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Decreto Mille Proroghe in GU

Pubblico
Giovedì, 1 Gennaio, 2015 - 01:00

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205) 
(GU n.302 del 31-12-2014)
  Vigente al: 31-12-2014   
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative  al  fine  di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 dicembre 2014; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  "31  dicembre  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015"; 
    b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2014",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 
  2. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno  2013,
previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014,  n.  114,  dall'articolo  66,  commi   9-bis   e   13-bis   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al  31  dicembre  2015  e  le  relative  autorizzazioni  ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
2015. 
  3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2015". 
  4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, sono prorogate al 31 dicembre 2015. 
  5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai  sensi  del  comma  1,
lettera b) e del comma 2, per le  quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  non   e'   stata   presentata   alle
amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad
assumere,  sono  destinate,  previa  ricognizione  da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, a realizzare percorsi di mobilita' a favore  del  personale
degli enti di area vasta in ragione del riordino  delle  funzioni  ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono  fatte  salve,  in  ogni
caso,  le  assunzioni  in  favore  dei  vincitori  di  concorso,  del
personale di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca. 
  6. All'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 
  7. Nelle more  della  riorganizzazione  dell'Agenzia  Italiana  del
Farmaco, al fine di consentire la continuita' nello svolgimento delle
funzioni  ad  essa  attribuite,  i  contratti  di  lavoro   a   tempo
determinato stipulati dalla medesima Agenzia  per  l'attribuzione  di
funzioni dirigenziali,  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  7,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in  essere  alla
data di entrata in vigore del presente decreto e con  scadenza  entro
il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in
pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, al 31  dicembre  2015.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata  in  495.440  euro
per il 2015, e' finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2014, n. 15, le parole: "e' prorogato al 31  dicembre  2014"
sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato al 30 giugno 2015". 
  9.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  2,   comma   12,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno
2015, limitatamente ai profili professionali specialistici. 
  10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: "31  dicembre  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2015". 
  11. All'articolo 1, comma 298, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015». 
  12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«28 febbraio 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo
delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2,  comma
7,  lettera  b),  del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.   143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
                               Art. 2 
 
      Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa 
 
  1.  Al  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: "Entro il 31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 28 febbraio 2015"; 
    b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole:  "1°  gennaio  2015"
sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2015". 
                               Art. 3 
 
         Proroga di termini in materia di sviluppo economico 
 
  1. All'articolo 3-quinquies, comma 5, secondo e terzo periodo,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "1° gennaio 2015" e  le
parole:  "1°  luglio  2015"  sono  rispettivamente  sostituite  dalle
seguenti: "1° luglio 2016" e "1° gennaio 2017". 
  2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del  decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11  novembre  2014,  n.  164,  le  parole:  "31  gennaio  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015", le parole: "Nei tre  mesi
successivi alla prenotazione" sono sostituite dalle seguenti:  "Entro
il 31 maggio 2015" e le parole:  "30  aprile  2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "15 giugno 2015". 
  3. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: " 31 dicembre 2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: " 31 dicembre 2015". 
                               Art. 4 
 
    Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno 
 
  1. E' prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle  seguenti:  "
30 aprile 2015". 
  3. E' prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui  all'articolo
41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole: "31 dicembre  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2015". 
  5. Le province che alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014
sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015. 
  6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche'  di  quelli  previsti   dall'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal  1°
gennaio 2015, anche  in  relazione  alle  straordinarie  esigenze  di
sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano
di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma  1,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008,  n.  125,  limitatamente  ai  servizi  di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere  prorogato,  per
un contingente non superiore a 3.000 unita' e comunque  nel  rispetto
del limite complessivo della spesa  autorizzata,  fino  al  31  marzo
2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di  10  milioni  di
euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di  9,7  milioni  di
euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per
il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n.
78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  102  del
2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni  di  euro,
si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n.190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n.  1  della
medesima legge, alla prosecuzione del  concorso  delle  forze  armate
alle  operazioni  di  sicurezza  e  di   controllo   del   territorio
finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita'  organizzata
e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015. 
                               Art. 5 
 
           Proroga di termini in materia di beni culturali 
 
  1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla  legge
21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro  il  31  marzo  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015». 
                               Art. 6 
 
             Proroga di termini in materia di istruzione 
 
  1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "30 marzo 2015" sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2015"; 
    b) al comma 2, le parole:  "31  dicembre  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2015". 
  2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite  dalle  parole:  "31
ottobre 2015". 
  3. Al decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1,  dopo  le  parole:  "2013-2014"  sono
inserite le seguenti: "e nell'anno accademico 2014-2015"; 
    b) all'articolo 19, comma 1, dopo  le  parole:  "2013-2014"  sono
inserite  le  seguenti:  "e  per  gli  anni  accademici  2014-2015  e
2015-2016". 
  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "30 aprile 2014" ovunque ricorrano sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    b) le parole: "30 giugno 2014" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"28 febbraio 2015"; 
    c) le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2015". 
  5. Per gli interventi di edilizia scolastica  di  cui  all'articolo
48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  il  termine  per
l'affidamento dei lavori e' prorogato al 28 febbraio 2015. 
  6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.
58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.  87,
le  parole:  "Entro  il  31  dicembre  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Entro il 31 marzo 2015". 
                               Art. 7 
 
               Proroga di termini in materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, le parole "entro  il  31  dicembre  2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015". 
  2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178,  e  successive
modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  "1º  gennaio  2015",  ovunque  ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2016"; 
    b)  le  parole:  "31  dicembre  2016",  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"; 
    c)  le  parole:  "31  dicembre  2014",  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"; 
    d)  le  parole:  "1°  gennaio  2017",  ovunque  ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2018"; 
    e) all'articolo 2, comma 5, le parole:  "per  l'anno  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2016"; 
    f)  all'articolo  3,  comma  3,  le  parole:  "e  il  2014"  sono
sostituite dalle seguenti: ",il 2014 e il 2015" e le parole: "e 2014"
sono sostituite dalle seguenti: ",2014 e 2015"; 
    g) all'articolo 4, comma 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2015"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2016"; 
    h) all'articolo 6, comma 4, le parole: "entro il 30 giugno  2015"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2016"; 
    i) all'articolo 8, comma 1, le parole: "e 2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", 2014 e 2015". 
  3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole: "Entro  il  1°  gennaio  2015",  sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2016". 
  4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: "fino alla data del  31  dicembre  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: " fino alla data del 31 dicembre 2015". 
                               Art. 8 
 
     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 
 
  1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73,  le
parole: "31  dicembre  2014"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2015". 
  2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre  2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015"; 
    b) alla lettera b), le parole: "appaltabili entro il 31  dicembre
2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro
il 31 luglio 2015". 
  3. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, al primo periodo, le parole: "e fino al 31  dicembre  2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2015". 
  4. All'articolo 55, comma 23-quinquies,  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, le parole: "da emanare entro il 31 dicembre 2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 31 marzo 2015". 
  5. All'articolo 111, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2014»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «30  giugno  2015»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
  6. L'entrata in vigore  dell'articolo  28,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  limitatamente  all'articolo  10,
comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3,  comma
1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e),  h),  i),
n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 30 giugno 2015. 
  7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge  11  novembre
2014, n. 164, la parola: "sessanta"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"centottanta". 
  8. All'articolo 189, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: "31 dicembre  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 2015". 
  9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo  357,  comma
27, del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 
  10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015"; 
    b) al secondo periodo, le parole: "entro il 31 agosto 2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015.". 
                               Art. 9 
 
              Proroga di termini in materia ambientale 
 
  1. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo  10,  comma  1,
del  decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.  150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e'  prorogato  al
30 giugno 2015. 
  2. All'articolo 1,  comma  111,  quarto  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole: "entro il 31  dicembre  2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015". 
  3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2015 al  fine  di  consentire  la  tenuta  in  modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»; 
    b) la parola: «260-bis» e' sostituita dalle  seguenti:  «260-bis,
commi da 3 a 9,»; 
    c) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015». 
  Dall'attuazione del presente comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:  «
28 febbraio 2015». 
                               Art. 10 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto  legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: "31  dicembre  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2015". 
  2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2014" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2015". 
  3. E'   prorogato   fino   al   31   dicembre   2015   il   termine
dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8,  comma
30, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui  all'articolo  22,  comma
5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' prorogato al 30
aprile 2015. 
  5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, le  parole:  "Sino  al  31  dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2015". 
  6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite  dalle  seguenti:
"negli anni 2013, 2014 e 2015". 
  7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: "per gli anni  2012,  2013  e  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015". 
  8. All'articolo 23, comma 12-octies,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: "fino al 31 dicembre 2013"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014". 
  9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15,  comma  4,  secondo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2014,  si
provvede  mediante  quota  parte  delle  maggiori  entrate   di   cui
all'articolo 1, comma 7,  della  legge  15  dicembre  2014,  n.  186.
Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al  periodo  precedente
emerga un  andamento  che  non  consenta  la  copertura  degli  oneri
derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102  del  2013,
il Ministro dell'economia e delle finanze, con  proprio  decreto,  da
emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura
degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti  per  il  periodo
d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio  2016,  delle
accise di  cui  alla  Direttiva  del  Consiglio  2008/118/CE  del  16
dicembre 2008, in misura tale  da  assicurare  il  conseguimento  dei
predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione  delle
minori entrate che si dovessero  generare  per  effetto  dell'aumento
degli acconti. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013. 
  10. All'articolo  6,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  14,  le  parole:  «e  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»; 
    b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale». 
  11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo
2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al  periodo
2011-2016 e relativo bilancio pluriennale». 
  12. All'articolo 20  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, e' aggiunto in fine il
seguente comma: "7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di  cui
al presente articolo, le societa' controllate da Ferrovie dello Stato
italiane S.p.a.  concorrono,  nell'ambito  del  bilancio  consolidato
della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014
e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine  per  il  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e' fissato rispettivamente al 10
gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.". 
                               Art. 11 
 
        Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 
 
  1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio
2014, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  giugno
2014, n. 93,  il  riferimento  all'anno:  "2014"  e'  sostituito  dal
seguente: "2015". 
  2.  L'incarico  del  Commissario  delegato,   nominato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e
successive  modificazioni,  prosegue  fino  al  completamento   degli
interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilita' nelle  strade
statali e provinciali interrotte  o  danneggiate  dall'alluvione  del
mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre  il  31  dicembre  2015.
Restano ferme le disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014,  n.  144,  come
integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164. 
                               Art. 12 
 
Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili
  agro forestali e fotovoltaiche, nonche' di carburanti  ottenuti  da
  produzioni vegetali 
 
  1. All'articolo 22,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; 
    b) al comma  1-bis,  primo  periodo,  le  parole:  «Limitatamente
all'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «Limitatamente  agli
anni 2014 e 2015». 
  2.  Alle   minori   entrate   derivanti   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro  per
l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
                               Art. 13 
 
                   Federazioni sportive nazionali 
 
  1. E' differita al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle  Federazioni
sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale  italiano
(CONI)  delle  norme  di  contenimento  delle  spese  previste  dalla
legislazione  vigente  a  carico  dei  soggetti  inclusi  nell'elenco
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di  cui
al precedente periodo  si  provvede  nell'ambito  degli  stanziamenti
autorizzati a legislazione vigente. 
                               Art. 14 
 
              Proroga contratti affidamento di servizi 
 
  1. Nelle more del riordino delle funzioni di  cui  all'articolo  1,
commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e  al  fine  di
assicurare la continuita' delle  attivita'  dei  centri  dell'impiego
connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi
strutturali europei 2007-2013, in scadenza il  31  dicembre  2015,  i
contratti di affidamenti di servizi  per  l'impiego  e  le  politiche
attive, in scadenza a partire dal  1°  gennaio  2015,  stipulati  dai
centri per l'impiego, possono essere prorogati fino  al  31  dicembre
2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte  riguardante
le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti  a  carico  dei
programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate. 
                               Art. 15 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                       Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri   
 
                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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