Impianti pubblicitari e rinnovo tacito - profili di discrezionalità della PA
Pubblico
Giovedì, 18 Dicembre, 2014 - 01:00
Impianti pubblicitari e mancanza di rinnovo
Sul tema del mancato rinnovo di impianti pubblicitari si segnala la seguente giurisprudenza:
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 05-07-2012, n. 716
"Il Comune è chiamato ad esercitare, quanto all'autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari, un potere caratterizzato da profili di discrezionalità, in quanto titolare sia delle funzioni relative alla sicurezza della circolazione (ciò che comporta la titolarità del potere autorizzatorio dell'installazione di impianti pubblicitari, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada - D.Lgs. 285/1992), sia di quelle relative all'uso del proprio territorio, anche sotto l'aspetto dei monumenti, dell'estetica cittadina e del paesaggio, ben potendo individuare limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie, in connessione ad esigenze di pubblico interesse."
T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, 05-07-2006, n. 1327
"La mancanza di un piano degli impianti pubblicitari dedotta dal comune è di ostacolo sia al rilascio dell'autorizzazione ed istallare nuovi impianti, sia al rinnovo della autorizzazione al mantenimento degli impianti preesistenti dopo la scadenza del termine triennale di efficacia."
Cons. Stato Sez. V, 24-03-2006, n. 1535
"La mancanza di un piano degli impianti pubblicitari del Comune è di ostacolo sia al rilascio dell'autorizzazione ed istallare nuovi impianti, sia al rinnovodella autorizzazione al mantenimento degli impianti preesistenti dopo la scadenza del termine triennale di efficacia; inoltre, l'assenza dello strumento programmatorio, esime il Comune dal motivare le ragioni del diniego anche quando sia mutato il contesto fattuale a causa delle vicende giudiziarie che hanno investito i rapporti fra società e Comune."
T.A.R. Lazio Sez. II, 14-11-1989, n. 1620
"Le concessioni-autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari su strade" comunali relative alla pubblicità annuale prevista dall'art. 21 ultimo comma, d. p. r. 26 ottobre 1972 n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 bis, l. 9 agosto 1986 n. 488) debbono ritenersi legate ad un termine di validità; pertanto l'amministrazione, alla prevista scadenza naturale, ben può, con atto da qualificarsi come diniego di rinnovo e non come revoca, far cessare la pubblicità assentita sulle strade comunali ove, nella sua discrezionalità, stimi non più rispondente al pubblico interesse consentirne il rinnovo."
Trib. Roma, 25-02-1994
"La disciplina delle concessioni per la installazione di impianti pubblicitari negli spazi urbani pubblici, essendo primariamente destinata a salvaguardare interessi pubblici generali, conferisce all'amministrazione poteri di carattere discrezionale, con la conseguenza che il privato può vantare solo un interesse legittimo a concessioni iniziali o a sue rinnovazioni, e non può invocare il risarcimento del danno in caso di illegittimo diniego di rinnovo della concessione."