Occupazione illegittima e rimedi
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n. 2595 del 29 marzo 2021, sull’occupazione illegittima ed i rimedi
MASSIMA
Per la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, considerato che l’usucapione può decorrere solo dal momento in cui il diritto (in questo caso il diritto di proprietà) può essere fatto valere ai sensi dell’articolo 2935 cod. civ., ne consegue che, ai fini del decorso della prescrizione acquisitiva, bisogna fare riferimento al momento in cui è venuto meno, nell’ordinamento giuridico, l’istituto – di origine pretoria – dell’occupazione appropriativa (o occupazione acquisitiva), ovvero dalla data di entrata in vigore dell’articolo 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, stante l’avvenuta declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 43 del d.P.R. n. 327/2001 con sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 (sul punto da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1376/2021).
Le sentenze del giudice civile – qualora siano pronunciate su una domanda risarcitoria a seguito della occupazione senza titolo di un terreno da parte della pubblica Amministrazione – vanno interpretate tenendo conto della relativa motivazione.
Qualora in motivazione la sentenza del giudice civile abbia rilevato esplicitamente che vi è stata una ‘rinuncia abdicativa’ o la ‘perdita del diritto di proprietà’ (o altra espressione equivalente), il dispositivo della sentenza si deve intendere integrato dalle argomentazioni giuridiche poste a sua base.
La pubblica amministrazione, che occupi e trasformi un’area in mancanza di un valido ed efficace titolo di esproprio, non ne acquista per ciò solo la proprietà, ma anzi dà origine ad un illecito permanente dal quale non deriva alcun effetto traslativo e che è destinato a cessare solo qualora: a) si proceda alla restituzione del fondo illegittimamente occupato; b) venga stipulato un accordo transattivo con effetti traslativi del diritto di proprietà in capo all’amministrazione autrice della condotta abusiva; c) sia maturata l’usucapione in favore dell’amministrazione; d) venga adottato il provvedimento acquisitivo previsto dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. In precedenza la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato era, altresì, orientata a riconoscere valenza traslativa del diritto di proprietà alla proposizione di una domanda di risarcimento del danno, secondo il meccanismo della rinuncia abdicativa: tale modalità di acquisto della proprietà non è però più predicabile, secondo quanto affermato dalle sentenze della Adunanza Plenaria n. 2, n. 3 e n. 4 del 2020.
SENTENZA
N. 02595/2021REG.PROV.COLL.
N. 03326/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3326 del 2015, proposto dai signori OMISSIS tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Rocco Antonio Brienza, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Raffaele Titomanlio in Roma, via Terenzio, n. 7;
contro
il Comune di Lagonegro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria Fucci e Flavia De Bartolomeo, elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
nei confronti
dei signori OMISSIS non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, n. 134/2015, resa tra le parti, pubblicata il 16 febbraio 2015, non notificata, pronunciata nel giudizio proposto per la condanna del Comune di Lagonegro alla restituzione dei suoli illegittimamente occupati con obbligo di rimessione in pristino e, in via subordinata, per la condanna del Comune di Lagonegro al risarcimento dei danni per mancato godimento del suolo dalla data di cessazione dell’occupazione legittima e per la condanna del Comune di Lagonegro al pagamento dell’indennità di occupazione illegittima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lagonegro;
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 2057 del 13 maggio 2015;
Visto l’appello incidentale del Comune di Lagonegro del 18 maggio 2015;
Visti tutti gli atti della causa;
Rilevato che l’udienza si è svolta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020, 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”, come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2021 il Cons. Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato Rocco Antonio Brienza e l’avvocato Francesco Maria Fucci;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni appellanti, esponendo di essere proprietari iure proprio e iure hereditatis di terreni situati nel Comune di Lagonegro (catastalmente identificati al foglio 60, particelle n. 714 e n. 715), terreni interessati dai lavori per la realizzazione di un asilo nido, con ricorso proposto nell’anno 2013 hanno adito il Tar per la Basilicata per chiedere la condanna del predetto Comune alla restituzione dei terreni de quibus (occupati sin dal maggio del 1977 per la costruzione di una scuola materna, successivamente ultimata nel maggio del 1980), stanti i vizi della procedura espropriativa e la mancanza di un valido ed efficace decreto di esproprio, oltre al pagamento della indennità per l’illegittima occupazione dei terreni.
In subordine i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno per mancato godimento dei terreni dalla data di cessazione dell’occupazione legittima.
2. Il Tar per la Basilicata, con la gravata sentenza n. 134 del 2015:
2.1. - ha respinto tre eccezioni preliminari dedotte dal Comune resistente (l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti OMISSIS, nonché l’eccezione di intervenuta usucapione dei terreni de quibus in favore del Comune);
2.2. - ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del ne bis in idem, stante il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 30 del 9 marzo 2004, pronunciata tra il Comune di Lagonegro e le signore OMISSIS, avendo la Corte d’Appello di Potenza “statuito che il trasferimento della proprietà dell’area, dove era stata costruita la scuola materna e realizzata la relativa area pertinenziale, al Comune si era <già verificato in virtù dell’accessione invertita>, attesocché al momento dell’ultimazione dei lavori, avvenuta il 17.5.1980, <si era verificata l’irreversibile trasformazione del bene con la conseguente sua illecita acquisizione da parte dell’Ente Locale>” (pag. 10 della sentenza del Tar), con la precisazione che: “la successiva demolizione della scuola materna e la sua trasformazione in asilo nido, con ampliamento della sagoma originaria, i cui lavori sono iniziati il 4.6.2012 e terminati il 20.5.2014, non ha comportato alcuna variazione del thema decidendum, in quanto anche quest’ultima opera pubblica è stata eseguita sui predetti 1.563 mq delle particelle nn. 714 e 715” (pag. 11 della sentenza del Tar).
3. I ricorrenti in primo grado, con appello notificato il 13 aprile 2015, hanno impugnato la predetta sentenza del Tar per la Basilicata n. 134 del 2015, deducendo i seguenti due motivi di gravame:
3.1. - erronea declaratoria di inammissibilità, insussistenza dei presupposti del ne bis in idem, violazione degli articoli 34, lett. c), 35 e 39 cod. proc. amm., dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli articoli 1306, 1310 e 2909 cod. civ., omissione di una pronuncia di merito in difetto dei presupposti per una declaratoria di inammissibilità, inammissibile estensione oggettiva e soggettiva della sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 30/2004, erroneità ed ingiustizia della decisione in parte qua, per aver erroneamente il Tar per la Basilicata ritenuto il ricorso inammissibile per violazione del ne bis in idem, in quanto il giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 30/2004 era stato proposto solo da due degli attuali ricorrenti ai fini della condanna del Comune di Lagonegro (non alla restituzione dei terreni ed al risarcimento del danno, ma) al pagamento della indennità di espropriazione e della indennità di legittima occupazione per il periodo 1977-1979, avendo inoltre il primo giudice dato rilievo ad una parte della pronuncia della Corte d’appello di Potenza (quella concernente l’intervenuto acquisito della proprietà dei terreni in capo al Comune di Lagonegro a seguito della irreversibile trasformazione del fondo) costituente un mero obiter dictum;
3.2. - violazione dell’art. 34, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 112 cod. proc. civ., omissione di pronuncia, violazione degli articoli 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 934 cod. civ., erroneità ed ingiustizia della decisione, fondatezza delle domande proposte dai ricorrenti, per non aver il Tar per la Basilicata accolto la domanda restitutoria proposta dai ricorrenti, stante l’illegittima occupazione dei terreni da parte del Comune di Lagonegro sin dal 3 maggio del 1979, la mancata conclusione della procedura espropriativa e l’inesistenza di un legittimo titolo di acquisto dell’area, trattandosi oltretutto di un illecito permanente e considerato che: “l’illecita occupazione e irreversibile trasformazione del bene da parte della PA giammai può ex se determinare un effetto traslativo della proprietà senza che intervenga un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. 327/01” (pag. 15 dell’appello).
4. Con l’ordinanza 13 maggio 2015, n. 2057, la Sezione ha respinto la domanda cautelare per mancanza di periculum in mora.
5. Il Comune di Lagonegro si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha proposto appello incidentale depositato il 18 maggio 2015, impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tar per la Basilicata: a) ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza considerare che la scuola materna fu costruita nel 1980 in area diversa e non oggetto del decreto di occupazione d’urgenza del 3 maggio 1977; b) ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei tre ricorrenti che hanno agito in giudizio in qualità di eredi del signor Giovanni Acchiappati, senza considerare che costoro sono subentrati al de cuius nella proprietà della sola particella n. 951 e non anche delle particelle n. 714 e n. 715 oggetto di causa; c) ha respinto l’eccezione di intervenuta usucapione dei terreni de quibus in favore del Comune, senza considerare che è oramai decorso il termine ventennale per acquisire la proprietà delle menzionate due particelle, alla luce di una interversio possessionis iniziata, al più tardi, nel 1980.
6. Gli appellanti principali hanno presentato, in data 2 luglio 2015, memoria difensiva chiedendo il rigetto dell’appello incidentale.
7. Il Comune di Lagonegro, in data 1° febbraio 2021, ha depositato memoria illustrativa, ribadendo le proprie difese.
8. Gli appellanti principali hanno infine depositato memoria di replica in data 10 febbraio 2021, insistendo per l’accoglimento dell’appello principale e per il rigetto dell’appello incidentale.
9. All’udienza del 4 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. In primo luogo deve essere esaminato l’appello incidentale del Comune di Lagonegro, con il quale sono state riproposte le eccezioni preliminari dedotte in primo grado e respinte dal Tar.
11. Il primo motivo dell’appello incidentale è infondato.
11.1. Infatti, come affermato dallo stesso Comune di Lagonegro (pag. 1 della memoria difensiva depositata in primo grado), con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 22 marzo 1975 fu approvato il progetto, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, relativo alla costruzione di una scuola materna, insistente sul terreno catastalmente identificato al foglio 60, particella n. 373.
Tale particella fu oggetto di frazionamento solo nel 1998, dando luogo alle particelle n. 713, n. 714 e n. 715, con la conseguenza che la dichiarazione di pubblica utilità del 1975, relativamente alla costruzione della scuola materna, ha interessato l’intera particella n. 373 nel suo complesso, anche se, per la materiale realizzazione dell’opera, il successivo decreto d’occupazione d’urgenza del 1977 ha riguardato solo una porzione del terreno de quo.
Infatti in ogni caso l’occupazione di aree rientranti nella particella n. 373, da parte del Comune di Lagonegro, è comunque riconducibile all’esercizio del potere ablatorio, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.
Del resto, la domanda formulata in primo grado ha mirato all’emanazione del provvedimento previsto dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri: le questioni di giurisdizione riguardanti la tematica dello sconfinamento sono rilevanti quando si chieda la restituzione dell’area o il risarcimento del danno con riferimento ad aree che in parte non sono state oggetto di atti di natura ablatoria, mentre non v’è dubbio che sussista la giurisdizione amministrativa, quando si chieda che sia esercitato il potere previsto dal medesimo art. 42 bis, in considerazione della realizzazione dell’opera nella sua unitarietà, in parte realizzata sulle aree già prese in considerazione negli atti di natura ablatoria.
11.2. Il primo motivo dell’appello incidentale deve quindi essere respinto.
12. Il secondo motivo dell’appello incidentale è infondato.
12.1. Infatti il Comune di Lagonegro non contesta che i signori OMISSIS (deceduto nel 2008), ma afferma solo che costoro sarebbero subentrati al de cuius nella titolarità della sola particella n. 951 e non anche in quella delle particelle n. 714 e n. 715, oggetto di causa.
12.2. La doglianza risulta infondata, in quanto il Comune di Lagonegro, con riguardo alle menzionate due particelle n. 714 e n. 715, ha depositato rispettivamente due visure storiche, visura n. T260912 e visura n. T261029, entrambe del 17 ottobre 2014 (all. 19 alla relazione tecnica di parte depositata in primo grado, pagine 110 e 112), che non sono chiaramente aggiornate, in quanto entrambe riportano ancora l’intestazione, per un quinto della proprietà delle menzionate particelle, in capo al signor Giovanni Acchiappati, deceduto nel 2008.
Pertanto la documentazione depositata in giudizio dal Comune di Lagonegro non risulta idonea a provare l’asserita carenza di legittimazione attiva dei tre ricorrenti che hanno agito in giudizio in qualità di eredi del signor OMISSIS.
12.3. Il secondo motivo dell’appello incidentale deve quindi essere respinto.
13. Infondato è anche il terzo motivo dell’appello incidentale.
13.1. Infatti, per la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, considerato che l’usucapione può decorrere solo dal momento in cui il diritto (in questo caso il diritto di proprietà) può essere fatto valere ai sensi dell’articolo 2935 cod. civ., ne consegue che, ai fini del decorso della prescrizione acquisitiva, bisogna fare riferimento al momento in cui è venuto meno, nell’ordinamento giuridico, l’istituto – di origine pretoria – dell’occupazione appropriativa (o occupazione acquisitiva), ovvero dalla data di entrata in vigore dell’articolo 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, stante l’avvenuta declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 43 del d.P.R. n. 327/2001 con sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 (sul punto da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1376/2021).
13.2. Il terzo motivo dell’appello incidentale deve quindi essere rigettato.
14. Pertanto l’appello incidentale proposto dal Comune di Lagonegro deve essere interamente respinto.
15. Si può ora passare all’esame dei due motivi dell’appello principale.
16. Il primo motivo di appello è parzialmente fondato.
16.1. Ha infatti errato il Tar per la Basilicata nell’affermare sic et simpliciter l’inammissibilità del ricorso di primo grado, dovendosi effettuare doverosamente una distinzione tra coloro che presero parte al giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 30 del 2004 e coloro che, invece, rimasero estranei a quel giudizio.
16.2. Di conseguenza il primo motivo dell’appello principale deve essere accolto limitatamente ai signori OMISSIS, eredi del signor OMISSIS, i quali non hanno partecipato al giudizio civile conclusosi con la menzionata sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 30/2004 e nei confronti dei quali, pertanto, non può essere fatto valere il giudicato formatosi su detta sentenza, stanti i limiti soggettivi del giudicato medesimo ai sensi dell’art. 2909 cod. civ.
16.3. Pertanto il ricorso di primo grado proposto da costoro, proprietari pro quota dei terreni di cui alle particelle n. 714 e n. 715, era pienamente ammissibile, non ravvisandosi alcuna violazione del principio del ne bis in idem.
16.4. A diverse conclusioni, invece, occorre giungere nei confronti delle signore OMISSIS, anch’esse proprietarie pro quota dei terreni oggetto di causa, nei confronti delle quali fu pronunciata la menzionata sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 30 del 2004, passata in giudicato, che accertò il trasferimento pro quota della proprietà dell’area “in virtù dell’accessione invertita” in quanto “certamente alla data di ultimazione dei lavori di costruzioni della scuola (17/5/80) si era verificata l’irreversibile trasformazione del bene con la conseguente illecita acquisizione del medesimo da parte dell’Ente locale” (pag. 4 della sentenza della Corte d’appello di Potenza).
Infatti, le sentenze del giudice civile – qualora siano pronunciate su una domanda risarcitoria a seguito della occupazione senza titolo di un terreno da parte della pubblica Amministrazione – vanno interpretate tenendo conto della relativa motivazione.
Qualora in motivazione la sentenza del giudice civile abbia rilevato esplicitamente che vi è stata una ‘rinuncia abdicativa’ o la ‘perdita del diritto di proprietà’ (o altra espressione equivalente), il dispositivo della sentenza si deve intendere integrato dalle argomentazioni giuridiche poste a sua base.
Sotto tale profilo, il ‘presupposto’ della statuizione finale fa parte del decisum, nel senso che ad un tempo il giudicato si forma sulla domanda proposta e sulla contestuale constatazione che vi è stata la perdita della proprietà, con l’acquisizione del bene al patrimonio dell’Amministrazione.
16.5. L’accertamento contenuto nella menzionata sentenza passata in giudicato, relativamente al trasferimento della proprietà dell’area de qua in capo del Comune di Lagonegro, fa pertanto stato nei confronti delle signore OMISSIS, limitatamente alla loro quota di proprietà delle particelle n. 714 e n. 715, non potendo ora costoro agire per la restituzione dei terreni pro quota, non essendo più proprietarie delle rispettive quote sin dal maggio del 1980, come definitivamente accertato dalla citata sentenza della Corte d’appello di Potenza.
16.6. In particolare, con riguardo alla posizione delle signore OMISSIS, il ricorso di primo grado è inammissibile: a) per violazione del ne bis in idem per quanto concerne la domanda restitutoria e la domanda risarcitoria per il periodo 1977-1980; b) per difetto di legittimazione attiva con riguardo alla domanda risarcitoria per l’illegittima occupazione dei terreni dopo il 1980, non essendo più costoro proprietarie pro quota dei terreni in questione.
16.7. Invece, il primo motivo dell’appello principale deve essere parzialmente accolto per quanto sopra esposto, limitatamente ai signori OMISSIS , eredi del signor OMISSIS, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato ammissibile nei confronti dei tre menzionati ricorrenti.
17. Stante la parziale ammissibilità del ricorso di primo grado, limitatamente ai signori OMISSIS, il secondo motivo dell’appello principale – con il quale vengono riproposte le domande articolate in primo grado – deve essere esaminato solo nei confronti dei tre suddetti ricorrenti.
17.1. L’appello è fondato nei limiti di quanto ora si espone.
17.2. Il Comune di Lagonegro non è infatti divenuto proprietario delle quote dei terreni di cui alle particelle n. 714 e n. 715 in capo ai signori OMISSIS (nei confronti dei quali – come visto – non si estende il giudicato di cui alla sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 30/2004), né è possibile fare applicazione dell’istituto dell’occupazione appropriativa (o occupazione acquisitiva), stante la definitiva eliminazione di tale istituto dall’ordinamento giuridico, dapprima con l’articolo 43 del d.P.R. n. 327/2001, successivamente dichiarato incostituzionale, e poi ad opera dell’articolo 42-bis del medesimo d.P.R. n. 327/2001.
17.3. La pubblica amministrazione, che occupi e trasformi un’area in mancanza di un valido ed efficace titolo di esproprio, non ne acquista per ciò solo la proprietà, ma anzi dà origine ad un illecito permanente dal quale non deriva alcun effetto traslativo e che è destinato a cessare solo qualora: a) si proceda alla restituzione del fondo illegittimamente occupato; b) venga stipulato un accordo transattivo con effetti traslativi del diritto di proprietà in capo all’amministrazione autrice della condotta abusiva; c) sia maturata l’usucapione in favore dell’amministrazione; d) venga adottato il provvedimento acquisitivo previsto dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
In precedenza la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato era, altresì, orientata a riconoscere valenza traslativa del diritto di proprietà alla proposizione di una domanda di risarcimento del danno, secondo il meccanismo della rinuncia abdicativa: tale modalità di acquisto della proprietà non è però più predicabile, secondo quanto affermato dalle sentenze della Adunanza Plenaria n. 2, n. 3 e n. 4 del 2020.
17.4. Non è però possibile pronunciarsi, nel presente giudizio di legittimità, sulla domanda restitutoria proposta dai signori OMISSIS, con riferimento alle loro quote di proprietà delle particelle n. 714 e n. 715, stante il principio di separazione dei poteri e la tassatività ed eccezionalità dei casi di giurisdizione di merito, principi che escludono che il giudice amministrativo possa sic et simpliciter condannare il Comune di Lagonegro alla restituzione dei fondi rivendicati dai ricorrenti.
17.5. Poiché della domanda formulata va disposta la conversione in quella di applicazione dell’art. 42 bis del testo unico sugli espropri, in coerenza con quanto previsto dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 2, 3 e 4 del 2020 (cfr., Sez. IV, 23 novembre 2020, n. 7309; Sez. IV, 21 settembre 2020, n. 5527), deve essere fissato al Comune di Lagonegro il termine di novanta giorni, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, al fine di decidere se adottare o meno il provvedimento acquisitivo ai sensi dell’articolo 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, con riguardo alle quote di proprietà delle particelle n. 714 e n. 715 tuttora in capo ai signori OMISSIS, in qualità di eredi del signor Giovanni Acchiappati, provvedendo altresì al ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito dai suddetti tre ricorrenti, secondo i criteri stabiliti dal medesimo articolo 42-bis.
Il Collegio inoltre dispone che:
- i termini sopra fissati potranno essere modificati, ad istanza di parte, nel caso di comprovate ragioni;
- per il caso in cui sia emesso l’atto di acquisizione, l’indennizzo dovuto dovrà essere liquidato secondo i criteri fissati dall’art. 42 bis, salvo il potere del giudice civile di verificare se l’indennizzo è stato quantificato congruamente (cfr. Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5201; 27 dicembre 2018, n. 33539; 12 giugno 2018, n. 15343; 29 ottobre 2015, n. 22096; Cons. Stato, Sez. IV, 13 maggio 2019, n. 3088 e n. 3078; Sez. VI, 15 marzo 2012, n. 1438);
- copia della presente sentenza, a cura della Segreteria, va trasmessa all’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Potenza.
18. In definitiva l’appello incidentale proposto dal Comune di Lagonegro deve essere integralmente respinto, il primo motivo dell’appello principale deve essere parzialmente accolto, limitatamente ai signori OMISSIS il secondo motivo dell’appello principale deve essere accolto per quanto sopra esposto, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato ammissibile il ricorso di primo grado proposto dai signori OMISSIS, in qualità di eredi del signor Giovanni Acchiappati, e deve essere fissato al Comune di Lagonegro il termine di novanta giorni, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, per decidere se adottare o meno il provvedimento acquisitivo ai sensi dell’articolo 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, con riguardo alle quote di proprietà delle particelle n. 714 e n. 715 tuttora in capo ai signori OMISSIS
19. Data la complessità della causa e la reciproca soccombenza, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 3326/2015, come in epigrafe proposto:
- accoglie in parte l’appello principale ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugna, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado proposto dai signori OMISSIS, in qualità di eredi del signor OMISSIS, e respinge l’appello con riferimento agli altri appellanti;
- assegna al Comune di Lagonegro il termine di novanta giorni (ferme restando le ulteriori statuizioni indicate in motivazione) per la decisione in ordine alla adozione o meno del provvedimento acquisitivo di cui all’articolo 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con riferimento alle quote di proprietà dei suddetti tre ricorrenti;
- respinge l’appello incidentale;
- dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Potenza.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Michele Pizzi
Luigi Maruotti
IL SEGRETARIO