Individuazione beni del Demanio
Pubblico
Giovedì, 4 Dicembre, 2014 - 01:00
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 27 novembre 2014
Individuazione di beni immobili di proprieta' dello Stato. (Decreto
n. 30331). (14A09317)
(GU n.280 del 2-12-2014)
IL DIRETTORE
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante
«Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n.
410 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410
e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all'Agenzia del
demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici,
dei beni di proprieta' dello Stato;
Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173;
Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia
del demanio;
Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono
individuati beni immobili di proprieta' dello Stato;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
Decreta:
Art. 1
Sono di proprieta' dello Stato i beni immobili individuati
nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del
presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli
immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli
effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche'
effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
Art. 3
Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'articolo 1 e'
ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
Art. 4
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
Art. 5
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati
non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Art. 6
Resta salva la possibilita' di emanare ulteriori decreti relativi
ad altri beni di proprieta' dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2014
Il direttore: Reggi