramite la suddetta applicazione sono distribuiti  i  certificati
che saranno utilizzati per il riconoscimento delle postazioni. 
    La gestione e la conservazione della smart-card e'  di  esclusiva
responsabilita' dell'operatore cui e' assegnata, mentre la gestione e
la  conservazione  del  certificato  che  identifica  la  postazione,
memorizzato  internamente  ad  essa,  e'  di  responsabilita'  di  un
dipendente del Comune appositamente  individuato  quale  responsabile
del certificato stesso. La non esportabilita' di  questo  certificato
dalla postazione e'  garantita  dalla  presenza  di  un  codice  PIN,
generato  in  fase  di  installazione  sulla   specifica   postazione
destinataria, la cui conservazione e'  di  esclusiva  responsabilita'
del suddetto dipendente. 
    Per la gestione  dei  processi  autorizzativi,  sono  previsti  i
seguenti ruoli amministrativi, suddivisi tra gli attori del sistema: 
      a) Amministratore di Infrastruttura; 
      b) Amministratore Applicativo; 
      c) Amministratore Centrale della Sicurezza; 
      d) Amministratori locali; 
      e) Amministratore di primo livello (Sindaco o suo delegato); 
      f) Amministratore di  secondo  livello  (Amministratore  locale
della sicurezza); 
      g)   Amministratore   della   postazione   (responsabile    dei
certificati di postazione). 
    I primi due ruoli sono  attribuiti  a  personale  della  Societa'
dalla stessa individuato e comunicato al Ministero dell'interno. 
    Il  terzo  ruolo  e'  attribuito  al  personale   del   Ministero
dell'interno. 
2.2 Accesso delle pubbliche amministrazioni  e  degli  organismi  che
erogano pubblici servizi 
    L'accesso delle pubbliche amministrazioni e degli  organismi  che
erogano pubblici servizi all'ANPR avviene tramite sito web o mediante
web service. 
    Per  l'accesso  tramite  sito  web,  i  requisiti  di   sicurezza
prevedono  il  riconoscimento  dell'operatore  e  della   postazione,
autorizzata dalla pubblica amministrazione o  dall'ente,  sulla  base
del   Sistema   di   Identita'   Federata,   (che   contempla   anche
l'identificativo dell'operatore e l'indirizzo IP  della  postazione),
che  consente  il  controllo  degli  accessi  ai  soli   servizi   di
consultazione ed estrazione. 
    Nel modello di  sicurezza  dell'Identita'  Federata,  nell'ambito
dell'Access & Facility Management, alle pubbliche  amministrazioni  e
agli enti che erogano pubblici servizi sono demandate le funzioni  di
autenticazione  e   di   autorizzazione,   all'interno   di   profili
prestabiliti, assumendo rispettivamente i ruoli di Identity  Provider
e Attribute Authority, in conformita' al  modello  GFID  dell'Agenzia
per l'Italia Digitale e mediante l'adozione di soluzioni tecnologiche
che garantiscano  il  tracciamento  sia  dell'Identity  Provider  sia
dell'operatore. 
    Le operazioni effettuate presso la postazione sono registrate nel
sistema di Identity e Access Management, che registra le informazioni
di autenticazione e gli attributi e  li  utilizza  per  verificare  i
diritti di accesso all'informazione e per alimentare  il  sistema  di
tracciamento. 
    Per l'accesso tramite web service,  si  utilizzano  i  meccanismi
propri del pattern di  sicurezza  che  consente,  ove  richiesto,  di
trasferire,  ai  fini  del  tracciamento,  oltre   all'identificativo
dell'ente anche l'identificativo dell'utente finale e l'indirizzo  IP
della  sua  postazione.  Il  server  applicativo  viene  identificato
tramite apposito certificato. 
3. Sistema di monitoraggio dei servizi 
    Il Ministero dell'interno, attraverso l'infrastruttura di cui  al
paragrafo 1, eroga i servizi di  cui  all'allegato  D  e  assolve  le
funzionalita' di  sicurezza  descritte  nel  presente  allegato,  nel
rispetto  delle  specifiche  tecniche  elaborate  dalla  Societa'   e
approvate dal Ministero. 
    Per il monitoraggio dei servizi,  il  Ministero  dell'interno  si
avvale di uno specifico sistema, ubicato nel Centro Nazionale  per  i
Servizi Demografici del  Ministero  dell'interno  (CNSD),  presso  il
quale sono installate  apposite  consolle  di  controllo,  utilizzate
esclusivamente da personale autorizzato  dal  Ministero  dell'interno
per l'accesso in sola visualizzazione. 
    La  visualizzazione  completa  dello   stato   del   servizio   e
dell'infrastruttura tecnologica che lo supporta avviene mediante: 
      a) vista c.d. "ad albero" dei servizi che  rendono  disponibili
le seguenti informazioni: 
        lista  dei  servizi  erogati  (nome,  descrizione,  codifica,
etc.); 
        infrastruttura tecnologica che ospita i servizi  erogati  con
il dettaglio dei servizi tecnici che li compongono; 
        allarmi associati alle risorse infrastrutturali  dei  servizi
tecnici che hanno impatto sui servizi erogati; 
        eventuali ticket di incidenti aperti dalla  Societa'  di  cui
all'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  per
la gestione e la risoluzione degli allarmi. 
      b) vista di alto livello con rappresentazione,  sia  real  time
sia giornaliera, dell'andamento dello stato dei servizi erogati e dei
relativi indicatori  di  disponibilita'  (eventi  di  infrastruttura,
eventi da sonde end-to-end, ticket di incidenti); 
      c)  rappresentazione  dell'andamento   della   produzione   dei
servizi, in funzione  dei  livelli  di  autorizzazione  definiti  dal
Ministero dell'interno, anche in termini di analisi delle interazioni
del  sistema  con  i  soggetti  che   accedono   (comuni,   pubbliche
amministrazioni, ed  altri  enti)  e  degli  scostamenti  dal  trend,
compresi report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema. 
4. Protezione da attacchi informatici 
    Al  fine  di  protezione  dei  sistemi  operativi   da   attacchi
informatici, eliminando le vulnerabilita', si utilizzano: 
      a)  in  fase  di   configurazione,   procedure   di   hardening
finalizzate  a  limitare  l'operativita'  alle   sole   funzionalita'
necessarie per il corretto funzionamento dei servizi; 
      b) in fase di messa  in  esercizio,  oltre  che  ad  intervalli
prefissati  o  in  presenza  di  eventi  significativi,  processi  di
vulnerability assessment and mitigation  nei  software  utilizzati  e
nelle applicazioni dei sistemi operativi; 
      c) piattaforma di sistemi firewall e sonde anti-intrusione. 
                                                           Allegato D 
 
                          Servizi dell'ANPR 
 
    Il presente allegato descrive i  servizi  che  ANPR  assicura  ai
soggetti che accedono. 
    Le richieste di servizio sono  elaborate  in  file  XML  o  altri
formati aperti. 
    La risposta del sistema puo' avere formato XML,  ASCII  o  PDF  o
altri formati aperti. 
    I servizi sono erogati in modalita' web service ovvero attraverso
una web application fruibile dal sito internet della ANPR. 
A) Servizi ai Comuni 
    A.1) Registrazione dei dati. 
    I  servizi  di  registrazione   consentono   le   operazioni   di
modificazione dei dati di competenza del comune, in tempo reale. 
    In risposta alla richiesta dell'operatore, in assenza  di  errore
dell'operazione, il sistema invia la conferma  di  modificazione  del
dato ad un protocollo riferito all'operazione; in caso di errore,  il
comune riceve un avviso di  esito  negativo,  con  indicazione  della
causa. 
    Al comune e', inoltre, resa disponibile  la  consultazione  delle
operazioni richieste, del relativo esito, e dei relativi messaggi  di
conferma e di errore,  per  intervalli  temporali,  con  le  seguenti
modalita': 
      l'esito di un'operazione di registrazione e' disponibile per un
anno; 
      gli  eventi  notificati  al   comune   sono   disponibili   per
centottanta giorni. 
    A. 2) Consultazione ed estrazione. 
    I servizi di consultazione consentono di interrogare l'ANPR per i
dati di competenza, secondo i seguenti parametri: 
      per campi o combinazioni di campi; 
      per tipo di operazione; 
      per intervalli temporali. 
    In  esito  alla  richiesta,  il  sistema   comunica   il   numero
progressivo e la data della risposta; in  presenza  di  errori  nella
richiesta, il sistema  comunica  l'esito  negativo,  con  indicazione
della causa. 
    I servizi di estrazione consentono al Comune di estrarre  i  dati
di ANPR  di  propria  competenza  con  modalita'  analoghe  a  quelle
descritte per i servizi di consultazione; in alternativa,  il  Comune
puo' fornire  ad  ANPR  una  lista  di  soggetti  per  i  quali  ANPR
restituira' in risposta i dati previsti per  il  tipo  di  estrazione
prescelto dal Comune. 
    L'esito  delle  operazioni  di  consultazione  ed  estrazione  e'
disponibile per trenta giorni. 
    L'esito delle richieste di consultazione non  esaudite  in  tempo
reale e' disponibile per trenta giorni. 
    A. 3) Certificazione. 
    I servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche di cui al
capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  1989,
n. 223, nonche' all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1988,  n.  470,
sono erogati ai Comuni secondo le  modalita'  stabilite  dal  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    Le  richieste  di  certificazione  sono  esclusivamente  di  tipo
puntuale e sono evase contestualmente. 
    In presenza di errore nella richiesta di  emissione,  il  sistema
comunica l'esito negativo, con indicazione della causa. 
    A. 4) Invio telematico delle attestazioni e  delle  dichiarazioni
di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
    L'ANPR rende disponibile il servizio di  invio  telematico  delle
attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e  dei  certificati  di
cui all'articolo 74 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396, che pervengono  ai  comuni  con  le  modalita'
tecniche  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'interno  previsto
dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
    Con il medesimo servizio di invio del certificato di morte di cui
al citato articolo 74, e' altresi' inoltrata la denuncia della  causa
di morte di cui all'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. 
    A. 5) Servizi accessori. 
    I servizi accessori  consentono  di  verificare  lo  stato  delle
operazioni richieste. 
    Comprendono, in particolare: 
      il servizio di notifica dell'esito  delle  operazioni  e  degli
eventi di competenza per l'allineamento delle banche dati tenute  dal
Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni e  dei  servizi  non
supportati dall'ANPR; 
      il servizio di verifica dell'esito di un'operazione; 
      il servizio di ricezione delle  risposte  rese  disponibili  da
ANPR; 
      il servizio di annullamento dell'operazione; 
      il servizio di variazione di dati; 
      il servizio di consultazione delle notifiche; 
      il servizio di monitoraggio. 
    I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi  in  questione
sono conservati per un periodo  di  tempo  prefissato,  trascorso  il
quale sono storicizzati nel modo seguente: 
      l'esito di un'operazione di registrazione e' disponibile per un
anno; 
      l'esito delle operazioni di consultazione  e'  disponibile  per
trenta giorni; 
      gli eventi notificati al Comune sono disponibili per un periodo
di centottanta giorni; 
      le risposte alle richieste di consultazione ed  estrazione  non
esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni. 
    Sara' inoltre reso disponibile un  servizio  di  interscambio  in
tempo reale delle comunicazioni di stato civile tra Comuni. 
B) Servizi alle pubbliche amministrazioni e  agli  enti  che  erogano
pubblici servizi 
    B.1) Consultazione ed estrazione 
    I  servizi  di  consultazione   ed   estrazione   consentono   di
interrogare  i  dati  dell'ANPR  di  competenza,  secondo   specifici
parametri di ricerca. 
    La pubblica amministrazione, utilizzando la propria applicazione,
invia la richiesta di consultazione o estrazione e riceve in risposta
il risultato della richiesta;  qualora  il  numero  di  soggetti  che
verificano le condizioni richieste sia particolarmente elevato  o  il
tipo di  ricerca  prescelto  richieda  elaborazioni  complesse,  ANPR
attribuisce alla richiesta un numero progressivo e rende  disponibile
la risposta in un momento  successivo.  La  Pubblica  Amministrazione
riceve in risposta il numero progressivo assegnato alla  richiesta  e
la data in cui saranno resi disponibili gli esiti dell'elaborazione. 
    In presenza di errori nella struttura dei dati  della  richiesta,
ANPR restituisce un esito negativo, motivando il motivo dello scarto. 
    B.2) Comunicazione dati e variazioni anagrafiche 
    L'ANPR rende disponibile alle pubbliche amministrazioni i dati  e
le variazioni anagrafiche di competenza registrate dai Comuni. 
    B.3) Servizi accessori 
    I servizi accessori  consentono  di  verificare  lo  stato  delle
operazioni richieste e comprendono: 
    il servizio di  notifica  dell'esito  delle  operazioni  e  degli
eventi di competenza; 
    il servizio di ricezione delle risposte dell'ANPR; 
    il servizio di consultazione delle notifiche; 
    il servizio di monitoraggio. 
    I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi  in  questione
sono conservati per un periodo  di  tempo  prefissato,  trascorso  il
quale vengono storicizzati: 
    l'esito  delle  operazioni  di  consultazione  ed  estrazione  e'
disponibile per trenta giorni; 
    gli  eventi  notificati  alla   Pubblica   Amministrazione   sono
disponibili per un periodo di centottanta giorni; 
    le risposte alle richieste di  consultazione  ed  estrazione  non
esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni. 

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