La questione di illegittimità costituzionale art-42-bis era nell'aria
Pubblico
Venerdì, 17 Ottobre, 2014 - 02:00
Era nell’aria e c’era da aspettarselo, prima o poi…
Sembrava che, con l’introduzione dell’art.42-bis nel corpo del d.P.R. n.327/01 potessero dirsi superati i limiti rappresentati dalla patologia delle occupazioni illegittime, nel nostro sistema.
La norma, inserita nel 2011 all’interno del testo unico sugli espropri, superando il vuoto normativo venutosi a creare dalla abrogazione, ad opera della Corte Costituzionale, nell’anno 2010, dell’art.43, ossia della disposizione che garantiva alle PA la adozione di un provvedimento coattivo sanante, era stata salutata con un sospiro di sollievo dalle amministrazioni esproprianti rimaste orfane di un rimedio normativo in grado di sanare espropri non andati a buon fine.
Eppure, da più parti, ed anche chi scrive non aveva risparmiato critiche, l’art.42-bis rimaneva coperto da una sorta di nuvola nera che lo ha, da sempre, accompagnato.
Come riproposizione, seppure con significative sfumature, di un rimedio in grado di porre nel nulla le occupazioni illegittime e di ricondurre a sistema procedimenti niente affatto legittimi, l’art.42-bis non poteva non finire, nuovamente, nel girone infernale che porta dritto dritto davanti alla Corte Costituzionale per il vaglio di legittimità costituzionale, appunto.
E’ così che, inevitabilmente, prima o poi doveva avvenire, ed è avvenuto.
Lo scorso 13 gennaio le SSUU della Cassazione hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art.42-bis con una ordinanza che è andata a colpire i punti di merito della norma, ossia con un provvedimento che tenta di colpire, al cuore, la norma.
I Giudici ermellini, allora, sollevano una serie di dubbi, rispetto alla disposizione, che inevitabilmente costringeranno quelli costituzionali ad analizzarne il merito, senza trincerarsi, come fatto per il precedente dell’art. 43, dietro soluzioni meramente formali.
Nel caso del vecchio art.43, difatti, la Consulta ebbe modo di assorbire le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate all’epoca dal TAR Campania, nell’unico vizio di eccesso di delega e conseguente violazione dell’art.76 Cost., per avere, il legislatore delegato, inserito nel sistema una norma, appunto l’art. 43, del tutto innovativa rispetto al passato quindi con una novità che il legislatore non avrebbe dovuto prevedere, a rigore.
Oggi, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle SSUU della Cassazione pone sul tappeto una serie di interrogativi che dovranno, giocoforza, essere risolti nel merito dalla Corte Costituzionale attraverso un pronunciamento che dovrà finire per giungere ad una presa di posizione forte pro o contro l’art.42-bis.
I dubbi riguardano diversi profili, primo fra tutti, l’assenza della dichiarazione di pubblica utilità, dalle SSUU ritenuta un punto davvero debole della norma.
A tale ultimo riguardo non viene ritenuta in grado di superare il limite predetto nemmeno la motivazione, invero piuttosto marcata, che il provvedimento acquisitivo ex art.42-bis deve fornire: l’assenza di ragionevoli alternative, le attuali ed eccezionali esigenze pubbliche, la comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato, la indicazione del perché l’occupazione è divenuta illegittima e, possibilmente, delle data nella quale è divenuta tale.
Tale motivazione non viene, evidentemente, considerata in grado, dalle SSUU, di superare un dubbio di legittimità costituzionalità legato alla mancata pubblica utilità espressa.
Forse il rimedio principale per risolvere le occupazioni illegittime deve essere considerato il riavvio, in sanatoria, del procedimento espropriativo?
Ad avviso di chi scrive, quest’ultimo è l’unico, vero, strumento in grado, al di là della usucapione per i casi di utilizzo ultraventennale dell’immobile modificato sine titulo, di superare l’illegittimità perpetrata da occupazioni ab origine tali o divenute tali successivamente.
C’è da attendersi, a breve, allora, il rischio di un nuovo caos per le pubbliche amministrazioni esproprianti, a seguito del prossimo pronunciamento della Corte Costituzionale.
La parola alla Corte! Entra la Corte!