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Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto.

Pubblico
Mercoledì, 7 Gennaio, 2015 - 01:00

DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2015, n. 1 (Raccolta 2015) 
Disposizioni  urgenti  per  l'esercizio  di  imprese   di   interesse
strategico nazionale in crisi  e  per  lo  sviluppo  della  citta'  e
dell'area di Taranto. (15G00005) 
(GU n.3 del 5-1-2015)
  Vigente al: 5-1-2015   
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  applicare  la
disciplina recata dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  39  del   2004,   in   materia   di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese, alle imprese  che
gestiscono  almeno  uno   stabilimento   industriale   di   interesse
strategico nazionale, con  riferimento  alla  particolare  situazione
dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto; 
  Considerato che la continuita' del funzionamento  produttivo  degli
stabilimenti industriali  di  interesse  strategico  costituisce  una
priorita'  di  carattere  nazionale,  soprattutto  in  relazione   ai
rilevanti profili di protezione dell'ambiente e della salute; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di  emanare
disposizioni per l'attuazione di interventi di bonifica,  nonche'  di
riqualificazione e rilancio della  citta'  e  dell'area  di  Taranto,
anche mediante la realizzazione di  progetti  infrastrutturali  e  di
valorizzazione culturale e turistica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 dicembre 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Rafforzamento  della  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria
      delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato «decreto-legge  n.  347»,
dopo le parole: «Per le imprese  operanti  nel  settore  dei  servizi
pubblici  essenziali»  sono  inserite  le   seguenti:   «ovvero   che
gestiscono  almeno  uno   stabilimento   industriale   di   interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231». 
  2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347, e'
inserito  il  seguente:  «2-ter.  L'istanza  per  l'ammissione   alla
procedura di amministrazione straordinaria di imprese che  gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
che sono soggette al  commissariamento  straordinario  ai  sensi  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013,  n.  89,  e'  presentata  dal  commissario
straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai sensi del
medesimo  decreto-legge  n.  61  del  2013   puo'   essere   nominato
commissario  straordinario   della   procedura   di   amministrazione
straordinaria.». 
  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n.  347,  le  parole:
«operanti  nel  settore  dei  servizi   pubblici   essenziali»   sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma  2,  secondo
periodo,». 
  4. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il  comma  4-quater  e'
sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo restando  il  rispetto  dei
principi di trasparenza e non  discriminazione  per  ogni  operazione
disciplinata  dal   presente   decreto,   in   deroga   al   disposto
dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con
riferimento alle imprese di cui  all'articolo  2,  comma  2,  secondo
periodo, e alle imprese  del  gruppo,  il  commissario  straordinario
individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata,  tra  i
soggetti che garantiscono, a seconda dei  casi,  la  continuita'  nel
medio periodo del relativo servizio  pubblico  essenziale  ovvero  la
continuita' produttiva dello stabilimento  industriale  di  interesse
strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di  adeguati
livelli occupazionali, nonche'  la  rapidita'  dell'intervento  e  il
rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione  nazionale  e  dai
Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o  il  prezzo
di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da
perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria  con  funzione
di esperto indipendente, individuata con decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico. Si  applicano  i  commi  terzo,  quinto  e  sesto
dell'articolo 104-bis del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267.
L'autorizzazione di cui al quinto  comma  dell'articolo  104-bis  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' rilasciata dal Ministro dello
sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal  terzo  e
quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano
i commi dal quarto al nono dell'articolo 105  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267.». 
  5. All'articolo  4,  comma  4-sexies,  del  decreto-legge  n.  347,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso  di  affitto  o
cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente  decreto,
le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri  atti
o  titoli   sono   rispettivamente   trasferiti   all'affittuario   o
all'acquirente.». 
  6. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347,  le
parole: «di ristrutturazione» sono soppresse. 
  7. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 dopo il  primo
periodo e' inserito il seguente: «Non sono in ogni caso  soggetti  ad
azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti  in  pendenza  del
commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
89, in attuazione della finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto-legge n. 61 del 2013.». 
                               Art. 2 
 
                Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A. 
 
  1. L'ammissione di ILVA S.p.A. alla  amministrazione  straordinaria
di  cui  al  decreto-legge  n.  347  determina  la   cessazione   del
commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
89, di seguito  denominato  «decreto-legge  n.  61».  Il  commissario
straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le  azioni
di bonifica previsti dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  105
dell'8 maggio 2014, di seguito «D.P.C.M. 14 marzo 2014». 
  2. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge  3  dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre
2012, n. 231, i  rapporti  di  valutazione  del  danno  sanitario  si
conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale
di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis  del  decreto-legge  n.
207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non puo'
unilateralmente  modificare   le   prescrizioni   dell'autorizzazione
integrata ambientale in corso di validita', ma legittima  la  regione
competente a chiedere il riesame ai  sensi  dell'articolo  29-octies,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  successive
modificazioni.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'articolo  12   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  i  contenuti  del  D.P.C.M.  14
marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di  cui  agli
articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni. 
  3. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle
prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 e'  considerata  di  pubblica
utilita'  ad  ogni  effetto  e  gli  interventi  ivi  previsti   sono
dichiarati  indifferibili,  urgenti  e   di   pubblica   utilita'   e
costituiscono varianti ai piani urbanistici. 
  4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di  cui  al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1,  comma
9, del decreto-legge n. 61 e' avviato  su  proposta  del  commissario
entro quindici giorni dalla disponibilita' dei relativi  progetti.  I
termini per l'espressione dei pareri, visti  e  nulla  osta  relativi
agli interventi previsti per  l'attuazione  del  detto  piano  devono
essere resi dalle  amministrazioni  o  enti  competenti  entro  venti
giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni  in  caso
di richiesta motivata e, qualora non  resi  entro  tali  termini,  si
intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione  d'impatto
ambientale  e  per  i  pareri  in  materia  di  tutela  sanitaria   e
paesaggistica, restano ferme le previsioni  del  citato  articolo  1,
comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61. 
  5. Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato  se
entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura  dell'80
per cento, le prescrizioni in scadenza a quella  data.  Entro  il  31
dicembre 2015, il commissario  straordinario  presenta  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e  all'ISPRA
una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al
primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  e'  stabilito  il   termine   ultimo   per
l'attuazione di tutte le altre prescrizioni. 
  6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano  di  cui  al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai  commi  4  e  5  del
presente articolo, equivale all'adozione ed efficace  attuazione  dei
modelli di organizzazione e gestione, previsti  dall'articolo  6  del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della  valutazione
delle condotte strettamente  connesse  all'attuazione  dell'A.I.A.  e
delle  altre  norme  a   tutela   dell'ambiente,   della   salute   e
dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in essere in  attuazione
del Piano di cui al periodo  precedente  non  possono  dare  luogo  a
responsabilita' penale o amministrativa del commissario straordinario
e  dei  soggetti  da  questo  funzionalmente  delegati,   in   quanto
costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia
ambientale, di tutela della salute e dell' incolumita' pubblica e  di
sicurezza sul lavoro. 
  7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e alle operazioni
di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo  22-quater,  comma
1,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116,  nonche'  ai
pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalita' di  cui  alla
medesima disposizione, con impiego delle somme  provenienti  da  tali
finanziamenti.». 
  8.  Si  applica,  in  quanto   compatibile,   la   disciplina   del
decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013,  n.  125,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e
l'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116. 
  9. I riferimenti al commissario e al  sub-commissario,  nonche'  al
commissariamento  e  alla  gestione  commissariale  contenuti   negli
articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n.  61,  nell'articolo  12
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e  nell'articolo
22-quater,  comma  2,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si
devono intendere come riferimenti,  rispettivamente,  al  commissario
straordinario e alla procedura di  amministrazione  straordinaria  di
cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento  al  piano  di  cui  al
comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n.  61  si  deve  intendere
come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014. 
  10. Il riferimento alla gestione commissariale,  di  cui  al  comma
9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61,  si  intende  riferito
alla gestione  aziendale  da  parte  del  commissario  e  dell'avente
titolo, sia esso affittuario  o  cessionario,  e  la  disciplina  ivi
prevista si applica all'impresa commissariata o affittata  o  ceduta,
fino alla data di cessazione del commissariamento  ovvero  a  diversa
data fissata con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico. 
  11. Al comma 1 dell'articolo  252-bis  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'esclusione cessa di avere effetto nel caso  in  cui  l'impresa  e'
ammessa alla procedura di amministrazione  straordinaria  di  cui  al
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.». 
                               Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il comma 11-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 e'
sostituito dal seguente: «11-quinquies.  Ai  fini  dell'attuazione  e
della realizzazione del piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di
tutela   ambientale   e    sanitaria    dell'impresa    soggetta    a
commissariamento, il giudice procedente, su richiesta del commissario
straordinario, dispone il versamento  in  una  contabilita'  speciale
intestata al  commissario  straordinario  delle  somme  sottoposte  a
sequestro  penale,  nei  limiti  di  quanto  costituisce  oggetto  di
sequestro, anche in  relazione  ai  procedimenti  penali  diversi  da
quelli   per   reati    ambientali    o    connessi    all'attuazione
dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  a  carico  del  titolare
dell'impresa,  ovvero,  in  caso  di  impresa  esercitata  in   forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione  e  coordinamento  sull'impresa  commissariata  prima   del
commissariamento,  con  il  vincolo,   quanto   al   loro   utilizzo,
all'attuazione degli obblighi connessi  alla  funzione  commissariale
esercitata.». 
  2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14
marzo  2014,  il   Commissario   straordinario   dell'amministrazione
straordinaria, oltre alla  titolarita'  della  o  delle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 1, comma 11-quinqiues, del decreto legge
n. 61, come modificato dal comma 1, e'  altresi'  titolare  di  altre
contabilita' speciali, aperte presso la  tesoreria  statale,  in  cui
confluiscono: 
    a) le risorse assegnate dal CIPE  con  propria  delibera,  previa
presentazione di un  progetto  di  lavori,  a  valere  sul  Fondo  di
sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
88, nel limite delle risorse  annualmente  disponibili  e  garantendo
comunque la neutralita' dei saldi di finanza pubblica; 
    b) altre eventuali risorse a  qualsiasi  titolo  destinate  o  da
destinare agli interventi di risanamento ambientale. 
  3. Il Commissario straordinario rendiconta,  secondo  la  normativa
vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le  contabilita'  speciali
aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' giudiziarie interessate. 
  4. Resta fermo il diritto di  rivalsa  da  parte  dello  Stato  nei
confronti dei responsabili del danno ambientale. 
  5. Allo scopo  di  definire  tempestivamente  le  pendenze  tuttora
aperte,  il  commissario   straordinario,   entro   sessanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   previo   parere
dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   e'   autorizzato   a
sottoscrivere con  FINTECNA  S.p.A.,  in  qualita'  di  avente  causa
dell'IRI, un atto  convenzionale  di  liquidazione  dell'obbligazione
contenuta nell'articolo 17.7  del  contratto  di  cessione  dell'ILVA
Laminati Piani (oggi  ILVA  S.p.A.).  La  liquidazione  ha  carattere
transattivo e definitivo e non e' soggetta ad azione revocatoria.  Le
somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella  contabilita'
ordinaria del Commissario straordinario. 
                               Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013,  n.  101,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, e' sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le  modalita'  di
costruzione e di gestione delle discariche di  cui  al  comma  1  per
rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data  19  dicembre
2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto
legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche  sono  approvate  ed
autorizzate dall'autorita' competente ai sensi e con le procedure  di
cui al decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti i comuni interessati, sono definite le  misure  di
compensazione  ambientale   e   le   eventuali   ulteriori   garanzie
finanziarie di cui  all'articolo  208,  comma  11,  lettera  g),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.  La  mancata  prestazione
delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di  cui  al
periodo   precedente    comporta    la    decadenza    dall'esercizio
dell'attivita' di cui al presente comma.». 
  2. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, e' sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le  modalita'  di
gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva  di
Taranto presentate in data 11 dicembre 2014  dal  sub-commissario  di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2013,  n.  89.
Successive modifiche sono  approvate  ed  autorizzate  dall'autorita'
competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive  modificazioni.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono  definite
eventuali ulteriori garanzie finanziarie  di  cui  all'articolo  208,
comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006  n.  152.
La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni  dall'adozione
del decreto di  cui  al  periodo  precedente  comporta  la  decadenza
dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente comma.». 
                               Art. 5 
 
      Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto 
 
  1.  In  considerazione  della  peculiare  situazione  dell'area  di
Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta  area  e'
disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di  Sviluppo  di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  di
seguito denominato «CIS Taranto». 
  2. Il CIS Taranto e' sottoscritto dai soggetti  che  compongono  il
Tavolo istituzionale permanente per l'Area di  Taranto,  istituito  e
disciplinato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
presso la  struttura  di  missione  "Aquila-Taranto-POIN  Attrattori"
della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare
e concertare tutte le azioni in  essere  nonche'  definire  strategie
comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile  del  territorio
ed e' presieduto da un rappresentante della Presidenza del  Consiglio
dei Ministri  e  composto  da  un  rappresentante  per  ciascuno  dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, delle infrastrutture e  dei  trasporti,  della
difesa, dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  nonche'
da  un  rappresentante  della  Regione  Puglia,  della  Provincia  di
Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella  predetta
area,   dell'Autorita'   Portuale   di   Taranto,   del   Commissario
straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e  riqualificazione
di Taranto e del Commissario  straordinario  del  Porto  di  Taranto,
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe  le  funzioni  di
tutti i tavoli  tecnici  comunque  denominati  su  Taranto  istituiti
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  di   quelli
costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 6 
 
Programma per  la  bonifica,  ambientalizzazione  e  riqualificazione
                        dell'area di Taranto 
 
  1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto  2012,
n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e'  incaricato
di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo  termine,  per
la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione  dell'intera  area
di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,  volto
a garantire un adeguato livello di sicurezza per  le  persone  e  per
l'ambiente  e  mitigare  le  relative   criticita'   riguardanti   la
competitivita' delle imprese del territorio tarantino.  Il  Programma
e' attuato secondo disposizioni contenute  nel  CIS  Taranto  di  cui
all'articolo 5 del presente decreto. 
  2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma  di  misure  di
cui  al  comma  1  sono  destinate,  per  essere   trasferite   sulla
contabilita' speciale  intestata  al  Commissario  straordinario,  le
risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge  7  agosto
2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171,  di  cui
alla delibera CIPE  17/03  e  delibere  ad  essa  collegate  83/03  e
successive modificazioni e 179/06,  nonche'  le  risorse  allo  scopo
impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e ulteriori risorse che con propria delibera  il  CIPE  puo'
destinare nell'ambito della programmazione  2014-2020  del  Fondo  di
sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi  di  bonifiche  e
riqualificazione dell'area di Taranto. 
  3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse  di  cui
al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la  bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione dell'area  di  Taranto  per  le
finalita' del comma 1, puo' essere utilizzata dal Commissario  stesso
per  tutte  le   attivita'   tecnico-amministrative   connesse   alla
realizzazione degli interventi. 
  4. Il  Commissario  straordinario,  per  le  attivita'  di  propria
competenza,  puo'  avvalersi  di  altre  pubbliche   amministrazioni,
universita' o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici  di  ricerca,
secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge  8
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
                               Art. 7 
 
   Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto 
 
  1. In conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma
1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del  Commissario
straordinario  del  Porto  di  Taranto,  nominato  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17  febbraio  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10  aprile  2012,  sono  estesi  a
tutte le opere ed  agli  interventi  infrastrutturali  necessari  per
l'ampliamento e l'adeguamento del porto medesimo. 
  2.  Per  la  realizzazione  di  tali  opere   ed   interventi,   in
applicazione  dei  generali  principi  di  efficacia   dell'attivita'
amministrativa e di semplificazione  procedimentale,  autorizzazioni,
intese, concerti, pareri, nulla osta ed  atti  di  assenso,  comunque
denominati, degli enti locali, regionali, dei  Ministeri  nonche'  di
tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere  resi  entro
il  termine  di  giorni  trenta  dalla  richiesta   del   Commissario
straordinario  del  Porto  di  Taranto.  Decorso  inutilmente   detto
termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. 
  3. La pronuncia sulla  compatibilita'  ambientale  delle  opere  e'
emessa nel termine di  giorni  sessanta  dalla  richiesta,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 
                               Art. 8 
 
Piano nazionale della citta' e  relativi  interventi  nel  comune  di
                               Taranto 
 
  1. Il  Comune  di  Taranto  adotta  ad  integrazione  del  progetto
presentato per il Piano nazionale delle citta' un Piano di interventi
per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della citta'
vecchia di Taranto e lo trasmette  al  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo  al  fine  dell'acquisizione  degli
atti di assenso, comunque denominati, di  competenza.  Il  Ministero,
entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  degli  atti,   valuta   la
compatibilita'  degli  interventi  con  le  esigenze  di  tutela  del
patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa
con  decreto  del  Ministro  sulla  base  dei  pareri  degli   uffici
periferici   e   centrali   competenti,    sostituisce    tutte    le
autorizzazioni,  i  nulla  osta  e  gli  atti  di  assenso   comunque
denominati di competenza del Ministero medesimo.  Le  autorizzazioni,
le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni  altro  atto  di
assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri
Ministeri, nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono
resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune  di
Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali  atti  si  intendono
resi in senso favorevole, ferme restando le competenze  regionali  in
materia urbanistica. 
  2. La pronuncia sulla  compatibilita'  ambientale  delle  opere  e'
emessa nel termine di  giorni  sessanta  dalla  richiesta,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 
  3. I Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e
della difesa, previa intesa con la Regione  Puglia  e  il  Comune  di
Taranto, da acquisire nell'ambito del  Tavolo  istituzionale  di  cui
all'articolo 5, predispongono, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
progetto  di  valorizzazione  culturale  e  turistica   dell'Arsenale
militare  marittimo  di  Taranto,  ferme  restando   la   prioritaria
destinazione ad arsenale del  complesso  e  le  prioritarie  esigenze
operative  e  logistiche  della  Marina  Militare.  Il  progetto   e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  4. Fermo restando quanto disposto  in  materia  di  norme  e  piani
urbanistici ed edilizi dall'articolo 2,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.  383,  il  decreto  di
approvazione del progetto  sostituisce  tutte  le  autorizzazioni,  i
pareri e gli atti di assenso comunque denominati  di  competenza  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  5. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti  al
CIPE  ai  fini  dell'approvazione  e   assegnazione   delle   risorse
finanziarie a valere sul Fondo di  sviluppo  e  coesione  di  cui  al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite  delle  risorse
annualmente disponibili e  garantendo  comunque  la  neutralita'  dei
saldi di finanza pubblica. 
                               Art. 9 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 5 gennaio 2015 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico 
 
                            Galletti, Ministro dell'ambiente e  della
                            tutela del territorio e del mare 
 
                            Franceschini, Ministro dei beni  e  delle
                            attivita' culturali e del turismo 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

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