Tettoie: permesso di cotruire
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), sentenza n.9757 del 24 Settembre 2020, sul permesso di costruzione di tettoie.
MASSIMA
La giurisprudenza ha chiarito che il regime da applicare alle tettoie varia a seconda che la si consideri un “manufatto autonomo”, per cui rientra tra le opere di “nuova costruzione” ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. e) DPR 380/2001 e quindi la sua realizzazione richiede il permesso di costruire prescritto dall'art. 10 del DPR, oppure una “mera pertinenza”, nel caso in cui sia priva di carattere di autonoma utilizzabilità, sia dotato di volume modesto rispetto all'edificio principale, abbia natura accessoria rispetto all'edificio principale, essendo preordinato a soddisfare un'oggettiva esigenza di quest'ultimo, per cui non è necessario munirsi del previo titolo edilizio (TAR Campania, n. 732/2017 e n. 4488/2011).
Si tratta di "nuova opera", quindi realizzabile solo previo rilascio del permesso di costruire, nel caso in cui si realizzino nuovi elementi ed impianti, si modifichino la sagoma o il prospetto del fabbricato (TAR Campania, n. 84/2011) o qualora la tettoia abbia i "caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell'opera (cfr., Consiglio di Stato sez. IV, 2/3/2018, n. 1309).
Rientrano, invece, nell'edilizia libera solo quelle tettoie che per forma e dimensioni abbiano mera finalità di arredo e protezione dalle intemperie (cfr. TAR, Napoli, sez. VIII, sent. n. 789/2013; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 17/2016).
SENTENZA