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Annullamento permesso di costruire in sanatoria

Pubblico
Martedì, 23 Aprile, 2019 - 17:45

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, (Sezione Seconda), sentenza n. 199 del 28 gennaio 2019, sull’annullamento permesso costruire in sanatoria. 

 

MASSIMA 

 

L’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990 è stato così modificato “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”. Si è previsto un termine “comunque non superiore a diciotto mesi”, entro cui il provvedimento può essere annullato in autotutela. Esso deve considerarsi come un “astratto e generale termine ne ultra quem”, decorso il quale non potrà più essere legittimamente esercitato il potere di ritiro per vizi di legittimità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27.06.2018, n. 3940; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, 15-01-2018, n. 32; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 13-04-2018, n. 2468; TAR Sardegna, 9 agosto 2016, n. 678).

 

SENTENZA 

 

N. 00199/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01699/2018 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2018, proposto da: 

OMISSIS rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, n. 31;

contro

Comune di Praiano, non costituito in giudizio;

nei confronti

Aniello Maresca, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

a – del provvedimento prot. n. 6367 del 10.07.2018, comunicato in data 12.07.2018, con il quale il Comune di Praiano ha disposto l'annullamento, in sede di autotutela, del permesso di costruire n. 13/11, rilasciato in data 25.10.2011, rinnovato in data 06.12.2013, “per la sanatoria di un locale deposito presso la consistenza immobiliare sita in Praiano alla via Roma”;

b – della nota prot. n. 4818 del 24.05.2018, con la quale il tecnico istruttore ha formulato la proposta del provvedimento;

c – della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 5652 del 18.06.2018;

d – ove e per quanto occorra, dell'ordinanza di sospensione lavori n. 9 del 20.02.2018, ormai inefficace, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001;

e - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 il dott. Michele Conforti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

E’ controversa la legittimità del provvedimento n. 6367 del 10.7.2018, emanato dal Comune di Praiano, con il quale si è annullato d’ufficio il permesso di costruire in sanatoria n. 13 del 2011.

Nell’ambito della motivazione del provvedimento gravato, il Comune sostiene che, a seguito di una denuncia del 15.02.2018 prot. 1777, è stato dato avvio ad un procedimento volto ad accertare l’effettivo compimento di “lavori abusivi presso la struttura di cui trattasi”.

All’esito della suddetta attività di ispezione e di accertamento, il Comune ha dunque emanato il provvedimento gravato nel presente giudizio.

Avverso tale atto è insorta parte ricorrente, adducendo plurimi motivi di censura e, segnatamente, la violazione dell’art. 21 nonies legge n. 241 del 1990.

Non si costituiva in giudizio l’ente locale, quantunque regolarmente intimato.

Il motivo di ricorso sopra evidenziato può essere accolto.

La novella apportata dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124, ha costituito un importante presa di posizione da parte del legislatore e una significativa “pietra miliare” che si voluto porre nella direzione di questo riconoscimento, nell’ambito del diritto amministrativo.

L’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990 è stato così modificato “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”.

Si è dunque previsto un termine “comunque non superiore a diciotto mesi”, entro cui il provvedimento può essere annullato in autotutela.

Esso deve considerarsi come un “astratto e generale termine ne ultra quem”, decorso il quale non potrà più essere legittimamente esercitato il potere di ritiro per vizi di legittimità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27.06.2018, n. 3940; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, 15-01-2018, n. 32; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 13-04-2018, n. 2468; TAR Sardegna, 9 agosto 2016, n. 678).

Nel caso di specie, questo termine è ampiamente decorso, né emerge in alcun modo che il vizio di legittimità che affliggeva l’atto ritirato in autotutela costituisca la risultante di una falsità dei presupposti, dolosamente perpetrata dal privato (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3940 del 2018).

Anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune e, soprattutto, stante l’assenza nel provvedimento gravato di qualsivoglia circostanza che giustifichi il lungo lasso di tempo trascorso tra l’emanazione del provvedimento di permesso di costruire in sanatoria e l’adozione del provvedimento di ritiro, il Collegio ha motivo di constatare l’avvenuta violazione della norma invocata dal ricorrente.

Il motivo di ricorso va dunque accolto, con assorbimento delle altre censure, e va disposto l’annullamento del provvedimento gravato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Praiano al rimborso del contributo unificato e al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Michele Conforti, Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Michele Conforti Maria Abbruzzese

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

Pubblicato in: Edilizia » Giurisprudenza

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