Anagrafe nazionale popolazione residente
Pubblico
Venerdì, 9 Gennaio, 2015 - 01:00
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194
Regolamento recante modalita' di attuazione e di funzionamento
dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di
definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle
anagrafi della popolazione residente. (15G00002)
(GU n.5 del 8-1-2015)
Vigente al: 23-1-2015
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e, in particolare, il comma 6, lettere a) e b) del
medesimo articolo 62;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, recante "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al
codice fiscale dei contribuenti", e successive modificazioni;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24
della legge 23 agosto 1988, n. 400";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989,
n. 323, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre
1988, n. 470, sull'anagrafe e il censimento degli italiani
all'estero";
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante
"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive
modificazioni, e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile";
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie
in materia di migrazione e di protezione internazionale;
Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione
e delle abitazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30
novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche
tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;
Visti il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio e, in particolare, l'articolo 13 che disciplina il
Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che
abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto
statistico delle Comunita' europee di dati statistici protetti dal
segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle
statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE, Euratom del
Consiglio che istituisce un comitato del programma statistico delle
Comunita' europee;
Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2013 relativo alle statistiche demografiche
europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 166, recante "Approvazione del Regolamento recante il riordino
dell'Istituto nazionale di statistica" e, in particolare, l'articolo
2, comma 2, lettera c)";
Visto l'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)", e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
agosto 2013, n. 109, recante "Disposizioni per la prima attuazione
dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che
istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)";
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari";
Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si e' espresso con
pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, che si e' espresso con nota in data 17 aprile 2014;
Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 5
agosto 2014;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 settembre
2014;
Su proposta del Ministero dell'interno, del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Subentro alle anagrafi tenute dai comuni
1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra
gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di
subentro e le modalita', idonee a garantire l'integrita',
l'univocita' e la sicurezza dei dati, descritti nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente regolamento. Nel subentro
sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni
anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate
in formato elettronico.
2. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del subentro sono
sottoposti ai seguenti controlli formali da parte del Ministero
dell'interno:
a) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe
tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605;
b) verifica di congruita' con i dati contenuti nell'ANPR al
momento del subentro.
3. Il Ministero dell'Interno e l'Istituto nazionale di statistica,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definiscono
standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualita' dei dati
registrati nell'ANPR nella fase di subentro.
4. L'ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito del subentro, i
dati necessari all'allineamento delle banche dati eventualmente
conservate dagli stessi.
Art. 2
Dati contenuti nell'ANPR
e modalita' di conservazione
1. Nell'ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia
anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20, 21 e 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e
successive modificazioni, i dati dei cittadini italiani residenti
all'estero, registrati dai Comuni ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, nonche' il domicilio
digitale, di cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
2. I campi relativi ai dati di cui al comma 1 sono descritti
nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
3. L'ANPR conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle
situazioni anagrafiche pregresse.
4. L'ANPR conserva, in una distinta sezione, le schede anagrafiche
relative alle persone cancellate.
Art. 3
Garanzie e misure di sicurezza
nel trattamento dei dati personali
1. I dati contenuti nell'ANPR sono trattati secondo le modalita' e
le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte
nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, adottate nel quadro delle piu' ampie misure di cui agli
articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo
n. 196 del 2003, e' il Ministero dell'interno, il quale provvede alla
conservazione, alla comunicazione dei dati, nonche' all'adozione
delle misure di sicurezza di cui al comma 1.
3. Il sindaco, nell'esercizio delle attribuzioni di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, e' titolare del trattamento dei dati di
propria competenza, limitatamente alla registrazione dei dati stessi.
4. La societa' di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e' designata responsabile del trattamento dei
dati dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo n. 196, del 2003.
Art. 4
Servizi resi disponibili dall'ANPR ai Comuni
1. L'ANPR rende disponibili ai Comuni per i quali e' completato il
subentro di cui all'articolo 1, i servizi descritti nell'Allegato D,
che costituisce parte integrante del presente regolamento, secondo le
modalita' indicate nell'Allegato C.
Art. 5
Servizi resi disponibili dall'ANPR
alle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e gli organismi che erogano pubblici servizi,
fruiscono dei servizi di cui all'Allegato D, per l'espletamento dei
propri compiti istituzionali, secondo le modalita' indicate
nell'Allegato C.
2. L'ANPR rende disponibili all'Istituto nazionale di statistica,
mediante i servizi previsti nell'Allegato D, i dati di cui
all'articolo 2, concernenti la popolazione, il movimento naturale e i
trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle
statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica,
nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione
dell'Unione Europea.
3. Il Ministero dell'interno - Direzione Centrale per i Servizi
Demografici verifica i presupposti e le condizioni di legittimita'
dell'accesso ai servizi di cui al presente articolo.
4. Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall'articolo
62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici
della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo
altresi' agli elenchi di cui all'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La verifica dei
presupposti e delle condizioni di legittimita' dell'accesso ai dati
e' svolta dal sindaco.
Art. 6
Accesso all'ANPR da parte del cittadino
1. Il cittadino registrato nell'ANPR puo' esercitare il diritto di
accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 presso gli
uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web
dell'ANPR, in modalita' diretta e sicura, e previa identificazione
informatica ai sensi dell'articolo 64 del citato decreto legislativo
n. 82 del 2005 e trasmissione dei dati in modalita' protetta.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente
regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 novembre 2014
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne - Prev. n. 3258
Allegato A
Piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della
popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero
tenute dai comuni e modalita' di subentro
A) Piano per il graduale subentro.
Il Piano per il graduale subentro (nel seguito "Piano") riguarda
la progressiva migrazione delle basi dati comunali (APR ed AIRE)
verso la base dati centrale ANPR.
Al fine di garantire la predisposizione della base di dati da
utilizzare per la migrazione dei Comuni, l'ANPR e' preliminarmente
popolata con i dati presenti nelle partizioni della stessa,
corrispondenti ai sistemi informativi INA e AIRE, attualmente ubicate
presso il Centro Nazionale dei Servizi (CNSD) e i Servizi Informativi
e Elettorali (SIE) del Ministero dell'Interno.
Tale popolamento iniziale anticipa la fase di validazione dei
dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale
(cognome e nome; sesso; luogo e data di nascita), previo confronto
con l'anagrafe tributaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e la verifica di congruita' a
livello nazionale.
Il Comune ricevera' la segnalazione di eventuali anomalie
rilevate che dovra' rimuovere utilizzando le proprie applicazioni e
provvedendo ad un nuovo invio dei dati con le modalita' attualmente
previste nell'ambito dei sistemi INA ed AIRE.
Il Piano individua su base mensile, a decorrere dal completamento
di tale popolamento iniziale, i comuni che avviano la migrazione
delle proprie banche dati APR ed AIRE locali verso l'ANPR, previo
assolvimento dell'obbligo di revisione di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
I comuni sono individuati sulla base di criteri di distribuzione
geografica e di dimensione demografica, descritti nel seguito,
assicurando un popolamento medio mensile di 8.000.000 di soggetti
residenti, per dieci periodi della durata di 30 giorni ciascuno.
La pianificazione e' cadenzata per settimane, secondo il piano
seguente.
Settimana dalla 1 alla 20: comuni con popolazione fino a 100.000
abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo i criteri di
distribuzione geografica e dimensione demografica, espressi dai
seguenti valori percentuali:
=======================================================
| Distribuzione geografica | Dimensione demografica|
+=============================+=======================+
| | fino a 5.000 abitanti:|
| Nord: 56 % |70 % |
+-----------------------------+-----------------------+
| | tra 5.001 e 20.000 |
| Centro:12 % |abitanti: 24% |
+-----------------------------+-----------------------+
| | tra 20.001 e 100.000 |
| Sud e isole: 32 % |abitanti: 6% |
+-----------------------------+-----------------------+
Settimana dalla 21 alla 24: comuni con popolazione compresa tra
100.001 e 200.000 abitanti, individuati, per ciascuna settimana,
secondo il criterio di distribuzione geografica e degli ulteriori
criteri riferiti al grado di informatizzazione e all'uniformita' dei
sistemi informativi.
Settimana dalla 25 alla 32: comuni di citta' metropolitane,
individuati, per ciascuna settimana, secondo criteri riferiti al
grado di informatizzazione e all'uniformita' dei sistemi informativi.
La durata delle procedure di subentro per ogni comune e' stimata
in due settimane, di cui la prima e' dedicata agli invii e la seconda
al completamento delle elaborazioni.
Il comune trasmette i dati relativi alle posizioni informatizzate
anagrafiche pregresse e alle schede archiviate alla data di inizio
del subentro, dopo il completamento dell'invio dei dati relativi alla
popolazione residente.
B) Modalita' di subentro.
Il Piano di subentro e' pubblicato sul sito del Ministero
dell'interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sono pubblicati:
l'elenco dei Comuni che dovranno migrare le proprie banche dati
(APR), con indicazione della data in cui, per ciascun Comune, e'
previsto l'avvio delle operazioni di subentro. L'elenco e' reso
disponibile con congruo anticipo rispetto all'avvio delle suddette
operazioni e puo' essere oggetto di aggiornamento con cadenza
mensile;
le specifiche tecniche e le relative modalita' per l'utilizzo
dei servizi di cui all'allegato D, compresi quelli che i Comuni
devono utilizzare per inviare i dati contenuti nelle proprie APR,
nonche' le relative modalita' di invio. Tali informazioni sono rese
disponibili almeno centoventi giorni prima dell'avvio operativo del
Piano di subentro.
I dati inviati dai comuni al fine del subentro sono sottoposti ai
seguenti controlli formali:
a) verifica di conformita' del messaggio allo standard definito
dal Ministero dell'Interno e pubblicato nel sito WEB di ANPR;
b) validazione del codice fiscale previo confronto con
l'anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
c) verifica di congruita' con i dati contenuti nell'ANPR al
momento del subentro.
Il sistema segnala al comune le anomalie relative al codice
fiscale e le altre eventuali anomalie ed incongruenze mediante un
apposito messaggio.
Il sistema invia al comune, via posta elettronica certificata, un
apposito messaggio di conferma del subentro con indicazione di data e
ora.
Il comune risolve le anomalie e le incongruenze segnalate entro
trenta giorni, utilizzando i servizi di registrazione dati di cui
all'allegato D.
ALLEGATO B
CAMPI RELATIVI AI DATI CONTENUTI NELL'ANPR
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Misure di sicurezza
Il presente allegato descrive le caratteristiche della
piattaforma e le misure adottate per garantire l'integrita' e la
riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza
dell'accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate,
in conformita' agli articoli 64, comma 2 e 65, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Per le predette finalita', l'ANPR e' dotata di:
un sistema di Identity & Access Management per
l'identificazione dell'utente e della postazione, la gestione dei
profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il
tracciamento delle operazioni;
un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di
accesso alle componenti applicative e di sistema;
sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei
servizi erogati dalla base dati;
un sistema di log analysis per l'analisi periodica dei file di
log, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e
formalizzate eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al
Ministero dell'interno tramite funzionalita' di alert;
una Certification Authority;
sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle
applicazioni;
sistemi e servizi di Disaster Recovery.
Il piano di continuita' operativa di cui all'articolo 50-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, esplicitera' le procedure
relative ai sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery.
1. Infrastruttura fisica
L'infrastruttura di ANPR e' installata nella sede della Societa'
di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (nel seguito "la Societa'") ed e' gestita dalla Societa' stessa.
I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono
protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, ad esclusione
degli accessi necessari a garantire la continuita' operativa del
sistema.
Qualsiasi altra operazione manuale e' consentita solo a personale
autorizzato dal Ministero dell'interno.
La suddetta infrastruttura, oltre alle componenti di sicurezza,
comprende i sistemi e le basi dati di cui al punto 4.1 dell'allegato
al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 23 agosto 2013,
n. 109.
2. Accesso alla base dati
L'accesso nell'ANPR avviene in condizioni di pieno isolamento
operativo e di esclusivita', in conformita' ai principi di esattezza,
disponibilita', accessibilita', integrita' e riservatezza dei dati,
dei sistemi e delle infrastrutture, di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo n. 82 del 2005.
I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura di
produzione sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture della
Societa' e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro,
controllato, e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di
personale autorizzato dal Ministero dell'interno, e con il
tracciamento degli accessi e di qualsiasi attivita' eseguita.
L'ANPR invia e riceve le comunicazioni in modalita' sicura, su
rete di comunicazione SPC ovvero, tramite Internet, mediante
protocollo SSL per garantire la riservatezza dei dati su reti
pubbliche.
Le modalita' di accesso da parte dei comuni, delle pubbliche
amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi si
applicano fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2.1 Accesso dei comuni
L'accesso dei comuni all'ANPR avviene tramite sito web o mediante
web service.
Accesso del comune tramite sito web dell'ANPR.
I requisiti di sicurezza prevedono il riconoscimento
dell'operatore e della postazione, autorizzata dal comune, e dotata
dei seguenti dispositivi:
certificato identificativo, riferito alla postazione,
memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority;
smart-card dedicata e personale, e relativo lettore, con
certificato client di autenticazione, intestato all'operatore, emesso
dalla Certification Authority.
L'infrastruttura di Identity & Access Management garantisce
l'autenticazione dell'utente e la verifica dei diritti di accesso
dello stesso alle varie risorse, in base al relativo profilo
autorizzativo.
L'operatore accede dalla postazione certificata autenticandosi
tramite certificato client.
La postazione e' identificata mediante la connessione del browser
dell'utente a un indirizzo gestito da un apparato di sicurezza
specializzato, che verifica la validita' del certificato
identificativo della postazione e, in caso di esito positivo, la
validita' del certificato client.
Il sistema di Identity & Access management autorizza l'utente in
base al profilo assegnato ed effettua i controlli formali sui
messaggi ricevuti.
Il sistema di tracciamento conserva le informazioni relative alla
associazione utente - postazione - dati acceduti, inclusi i
riferimenti temporali.
Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono
accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta
da parte degli organi competenti.
Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate.
Accesso del comune mediante web service.
I requisiti di sicurezza prevedono:
il certificato identificativo, riferito alla postazione,
memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority;
il riconoscimento dell'operatore tramite la userid e password
utilizzata per accedere ai servizi dei sistemi informativi comunali,
che garantiscono l'autenticazione dell'utente e la verifica dei
diritti di accesso dello stesso alle varie funzionalita' applicative;
il certificato identificativo, riferito al server ospitante
l'applicazione che utilizza il web service, memorizzato al suo
interno, emesso dalla Certification Authority.
L'operatore accede autenticandosi tramite la userid e la password
utilizzata per accedere ai servizi dei sistemi informativi comunali.
Per garantire il riconoscimento dell'operatore e della
postazione, autorizzata dal comune, nonche' l'integrita' dei dati, i
messaggi inviati prevedono:
identificativo postazione firmato con il certificato di
postazione;
identificativo utente;
firma dell'intero messaggio mediante il certificato che
identifica il server comune secondo i meccanismi standard della ws
security.
Alla ricezione del messaggio, ANPR verifica la firma del
messaggio ed il sistema di Identity & Access management verifica la
validita' dell'identificativo della postazione, nonche' l'esistenza
dell'utente e la rispondenza dell'operazione richiesta in base al
profilo assegnato; in caso di esito positivo, ANPR elabora il
messaggio.
Il sistema di tracciamento conserva le informazioni relative
all'associazione utente - postazione - dati acceduti, inclusi i
riferimenti temporali.
Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono
accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta
da parte degli organi competenti.
Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate.
Il comune garantisce l'adeguamento delle applicazioni alle regole
di sicurezza descritte.
2.1.1 Registrazione degli utenti ed assegnazione degli strumenti di
sicurezza
L'infrastruttura di Identity e Access Management censisce
direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e di
autorizzazione, per l'assegnazione delle credenziali, secondo la
seguente procedura:
a) il sindaco o suo delegato individua gli operatori comunali
preposti all'accesso all'ANPR e ne comunica i nominativi al Ministero
dell'interno, evidenziando gli operatori che saranno titolari di
smart-card;
b) sulla base della comunicazione di cui al punto a), la
societa' registra nel sistema di Identity e Access Management gli
operatori comunali ed emette le smart-card richieste, e le trasmette
alle Prefetture;
c) la societa' predispone i plichi che contengono i PIN/PUK e
li trasmette ai comuni;
d) le Prefetture consegnano al sindaco le smart-card;
e) il sindaco individua l'Amministratore locale della sicurezza
e, tramite la propria smart-card personale ed una specifica
applicazione, registra le generalita' della persona individuata, gli
consegna la smart card e il plico con i PIN/PUK, associa alla persona
il ruolo di Amministratore locale della sicurezza, in possesso delle
autorizzazioni descritte di seguito;
f) il sindaco comunica al Ministero dell'interno il nominativo
dell'Amministratore locale della sicurezza, assicurando l'avvenuta
consegna dei dispositivi;
g) l'Amministratore locale della sicurezza accede con la
propria smart-card ad un'apposita applicazione dedicata alla gestione
degli operatori comunali, consegna le smart-card e le relative buste
con i PIN/PUK a ciascuno dei soggetti indicati dal sindaco ai sensi
della lettera a), assegna i profili per l'accesso alle applicazioni,
revoca le autorizzazioni, blocca le smart-card, richiede nuove
smart-card in caso di impossibilita' di utilizzo di quella assegnata,
registra nuovi operatori comunali, prenotando contestualmente la
relativa smart-card che sara' successivamente recapitata dalla
societa', con modalita' analoghe a quelle descritte al punto d);
h) il sindaco accede alla stessa applicazione, puo' effettuare
tutte le operazioni previste per l'Amministratore locale della
sicurezza nonche' la revoca delle autorizzazioni.
Tutte le funzionalita' di sicurezza descritte ai punti precedenti
sono disponibili all'interno di un'apposita Web application, cui si
accede con autenticazione forte e canale sicuro: la smart-card,
pertanto, deve essere necessariamente richiesta per l'Amministratore
locale della sicurezza, oltre che per gli operatori comunali che
avranno accesso al sito Web di ANPR.
Tramite la suddetta applicazione sono distribuiti i certificati
che saranno utilizzati per il riconoscimento delle postazioni.
La gestione e la conservazione della smart-card e' di esclusiva
responsabilita' dell'operatore cui e' assegnata, mentre la gestione e
la conservazione del certificato che identifica la postazione,
memorizzato internamente ad essa, e' di responsabilita' di un
dipendente del Comune appositamente individuato quale responsabile
del certificato stesso. La non esportabilita' di questo certificato
dalla postazione e' garantita dalla presenza di un codice PIN,
generato in fase di installazione sulla specifica postazione
destinataria, la cui conservazione e' di esclusiva responsabilita'
del suddetto dipendente.
Per la gestione dei processi autorizzativi, sono previsti i
seguenti ruoli amministrativi, suddivisi tra gli attori del sistema:
a) Amministratore di Infrastruttura;
b) Amministratore Applicativo;
c) Amministratore Centrale della Sicurezza;
d) Amministratori locali;
e) Amministratore di primo livello (Sindaco o suo delegato);
f) Amministratore di secondo livello (Amministratore locale
della sicurezza);
g) Amministratore della postazione (responsabile dei
certificati di postazione).
I primi due ruoli sono attribuiti a personale della Societa'
dalla stessa individuato e comunicato al Ministero dell'interno.
Il terzo ruolo e' attribuito al personale del Ministero
dell'interno.
2.2 Accesso delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che
erogano pubblici servizi
L'accesso delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che
erogano pubblici servizi all'ANPR avviene tramite sito web o mediante
web service.
Per l'accesso tramite sito web, i requisiti di sicurezza
prevedono il riconoscimento dell'operatore e della postazione,
autorizzata dalla pubblica amministrazione o dall'ente, sulla base
del Sistema di Identita' Federata, (che contempla anche
l'identificativo dell'operatore e l'indirizzo IP della postazione),
che consente il controllo degli accessi ai soli servizi di
consultazione ed estrazione.
Nel modello di sicurezza dell'Identita' Federata, nell'ambito
dell'Access & Facility Management, alle pubbliche amministrazioni e
agli enti che erogano pubblici servizi sono demandate le funzioni di
autenticazione e di autorizzazione, all'interno di profili
prestabiliti, assumendo rispettivamente i ruoli di Identity Provider
e Attribute Authority, in conformita' al modello GFID dell'Agenzia
per l'Italia Digitale e mediante l'adozione di soluzioni tecnologiche
che garantiscano il tracciamento sia dell'Identity Provider sia
dell'operatore.
Le operazioni effettuate presso la postazione sono registrate nel
sistema di Identity e Access Management, che registra le informazioni
di autenticazione e gli attributi e li utilizza per verificare i
diritti di accesso all'informazione e per alimentare il sistema di
tracciamento.
Per l'accesso tramite web service, si utilizzano i meccanismi
propri del pattern di sicurezza che consente, ove richiesto, di
trasferire, ai fini del tracciamento, oltre all'identificativo
dell'ente anche l'identificativo dell'utente finale e l'indirizzo IP
della sua postazione. Il server applicativo viene identificato
tramite apposito certificato.
3. Sistema di monitoraggio dei servizi
Il Ministero dell'interno, attraverso l'infrastruttura di cui al
paragrafo 1, eroga i servizi di cui all'allegato D e assolve le
funzionalita' di sicurezza descritte nel presente allegato, nel
rispetto delle specifiche tecniche elaborate dalla Societa' e
approvate dal Ministero.
Per il monitoraggio dei servizi, il Ministero dell'interno si
avvale di uno specifico sistema, ubicato nel Centro Nazionale per i
Servizi Demografici del Ministero dell'interno (CNSD), presso il
quale sono installate apposite consolle di controllo, utilizzate
esclusivamente da personale autorizzato dal Ministero dell'interno
per l'accesso in sola visualizzazione.
La visualizzazione completa dello stato del servizio e
dell'infrastruttura tecnologica che lo supporta avviene mediante:
a) vista c.d. "ad albero" dei servizi che rendono disponibili
le seguenti informazioni:
lista dei servizi erogati (nome, descrizione, codifica,
etc.);
infrastruttura tecnologica che ospita i servizi erogati con
il dettaglio dei servizi tecnici che li compongono;
allarmi associati alle risorse infrastrutturali dei servizi
tecnici che hanno impatto sui servizi erogati;
eventuali ticket di incidenti aperti dalla Societa' di cui
all'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per
la gestione e la risoluzione degli allarmi.
b) vista di alto livello con rappresentazione, sia real time
sia giornaliera, dell'andamento dello stato dei servizi erogati e dei
relativi indicatori di disponibilita' (eventi di infrastruttura,
eventi da sonde end-to-end, ticket di incidenti);
c) rappresentazione dell'andamento della produzione dei
servizi, in funzione dei livelli di autorizzazione definiti dal
Ministero dell'interno, anche in termini di analisi delle interazioni
del sistema con i soggetti che accedono (comuni, pubbliche
amministrazioni, ed altri enti) e degli scostamenti dal trend,
compresi report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema.
4. Protezione da attacchi informatici
Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi
informatici, eliminando le vulnerabilita', si utilizzano:
a) in fase di configurazione, procedure di hardening
finalizzate a limitare l'operativita' alle sole funzionalita'
necessarie per il corretto funzionamento dei servizi;
b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli
prefissati o in presenza di eventi significativi, processi di
vulnerability assessment and mitigation nei software utilizzati e
nelle applicazioni dei sistemi operativi;
c) piattaforma di sistemi firewall e sonde anti-intrusione.
Allegato D
Servizi dell'ANPR
Il presente allegato descrive i servizi che ANPR assicura ai
soggetti che accedono.
Le richieste di servizio sono elaborate in file XML o altri
formati aperti.
La risposta del sistema puo' avere formato XML, ASCII o PDF o
altri formati aperti.
I servizi sono erogati in modalita' web service ovvero attraverso
una web application fruibile dal sito internet della ANPR.
A) Servizi ai Comuni
A.1) Registrazione dei dati.
I servizi di registrazione consentono le operazioni di
modificazione dei dati di competenza del comune, in tempo reale.
In risposta alla richiesta dell'operatore, in assenza di errore
dell'operazione, il sistema invia la conferma di modificazione del
dato ad un protocollo riferito all'operazione; in caso di errore, il
comune riceve un avviso di esito negativo, con indicazione della
causa.
Al comune e', inoltre, resa disponibile la consultazione delle
operazioni richieste, del relativo esito, e dei relativi messaggi di
conferma e di errore, per intervalli temporali, con le seguenti
modalita':
l'esito di un'operazione di registrazione e' disponibile per un
anno;
gli eventi notificati al comune sono disponibili per
centottanta giorni.
A. 2) Consultazione ed estrazione.
I servizi di consultazione consentono di interrogare l'ANPR per i
dati di competenza, secondo i seguenti parametri:
per campi o combinazioni di campi;
per tipo di operazione;
per intervalli temporali.
In esito alla richiesta, il sistema comunica il numero
progressivo e la data della risposta; in presenza di errori nella
richiesta, il sistema comunica l'esito negativo, con indicazione
della causa.
I servizi di estrazione consentono al Comune di estrarre i dati
di ANPR di propria competenza con modalita' analoghe a quelle
descritte per i servizi di consultazione; in alternativa, il Comune
puo' fornire ad ANPR una lista di soggetti per i quali ANPR
restituira' in risposta i dati previsti per il tipo di estrazione
prescelto dal Comune.
L'esito delle operazioni di consultazione ed estrazione e'
disponibile per trenta giorni.
L'esito delle richieste di consultazione non esaudite in tempo
reale e' disponibile per trenta giorni.
A. 3) Certificazione.
I servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche di cui al
capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, nonche' all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
sono erogati ai Comuni secondo le modalita' stabilite dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le richieste di certificazione sono esclusivamente di tipo
puntuale e sono evase contestualmente.
In presenza di errore nella richiesta di emissione, il sistema
comunica l'esito negativo, con indicazione della causa.
A. 4) Invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni
di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
L'ANPR rende disponibile il servizio di invio telematico delle
attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di
cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, che pervengono ai comuni con le modalita'
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno previsto
dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Con il medesimo servizio di invio del certificato di morte di cui
al citato articolo 74, e' altresi' inoltrata la denuncia della causa
di morte di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
A. 5) Servizi accessori.
I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle
operazioni richieste.
Comprendono, in particolare:
il servizio di notifica dell'esito delle operazioni e degli
eventi di competenza per l'allineamento delle banche dati tenute dal
Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei servizi non
supportati dall'ANPR;
il servizio di verifica dell'esito di un'operazione;
il servizio di ricezione delle risposte rese disponibili da
ANPR;
il servizio di annullamento dell'operazione;
il servizio di variazione di dati;
il servizio di consultazione delle notifiche;
il servizio di monitoraggio.
I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione
sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il
quale sono storicizzati nel modo seguente:
l'esito di un'operazione di registrazione e' disponibile per un
anno;
l'esito delle operazioni di consultazione e' disponibile per
trenta giorni;
gli eventi notificati al Comune sono disponibili per un periodo
di centottanta giorni;
le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non
esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.
Sara' inoltre reso disponibile un servizio di interscambio in
tempo reale delle comunicazioni di stato civile tra Comuni.
B) Servizi alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano
pubblici servizi
B.1) Consultazione ed estrazione
I servizi di consultazione ed estrazione consentono di
interrogare i dati dell'ANPR di competenza, secondo specifici
parametri di ricerca.
La pubblica amministrazione, utilizzando la propria applicazione,
invia la richiesta di consultazione o estrazione e riceve in risposta
il risultato della richiesta; qualora il numero di soggetti che
verificano le condizioni richieste sia particolarmente elevato o il
tipo di ricerca prescelto richieda elaborazioni complesse, ANPR
attribuisce alla richiesta un numero progressivo e rende disponibile
la risposta in un momento successivo. La Pubblica Amministrazione
riceve in risposta il numero progressivo assegnato alla richiesta e
la data in cui saranno resi disponibili gli esiti dell'elaborazione.
In presenza di errori nella struttura dei dati della richiesta,
ANPR restituisce un esito negativo, motivando il motivo dello scarto.
B.2) Comunicazione dati e variazioni anagrafiche
L'ANPR rende disponibile alle pubbliche amministrazioni i dati e
le variazioni anagrafiche di competenza registrate dai Comuni.
B.3) Servizi accessori
I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle
operazioni richieste e comprendono:
il servizio di notifica dell'esito delle operazioni e degli
eventi di competenza;
il servizio di ricezione delle risposte dell'ANPR;
il servizio di consultazione delle notifiche;
il servizio di monitoraggio.
I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione
sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il
quale vengono storicizzati:
l'esito delle operazioni di consultazione ed estrazione e'
disponibile per trenta giorni;
gli eventi notificati alla Pubblica Amministrazione sono
disponibili per un periodo di centottanta giorni;
le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non
esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.