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Il testo del c.d. Job Act

Pubblico
Martedì, 16 Dicembre, 2014 - 01:00

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 
Deleghe  al  Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,  nonche'
in materia di riordino della disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  e
dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione  delle  esigenze
di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) 
(GU n.290 del 15-12-2014)
  Vigente al: 16-12-2014   
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Allo  scopo  di   assicurare,   in   caso   di   disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano
espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero   siano   beneficiari   di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo e'  delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
uno  o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino   della
normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) con riferimento  agli  strumenti  di  tutela  in  costanza  di
rapporto di lavoro: 
      1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni  salariali  in
caso di cessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo  di
essa; 
      2)  semplificazione  delle  procedure  burocratiche  attraverso
l'incentivazione di strumenti  telematici  e  digitali,  considerando
anche la  possibilita'  di  introdurre  meccanismi  standardizzati  a
livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti
certi ed esigibili; 
      3) necessita' di regolare  l'accesso  alla  cassa  integrazione
guadagni  solo  a   seguito   di   esaurimento   delle   possibilita'
contrattuali  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro,   eventualmente
destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione
a favore dei contratti di solidarieta'; 
      4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare  al  numero
massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di  intervento  della
cassa integrazione guadagni  ordinaria  e  della  cassa  integrazione
guadagni   straordinaria   e   individuazione   dei   meccanismi   di
incentivazione della rotazione; 
      5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte  delle
imprese utilizzatrici; 
      6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e  rimodulazione
degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo; 
      7)  revisione   dell'ambito   di   applicazione   della   cassa
integrazione guadagni  ordinaria  e  straordinaria  e  dei  fondi  di
solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
fissando un termine certo  per  l'avvio  dei  fondi  medesimi,  anche
attraverso   l'introduzione   di   meccanismi    standardizzati    di
concessione,  e  previsione  della  possibilita'  di  destinare   gli
eventuali  risparmi  di   spesa   derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui alla  presente  lettera  al  finanziamento  delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 
      8) revisione dell'ambito di  applicazione  e  delle  regole  di
funzionamento  dei  contratti  di   solidarieta',   con   particolare
riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
nonche' alla messa a regime dei  contratti  di  solidarieta'  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236; 
    b)  con  riferimento  agli  strumenti  di  sostegno  in  caso  di
disoccupazione involontaria: 
      1)  rimodulazione  dell'Assicurazione  sociale  per   l'impiego
(ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti
ordinari  e  ai  trattamenti  brevi,  rapportando   la   durata   dei
trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; 
      2)  incremento  della  durata  massima  per  i  lavoratori  con
carriere contributive piu' rilevanti; 
      3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI,  con
estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, fino al  suo  superamento,  e  con  l'esclusione  degli
amministratori  e  sindaci,  mediante  l'abrogazione  degli   attuali
strumenti  di  sostegno  del  reddito,  l'eventuale  modifica   delle
modalita' di accreditamento dei contributi  e  l'automaticita'  delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a  regime,  un  periodo
almeno biennale di sperimentazione a risorse definite; 
      4) introduzione di massimali in  relazione  alla  contribuzione
figurativa; 
      5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di  una
prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai
lavoratori, in disoccupazione  involontaria,  che  presentino  valori
ridotti dell'indicatore della situazione economica  equivalente,  con
previsione  di  obblighi  di  partecipazione   alle   iniziative   di
attivazione proposte dai servizi competenti; 
      6) eliminazione dello stato di  disoccupazione  come  requisito
per l'accesso a servizi di carattere assistenziale; 
    c) attivazione del  soggetto  beneficiario  degli  ammortizzatori
sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e  interventi  che
incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto
dal comma 4, lettera v); 
    d)  previsione  che  il  coinvolgimento   attivo   del   soggetto
beneficiario dei trattamenti di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  possa
consistere anche nello svolgimento di  attivita'  a  beneficio  delle
comunita' locali, con modalita' che non  determinino  aspettative  di
accesso agevolato alla pubblica amministrazione; 
    e) adeguamento delle  sanzioni  e  delle  relative  modalita'  di
applicazione,  in  funzione  della  migliore  effettivita',   secondo
criteri  oggettivi  e  uniformi,   nei   confronti   del   lavoratore
beneficiario di sostegno al reddito che non si rende  disponibile  ad
una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle  attivita'  a
beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d). 
  3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi  essenziali  in
materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle  relative
funzioni amministrative, il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto, per i profili di rispettiva  competenza,  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi finalizzati al riordino della  normativa  in  materia  di
servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza  dell'intesa
nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281,  il  Consiglio  dei  ministri  provvede   con
deliberazione  motivata  ai  sensi  del  medesimo  articolo   3.   Le
disposizioni del presente comma  e  quelle  dei  decreti  legislativi
emanati in  attuazione  dello  stesso  si  applicano  nelle  province
autonome di Trento e di Bolzano  in  conformita'  a  quanto  previsto
dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  e  dalle  relative
norme di attuazione nonche'  dal  decreto  legislativo  21  settembre
1995, n. 430. 
  4. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  3  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da
collegare alle caratteristiche osservabili  per  le  quali  l'analisi
statistica evidenzi una minore probabilita' di trovare occupazione, e
a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; 
    b)  razionalizzazione  degli  incentivi   per   l'autoimpiego   e
l'autoimprenditorialita', anche nella forma  dell'acquisizione  delle
imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la  previsione  di  una
cornice  giuridica  nazionale  volta  a  costituire   il   punto   di
riferimento anche per gli interventi posti in  essere  da  regioni  e
province autonome; 
    c) istituzione,  anche  ai  sensi  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,   di   un'Agenzia   nazionale   per
l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato,
regioni e province autonome, vigilata  dal  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, al cui  funzionamento  si  provvede  con  le
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   gia'   disponibili   a
legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f); 
    d) coinvolgimento delle parti  sociali  nella  definizione  delle
linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia; 
    e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali  in  materia
di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; 
    f) razionalizzazione degli enti strumentali e  degli  uffici  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  allo  scopo  di
aumentare  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione  amministrativa,
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
gia' disponibili a legislazione vigente; 
    g)  razionalizzazione  e  revisione  delle  procedure   e   degli
adempimenti in  materia  di  inserimento  mirato  delle  persone  con
disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  degli  altri
soggetti aventi diritto al  collocamento  obbligatorio,  al  fine  di
favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento  e  l'integrazione  nel
mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare  le  competenze  delle
persone; 
    h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,  nei  ruoli
delle  amministrazioni  vigilanti   o   dell'Agenzia   il   personale
proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o  riorganizzati
in attuazione della lettera f) nonche' di altre amministrazioni; 
    i)  individuazione  del  comparto  contrattuale   del   personale
dell'Agenzia con modalita' tali da garantire  l'invarianza  di  oneri
per la finanza pubblica; 
    l) determinazione della dotazione organica di fatto  dell'Agenzia
attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella
pianta organica di fatto delle  amministrazioni  di  provenienza  del
personale ricollocato presso l'Agenzia medesima; 
    m) rafforzamento delle funzioni  di  monitoraggio  e  valutazione
delle politiche e dei servizi; 
    n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici  e  privati
nonche' operatori  del  terzo  settore,  dell'istruzione  secondaria,
professionale  e  universitaria,  anche  mediante   lo   scambio   di
informazioni  sul  profilo  curriculare  dei  soggetti  inoccupati  o
disoccupati, al  fine  di  rafforzare  le  capacita'  d'incontro  tra
domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine,  la  definizione
dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti  che
operano  sul  mercato  del  lavoro  e  la  definizione  dei   livelli
essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; 
    o) valorizzazione  della  bilateralita'  attraverso  il  riordino
della disciplina vigente in materia, nel  rispetto  dei  principi  di
sussidiarieta', flessibilita' e prossimita' anche al fine di definire
un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei  servizi  di
welfare erogati; 
    p) introduzione di principi di politica  attiva  del  lavoro  che
prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno  al
reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al  suo
inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso  la  conclusione
di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per
il lavoro o altri operatori accreditati,  con  obbligo  di  presa  in
carico,  e  la  previsione  di  adeguati   strumenti   e   forme   di
remunerazione, proporzionate  alla  difficolta'  di  collocamento,  a
fronte dell'effettivo inserimento almeno per un  congruo  periodo,  a
carico di fondi regionali a cio' destinati, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; 
    q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo
di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di
lavoro e che tengano anche conto delle buone  pratiche  realizzate  a
livello regionale; 
    r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento  delle
funzioni  tra  l'Agenzia  e  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al
fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive  e
delle politiche di sostegno del reddito; 
    s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli  enti
che, a livello centrale  e  territoriale,  esercitano  competenze  in
materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita'; 
    t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto  dei
livelli essenziali delle prestazioni che devono essere  garantite  su
tutto il territorio nazionale; 
    u) mantenimento in capo alle regioni  e  alle  province  autonome
delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del
lavoro; 
    v) attivazione del soggetto  che  cerca  lavoro,  in  quanto  mai
occupato,  espulso  dal  mercato  del  lavoro   o   beneficiario   di
ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva  di
una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione,
formazione professionale  e  lavoro,  anche  mediante  l'adozione  di
strumenti  di  segmentazione  dell'utenza  basati   sull'osservazione
statistica; 
    z) valorizzazione del sistema informativo  per  la  gestione  del
mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche
attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico  unico  contenente
le informazioni  relative  ai  percorsi  educativi  e  formativi,  ai
periodi lavorativi, alla fruizione di  provvidenze  pubbliche  ed  ai
versamenti contributivi,  assicurando  il  coordinamento  con  quanto
previsto dal comma 6, lettera i); 
    aa) integrazione del sistema informativo di cui alla  lettera  z)
con la raccolta sistematica dei  dati  disponibili  nel  collocamento
mirato nonche' di dati relativi alle  buone  pratiche  di  inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili ed adattamenti
utilizzati sui luoghi di lavoro; 
    bb)  semplificazione  amministrativa  in  materia  di  lavoro   e
politiche  attive,  con  l'impiego  delle  tecnologie   informatiche,
secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e  scambio
dei dati definite dal codice di cui al decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei  servizi  pubblici
nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione  con
i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti  atti  a
favorire il conferimento al sistema  nazionale  per  l'impiego  delle
informazioni relative ai posti di lavoro vacanti. 
  5.  Allo  scopo  di  conseguire  obiettivi  di  semplificazione   e
razionalizzazione delle procedure  di  costituzione  e  gestione  dei
rapporti di lavoro nonche' in  materia  di  igiene  e  sicurezza  sul
lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o piu'  decreti
legislativi   contenenti   disposizioni    di    semplificazione    e
razionalizzazione delle procedure e degli  adempimenti  a  carico  di
cittadini e imprese. 
  6. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  5  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) razionalizzazione e semplificazione delle  procedure  e  degli
adempimenti, anche mediante abrogazione di  norme,  connessi  con  la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di
ridurre drasticamente il numero di  atti  di  gestione  del  medesimo
rapporto, di carattere amministrativo; 
    b)   semplificazione,   anche   mediante   norme   di   carattere
interpretativo, o abrogazione delle norme  interessate  da  rilevanti
contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi; 
    c)    unificazione    delle    comunicazioni    alle    pubbliche
amministrazioni  per  i  medesimi  eventi  e  obbligo  delle   stesse
amministrazioni   di   trasmetterle   alle   altre    amministrazioni
competenti; 
    d) introduzione del divieto per le pubbliche  amministrazioni  di
richiedere dati dei quali esse sono in possesso; 
    e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle  comunicazioni
in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei; 
    f)  revisione  del   regime   delle   sanzioni,   tenendo   conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in modo  da  favorire
l'immediata  eliminazione  degli  effetti  della  condotta  illecita,
nonche' valorizzazione degli istituti di tipo premiale; 
    g) previsione di modalita' semplificate per garantire data  certa
nonche'  l'autenticita'  della  manifestazione  di   volonta'   della
lavoratrice o del lavoratore in  relazione  alle  dimissioni  o  alla
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,  anche  tenuto  conto
della necessita' di  assicurare  la  certezza  della  cessazione  del
rapporto nel caso di comportamento concludente  in  tal  senso  della
lavoratrice o del lavoratore; 
    h) individuazione di modalita'  organizzative  e  gestionali  che
consentano di svolgere esclusivamente in  via  telematica  tutti  gli
adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione,
la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; 
    i) revisione degli adempimenti in materia di  libretto  formativo
del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale
informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della  legge  28  giugno
2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive  del
lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  99,
anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente; 
    l) promozione  del  principio  di  legalita'  e  priorita'  delle
politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte
le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del  9
ottobre  2008  sul  rafforzamento  della  lotta  al  lavoro  sommerso
(2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014  sulle  ispezioni  sul  lavoro
efficaci come strategia per migliorare le  condizioni  di  lavoro  in
Europa (2013/2112(INI)). 
  7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso  nel  mondo
del lavoro da parte di coloro  che  sono  in  cerca  di  occupazione,
nonche' di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli
maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenze   del   contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita'
ispettiva, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato  delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in  coerenza  con
la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali: 
    a)  individuare  e  analizzare  tutte   le   forme   contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva  coerenza  con  il
tessuto occupazionale  e  con  il  contesto  produttivo  nazionale  e
internazionale,  in  funzione  di  interventi   di   semplificazione,
modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; 
    b)  promuovere,  in  coerenza  con  le  indicazioni  europee,  il
contratto a tempo indeterminato come forma  comune  di  contratto  di
lavoro rendendolo  piu'  conveniente  rispetto  agli  altri  tipi  di
contratto in termini di oneri diretti e indiretti; 
    c) previsione, per le nuove assunzioni,  del  contratto  a  tempo
indeterminato a  tutele  crescenti  in  relazione  all'anzianita'  di
servizio, escludendo per i licenziamenti  economici  la  possibilita'
della reintegrazione del lavoratore nel posto di  lavoro,  prevedendo
un  indennizzo  economico  certo  e  crescente  con  l'anzianita'  di
servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai  licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche  fattispecie  di  licenziamento
disciplinare ingiustificato, nonche'  prevedendo  termini  certi  per
l'impugnazione del licenziamento; 
    d) rafforzamento degli strumenti per  favorire  l'alternanza  tra
scuola e lavoro; 
    e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi
di  riorganizzazione,  ristrutturazione   o   conversione   aziendale
individuati  sulla  base  di   parametri   oggettivi,   contemperando
l'interesse  dell'impresa  all'utile  impiego   del   personale   con
l'interesse del lavoratore alla tutela del  posto  di  lavoro,  della
professionalita' e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo
limiti  alla   modifica   dell'inquadramento;   previsione   che   la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello,
stipulata   con   le   organizzazioni   sindacali   dei    lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  a  livello
interconfederale o di categoria possa individuare  ulteriori  ipotesi
rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera; 
    f) revisione della disciplina  dei  controlli  a  distanza  sugli
impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo  conto  dell'evoluzione
tecnologica e contemperando le esigenze produttive  ed  organizzative
dell'impresa con la tutela della dignita' e  della  riservatezza  del
lavoratore; 
    g) introduzione, eventualmente anche  in  via  sperimentale,  del
compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una
prestazione di lavoro subordinato, nonche', fino al loro superamento,
ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei  settori
non   regolati   da   contratti   collettivi    sottoscritti    dalle
organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale,  previa
consultazione   delle    parti    sociali    comparativamente    piu'
rappresentative sul piano nazionale; 
    h) previsione, tenuto conto di quanto disposto  dall'articolo  70
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilita'
di estendere,  secondo  linee  coerenti  con  quanto  disposto  dalla
lettera a) del presente comma, il ricorso  a  prestazioni  di  lavoro
accessorio per le attivita' lavorative discontinue e occasionali  nei
diversi settori produttivi, fatta salva la piena  tracciabilita'  dei
buoni   lavoro   acquistati,   con    contestuale    rideterminazione
contributiva di cui all'articolo 72, comma  4,  ultimo  periodo,  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
    i) abrogazione di  tutte  le  disposizioni  che  disciplinano  le
singole forme contrattuali, incompatibili  con  le  disposizioni  del
testo  organico  semplificato,  al  fine  di  eliminare  duplicazioni
normative e difficolta' interpretative e applicative; 
    l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'  ispettiva,
attraverso misure di coordinamento ovvero  attraverso  l'istituzione,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, di una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del
lavoro, tramite l'integrazione  in  un'unica  struttura  dei  servizi
ispettivi  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
dell'INPS e dell'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  prevedendo  strumenti  e  forme  di
coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie  locali
e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. 
  8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle  cure  parentali,
attraverso misure volte a tutelare la maternita' delle lavoratrici  e
favorire le opportunita' di conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di
lavoro per la generalita' dei lavoratori, il Governo e'  delegato  ad
adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto,  per  i
profili di rispettiva competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi  per  la  revisione  e
l'aggiornamento delle misure volte a  tutelare  la  maternita'  e  le
forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
  9. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  8  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  ricognizione  delle  categorie  di  lavoratrici  beneficiarie
dell'indennita'  di  maternita',  nella  prospettiva  di   estendere,
eventualmente anche in modo graduale, tale  prestazione  a  tutte  le
categorie di donne lavoratrici; 
    b)  garanzia,  per  le  lavoratrici  madri  parasubordinate,  del
diritto alla prestazione  assistenziale  anche  in  caso  di  mancato
versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; 
    c)  introduzione  del  tax  credit,  quale  incentivo  al  lavoro
femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori
o disabili non autosufficienti e che si trovino al di  sotto  di  una
determinata   soglia   di   reddito   individuale   complessivo,    e
armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; 
    d) incentivazione di  accordi  collettivi  volti  a  favorire  la
flessibilita' dell'orario  lavorativo  e  dell'impiego  di  premi  di
produttivita', al fine di favorire la conciliazione  tra  l'esercizio
delle responsabilita' genitoriali e dell'assistenza alle persone  non
autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche attraverso il ricorso
al telelavoro; 
    e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con  il  diritto  ai
riposi  settimanali  ed  alle   ferie   annuali   retribuite,   della
possibilita' di  cessione  fra  lavoratori  dipendenti  dello  stesso
datore di lavoro di tutti o parte dei  giorni  di  riposo  aggiuntivi
spettanti in base al contratto collettivo  nazionale  in  favore  del
lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per le particolari condizioni di salute; 
    f) integrazione dell'offerta di servizi  per  le  cure  parentali
forniti dalle aziende e dai  fondi  o  enti  bilaterali  nel  sistema
pubblico-privato dei servizi alla persona in  coordinamento  con  gli
enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la
promozione dell'utilizzo  ottimale  di  tali  servizi  da  parte  dei
lavoratori e dei cittadini  residenti  nel  territorio  in  cui  sono
attivi; 
    g)  ricognizione  delle  disposizioni  in  materia  di  tutela  e
sostegno della maternita' e della  paternita',  ai  fini  di  poterne
valutare la revisione per garantire una  maggiore  flessibilita'  dei
relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo  le  opportunita'
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,  anche  tenuto  conto
della funzionalita' organizzativa all'interno delle imprese; 
    h) introduzione di  congedi  dedicati  alle  donne  inserite  nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di  genere  debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza; 
    i) estensione dei principi di cui al presente  comma,  in  quanto
compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,
ai   rapporti   di   lavoro   alle   dipendenze    delle    pubbliche
amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilita'
di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e  alle  misure
organizzative  finalizzate  al  rafforzamento  degli   strumenti   di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
    l) semplificazione e  razionalizzazione  degli  organismi,  delle
competenze e  dei  fondi  operanti  in  materia  di  parita'  e  pari
opportunita' nel lavoro e  riordino  delle  procedure  connesse  alla
promozione di azioni positive di competenza del Ministero del  lavoro
e  delle  politiche  sociali,  ferme  restando  le   funzioni   della
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di  parita'  e  pari
opportunita'. 
  10. I decreti legislativi di cui ai commi  1,  3,  5,  7  e  8  del
presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura  di  cui
all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  11. Gli schemi dei  decreti  legislativi,  corredati  di  relazione
tecnica che dia conto  della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi
ovvero  dei  nuovi  o  maggiori  oneri  da  essi  derivanti   e   dei
corrispondenti  mezzi  di  copertura,  a  seguito  di   deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono  trasmessi  alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su  di  essi  siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di  trasmissione,  i  pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche  in  mancanza  dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri  parlamentari
di cui al presente comma scada nei  trenta  giorni  che  precedono  o
seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1,  3,  5,  7  e  8
ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente  legge  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. A tale fine, per  gli  adempimenti  dei  decreti  attuativi
della  presente  legge,  le  amministrazioni  competenti   provvedono
attraverso una diversa allocazione  delle  ordinarie  risorse  umane,
finanziarie e strumentali, allo  stato  in  dotazione  alle  medesime
amministrazioni. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
proprio interno, i decreti legislativi dai  quali  derivano  nuovi  o
maggiori oneri sono emanati solo  successivamente  o  contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa  la
legge di stabilita', che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
  13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  dei  decreti
legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei principi  e  criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con
la  medesima  procedura  di  cui  ai  commi  10  e  11,  disposizioni
integrative e correttive dei decreti  medesimi,  tenuto  conto  delle
evidenze attuative nel frattempo emerse. Il  monitoraggio  permanente
degli effetti degli interventi di attuazione  della  presente  legge,
con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del  mercato
del lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini  e  sulle  modalita'  di
entrata e  uscita  nell'impiego,  anche  ai  fini  dell'adozione  dei
decreti di cui al primo periodo, e' assicurato dal sistema permanente
di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  14. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a  statuto
speciale ed alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione,  le
competenze  delegate  in  materia  di  lavoro   e   quelle   comunque
riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e  all'articolo  10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano
in vigore il giorno successivo  a  quello  della  loro  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 10 dicembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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