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Occupazioni illegittime - TAR Sardegna, sez. II, sent. n.698 del 07.08.2014

Pubblico
Mercoledì, 12 Novembre, 2014 - 01:00

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, (Sezione Seconda), sentenza n. 698 del 7 agosto 2014, sulle occupazioni illegittime e sul relativo risarcimento
 
N. 00698/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2004 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2004, proposto da: 
Manca Luigi, Manca Giuseppe, Matta Maria, Manca Annalisa, Manca Antonella, Manca Bruno, Pisu Bernardina, Pisu Assunta, Pisu Gregoriana, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Tommaso Castelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Farina n. 44; 
contro
Comune di Guspini, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Massa, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Piazza del Carmine n. 22; 
per la condanna del comune di guspini
1) al pagamento della somma di € 3.970,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni derivanti dall’intervenuta accessione invertita delle aree di loro proprietà interessate dalla procedura espropriativa volta alla costruzione di un collettore fognario per acque nere in località “Is Boinargius”,
2) al pagamento della somma di € 2.800,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla illegittima protrazione dell’occupazione d’urgenza scaduta per quella porzione di area occupata e non utilizzata per l’esecuzione dell’opera pubblica ma neanche restituita, pari a mq 403;
3) al pagamento della somma di € 1.330,00 a titolo di risarcimento per l’occupazione di quella porzione di area seguita da esecuzione dell’opera pubblica per un totale di mq 397 per un’occupazione protrattasi per circa 4 anni;
4) al pagamento della somma di € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno causato alle porzioni di terreno ancora di proprietà dei ricorrenti dalla occupazione dell’area per la realizzazione del collettore fognario, per effetto della quale la proprietà è stata smembrata in due parti, divise interamente dall’attraversamento dello stesso collettore;
5) al pagamento della somma di € 30.450,00 a titolo di risarcimento del danno per avvenuta occupazione usurpativa per quella porzione di area interessata dall’allargamento della strada per mq 435 circa ed effettuata senza che sia stato comunicato alcun provvedimento autoritativo;
6) alla restituzione in favore dei ricorrenti delle porzioni di aree non utilizzate per la realizzazione del collettore fognario, pari a mq 435 circa.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Guspini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO
I ricorrenti affermano di essere proprietari di alcuni terreni siti nel Comune di Guspini, distinti in catasto al foglio E/8, mappale 837 ex 134, per una superficie complessiva di mq. 5080.
Secondo quanto esposto nell’atto introduttivo del giudizio, con deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 22.02.1995 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un collettore fognario per acque nere in località “Is Boinargius” e stabilito di procedere all’espropriazione delle aree occorrenti per l’attuazione di tale intervento, tra cui quelle di proprietà dei ricorrenti.
In tale deliberazione venivano fissati i termini di cui all’art. 13 della L. n. 2359/1865, in particolare 24 mesi dalla stessa delibera per il compimento dei lavori e 60 mesi, sempre decorrenti dalla deliberazione, per concludere la procedura espropriativa.
I ricorrenti espongono altresì che con decreto n. 1 del 23.04.1996 il Sindaco del Comune di Guspini disponeva l’occupazione d’urgenza, in vista dell’espropriazione definitiva volta alla realizzazione dell’opera di pubblica utilità, degli immobili indicati nell’elenco allegato, tra cui appunto quelli di proprietà dei ricorrenti, e che, pertanto, in data 13.06.1996 veniva occupata una parte delle loro aree, per un’estensione di mq. 800.
A seguito dell’occupazione d’urgenza e dell’immissione in possesso si dava inizio ai lavori e alla realizzazione dell’opera, tuttavia, nonostante il decorso del termine previsto per il completamento della procedura espropriativa, il Comune di Guspini non ha concluso il relativo procedimento.
I ricorrenti lamentano, quindi, l’intervenuta accessione invertita delle loro aree, posto che il collettore fognario è stato costruito ma non è stato emanato alcun decreto di esproprio.
Con riferimento all’occupazione d’urgenza osservano poi che la stessa deve ritenersi illegittima, giacché si è protratta oltre la scadenza del termine per il completamento della procedura espropriativa e ha interessato anche un’area, pari a mq. 403, mai utilizzata per la realizzazione dell’opera pubblica e neppure restituita ai proprietari.
Da ultimo, rilevano che il Comune di Guspini avrebbe allargato la sede della strada vicinale occupando illegittimamente una porzione del loro terreno pari a mq. 435 e che il valore delle porzioni di terreno residue risulta assai diminuito per effetto dello smembramento in due parti, divise dall’attraversamento del collettore fognario.
In relazione a quanto sopra, con il presente ricorso, notificato il 29.06.2004 e depositato il 15.07.2004, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del Comune di Guspini al pagamento in loro favore: delle somme dovute per la perdita del diritto di proprietà sui loro immobili a seguito dell’accessione invertita, con rivalutazione e interessi; delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione illegittima di una porzione delle aree pari a mq. 403, non utilizzata per l’esecuzione dell’opera pubblica, di cui chiedono pure la restituzione; delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione, illegittimamente protrattasi per circa 4 anni dopo la scadenza del termine per il completamento della procedura espropriativa, di una porzione delle aree pari a mq. 397; delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per la diminuzione di valore delle porzioni di terreno residue, divise in due dall’attraversamento del collettore fognario.
In data 22.09.2004 si è costituito in giudizio il Comune di Guspini chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza presidenziale n. 87 del 23.04.2013 è stata disposta l’acquisizione della documentazione nella stessa specificata, ritenuta necessaria ai fini del decidere.
Quanto richiesto è stato depositato il successivo 18.06.2013.
In data 17.05.2014 entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.
Alla pubblica udienza del 18.06.2014, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere in parte accolto, in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.
Con la memoria conclusionale il difensore dei ricorrenti ha chiesto che venga disposta consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento delle aree occupate dal comune e per la quantificazione dei danni subiti.
Il difensore del Comune, anch’esso con la memoria conclusionale, ha rappresentato che il ricorso alla CTU potrebbe comportare dei costi addirittura superiori alla somma che il Comune dovrà pagare per il risarcimento dei danni.
Ritiene in collegio che non sia necessario disporre CTU in quanto, come si vedrà in prosieguo, non vi è necessità di accertamento su varie domande proposte in ricorso perché infondate e perché, in effetti, il costo della CTU sarebbe superiore alla somma dovuta dal Comune per il risarcimento spettante; al riguardo il Collegio indicherà i criteri che il Comune dovrà seguire per la determinazione della somma spettante ai ricorrenti.
Con la prima domanda i ricorrenti hanno chiesto la condanna del Comune resistente al risarcimento dei danni connessi alla perdita della proprietà, ritenendo che si sia verificata un’ipotesi di accessione invertita delle aree illecitamente occupate.
La domanda non può essere accolta.
Come già affermato dalla Sezione con la sentenza del 19 febbraio 2013 n. 145, il principio dell’occupazione acquisitiva, per effetto della realizzazione dell’opera pubblica sul terreno occupato, è stato riconsiderato dal Consiglio di Stato con le sentenze A.P., 29.04.2005, n. 2 e sez. IV, 21.05.2007, n. 2582, che il Collegio condivide, nella quale ultima è stato ribadito che tale modalità di acquisto della proprietà “non è conforme ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, che hanno una diretta rilevanza nell’ordinamento interno, poiché:
- per l’art. 117, primo comma, della Costituzione, le leggi devono rispettare i “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”;
- per l’art. 6 (F) del Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam), «l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ... in quanto principi generali del diritto comunitario»;
- per la pacifica giurisprudenza della CEDU (che ha più volte riaffermato i principi enunciati dalla Sez. II, 30 maggio 2000, ric. 31524/96, già segnalata in data 29 marzo 2001 dall’Adunanza Generale di questo Consiglio, con la relazione illustrativa del testo unico poi approvato con il d.P.R. n. 327 del 2001), si è posta in diretto contrasto con l’art. 1, prot. 1, della Convenzione la prassi interna sulla ‘espropriazione indiretta’, secondo cui l’Amministrazione diventerebbe proprietaria del bene, in assenza di un atto ablatorio (cfr. CEDU, Sez. IV, 17 maggio 2005; Sez. IV, 15 novembre 2005, ric. 56578/00; Sez. IV, 20 aprile 2006).
Nella sentenza si afferma anche che “dalla Convenzione europea e dal diritto comunitario già emerge il principio che preclude di ravvisare una ‘espropriazione indiretta’ o ‘sostanziale’, pur in assenza di un idoneo titolo, previsto dalla legge.”
Orbene, l’istituto, di matrice giurisprudenziale, della c.d. accessione invertita (o occupazione acquisitiva o usurpativa) è stato espunto dall’ordinamento giuridico per effetto dell’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha imposto un adeguamento della disciplina in materia con l’introduzione, da ultimo, dell’art. 42 bis del T.U. degli espropri, applicabile anche “ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”.
Alla luce del richiamato contesto normativo e giurisprudenziale, il completamento dell’opera pubblica e l’irreversibile trasformazione del bene sine titulo non determinano alcun effetto acquisitivo della proprietà in capo alla Pubblica Amministrazione.
Ne consegue che i ricorrenti sono da ritenersi tutt’ora proprietari dei terreni occupati sine titulo dal Comune, il quale potrà essere chiamato a restituirli.
Tuttavia, questo Giudice non può ordinare la restituzione del bene in favore dei ricorrenti, segnatamente dell’area di mq 397 occupata per la realizzazione del collettore fognario, mancando una specifica domanda in tal senso. Né può condannare il Comune a risarcire i danni asseritamente subiti per effetto della perdita del diritto dominicale, in quanto, come evidenziato, tale circostanza non si è mai verificata. I ricorrenti sono tuttora proprietari del terreno in questione.
Giova peraltro sottolineare che il Comune, anche al fine di evitare un successivo contenzioso, dovrà valutare l’opportunità di avviare, sussistendone i presupposti di legge, il procedimento di cui all’articolo 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità- finalizzato all’adozione di un provvedimento motivato di acquisizione del terreno in oggetto; in questa ipotesi dovrà riconoscere ai ricorrenti il danno da perdita definitiva della proprietà, da liquidarsi nel rispetto dei criteri indicati dal citato articolo. Ove ritenga che non sussistano i presupposti per disporre l’acquisizione sanante, dovrà conseguentemente restituire il terreno ai ricorrenti, previa riduzione in pristino con l’eliminazione delle opere realizzate sul terreno medesimo.
Con la seconda domanda, meglio specificata in epigrafe, i ricorrenti chiedono il risarcimento per l’occupazione dell’area formalmente interessata dal decreto di occupazione di urgenza, ma non utilizzata ai fini della realizzazione dell’opera pubblica.
Va preliminarmente chiarito che, contrariamente a quanto si asserisce in ricorso, l’area è stata restituita nel mese di maggio del 2001, come risulta dalla nota prot. n. 2732/D del 16.5.2001 il cui contenuto è fatto proprio dai ricorrenti con la loro lettera del 22.5.2001( doc. 5 del Comune).
Il risarcimento per mancato godimento del bene va perciò circoscritto al periodo che va dall’occupazione di urgenza, avvenuta il 13.6.1996, al 16.5.2001.
L’ammontare del risarcimento va quantificato sulla base dei criteri che verranno indicati con riferimento all’area utilizzata per la realizzazione del collettore fognario.
Al riguardo con la domanda indicata al punto 3 dell’epigrafe i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni per il mancato godimento dell’area occupata per la realizzazione dell’opera pubblica, pari a mq 397.
Sebbene i ricorrenti chiedano il risarcimento per soli quattro anni di occupazione del terreno, ritenendo che successivamente avessero perso la proprietà per accessione invertita, tuttavia va riconosciuto il risarcimento per tutto il periodo di illecita utilizzazione del bene da parte Comune e cioè dalla data di immissione in possesso fino alla data della sua restituzione oppure, nell’ipotesi di adozione del provvedimento di acquisizione sanante, fino al passaggio della proprietà del terreno in capo al Comune.
Il danno va quantificato ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, che al comma 3 così dispone:
“3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e' determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e' computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entita' del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”.
L’entità del danno per mancato godimento del terreno va determinato con riferimento ad ogni anno di occupazione illecita.
La quantificazione del danno, va pertanto operata anno per anno in base al valore del terreno alla data del 31 dicembre di ogni anno di riferimento; segnatamente va riconosciuto per ogni anno di occupazione illecita, ove non risulti una diversa entità del danno, il 5% del valore che l’area aveva al termine di ogni anno di occupazione. I ratei così ottenuti vanno maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo pagamento.
Va precisato che anche il periodo di iniziale legittima occupazione, perché all’epoca supportata dal decreto di occupazione d’urgenza, va considerata come occupazione illecita a causa della mancata adozione del decreto di esproprio entro il periodo di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità. La mancata adozione del decreto di esproprio, infatti, determina l’inefficacia del decreto di occupazione di urgenza al pari dell’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, così da rendere privo titolo tutto il periodo di occupazione del terreno.
Con la quarta domanda i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni che avrebbero subito per effetto della divisione in due parti del loro terreno per effetto della perdita della proprietà dell’area utilizzata per la realizzazione del collettore fognario.
La domanda non può essere accolta in quanto, come precisato in precedenza, i ricorrenti non hanno perso la proprietà dell’area occupata per la costruzione del collettore fognario.
Con la quinta domanda chiedono, così testualmente, il “risarcimento del danno per avvenuta occupazione usurpativa per quella porzione di area interessata dall’allargamento della strada per mq 435 circa ed effettuata senza che sia stato comunicato alcun provvedimento autoritativo”.
La domanda è inammissibile per difetto di giurisdizione, stante la competenza del Giudice ordinario nelle ipotesi occupazione usurpativa.
Con l’ultima domanda chiedono che il Comune di Guspini sia condannato a restituire l’area di 403 mq, occupata con il decreto di occupazione di urgenza ma non utilizzata per la realizzazione del collettore fognario.
La domanda va respinta avendo il Comune, come in precedenza osservato, restituito l’area in questione con la nota del 16 maggio 2001.
In conclusione il ricorso va in parte accolto, in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.
Le spese del giudizio, in ragione della parziale soccombenza, vanno solo in parte poste a carico del Comune, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parto lo accoglie, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Guspini alla parziale rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente, Estensore
Tito Aru, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere
 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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