Provincia di Bolzano - Norme in materia urbanistica ed ambientale
Pubblico
Lunedì, 22 Dicembre, 2014 - 01:00
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 2014, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela
del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione
civile e agricoltura.
(GU n.50 del 20-12-2014)
Capo I
Disposizioni urgenti
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 28 ottobre 2014)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1,
«Norme per la tutela dell'apicoltura»
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 29 giugno
1989, n. 1, e' cosi' sostituito:
«1. Al fine di garantire l'allevamento delle api in purezza, la
Giunta provinciale, su proposta del direttore dell'Ufficio
provinciale Zootecnia, puo' individuare zone protette idonee a tale
tipo di riproduzione delle api. Un'area puo' essere individuata come
zona protetta solo se e' associata ad una stazione di fecondazione in
purezza.»
Art. 2
Modifica della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, «Misure per la
protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei
vivai»
1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 2-ter (Utilizzo dei prodotti fitosanitari). - 1. Per
prevenire effetti negativi sulla proprieta' pubblica e privata
nonche' danni a persone, animali o cose, la Giunta provinciale emana,
in osservanza della normativa comunitaria e nazionale vigente,
particolari prescrizioni in materia di utilizzo dei prodotti
fitosanitari. I relativi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 soggiace alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 5.000,00 euro per
colture erbacee e fino a 10.000 euro per colture arboree.
3. La vigilanza delle presenti prescrizioni viene esercitata dalle
competenti autorita' a livello statale, provinciale e comunale.
Queste provvedono all'accertamento delle violazioni. Le
corrispondenti sanzioni amministrative sono irrogate dal sindaco
competente e spettano all'amministrazione comunale."
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 marzo
1981, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«3. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 soggiace alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.»
Art. 3
Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001,
n. 17, «Legge sui masi chiusi»
1. L'articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
"Art. 21 (Tentativo di conciliazione). - 1. Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un
adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la
capacita' produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria,
all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla
divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso costituisca
parte dell'asse ereditario, oppure propone in giudizio una domanda di
usucapione del diritto di proprieta' di un maso chiuso o parte di
esso, e' tenuto a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.
2. Su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura
la Giunta provinciale puo' incaricare un'altra persona idonea, invece
del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale
Agricoltura, di esperire il tentativo di conciliazione.
3. Al tentativo di conciliazione possono partecipare d'ufficio
esperti in materia di agricoltura e/o funzionari e funzionarie della
Ripartizione provinciale Agricoltura.
4. La comunicazione introduttiva del tentativo di conciliazione
deve contenere l'oggetto della controversia.
5. Non e' necessario che le parti siano presenti personalmente,
purche' siano rappresentate da persone a tal fine delegate. A tale
scopo basta soltanto una procura semplice sottoscritta dalla persona
rappresentata, che contempli anche il diritto di conciliare.
6. L'esito della conciliazione e' formalizzato in un verbale di
conciliazione, che e' sottoscritto dalle parti e dal direttore/dalla
direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o dalla persona
incaricata di esperire il tentativo di conciliazione.
7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, nelle materie di cui al comma 1 del presente
articolo il tentativo di conciliazione qui disciplinato viene
esperito in luogo del procedimento di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali.
8. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive
modifiche.»
2. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale 28 novembre
2001, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«2. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti
la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso chiuso e
la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le
disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice
di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto
dall'articolo 410 del codice di procedura civile e' esperito presso
la Ripartizione provinciale Agricoltura. Alla procedura si applicano
i commi da 2 a 8 dell'articolo 21 della presente legge.»
Art. 4
Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11,
«Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura»
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre
1998, n. 11, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale
puo' concedere pagamenti diretti, contributi di parte corrente,
contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi
per il rimborso di prestiti per:
a) investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole o
associate;
b) investimenti edili e tecnici nonche' la formazione in imprese
di trasformazione e commercializzazione;
c) edilizia abitativa rurale;
d) infrastrutture in zone rurali;
e) promozione della proprieta' coltivatrice e miglioramento delle
strutture aziendali rurali;
f) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare misure e
investimenti volti a diffondere l'agricoltura biologica;
g) miglioramento della zootecnia, del benessere e della salute
animale nonche' promozione dell'attivita' delle organizzazioni nel
settore della zootecnia e in quello lattiero-caseario;
h) mortalita' del bestiame;
i) lotta alle epizoozie;
j) misure di emergenza in agricoltura, servizi di sostituzione;
k) rimozione dei danni causati da calamita' naturali o awerse
condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;
l) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, azioni
promozionali;
m) miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione
vegetale;
n) provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;
o) trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione;
p) servizi di consulenza;
q) innovazione e progetti dimostrativi;
r) primo insediamento di giovani agricoltrici e agricoltori;
s) investimenti finalizzati a creare una situazione piu'
favorevole alla famiglia.»
Art. 5
Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»
1. Ovunque ricorrano nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14,
le parole: «organi di polizia forestale» sono sostituite con le
parole: «appartenenti al Corpo forestale provinciale».
2. L'articolo 40-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14,
e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«Art. 40-bis (Sospensione del permesso di caccia). - 1. Il
direttore dell'ufficio provinciale competente per la caccia dispone,
dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale
nei confronti del cacciatore, a seconda della gravita'
dell'infrazione, la sospensione del permesso annuale o del permesso
d'ospite di caccia, per un periodo da un mese a quattro anni, oppure
limita il permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi:
a) esercizio di caccia con mezzi vietati oppure senza la
prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante
il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto;
b) abbattimento di specie non autorizzate oppure di esemplari di
specie cacciabili non autorizzati per sesso o classi d'eta';
c) per altre infrazioni delle norme sulla caccia;
d) per l'infrazione delle norme vigenti in materia di sicurezza
pubblica e tutela degli animali.
2. Il provvedimento diviene efficace con decorrenza dalla stagione
venatoria successiva al novantesimo giorno dalla notificazione della
sospensione del permesso di caccia.
3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la sospensione
oppure la limitazione del permesso di caccia.»
Art. 6
Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8,
«Norme per la tutela della qualita' dell'aria»
1. Dopo l'articolo 7-bis della legge provinciale 16 marzo 2000, n.
8, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 7-ter (Classificazione e controllo). - 1. Per impianto di
combustione si intende un dispositivo tecnico in cui sono ossidati
combustibili al fine di utilizzare l'energia cosi' prodotta.
2. Per impianto termico si intende un impianto di combustione
destinato alla produzione di calore, costituito da uno o piu'
generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile quando
la produzione di calore e' esclusivamente destinata al riscaldamento
di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.
3. Gli impianti di combustione previsti negli allegati A e B devono
rispettare i valori limite di emissione e le disposizioni di cui
all'allegato C.
4. L'allegato D stabilisce i valori limite di emissione, la
periodicita' e le modalita' dei controlli per gli impianti termici
non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3. Nello stesso
allegato sono inoltre specificati i tipi d'impianto e le tipologie
dei controlli che possono essere eseguiti dai controllori e dalle
controllore fumi. L'autorizzazione all'esecuzione dei controlli e'
rilasciata dall'Agenzia provinciale per l'ambiente.
5. L'allegato D fissa i requisiti per il "controllore fumi" e la
"controllore fumi". I controllori e le controllore fumi devono
soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialita' e corretta
gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti
accertano delle irregolarita' o violazioni di legge nell'attivita' di
controllo e verifica effettuata dalle persone in argomento, a carico
delle stesse si applica una sanzione amministrativa da 10 fino a 20
volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione; in caso di
recidiva la Giunta provinciale revoca al controllore o alla
controllora fumi l'autorizzazione a eseguire i controlli di cui al
comma 4.»
Art. 7
Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, «Interventi
per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a
seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamita' naturali»
1. Dopo l'articolo 8-bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n.
34, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 8-ter - 1. Al fine di dare un concreto aiuto alle popolazioni
della Regione Sardegna colpite dagli eventi alluvionali del 2013 e'
autorizzata la spesa di 500.000,00 euro a carico del bilancio
provinciale 2014, da impegnarsi per le iniziative e con le modalita'
indicate dalla Giunta provinciale.
2. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione
del comma 1, ammontanti a 500.000,00 euro, si provvede mediante
riduzione di pari importo del fondo globale per far fronte ad oneri
derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, di cui al capitolo
27210.00 del piano di gestione del bilancio 2014.»
Art. 8
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
«Legge urbanistica provinciale»
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«1. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del
territorio e' l'organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale,
preposto ad esprimere pareri e valutazioni tecniche nell'ambito dei
procedimenti di sviluppo del territorio e di tutela del paesaggio di
competenza della Provincia. La Commissione e' composta da:
a) il direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio
e sviluppo del territorio, in qualita' di presidente;
b) un esperto in materia di pianificazione territoriale o
urbanistica;
c) un esperto in materia di ecologia del paesaggio;
d) un esperto in materia di silvicoltura designato dalla
Ripartizione provinciale Foreste;
e) un esperto in materia di agricoltura designato dalla
Ripartizione provinciale Agricoltura;
f) un esperto designato dal Consiglio dei comuni;
g) un esperto in scienze naturali.»
2. La rubrica dell'articolo 40 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:
«Convenzione con i proprietari o assegnatari».
3. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«2. Prima del rilascio di singole concessioni edilizie il comune
stipula una convenzione con i proprietari o assegnatari delle
relative aree che preveda:
a) l'assunzione a carico del proprietario o degli assegnatari
degli oneri relativi all'elaborazione del piano di attuazione ed alla
progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria,
di una quota parte di quelle opere che siano necessarie per
allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona,
nonche' del contributo per l'urbanizzazione secondaria; gli oneri
sono determinati in proporzione alla volumetria ammessa in base al
piano di attuazione. Per i lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria, delegati ai proprietari o assegnatari, non trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche, in base all'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modifiche;
b) i termini entro i quali le opere devono essere realizzate, in
osservanza dei periodi di tempo previsti dal programma pluriennale di
attuazione di cui all'articolo 24.»
4. L'articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi). - 1. Le zone per
insediamenti produttivi sono destinate all'insediamento di attivita'
industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso, di commercio al
dettaglio e di prestazione di servizi. Nelle zone per insediamenti
produttivi puo' essere svolta anche attivita' di formazione e di
aggiornamento da parte di enti senza scopo di lucro, e possono essere
inoltre realizzate strutture d'interesse pubblico. Le attivita' o la
concentrazione delle stesse che, direttamente o per il traffico
veicolare indotto, comportano forti emissioni, anche odorigene,
nonche' le attivita' di commercio al dettaglio, sono ammissibili solo
in zone appositamente individuate, mediante modifica del piano
urbanistico comunale su iniziativa degli interessati. Tali attivita'
e la disciplina di tali zone sono individuate con regolamento di
esecuzione che la Giunta provinciale deve emanare entro il termine
perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Questa disciplina si applica anche qualora l'attivita' a forte
emissione intenda insediarsi in una zona per attrezzature collettive.
2. Il commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi
e' disciplinato nel rispetto della legislazione statale e
comunitaria, in ossequio allo Statuto di Autonomia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' in
conformita' con il dettato dell'articolo 6 della Costituzione
italiana e degli articoli 6, 7 e 8 della Convenzione Unesco del 20
ottobre 2005, in quanto il mantenimento di una popolazione stabile
costituisce elemento di salvaguardia dell'assetto del territorio e,
nel caso della provincia di Bolzano, presupposto per la permanenza
delle minoranze linguistiche ivi insediate.
3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone di
interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, singoli o
associati, ed in zone di interesse provinciale, per le quali e'
competente la Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici
comunali. Per il commercio al dettaglio devono essere individuate
apposite zone. Per le nuove zone per insediamenti produttivi deve
essere predisposto un piano di attuazione la cui disciplina e'
demandata ad apposito regolamento di esecuzione da emanare entro 180
giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, ad eccezione di
piccoli ampliamenti, oppure se una zona e' destinata all'insediamento
di un'unica impresa. Nel caso di attivita' di commercio al dettaglio
e/o di prestazione di servizi deve essere sempre predisposto un piano
di attuazione. In assenza di piano di attuazione possono essere
rilasciate concessioni edilizie per la ristrutturazione di edifici
esistenti, per la demolizione e ricostruzione di edifici, nonche' in
zone produttive in cui siano state edificate piu' del 75 per cento
delle aree. Nel caso di nuovi insediamenti produttivi la superficie
da destinare a spazi ad uso pubblico o ad attivita' collettive, a
verde pubblico e a parcheggi, e' determinata dalla Giunta provinciale
ai sensi dell'articolo 45, comma 1. Nel caso di nuove attivita' di
prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio che si insediano
sia in zone per insediamenti produttivi esistenti, che in nuove,
devono essere riservati spazi in sedime di zona per attrezzature
collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita
dall'articolo 5, comma 1, punto 2, del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444.
4. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attivita'
commerciali sia compatibile con la tutela dell'ambiente e
dell'ambiente urbano, nonche' con la salvaguardia del territorio
montano, e al fine di contenere il consumo di suolo quale bene comune
e risorsa non rinnovabile e di assicurare la priorita' del riuso
edilizio del suolo edificato esistente, nelle zone per insediamenti
produttivi puo' essere destinato ad attivita' di prestazione di
servizi e/o commercio al dettaglio complessivamente il 25 per cento
della cubatura ammissibile della zona, rispettivamente il 40 per
cento nei comuni con piu' di 30.000 abitanti. Il piano di attuazione
puo' prevedere una percentuale inferiore o una concentrazione della
quota disponibile per la zona su singoli lotti. In sede di prima
applicazione, di dette percentuali, visto l'elevato grado di utilizzo
per le attivita' diverse dal commercio al dettaglio nelle zone per
insediamenti produttivi esistenti, a seguito della disciplina
introdotta dalla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e
conservata sino alla legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, almeno
il 90 per cento e' riservato alle attivita' di prestazione di
servizi. Tale percentuale e' soggetta a verifica ed eventuale
modifica entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo,
a seguito di una rilevazione dell'esistente distribuzione delle
attivita' ammesse nelle zone per insediamenti produttivi e del loro
impatto e carico urbanistico sul territorio, svolta
dall'amministrazione provinciale in collaborazione con i Comuni. In
relazione agli esiti della rilevazione, con regolamento di
esecuzione, il limite del 90 per cento previsto per le attivita' di
prestazione di servizi, puo' essere abbassato fino al 75 per cento.
Ove la suddetta verifica non intervenga nel termine dei 12 mesi, la
percentuale riservata per le attivita' di prestazioni di servizi
viene automaticamente ridotta al 75 per cento. Nella determinazione
della quota disponibile per il commercio al dettaglio si tiene conto
anche delle attivita' gia' esistenti in base al previgente articolo
44-ter, comma 3. Le disposizioni del presente comma si applicano
altresi' alle strutture di vendita che all'entrata in vigore della
presente legge sono gia' state autorizzate o hanno legittimamente
iniziato la propria attivita' nelle zone per insediamenti produttivi,
qualora intendano destinare la propria superficie alla vendita di
merci diverse da quelle di cui al previ-gente articolo 44-ter, comma
3, come definite dalla delibera della Giunta provinciale n. 1895 del
9 dicembre 2013. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione,
nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio
viene esercitato secondo la disciplina del previgente articolo
44-ter, comma 3.
5. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio
e' ammesso senza limitazioni di superficie per le merci che, per
volume ed ingombro, per difficolta' connesse alla loro
movimentazione, nonche' a causa di eventuali limitazioni al traffico,
non possano essere offerte in misura sufficiente a soddisfare la
richiesta ed il fabbisogno nelle zone residenziali. Tali merci sono:
auto e motoveicoli a due o piu' ruote a propulsione autonoma, incluse
le macchine edili, macchinari e prodotti per l'agricoltura, materiali
edili, macchine utensili e combustibili, mobili e bevande in
confezioni formato all'ingrosso.
6. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio
esercitato nella forma del centro commerciale e della grande
struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetto, nelle
more dell'adeguamento della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2,
alla verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto
ambientale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ove per "autorita' competente" si intende il comitato
ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 aprile
2007, n. 2. Questa disciplina trova applicazione anche alle
comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio
2000, n. 7, e della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, qualora
tali comunicazioni, successivamente all'entrata in vigore del
presente articolo, vengano utilizzate nella forma del centro
commerciale o della grande struttura di vendita cui all'articolo 4,
comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.»
5. Alla fine del comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il
seguente periodo: «L'ente competente addebita ai proprietari delle
aree il pagamento delle relative quote dopo l'ultimazione dei
lavori.»
6. Al comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente periodo: «Gli interventi successivi per la
manutenzione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione
primaria sono di competenza e a carico del comune territorialmente
competente.»
7. Al comma 5 dell'articolo 66 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, le parole «a scopo residenziale»
sono soppresse.
8. Dopo il comma 2 dell'articolo 73 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente
comma:
«2-bis. Nelle zone produttive la parte del contributo di
concessione relativa alle opere di urbanizzazione primaria si intende
corrisposta con il pagamento dei costi determinati ai sensi
dell'articolo 48. Per successivi interventi edilizi in zone gia'
urbanizzate che riguardino cubature superiori rispetto a quelle
ammesse al momento dell'urbanizzazione dell'area, il contributo di
urbanizzazione e' calcolato in base alle modalita' di cui al comma 2
del presente articolo.»
9. Dopo l'articolo 126 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 126-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 126). - 1.
Richiamato l'articolo 30, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98,
l'articolo 126, comma 1, della presente legge, in relazione al
successivo articolo 134, abrogativo dell'articolo 51 del decreto del
Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, si
interpreta nel senso che, fino alla emanazione del regolamento di
attuazione di cui al comma 2 dell'articolo 126 della presente legge,
gli standard urbanistici sono definiti con gli strumenti urbanistici
di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.»
10. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 8 del presente articolo
trovano applicazione in relazione a tutti i provvedimenti che abbiano
ad oggetto l'addebito dei costi di urbanizzazione di cui all'articolo
48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, e che al momento dell'entrata in vigore della presente
legge non siano ancora definitivi o assolti, ad eccezione di quelli
contro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, siano pendenti controversie giuridiche.
11. Le attivita' di commercio al dettaglio in zone per insediamenti
produttivi per le quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia stata inoltrata la relativa comunicazione, ma
alle quali non corrisponda un effettivo esercizio, nonche' le
attivita' a cui sia stato dato inizio, ma il cui esercizio non sia
totalmente conforme alla comunicazione inoltrata, sono considerate,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non in essere e
la relativa comunicazione inefficace. Questa, se inoltrata
nuovamente, viene esaminata ai sensi delle disposizioni di cui al
comma 4. Le disposizioni di cui al presente comma trovano
applicazione anche nel caso in cui l'attivita' non abbia avuto inizio
in forza di provvedimenti amministrativi, anche se oggetto di
contenzioso giudiziario, salvo i casi di loro annullamento in base a
sentenza passata in giudicato.
Art. 9
Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14,
«Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e
distribuzione di energia elettrica»
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 10
ottobre 1997, n. 14, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. La Provincia intende dare avvio ad una riforma gestionale
nel settore dell'energia elettrica in Alto Adige. A tale scopo
promuove la costituzione di una societa' di capitali a partecipazione
totalitaria da parte dei maggiori enti pubblici della provincia di
Bolzano operanti nel settore a mezzo di societa' dagli stessi
partecipate, e puo' partecipare al capitale sociale della stessa o
assumere partecipazioni in una societa' gia' esistente. La
partecipazione puo' avvenire anche per mezzo di societa' il cui
capitale in ultima analisi e' detenuto per intero dai predetti enti.
Inoltre la Provincia e' autorizzata al conferimento o alla cessione
di azioni o quote di societa' da essa partecipate. In considerazione
della strategicita' che la riforma riveste per il territorio
dell'Alto Adige, essa e' finalizzata al coordinamento ed alla piu'
efficiente gestione industriale delle attivita' di cui all'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e
successive modifiche, e comporta, una volta intervenute le formali
intese o le convergenti deliberazioni dei suddetti enti pubblici, la
conferma o il trasferimento in favore della predetta societa' di
capitali della titolarita' delle autorizzazioni e delle concessioni
amministrative, rilasciate dalla Provincia o dagli enti locali,
inerenti ai vari rami aziendali interessati dall'aggregazione e
comporta altresi' la chiusura degli eventuali procedimenti in corso,
aventi ad oggetto le autorizzazioni e le concessioni amministrative
interessate dalle operazioni societarie di cui al presente articolo.»
Art. 10
Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10,
«Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura»
1. Dopo l'articolo 1-bis della legge provinciale 14 dicembre 1999,
n. 10, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 1-ter (Iscrizione nel registro delle imprese). - 1. In Alto
Adige sono esentate dall'iscrizione al registro delle imprese di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77, anche le
imprese che svolgono un'attivita' di cui all'articolo 1.»
Art. 11
Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, «Disposizioni
per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere
architettoniche»
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 21 maggio
2002, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«3. Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le
strutture ricettive ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995,
n. 12, e successive modifiche.»
Capo II
Semplificazioni
Art. 12
Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21,
«Ordinamento forestale»
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale
21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, e' aggiunto il
seguente periodo: «Il piano e' parificato a tutti gli effetti al
regolamento di esecuzione della presente legge.»
2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«1. Chi intende tagliare il legname deve comunicare il proprio
fabbisogno all'autorita' forestale. La relativa decisione sostituisce
qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25
luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonche' da altre
disposizioni vigenti in materia.»
3. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«5. Ai sensi della presente legge, per taglio ordinario si intende
il prelievo della ripresa decennale prevista nel piano di gestione
ovvero nella scheda boschiva di cui all'articolo 13».
4. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituito:
«1. La sessione forestale e' pubblica ed e' tenuta in ogni comune
di norma una volta all'anno. Nella sessione forestale vengono
presentate innovazioni, concordati obiettivi e programmi annuali con
altre amministrazioni e rilasciate autorizzazioni.»
5. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituito:
«2. Le attrezzature acquistate possono essere affidate dalla
Ripartizione provinciale Foreste all'Unione provinciale dei corpi dei
vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige. In tal caso dette
attrezzature vengono dismesse dall'inventario dei beni mobili della
Provincia dalla data del verbale di consegna.»
6. La rubrica dell'articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituita: «Bosco e selvaggina».
7. I commi 3 e 4 dell'articolo 29 della legge provinciale 21
ottobre 1996, n. 21, sono cosi' sostituiti:
«3. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono
previste apposite misure per garantire l'equilibrio tra bosco e
ungulati.
4. Chi non osserva una disposizione del presente articolo, soggiace
alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300 euro. Qualora il
trasgressore non possa essere individuato, per la violazione risponde
il legale rappresentante della riserva di caccia di diritto oppure
della riserva privata di caccia.»
8. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 56 della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e' soppressa.
9. Il comma 3 dell'articolo 56 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituito:
«3. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono
fissati il numero, la denominazione e le competenze delle stazioni
forestali e dei posti di custodia ittico-venatoria.»
Art. 13
Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, «Norme in
materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti
elettrici»
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 30 settembre
2005, n. 7, e successive modifiche, la parola: «immediata» e'
soppressa ed alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Per le
derivazioni a scopo idroelettrico l'interruzione della derivazione
deve essere immediata senza eccezioni.»
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 30 settembre
2005, n. 7, e successive modifiche, dopo la parola: «riguardano» sono
inserite le parole: «la modifica dello scopo di utilizzo,».
Art. 14
Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, «Disposizioni
in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il
triennio 2006-2008»
1. Prima dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 19-bis della
legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, e'
inserito il seguente periodo: «Una parte di questo canone annuo
aggiuntivo puo' anche essere versato, d'intesa con i comuni
rivieraschi e il concessionario, direttamente ai comuni rivieraschi.»
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19-bis della legge provinciale 20
luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, e' inserito il seguente
comma:
«1-bis. Per le grandi concessioni idroelettriche riguardanti le
centrali ad acqua fluente scadute entro il 31 dicembre 2010 e per le
quali alla data suddetta si sia conclusa la procedura a evidenza
pubblica per l'individuazione del nuovo concessionario, ma utilizzate
da terzi, l'utilizzatore della centrale deve versare alla Provincia
e/o ai comuni rivieraschi un canone annuo aggiuntivo per progetti di
compensazione ambientale nella misura di 44 euro per ogni kW di
potenza nominale media di concessione per il biennio 2014/2015. Per
il triennio 2011/2013 resta fermo l'obbligo per l'utilizzatore di
versare un canone aggiuntivo per progetti di compensazione ambientale
nella misura pari a quanto offerto dal vincitore in sede di detta
procedura, nel limite massimo del 2 per cento dei ricavi realizzati
nello stesso periodo dalla centrale.»
Art. 15
Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, «Disposizioni
in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile»
1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio
2010, n. 9, e' cosi' sostituito:
«6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con
contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa
statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.»
Art. 16
Modifica della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, «Disposizioni o
interventi per la valorizzazione dei parchi naturali»
1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge provinciale 12 marzo
1981, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«7. Per la partecipazione alle sedute non sono liquidati compensi.»
Capo III
Abrogazioni di norme e disposizione finanziaria
Art. 17
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) il comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale 28
novembre 2001, n. 17;
b) il comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21;
c) l'articolo 36-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n.
14;
d) il comma 2 dell'articolo 35, l'articolo 44-ter e il secondo
periodo del comma 3 dell'articolo 52 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13;
e) l'articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e
successive modifiche.
Art. 18
Disposizione finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, la presente legge
non comporta nuovi o maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2014.
2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e'
stabilita con legge finanziaria annuale.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 23 ottobre 2014
KOMPATSCHER
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 2014, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela
del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione
civile e agricoltura.
(GU n.50 del 20-12-2014)
Capo I
Disposizioni urgenti
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 28 ottobre 2014)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1,
«Norme per la tutela dell'apicoltura»
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 29 giugno
1989, n. 1, e' cosi' sostituito:
«1. Al fine di garantire l'allevamento delle api in purezza, la
Giunta provinciale, su proposta del direttore dell'Ufficio
provinciale Zootecnia, puo' individuare zone protette idonee a tale
tipo di riproduzione delle api. Un'area puo' essere individuata come
zona protetta solo se e' associata ad una stazione di fecondazione in
purezza.»
Art. 2
Modifica della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, «Misure per la
protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei
vivai»
1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 2-ter (Utilizzo dei prodotti fitosanitari). - 1. Per
prevenire effetti negativi sulla proprieta' pubblica e privata
nonche' danni a persone, animali o cose, la Giunta provinciale emana,
in osservanza della normativa comunitaria e nazionale vigente,
particolari prescrizioni in materia di utilizzo dei prodotti
fitosanitari. I relativi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 soggiace alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 5.000,00 euro per
colture erbacee e fino a 10.000 euro per colture arboree.
3. La vigilanza delle presenti prescrizioni viene esercitata dalle
competenti autorita' a livello statale, provinciale e comunale.
Queste provvedono all'accertamento delle violazioni. Le
corrispondenti sanzioni amministrative sono irrogate dal sindaco
competente e spettano all'amministrazione comunale."
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 marzo
1981, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«3. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 soggiace alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.»
Art. 3
Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001,
n. 17, «Legge sui masi chiusi»
1. L'articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
"Art. 21 (Tentativo di conciliazione). - 1. Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un
adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la
capacita' produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria,
all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla
divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso costituisca
parte dell'asse ereditario, oppure propone in giudizio una domanda di
usucapione del diritto di proprieta' di un maso chiuso o parte di
esso, e' tenuto a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.
2. Su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura
la Giunta provinciale puo' incaricare un'altra persona idonea, invece
del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale
Agricoltura, di esperire il tentativo di conciliazione.
3. Al tentativo di conciliazione possono partecipare d'ufficio
esperti in materia di agricoltura e/o funzionari e funzionarie della
Ripartizione provinciale Agricoltura.
4. La comunicazione introduttiva del tentativo di conciliazione
deve contenere l'oggetto della controversia.
5. Non e' necessario che le parti siano presenti personalmente,
purche' siano rappresentate da persone a tal fine delegate. A tale
scopo basta soltanto una procura semplice sottoscritta dalla persona
rappresentata, che contempli anche il diritto di conciliare.
6. L'esito della conciliazione e' formalizzato in un verbale di
conciliazione, che e' sottoscritto dalle parti e dal direttore/dalla
direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o dalla persona
incaricata di esperire il tentativo di conciliazione.
7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, nelle materie di cui al comma 1 del presente
articolo il tentativo di conciliazione qui disciplinato viene
esperito in luogo del procedimento di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali.
8. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive
modifiche.»
2. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale 28 novembre
2001, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«2. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti
la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso chiuso e
la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le
disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice
di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto
dall'articolo 410 del codice di procedura civile e' esperito presso
la Ripartizione provinciale Agricoltura. Alla procedura si applicano
i commi da 2 a 8 dell'articolo 21 della presente legge.»
Art. 4
Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11,
«Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura»
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre
1998, n. 11, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale
puo' concedere pagamenti diretti, contributi di parte corrente,
contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi
per il rimborso di prestiti per:
a) investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole o
associate;
b) investimenti edili e tecnici nonche' la formazione in imprese
di trasformazione e commercializzazione;
c) edilizia abitativa rurale;
d) infrastrutture in zone rurali;
e) promozione della proprieta' coltivatrice e miglioramento delle
strutture aziendali rurali;
f) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare misure e
investimenti volti a diffondere l'agricoltura biologica;
g) miglioramento della zootecnia, del benessere e della salute
animale nonche' promozione dell'attivita' delle organizzazioni nel
settore della zootecnia e in quello lattiero-caseario;
h) mortalita' del bestiame;
i) lotta alle epizoozie;
j) misure di emergenza in agricoltura, servizi di sostituzione;
k) rimozione dei danni causati da calamita' naturali o awerse
condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;
l) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, azioni
promozionali;
m) miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione
vegetale;
n) provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;
o) trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione;
p) servizi di consulenza;
q) innovazione e progetti dimostrativi;
r) primo insediamento di giovani agricoltrici e agricoltori;
s) investimenti finalizzati a creare una situazione piu'
favorevole alla famiglia.»
Art. 5
Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»
1. Ovunque ricorrano nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14,
le parole: «organi di polizia forestale» sono sostituite con le
parole: «appartenenti al Corpo forestale provinciale».
2. L'articolo 40-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14,
e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«Art. 40-bis (Sospensione del permesso di caccia). - 1. Il
direttore dell'ufficio provinciale competente per la caccia dispone,
dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale
nei confronti del cacciatore, a seconda della gravita'
dell'infrazione, la sospensione del permesso annuale o del permesso
d'ospite di caccia, per un periodo da un mese a quattro anni, oppure
limita il permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi:
a) esercizio di caccia con mezzi vietati oppure senza la
prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante
il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto;
b) abbattimento di specie non autorizzate oppure di esemplari di
specie cacciabili non autorizzati per sesso o classi d'eta';
c) per altre infrazioni delle norme sulla caccia;
d) per l'infrazione delle norme vigenti in materia di sicurezza
pubblica e tutela degli animali.
2. Il provvedimento diviene efficace con decorrenza dalla stagione
venatoria successiva al novantesimo giorno dalla notificazione della
sospensione del permesso di caccia.
3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la sospensione
oppure la limitazione del permesso di caccia.»
Art. 6
Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8,
«Norme per la tutela della qualita' dell'aria»
1. Dopo l'articolo 7-bis della legge provinciale 16 marzo 2000, n.
8, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 7-ter (Classificazione e controllo). - 1. Per impianto di
combustione si intende un dispositivo tecnico in cui sono ossidati
combustibili al fine di utilizzare l'energia cosi' prodotta.
2. Per impianto termico si intende un impianto di combustione
destinato alla produzione di calore, costituito da uno o piu'
generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile quando
la produzione di calore e' esclusivamente destinata al riscaldamento
di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.
3. Gli impianti di combustione previsti negli allegati A e B devono
rispettare i valori limite di emissione e le disposizioni di cui
all'allegato C.
4. L'allegato D stabilisce i valori limite di emissione, la
periodicita' e le modalita' dei controlli per gli impianti termici
non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3. Nello stesso
allegato sono inoltre specificati i tipi d'impianto e le tipologie
dei controlli che possono essere eseguiti dai controllori e dalle
controllore fumi. L'autorizzazione all'esecuzione dei controlli e'
rilasciata dall'Agenzia provinciale per l'ambiente.
5. L'allegato D fissa i requisiti per il "controllore fumi" e la
"controllore fumi". I controllori e le controllore fumi devono
soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialita' e corretta
gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti
accertano delle irregolarita' o violazioni di legge nell'attivita' di
controllo e verifica effettuata dalle persone in argomento, a carico
delle stesse si applica una sanzione amministrativa da 10 fino a 20
volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione; in caso di
recidiva la Giunta provinciale revoca al controllore o alla
controllora fumi l'autorizzazione a eseguire i controlli di cui al
comma 4.»
Art. 7
Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, «Interventi
per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a
seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamita' naturali»
1. Dopo l'articolo 8-bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n.
34, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 8-ter - 1. Al fine di dare un concreto aiuto alle popolazioni
della Regione Sardegna colpite dagli eventi alluvionali del 2013 e'
autorizzata la spesa di 500.000,00 euro a carico del bilancio
provinciale 2014, da impegnarsi per le iniziative e con le modalita'
indicate dalla Giunta provinciale.
2. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione
del comma 1, ammontanti a 500.000,00 euro, si provvede mediante
riduzione di pari importo del fondo globale per far fronte ad oneri
derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, di cui al capitolo
27210.00 del piano di gestione del bilancio 2014.»
Art. 8
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
«Legge urbanistica provinciale»
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«1. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del
territorio e' l'organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale,
preposto ad esprimere pareri e valutazioni tecniche nell'ambito dei
procedimenti di sviluppo del territorio e di tutela del paesaggio di
competenza della Provincia. La Commissione e' composta da:
a) il direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio
e sviluppo del territorio, in qualita' di presidente;
b) un esperto in materia di pianificazione territoriale o
urbanistica;
c) un esperto in materia di ecologia del paesaggio;
d) un esperto in materia di silvicoltura designato dalla
Ripartizione provinciale Foreste;
e) un esperto in materia di agricoltura designato dalla
Ripartizione provinciale Agricoltura;
f) un esperto designato dal Consiglio dei comuni;
g) un esperto in scienze naturali.»
2. La rubrica dell'articolo 40 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:
«Convenzione con i proprietari o assegnatari».
3. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«2. Prima del rilascio di singole concessioni edilizie il comune
stipula una convenzione con i proprietari o assegnatari delle
relative aree che preveda:
a) l'assunzione a carico del proprietario o degli assegnatari
degli oneri relativi all'elaborazione del piano di attuazione ed alla
progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria,
di una quota parte di quelle opere che siano necessarie per
allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona,
nonche' del contributo per l'urbanizzazione secondaria; gli oneri
sono determinati in proporzione alla volumetria ammessa in base al
piano di attuazione. Per i lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria, delegati ai proprietari o assegnatari, non trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche, in base all'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modifiche;
b) i termini entro i quali le opere devono essere realizzate, in
osservanza dei periodi di tempo previsti dal programma pluriennale di
attuazione di cui all'articolo 24.»
4. L'articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi). - 1. Le zone per
insediamenti produttivi sono destinate all'insediamento di attivita'
industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso, di commercio al
dettaglio e di prestazione di servizi. Nelle zone per insediamenti
produttivi puo' essere svolta anche attivita' di formazione e di
aggiornamento da parte di enti senza scopo di lucro, e possono essere
inoltre realizzate strutture d'interesse pubblico. Le attivita' o la
concentrazione delle stesse che, direttamente o per il traffico
veicolare indotto, comportano forti emissioni, anche odorigene,
nonche' le attivita' di commercio al dettaglio, sono ammissibili solo
in zone appositamente individuate, mediante modifica del piano
urbanistico comunale su iniziativa degli interessati. Tali attivita'
e la disciplina di tali zone sono individuate con regolamento di
esecuzione che la Giunta provinciale deve emanare entro il termine
perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Questa disciplina si applica anche qualora l'attivita' a forte
emissione intenda insediarsi in una zona per attrezzature collettive.
2. Il commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi
e' disciplinato nel rispetto della legislazione statale e
comunitaria, in ossequio allo Statuto di Autonomia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' in
conformita' con il dettato dell'articolo 6 della Costituzione
italiana e degli articoli 6, 7 e 8 della Convenzione Unesco del 20
ottobre 2005, in quanto il mantenimento di una popolazione stabile
costituisce elemento di salvaguardia dell'assetto del territorio e,
nel caso della provincia di Bolzano, presupposto per la permanenza
delle minoranze linguistiche ivi insediate.
3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone di
interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, singoli o
associati, ed in zone di interesse provinciale, per le quali e'
competente la Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici
comunali. Per il commercio al dettaglio devono essere individuate
apposite zone. Per le nuove zone per insediamenti produttivi deve
essere predisposto un piano di attuazione la cui disciplina e'
demandata ad apposito regolamento di esecuzione da emanare entro 180
giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, ad eccezione di
piccoli ampliamenti, oppure se una zona e' destinata all'insediamento
di un'unica impresa. Nel caso di attivita' di commercio al dettaglio
e/o di prestazione di servizi deve essere sempre predisposto un piano
di attuazione. In assenza di piano di attuazione possono essere
rilasciate concessioni edilizie per la ristrutturazione di edifici
esistenti, per la demolizione e ricostruzione di edifici, nonche' in
zone produttive in cui siano state edificate piu' del 75 per cento
delle aree. Nel caso di nuovi insediamenti produttivi la superficie
da destinare a spazi ad uso pubblico o ad attivita' collettive, a
verde pubblico e a parcheggi, e' determinata dalla Giunta provinciale
ai sensi dell'articolo 45, comma 1. Nel caso di nuove attivita' di
prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio che si insediano
sia in zone per insediamenti produttivi esistenti, che in nuove,
devono essere riservati spazi in sedime di zona per attrezzature
collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita
dall'articolo 5, comma 1, punto 2, del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444.
4. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attivita'
commerciali sia compatibile con la tutela dell'ambiente e
dell'ambiente urbano, nonche' con la salvaguardia del territorio
montano, e al fine di contenere il consumo di suolo quale bene comune
e risorsa non rinnovabile e di assicurare la priorita' del riuso
edilizio del suolo edificato esistente, nelle zone per insediamenti
produttivi puo' essere destinato ad attivita' di prestazione di
servizi e/o commercio al dettaglio complessivamente il 25 per cento
della cubatura ammissibile della zona, rispettivamente il 40 per
cento nei comuni con piu' di 30.000 abitanti. Il piano di attuazione
puo' prevedere una percentuale inferiore o una concentrazione della
quota disponibile per la zona su singoli lotti. In sede di prima
applicazione, di dette percentuali, visto l'elevato grado di utilizzo
per le attivita' diverse dal commercio al dettaglio nelle zone per
insediamenti produttivi esistenti, a seguito della disciplina
introdotta dalla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e
conservata sino alla legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, almeno
il 90 per cento e' riservato alle attivita' di prestazione di
servizi. Tale percentuale e' soggetta a verifica ed eventuale
modifica entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo,
a seguito di una rilevazione dell'esistente distribuzione delle
attivita' ammesse nelle zone per insediamenti produttivi e del loro
impatto e carico urbanistico sul territorio, svolta
dall'amministrazione provinciale in collaborazione con i Comuni. In
relazione agli esiti della rilevazione, con regolamento di
esecuzione, il limite del 90 per cento previsto per le attivita' di
prestazione di servizi, puo' essere abbassato fino al 75 per cento.
Ove la suddetta verifica non intervenga nel termine dei 12 mesi, la
percentuale riservata per le attivita' di prestazioni di servizi
viene automaticamente ridotta al 75 per cento. Nella determinazione
della quota disponibile per il commercio al dettaglio si tiene conto
anche delle attivita' gia' esistenti in base al previgente articolo
44-ter, comma 3. Le disposizioni del presente comma si applicano
altresi' alle strutture di vendita che all'entrata in vigore della
presente legge sono gia' state autorizzate o hanno legittimamente
iniziato la propria attivita' nelle zone per insediamenti produttivi,
qualora intendano destinare la propria superficie alla vendita di
merci diverse da quelle di cui al previ-gente articolo 44-ter, comma
3, come definite dalla delibera della Giunta provinciale n. 1895 del
9 dicembre 2013. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione,
nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio
viene esercitato secondo la disciplina del previgente articolo
44-ter, comma 3.
5. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio
e' ammesso senza limitazioni di superficie per le merci che, per
volume ed ingombro, per difficolta' connesse alla loro
movimentazione, nonche' a causa di eventuali limitazioni al traffico,
non possano essere offerte in misura sufficiente a soddisfare la
richiesta ed il fabbisogno nelle zone residenziali. Tali merci sono:
auto e motoveicoli a due o piu' ruote a propulsione autonoma, incluse
le macchine edili, macchinari e prodotti per l'agricoltura, materiali
edili, macchine utensili e combustibili, mobili e bevande in
confezioni formato all'ingrosso.
6. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio
esercitato nella forma del centro commerciale e della grande
struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetto, nelle
more dell'adeguamento della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2,
alla verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto
ambientale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ove per "autorita' competente" si intende il comitato
ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 aprile
2007, n. 2. Questa disciplina trova applicazione anche alle
comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio
2000, n. 7, e della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, qualora
tali comunicazioni, successivamente all'entrata in vigore del
presente articolo, vengano utilizzate nella forma del centro
commerciale o della grande struttura di vendita cui all'articolo 4,
comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.»
5. Alla fine del comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il
seguente periodo: «L'ente competente addebita ai proprietari delle
aree il pagamento delle relative quote dopo l'ultimazione dei
lavori.»
6. Al comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente periodo: «Gli interventi successivi per la
manutenzione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione
primaria sono di competenza e a carico del comune territorialmente
competente.»
7. Al comma 5 dell'articolo 66 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, le parole «a scopo residenziale»
sono soppresse.
8. Dopo il comma 2 dell'articolo 73 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente
comma:
«2-bis. Nelle zone produttive la parte del contributo di
concessione relativa alle opere di urbanizzazione primaria si intende
corrisposta con il pagamento dei costi determinati ai sensi
dell'articolo 48. Per successivi interventi edilizi in zone gia'
urbanizzate che riguardino cubature superiori rispetto a quelle
ammesse al momento dell'urbanizzazione dell'area, il contributo di
urbanizzazione e' calcolato in base alle modalita' di cui al comma 2
del presente articolo.»
9. Dopo l'articolo 126 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 126-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 126). - 1.
Richiamato l'articolo 30, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98,
l'articolo 126, comma 1, della presente legge, in relazione al
successivo articolo 134, abrogativo dell'articolo 51 del decreto del
Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, si
interpreta nel senso che, fino alla emanazione del regolamento di
attuazione di cui al comma 2 dell'articolo 126 della presente legge,
gli standard urbanistici sono definiti con gli strumenti urbanistici
di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.»
10. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 8 del presente articolo
trovano applicazione in relazione a tutti i provvedimenti che abbiano
ad oggetto l'addebito dei costi di urbanizzazione di cui all'articolo
48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, e che al momento dell'entrata in vigore della presente
legge non siano ancora definitivi o assolti, ad eccezione di quelli
contro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, siano pendenti controversie giuridiche.
11. Le attivita' di commercio al dettaglio in zone per insediamenti
produttivi per le quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia stata inoltrata la relativa comunicazione, ma
alle quali non corrisponda un effettivo esercizio, nonche' le
attivita' a cui sia stato dato inizio, ma il cui esercizio non sia
totalmente conforme alla comunicazione inoltrata, sono considerate,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non in essere e
la relativa comunicazione inefficace. Questa, se inoltrata
nuovamente, viene esaminata ai sensi delle disposizioni di cui al
comma 4. Le disposizioni di cui al presente comma trovano
applicazione anche nel caso in cui l'attivita' non abbia avuto inizio
in forza di provvedimenti amministrativi, anche se oggetto di
contenzioso giudiziario, salvo i casi di loro annullamento in base a
sentenza passata in giudicato.
Art. 9
Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14,
«Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e
distribuzione di energia elettrica»
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 10
ottobre 1997, n. 14, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. La Provincia intende dare avvio ad una riforma gestionale
nel settore dell'energia elettrica in Alto Adige. A tale scopo
promuove la costituzione di una societa' di capitali a partecipazione
totalitaria da parte dei maggiori enti pubblici della provincia di
Bolzano operanti nel settore a mezzo di societa' dagli stessi
partecipate, e puo' partecipare al capitale sociale della stessa o
assumere partecipazioni in una societa' gia' esistente. La
partecipazione puo' avvenire anche per mezzo di societa' il cui
capitale in ultima analisi e' detenuto per intero dai predetti enti.
Inoltre la Provincia e' autorizzata al conferimento o alla cessione
di azioni o quote di societa' da essa partecipate. In considerazione
della strategicita' che la riforma riveste per il territorio
dell'Alto Adige, essa e' finalizzata al coordinamento ed alla piu'
efficiente gestione industriale delle attivita' di cui all'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e
successive modifiche, e comporta, una volta intervenute le formali
intese o le convergenti deliberazioni dei suddetti enti pubblici, la
conferma o il trasferimento in favore della predetta societa' di
capitali della titolarita' delle autorizzazioni e delle concessioni
amministrative, rilasciate dalla Provincia o dagli enti locali,
inerenti ai vari rami aziendali interessati dall'aggregazione e
comporta altresi' la chiusura degli eventuali procedimenti in corso,
aventi ad oggetto le autorizzazioni e le concessioni amministrative
interessate dalle operazioni societarie di cui al presente articolo.»
Art. 10
Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10,
«Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura»
1. Dopo l'articolo 1-bis della legge provinciale 14 dicembre 1999,
n. 10, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 1-ter (Iscrizione nel registro delle imprese). - 1. In Alto
Adige sono esentate dall'iscrizione al registro delle imprese di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77, anche le
imprese che svolgono un'attivita' di cui all'articolo 1.»
Art. 11
Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, «Disposizioni
per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere
architettoniche»
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 21 maggio
2002, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«3. Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le
strutture ricettive ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995,
n. 12, e successive modifiche.»
Capo II
Semplificazioni
Art. 12
Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21,
«Ordinamento forestale»
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale
21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, e' aggiunto il
seguente periodo: «Il piano e' parificato a tutti gli effetti al
regolamento di esecuzione della presente legge.»
2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«1. Chi intende tagliare il legname deve comunicare il proprio
fabbisogno all'autorita' forestale. La relativa decisione sostituisce
qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25
luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonche' da altre
disposizioni vigenti in materia.»
3. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«5. Ai sensi della presente legge, per taglio ordinario si intende
il prelievo della ripresa decennale prevista nel piano di gestione
ovvero nella scheda boschiva di cui all'articolo 13».
4. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituito:
«1. La sessione forestale e' pubblica ed e' tenuta in ogni comune
di norma una volta all'anno. Nella sessione forestale vengono
presentate innovazioni, concordati obiettivi e programmi annuali con
altre amministrazioni e rilasciate autorizzazioni.»
5. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituito:
«2. Le attrezzature acquistate possono essere affidate dalla
Ripartizione provinciale Foreste all'Unione provinciale dei corpi dei
vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige. In tal caso dette
attrezzature vengono dismesse dall'inventario dei beni mobili della
Provincia dalla data del verbale di consegna.»
6. La rubrica dell'articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituita: «Bosco e selvaggina».
7. I commi 3 e 4 dell'articolo 29 della legge provinciale 21
ottobre 1996, n. 21, sono cosi' sostituiti:
«3. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono
previste apposite misure per garantire l'equilibrio tra bosco e
ungulati.
4. Chi non osserva una disposizione del presente articolo, soggiace
alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300 euro. Qualora il
trasgressore non possa essere individuato, per la violazione risponde
il legale rappresentante della riserva di caccia di diritto oppure
della riserva privata di caccia.»
8. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 56 della legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e' soppressa.
9. Il comma 3 dell'articolo 56 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituito:
«3. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono
fissati il numero, la denominazione e le competenze delle stazioni
forestali e dei posti di custodia ittico-venatoria.»
Art. 13
Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, «Norme in
materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti
elettrici»
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 30 settembre
2005, n. 7, e successive modifiche, la parola: «immediata» e'
soppressa ed alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Per le
derivazioni a scopo idroelettrico l'interruzione della derivazione
deve essere immediata senza eccezioni.»
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 30 settembre
2005, n. 7, e successive modifiche, dopo la parola: «riguardano» sono
inserite le parole: «la modifica dello scopo di utilizzo,».
Art. 14
Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, «Disposizioni
in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il
triennio 2006-2008»
1. Prima dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 19-bis della
legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, e'
inserito il seguente periodo: «Una parte di questo canone annuo
aggiuntivo puo' anche essere versato, d'intesa con i comuni
rivieraschi e il concessionario, direttamente ai comuni rivieraschi.»
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19-bis della legge provinciale 20
luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, e' inserito il seguente
comma:
«1-bis. Per le grandi concessioni idroelettriche riguardanti le
centrali ad acqua fluente scadute entro il 31 dicembre 2010 e per le
quali alla data suddetta si sia conclusa la procedura a evidenza
pubblica per l'individuazione del nuovo concessionario, ma utilizzate
da terzi, l'utilizzatore della centrale deve versare alla Provincia
e/o ai comuni rivieraschi un canone annuo aggiuntivo per progetti di
compensazione ambientale nella misura di 44 euro per ogni kW di
potenza nominale media di concessione per il biennio 2014/2015. Per
il triennio 2011/2013 resta fermo l'obbligo per l'utilizzatore di
versare un canone aggiuntivo per progetti di compensazione ambientale
nella misura pari a quanto offerto dal vincitore in sede di detta
procedura, nel limite massimo del 2 per cento dei ricavi realizzati
nello stesso periodo dalla centrale.»
Art. 15
Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, «Disposizioni
in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile»
1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio
2010, n. 9, e' cosi' sostituito:
«6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con
contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa
statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.»
Art. 16
Modifica della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, «Disposizioni o
interventi per la valorizzazione dei parchi naturali»
1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge provinciale 12 marzo
1981, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«7. Per la partecipazione alle sedute non sono liquidati compensi.»
Capo III
Abrogazioni di norme e disposizione finanziaria
Art. 17
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) il comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale 28
novembre 2001, n. 17;
b) il comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21;
c) l'articolo 36-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n.
14;
d) il comma 2 dell'articolo 35, l'articolo 44-ter e il secondo
periodo del comma 3 dell'articolo 52 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13;
e) l'articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e
successive modifiche.
Art. 18
Disposizione finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, la presente legge
non comporta nuovi o maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2014.
2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e'
stabilita con legge finanziaria annuale.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 23 ottobre 2014
KOMPATSCHER