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Valore dichiarativo del Piano delle Alienazioni Immobiliari

Pubblico
Domenica, 6 Dicembre, 2020 - 18:15

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), sentenza n. 1461 del 19 ottobre 2020, sulla natura dichiarativa del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

MASSIMA

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di provvedimenti adottati sul presupposto della appartenenza al demanio o al patrimonio indisponibile di un ente pubblico dei beni che ne costituiscono l’oggetto, la cognizione spetta al giudice ordinario, qualora parte ricorrente contesti il provvedimento sostenendo l’esistenza del proprio diritto di proprietà su detti beni; laddove, invece, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, tutte le volte in cui parte ricorrente si limiti a dedurre la sussistenza di vizi propri dell’atto amministrativo (cfr.: Cass. Civ., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26726; C.d.S., sez. VI, 19 marzo 2008 n. 1185; sez. IV, 7 maggio 2007, n. 1976; T.A.R. Piemonte, sez. II, 23 gennaio 2009, n. 193; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 8 settembre 2005, n. 1399); nel caso in specie, il ricorrente contesta l’appartenenza del bene al Comune, asserendo di esserne proprietario. La controversia ha, dunque, ad oggetto l'accertamento della non appartenenza di un determinato bene immobile al Comune, sul presupposto della natura di bene di proprietà privata e, come tale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, in quanto afferente a posizioni di diritto soggettivo.

E difatti, la natura puramente dichiarativa dell’elenco del Piano delle Alienazioni immobiliari di cui alle citate delibere, al pari di quella discendente dall’iscrizione della strade tra quelle pubbliche o di uso pubblico, non lascia spazi per la sussistenza della giurisdizione dell’adito G.A., non potendo detta inclusione, in quanto di carattere meramente dichiarativo – e non costitutivo- e pertanto di natura paritetica, rilevare come atto autoritativo di carattere ablativo della proprietà privata (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 18/2/16 n. 870).

SENTENZA

N. 01461/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01597/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Bonelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G. Gonzaga,5 c/o Avv.Romanelli;

contro

Comune di Positano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Bove, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, l.go Dogana Regia,15 c/o Brancaccio;

per l'annullamento

della deliberazione della G.C. del Comune di Positano, n. 152 del 21.6.2010, mai comunicata ed esposta in pubblicazione dal 29.6.2010 al 14.7.2010, ad oggetto: "Ricognizione degli immobili non strumentali all'esecuzione delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione/dismissione”;

nonché, quanto al ricorso per motivi aggiunti:

della deliberazione di G.C. nr. 88 del 11.05.2011.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Positano, in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 ottobre 2020 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il OMISSIS ha dedotto di essere il nipote del Sig. OMISSIS, il quale, indigente e privo di propria abitazione, aveva ricevuto dall'Opera pia "Orfanatrofio Luigi Rossi" di Positano il possesso di un'unità immobiliare in Positano, alla via Pastiniello n. 9; alla morte di questi, l’immobile passava nella disponibilità della figlia, e , deceduta anche quest’ultima, le subentrava il ricorrente.

Con il provvedimento impugnato il Comune operava la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione nel periodo 2010/2012, tra i quali includeva il bene nella disponibilità materiale dell’Apuzzo.

Avverso tale atto vengono proposti i seguenti motivi di gravame:

1) con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce che i suoi danti causa avrebbero acquisito la proprietà del bene in forza di usucapione, mentre nessun titolo dimostrerebbe l’avvenuto acquisto dell’immobile da parte del Comune: ne discenderebbe la nullità del contratto di locazione stipulato con il ricorrente per impossibilità dell’oggetto;

2) con il secondo motivo si rappresenta che il procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato sarebbe carente di un presupposto di legittimità, non essendo il Comune proprietario del bene immobile del quale si discorre;

3) con il terzo motivo si lamenta l’incompetenza della Giunta comunale all’adozione dell’atto impugnato, rientrando esso nelle prerogative del Consiglio comunale.

Con ricorso per motivi aggiunti il Sig. OMISSIS ha impugnato la delibera comunale nr.88/11, con cui il Comune ha effettuato la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione nel periodo 2011/2013, deducendo che anche tale atto sarebbe affetto, tanto in via derivata, quanto in via propria, dai medesimi vizi di illegittimità già articolati con il ricorso introduttivo del giudizio.

Si è costituito in giudizio il Comune resistente eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle delibere consiliari di approvazione del Piano delle alienazioni e, comunque, per difetto di giurisdizione del giudice adito, e chiedendone nel merito il rigetto.

All’udienza pubblica in data 13.10.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. OMISSIS ha impugnato la delibera con cui il Comune di Positano ha operato la ricognizione degli immobili facenti parti del patrimonio comunale e suscettibili di valorizzazione o dismissione, nel periodo 2010-2012, in quanto non destinati all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente.

Con il ricorso per motivi aggiunti è stata, inoltre, impugnata la successiva delibera nr.88/11, di analogo tenore ma riferita al periodo 2011-2013.

Occorre, preliminarmente, esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente, osservando che all’udienza pubblica in data 13.10.2020 parte ricorrente ha dichiarato di convenire con quanto osservato dal Comune in ordine alla carenza di giurisdizione del Giudice adito.

Rileva il Collegio che per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di provvedimenti adottati sul presupposto della appartenenza al demanio o al patrimonio indisponibile di un ente pubblico dei beni che ne costituiscono l’oggetto, la cognizione spetta al giudice ordinario, qualora parte ricorrente contesti il provvedimento sostenendo l’esistenza del proprio diritto di proprietà su detti beni; laddove, invece, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, tutte le volte in cui parte ricorrente si limiti a dedurre la sussistenza di vizi propri dell’atto amministrativo (cfr.: Cass. Civ., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26726; C.d.S., sez. VI, 19 marzo 2008 n. 1185; sez. IV, 7 maggio 2007, n. 1976; T.A.R. Piemonte, sez. II, 23 gennaio 2009, n. 193; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 8 settembre 2005, n. 1399); nel caso in specie, il ricorrente contesta l’appartenenza del bene al Comune, asserendo di esserne proprietario. La controversia ha, dunque, ad oggetto l'accertamento della non appartenenza di un determinato bene immobile al Comune, sul presupposto della natura di bene di proprietà privata e, come tale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, in quanto afferente a posizioni di diritto soggettivo.

E difatti, la natura puramente dichiarativa dell’elenco del Piano delle Alienazioni immobiliari di cui alle citate delibere, al pari di quella discendente dall’iscrizione della strade tra quelle pubbliche o di uso pubblico, non lascia spazi per la sussistenza della giurisdizione dell’adito G.A., non potendo detta inclusione, in quanto di carattere meramente dichiarativo – e non costitutivo- e pertanto di natura paritetica, rilevare come atto autoritativo di carattere ablativo della proprietà privata (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 18/2/16 n. 870)

Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, in quanto la controversia rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

Attesa la natura processuale della presente decisione, appare giustificata la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione ed indica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm., il giudice ordinario quale giudice nazionale, invece, munitone.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Viviana Lenzi, Primo Referendario

Daria Valletta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Daria Valletta

Nicola Durante

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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