Compatibilità urbanistica ed ambientale degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), sentenza n. 10553 del 16 Ottobre 2020, sulla compatibilità urbanistica ed ambientale degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
MASSIMA
La compatibilità urbanistica ed ambientale dell’impianto costituisce, presupposto imprescindibile per procedere al rilascio dell’autorizzazione definitiva di cui all’ art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, nel quale, infatti, si fa espresso riferimento all'esigenza di documentare la conformità del progetto dell’impianto alla normativa urbanistica e la compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali, sicché, ove essa manchi, il titolo autorizzatorio definitivo non può essere rilasciato (in senso conforme, ex multis, questa Sezione, sentenze n. 14082/2019 e n.1985/2000).
L’apposizione di un vincolo ambientale comporta, sul piano giuridico, la conseguente necessità di acquisire, a sua volta, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo in ordine alla compatibilità della permanenza definitiva dell’impianto, a prescindere dal modello procedimentale prescelto, essendo tale valutazione funzionale all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità dell’insediamento con lo speciale discendente regime di tutela (in tal senso, questa Sezione, sentenza n. 14082/2019).
SENTENZA