Per impugnare decreto di esproprio basta sia stata determinata indennità provvisoria - TAR Toscana, Firenze, sez. I, sent. n. 360 del 20.02.2014
Pubblico
Venerdì, 21 Novembre, 2014 - 01:00
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, (Sezione Prima), sentenza n. 360 del 20 febbraio 2014, sul decreto di esproprio
N. 00360/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00973/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2013, proposto dalla sig.ra Norma Guidoni, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Massimo Pozzi e Paolo Bastianini, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Massimo Pozzi in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;
contro
Comune di Follonica, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sili, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Catelani in Firenze, via Gustavo Modena 23;
per l'annullamento
del decreto di esproprio prot. n. 10051 emesso in data 13.5.2013 dal Dirigente dell'Ufficio espropri del Comune di Follonica, nonchè di ogni atto presupposto e conseguente ed in particolare della determina del suddetto Dirigente n. 282 del 22.4.2013 di deposito della indennità nonchè dell'atto (prot. 10052) di preavviso di immissione in possesso avente la medesima data del 13.5.2013 e per la condanna dell'Amministrazione comunale alla restituzione del possesso dell'area espropriata ed al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Follonica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con decreto dirigenziale n. 10051 del 13/5/2013 il Comune di Follonica ha pronunciato l'espropriazione di un terreno di proprietà della sig.ra Norma Guidoni catastalmente identificato al foglio 24, mappale 48, per una superficie di mq. 112, occorrente per la realizzazione di opere di sistemazione stradale.
Contro tale provvedimento la predetta proprietaria ha proposto il ricorso in epigrafe deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 20 e 21 del T.U. n. 327/2001 e chiedendo altresì la condanna dell'Amministrazione intimata alla restituzione dell'area in questione e al risarcimento dei danni.
Il Comune di Follonica si è costituito in giudizio contestando le tesi avversarie e chiedendo la reiezione del gravame.
La difesa della ricorrente ha depositato una memoria in vista dell'udienza del 22 gennaio 2014, in cui la causa è passata in decisione.
2) Nel ricorso si sostiene, in sintesi:
- il presupposto per procedere legittimamente all'espropriazione è la previa determinazione dell'indennità dovuta;
- gli artt. 20 e 21 del T.U. n. 327/2001 disciplinano le diverse ipotesi e modalità per giungere alla determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, senza la quale il decreto di esproprio non può essere legittimamente emesso;
- nel caso in esame il procedimento di determinazione dell'indennità in questione è ancora in corso, avendo la ricorrente attivato la procedura ex art. 21 comma 2 del T.U.; dunque il Comune non poteva legittimamente pronunciare l'espropriazione, non essendosi perfezionato il presupposto di legge.
3) Il ricorso è infondato.
L’art. 8 del T.U. n. 327/2001 dispone: "Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:
………
c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio".
L’art. 20 ha ad oggetto: "La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione".
L’art. 21 ha ad oggetto: "Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione".
Il dato normativo è inequivoco nel senso che lo svolgimento del procedimento previsto dall’art. 20 è sufficiente per legittimare l'adozione del decreto di espropriazione, indipendentemente dalla circostanza che la relativa indennità sia stata accettata dal proprietario o invece rifiutata; in questa seconda ipotesi l'autorità espropriante provvede al deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti, con l'effetto previsto dal comma 14 della disposizione citata: " Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio".
L'ulteriore corso del procedimento, previsto dall’art. 21 del T.U., è finalizzato alla determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, ma non interferisce, né condiziona l'emanazione del provvedimento espropriativo.
In tale quadro non c'è spazio per l'individuazione di una fase di "determinazione definitiva dell'indennità determinata in via provvisoria", secondo la ricostruzione proposta nella memoria conclusiva della ricorrente; gli adempimenti previsti dall’art. 20 del T.U. sono condizione necessaria e sufficiente per procedere all'espropriazione. A tali adempimenti ha provveduto il Comune di Follonica prima di emettere il decreto di esproprio impugnato, che risulta dunque immune dai vizi dedotti.
4) Il ricorso va conseguentemente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Follonica nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino,Presidente
Carlo Testori,Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci,Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)