Individuazioni beni proprietà Stato
Pubblico
Sabato, 20 Dicembre, 2014 - 01:00
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 15 dicembre 2014
Individuazione di beni immobili di proprieta' dello Stato. (Decreto
n. 31628). (14A09762)
(GU n.294 del 19-12-2014)
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante
«Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n.
410;
Visto l'art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che
prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio
immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei
beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Visto l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale previdenza
sociale, trasmesso con nota n. 0051.05/12/2014.0015711 in cui il
medesimo Ente ha individuato immobili di proprieta' dello stesso;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410,
attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere
all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere
sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in
legge 23 novembre 2001, n. 410.
Decreta:
Art. 1
Sono di proprieta' dell'Istituto nazionale previdenza sociale i
beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente
parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli
immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale, e produce
ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del
codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni
in catasto.
Art. 3
Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e'
ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
Art. 4
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
Art. 5
Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli
accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla
documentazione trasmessa.
Art. 6
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti
dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2014
Il direttore: Reggi
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Note: Il locale al piano seminterrato del complesso immobiliare
di Firenze, sotto il piazzale adibito a parcheggio nella corte
interna, non risulta accatastato e perimetrato.