Impianti pubblicitari rinnovo - TAR Bolzano, sent. 278 del 05.12.2014
Pubblico
Lunedì, 22 Dicembre, 2014 - 01:00
Il TAR Bolzano ricorda, nella sentenza n.278 del 5 dicembre scorso, che l’affidamento di gestione di impianti pubblicitari necessita del previo esperimento di gara e nessuna aspettativa di rinnovo può dirsi sorgere in capo all’originario affidatario.
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, sentenza n.278 del 5 dicembre 2014, sul rinnovo autorizzazione impianti pubblicitari.
N. 00278/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2014, proposto da:
Nuovi Spazi Srl, in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Scavuzzo, Marco Luzza, con domicilio eletto presso il T.R.G.A. di Bolzano, in Bolzano, Via Claudia De Medici n. 8;
contro
Comune di Bolzano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Laura Polonioli, Gudrun Agostini, Alessandra Merini, Bianca Maria Giudiceandrea, dell’Avvocatura comunale, domiciliata in Bolzano, Vicolo Gumer, 7;
per l'annullamento
della nota del Comune di Bolzano, S.O. Pianificazione e Sviluppo del Territorio prot. n. 8024/ dd. 06.11.2013, notificata il 21.11.2013, a firma del Direttore dell'Ufficio Mobilità, dott. Ing. Ivan Moroder, con la quale si dispone che "in riferimento alla Vostra richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per l'installazione su suolo pubblico di impianto pubblicitario luminoso destinato alle affissioni dirette in via Lancia a Bolzano, prot. n. 45483 del 20 giugno 2013, lo scrivente ufficio ha effettuato le opportune verifiche. Per il rilascio dell'autorizzazione siamo tenuti ad effettuare una gara per l'affidamento concessorio nel rispetto delle posizioni previste nel piano generale degli impianti, del rapporto fra superfici destinate alle pubbliche affissioni appartenenti a impianti privati e appartenenti a impianti comunali e del regolare pagamento del canone annuo di conessione per impianti pubblicitari installati su suolo pubblico. Non ci è quindi possibile rinnovare l'autorizzazione relativa all'impianto in oggetto come da voi richiesto ed è necessario che provvediate alla sua rimozione", nonchè di ogni altro atto ad essa antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 la dott.ssa Edith Engl e uditi per le parti i difensori avv. M. Luzza per la parte ricorrente e avv. G. Agostini per il Comune di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel 2012 la società Nuovi Spazi S.r.l. di Roma ha rilevato dalla fallita società Alma Media Italia S.r.l. un ramo d’azienda comprendente, tra l’altro, anche l’autorizzazione per l’installazione sul suolo pubblico a Bolzano, in via Galvani, di un impianto pubblicitario luminoso. In data 12.11.2012 la società Nuovi Spazi ha dapprima chiesto al Comune di Bolzano, la voltura della citata autorizzazione prot. n. 26172/2009 del 05.04.2009, e successivamente in data 11.06.2013 il rilascio di una nuova autorizzazione. Con nota del 06.11.2013 il dirigente dell’Ufficio mobilità del Comune di Bolzano negava l’autorizzazione, informando la ricorrente della necessità di esperire una procedura di gara per l’assegnazione. Con nota 30.01.2014 l’ufficio mobilità del Comune di Bolzano ha inviato la società ricorrente di partecipare alla gara, ma l’invito non è stato accolto.
Contro il diniego del rilascio dell’autorizzazione la società ha presentato ricorso a questo Tribunale, adducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1 “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 3 della l. 241/90 – contraddittorietà della motivazione, illogicità grave e manifesta dell’azione amministrativa”.
2 “Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 11 del regolamento per l’applicazione e la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissione del Comune di Bolzano (approvato e modificato con Deliberazione di CC n. 80 del 25.05.1995, Deliberazione GC n. 4862 del 21.10.1996, Deliberazione GC n. 893 del 28.10.2003, Deliberazione di CC n. 38 dell’11.04.2006, Deliberazione di CC n. 113 del 18.12.2008, Deliberazione di GC n. 952 del 29.12.2010 – Erronea motivazione- Difetto dei presupposti – Eccesso di potere”.
3.”Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 41 de 97 Cost. e dei canoni e principi di correttezza, buona fede e imparzialità, eccesso di potere”.
4. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, L 241/90 e 24 Cost.; omessa indicazione dell’autorità cui ricorrere e del termine entro cui proporre ricorso”.
Costituitosi il Comune di Bolzano, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 77/14 del 13 maggio 2014 questo Tribunale ha respinto la richiesta cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e nell’udienza di merito del 5 novembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Con i primi tre motivi di impugnazione la ricorrente società si duole della mancata voltura dell’autorizzazione per l’installazione di un impianto pubblicitario a Bolzano in via Galvani, intestata alla sua dante causa Alma Media S.r.l., da ultimo prorogata al 05.04.2012, ovvero del conseguente mancato rilascio di nuova autorizzazione, al quale, la ricorrente ritiene di avere una legittima pretesa.
Il ricorso è pretestuoso e infondato.
Alla società Alma Media S.r.l., era stata rilasciata, da parte del Comune di Bolzano, in data 05.03.2003, prot. n. 50/2003 autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario luminoso a Bolzano, in via Galvani, con validità di 3 anni, rinnovata in data 05.04.2006 prot. n. 57/2006 per altri 3 anni e da ultimo rinnovata fino al 05.04.2012.
La materia è disciplinata dal Piano generale degli impianti di affissione e dal regolamento per l’applicazione e la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Bolzano. Inoltre, con la deliberazione n. 1275 del 21.12.2004, la Giunta comunale ha approvato nuove condizioni per la “Concessione di suolo pubblico per l’installazione di impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette”, perché le concessioni all’epoca in essere erano nella maggior parte prive di scadenza, oppure con scadenze diverse tra loro e tutte a titolo gratuito. La suddetta delibera prevedeva, dunque, di regolarizzare le vecchie posizioni pendenti con il rilascio di nuove concessioni di durata di nove anni, l’obbligo del pagamento di un canone di concessione, l’acquisizione gratuita degli impianti in proprietà al Comune alla scadenza e l’affidamento degli impianti resosi liberi mediante gara.
Inspiegabilmente (ma questo è del tutto irrilevante per la decisione del presente ricorso) l’autorizzazione della Alma Media Italia S.r.l., non è stata regolarizzata ai sensi delle nuove disposizioni ma è stata prorogata alle previgenti condizioni fino alla data del 05.04.2012. L’odierna ricorrente, è subentrata con decorrenza 18.09.2012 nelle posizioni giuridiche dell’Alma Media Italia S.r.l, ovvero dopo la scadenza dell’autorizzazione de qua. Non potendo ottenere la voltura dell’autorizzazione ha fatto domanda per il rilascio di nuova autorizzazione. È ben vero che ha ricevuto rassicurazioni, da parte di una funzionaria del Comune di Bolzano, sul possibile accoglimento di detta domanda, ma tale comportamento di un soggetto, senza potere di rappresentanza esterna, se può avere conseguenze (disciplinari) interne,comunque non è in grado di vincolare l’amministrazione comunale e non può essere interpretato come un parere favorevole al quale il successivo diniego da parte del dirigente competente, si contrappone.
Correttamente il Comune ha richiamato la necessità dell’assegnazione previo espletamento di una gara.
Osserva questo Tribunale, che la messa a gara degli spazi pubblici per la collocazione degli impianti pubblicitari è pienamente legittima e richiama a tal’uopo la sentenza n. 5 del 25.2.2013 del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, che recita: .. ritiene l’adunanza plenaria che sia corretto allocare l’uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all’unico criterio alternativo dell’ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è certo meno idoneo ad assicurare l’interesse pubblico all’uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale.
Il procedimento di gara non contrasta infatti con la libera espressione dell’attività imprenditoriale di cui si tratta, considerato, in linea generale, che la procedura ad evidenza pubblica è istituto tipico di garanzia della concorrenza nell’esercizio dell’attività economica privata incidente sull’uso di risorse pubbliche e che, in particolare, la concessione tramite gara dell’uso di beni pubblici per l’esercizio di attività economiche private è istituto previsto nell’ordinamento, essendo perciò fondata la qualificazione della gara come strumento per assicurare il principio costituzionale della libera iniziativa economica anche nell’accesso al mercato degli spazi per la pubblicità (Cons.Stato, V, n. 529 del 2009, cfr anche VI, 9 febbraio 2011 n. 894 del 2011). Quanto sopra è peraltro coerente con i principi comunitari, in particolare di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza; questo Consiglio ha infatti chiarito da tempo che sul presupposto per cui con la concessione di una’area pubblica si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato (come nel caso di specie), si impone di conseguenza una procedura competitiva per il rilascio della concessione, necessaria per l’osservanza dei ricordati principi a presidio e tutela di quello, fondamentale, della piena concorrenza (sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168)
Precisa inoltre questo Tribunale, che proprio perché le concessioni di beni pubblici di rilevanza economica (e tra questi vanno comprese anche le concessioni di cui si controverte) sono idonee a fornire un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul libero mercato devono applicarsi i principi discendenti dall’art. 81 del Trattato UE e delle Direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della loro attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti (cfr Consiglio di Stato sez V, 6132/2011).
Da ciò ne consegue, ulteriormente, che il concessionario di un bene non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, il cui diniego, nei limiti della ragionevolezza e della logicità dell’agire non necessita di ulteriore motivazione. In sede di rinnovo di una concessione, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di un altro soggetto richiedente (cfr. Consiglio di Stato sez V sentenza 3145/09).
Infine, in merito all’ultimo motivo di impugnazione nel quale la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 4, della legge 241/90 si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ribadisce il principio oramai pacifico in giurisprudenza a tenore del quale l’omessa indicazione del termine per impugnare e dell’autorità alla quale ricorrere non sono cause di illegittimità dell’atto, ma mere irregolarità, valutabili solo ai fini di una eventuale rimessione in termini.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Bolzano, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Margit Falk Ebner, Presidente
Terenzio Del Gaudio, Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
Edith Engl, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)