Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto.
Pubblico
Mercoledì, 7 Gennaio, 2015 - 01:00
DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2015, n. 1 (Raccolta 2015)
Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e
dell'area di Taranto. (15G00005)
(GU n.3 del 5-1-2015)
Vigente al: 5-1-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di applicare la
disciplina recata dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, in materia di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese, alle imprese che
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale, con riferimento alla particolare situazione
dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto;
Considerato che la continuita' del funzionamento produttivo degli
stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una
priorita' di carattere nazionale, soprattutto in relazione ai
rilevanti profili di protezione dell'ambiente e della salute;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per l'attuazione di interventi di bonifica, nonche' di
riqualificazione e rilancio della citta' e dell'area di Taranto,
anche mediante la realizzazione di progetti infrastrutturali e di
valorizzazione culturale e turistica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria
delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi
1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato «decreto-legge n. 347»,
dopo le parole: «Per le imprese operanti nel settore dei servizi
pubblici essenziali» sono inserite le seguenti: «ovvero che
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231».
2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347, e'
inserito il seguente: «2-ter. L'istanza per l'ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,
che sono soggette al commissariamento straordinario ai sensi del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e' presentata dal commissario
straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai sensi del
medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 puo' essere nominato
commissario straordinario della procedura di amministrazione
straordinaria.».
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, le parole:
«operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo,».
4. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-quater e'
sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo restando il rispetto dei
principi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione
disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto
dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con
riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario
individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i
soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuita' nel
medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la
continuita' produttiva dello stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati
livelli occupazionali, nonche' la rapidita' dell'intervento e il
rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai
Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il prezzo
di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da
perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione
di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto
dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 104-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' rilasciata dal Ministro dello
sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e
quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano
i commi dal quarto al nono dell'articolo 105 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.».
5. All'articolo 4, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 347,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di affitto o
cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto,
le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti
o titoli sono rispettivamente trasferiti all'affittuario o
all'acquirente.».
6. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347, le
parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.
7. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: «Non sono in ogni caso soggetti ad
azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del
commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
89, in attuazione della finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto-legge n. 61 del 2013.».
Art. 2
Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.
1. L'ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione straordinaria
di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del
commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
89, di seguito denominato «decreto-legge n. 61». Il commissario
straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni
di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2014, di seguito «D.P.C.M. 14 marzo 2014».
2. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si
conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale
di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n.
207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non puo'
unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale in corso di validita', ma legittima la regione
competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del D.P.C.M. 14
marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli
articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni.
3. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle
prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 e' considerata di pubblica
utilita' ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono
dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita' e
costituiscono varianti ai piani urbanistici.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma
9, del decreto-legge n. 61 e' avviato su proposta del commissario
entro quindici giorni dalla disponibilita' dei relativi progetti. I
termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi
agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono
essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti
giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso
di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si
intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto
ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e
paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1,
comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61.
5. Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se
entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura dell'80
per cento, le prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31
dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA
una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al
primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e' stabilito il termine ultimo per
l'attuazione di tutte le altre prescrizioni.
6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del
presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione
delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e
delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e
dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione
del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a
responsabilita' penale o amministrativa del commissario straordinario
e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto
costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia
ambientale, di tutela della salute e dell' incolumita' pubblica e di
sicurezza sul lavoro.
7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e alle operazioni
di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma
1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' ai
pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalita' di cui alla
medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali
finanziamenti.».
8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del
decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto, e
l'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116.
9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonche' al
commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli
articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n. 61, nell'articolo 12
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo
22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si
devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario
straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di
cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al
comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere
come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.
10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui al comma
9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61, si intende riferito
alla gestione aziendale da parte del commissario e dell'avente
titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi
prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta,
fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa
data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico.
11. Al comma 1 dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa e'
ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.».
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Il comma 11-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 e'
sostituito dal seguente: «11-quinquies. Ai fini dell'attuazione e
della realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a
commissariamento, il giudice procedente, su richiesta del commissario
straordinario, dispone il versamento in una contabilita' speciale
intestata al commissario straordinario delle somme sottoposte a
sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di
sequestro, anche in relazione ai procedimenti penali diversi da
quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione
dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare
dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del
commissariamento, con il vincolo, quanto al loro utilizzo,
all'attuazione degli obblighi connessi alla funzione commissariale
esercitata.».
2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14
marzo 2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione
straordinaria, oltre alla titolarita' della o delle contabilita'
speciali di cui all'articolo 1, comma 11-quinqiues, del decreto legge
n. 61, come modificato dal comma 1, e' altresi' titolare di altre
contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui
confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa
presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di
sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo
comunque la neutralita' dei saldi di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da
destinare agli interventi di risanamento ambientale.
3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa
vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilita' speciali
aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' giudiziarie interessate.
4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei
confronti dei responsabili del danno ambientale.
5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora
aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere
dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, e' autorizzato a
sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualita' di avente causa
dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione
contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione ha carattere
transattivo e definitivo e non e' soggetta ad azione revocatoria. Le
somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilita'
ordinaria del Commissario straordinario.
Art. 4
Modifiche all'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, e' sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le modalita' di
costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per
rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre
2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed
autorizzate dall'autorita' competente ai sensi e con le procedure di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti i comuni interessati, sono definite le misure di
compensazione ambientale e le eventuali ulteriori garanzie
finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata prestazione
delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al
periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio
dell'attivita' di cui al presente comma.».
2. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, e' sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le modalita' di
gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di
Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorita'
competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite
eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione
del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza
dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente comma.».
Art. 5
Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto
1. In considerazione della peculiare situazione dell'area di
Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta area e'
disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di
seguito denominato «CIS Taranto».
2. Il CIS Taranto e' sottoscritto dai soggetti che compongono il
Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, istituito e
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
presso la struttura di missione "Aquila-Taranto-POIN Attrattori"
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare
e concertare tutte le azioni in essere nonche' definire strategie
comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio
ed e' presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della
difesa, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche'
da un rappresentante della Regione Puglia, della Provincia di
Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta
area, dell'Autorita' Portuale di Taranto, del Commissario
straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione
di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe le funzioni di
tutti i tavoli tecnici comunque denominati su Taranto istituiti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelli
costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6
Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione
dell'area di Taranto
1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012,
n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e' incaricato
di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo termine, per
la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area
di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto
a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per
l'ambiente e mitigare le relative criticita' riguardanti la
competitivita' delle imprese del territorio tarantino. Il Programma
e' attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui
all'articolo 5 del presente decreto.
2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure di
cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, le
risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto
2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui
alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e
successive modificazioni e 179/06, nonche' le risorse allo scopo
impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE puo'
destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di
sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e
riqualificazione dell'area di Taranto.
3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui
al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le
finalita' del comma 1, puo' essere utilizzata dal Commissario stesso
per tutte le attivita' tecnico-amministrative connesse alla
realizzazione degli interventi.
4. Il Commissario straordinario, per le attivita' di propria
competenza, puo' avvalersi di altre pubbliche amministrazioni,
universita' o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca,
secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 8
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 7
Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto
1. In conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del Commissario
straordinario del Porto di Taranto, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2012, sono estesi a
tutte le opere ed agli interventi infrastrutturali necessari per
l'ampliamento e l'adeguamento del porto medesimo.
2. Per la realizzazione di tali opere ed interventi, in
applicazione dei generali principi di efficacia dell'attivita'
amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni,
intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque
denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonche' di
tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro
il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario
straordinario del Porto di Taranto. Decorso inutilmente detto
termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere e'
emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Art. 8
Piano nazionale della citta' e relativi interventi nel comune di
Taranto
1. Il Comune di Taranto adotta ad integrazione del progetto
presentato per il Piano nazionale delle citta' un Piano di interventi
per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della citta'
vecchia di Taranto e lo trasmette al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo al fine dell'acquisizione degli
atti di assenso, comunque denominati, di competenza. Il Ministero,
entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valuta la
compatibilita' degli interventi con le esigenze di tutela del
patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa
con decreto del Ministro sulla base dei pareri degli uffici
periferici e centrali competenti, sostituisce tutte le
autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque
denominati di competenza del Ministero medesimo. Le autorizzazioni,
le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di
assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri
Ministeri, nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono
resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune di
Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono
resi in senso favorevole, ferme restando le competenze regionali in
materia urbanistica.
2. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere e'
emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
3. I Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e
della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di
Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui
all'articolo 5, predispongono, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale
militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria
destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze
operative e logistiche della Marina Militare. Il progetto e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Fermo restando quanto disposto in materia di norme e piani
urbanistici ed edilizi dall'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il decreto di
approvazione del progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i
pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
5. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al
CIPE ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse
finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse
annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralita' dei
saldi di finanza pubblica.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 gennaio 2015
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Galletti, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Franceschini, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando