Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

Tettoia e permesso a costruire

Privato
Sabato, 16 Aprile, 2022 - 19:30

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), sentenza n. 481 del 11 aprile 2022, permesso costruire realizzazione tettoia

MASSIMA

Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio; l’installazione della tettoia è invece sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono.

SENTENZA

N. 00481/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00311/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Enzo Augusto e Roberto D’Addabbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 147;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Augusto Farnelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari, via Principe Amedeo, 26;
Comune di Bari - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l’annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari,

- dell’ordinanza del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari n. 2021/00308 del 29.1.2021 - trasmessa con nota p.e.c. prot. n. 0339182.U. del 21.12.2021 - nella parte in cui alla sig.ra -OMISSIS-, quale proprietaria dell’immobile sito in Bari alla -OMISSIS-, è stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001 pari ad € 1.000,00 oltre spese di notificazione pari ad € 8,75, in luogo dell’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, per l’abuso edilizio accertato con verbale VUE n. 26/2020 prot. n. 203217 del 14.9.2020 consistito nell’esecuzione in assenza di titolo di “ampliamento del preesistente balcone con affaccio sul cortile interno, portato alle dimensioni di mt. 2,40x2,40 circa, poggiante sul solaio di copertura della sottostante unità immobiliare … delimitato da parapetto in muratura avente altezza di mt. 0,85 circa, in luogo della resistente ringhiera e coperto interamente da tettoia in lamiera grecata posta ad altezza di mt. 2,90 circa e poggiante su profili metallici scatolati”;

- nonché di ogni altro atto, antecedente e/o susseguente, comunque connesso, ancorché non conosciuto;

e per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Bari ad emettere, nei confronti della controinteressata ed in ragione del su riferito abuso edilizio così come accertato nel verbale VUE n. 26/2020 prot. 203217 del 14.9.2020, ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 33, comma 1 d.p.r. n. 380/2001;

nonché, in subordine, per il risarcimento del danno ingiusto subito o subendo dai ricorrenti sulla loro proprietà quale conseguenza della mancata demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi per effetto del provvedimento impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Gli odierni ricorrenti -OMISSIS- sono proprietari di un immobile sito in Bari alla via -OMISSIS-

Sul locale di proprietà dei sig.ri -OMISSIS- è collocato il balcone dell’immobile di proprietà della sig.ra -OMISSIS- che in precedenza veniva coperto nella parte superiore con una tettoia in laminato, dotata di apposito spiovente. Contemporaneamente era realizzato un basamento in muratura al balcone.

La Polizia Edilizia del Comune di Bari, a seguito di sopralluogo effettuato in data 2.9.2020 presso l’unità immobiliare di proprietà della controinteressata -OMISSIS-, con verbale (procedimento VUE 26-20) accertava che:

«In assenza di titolo autorizzatorio presso l’unità immobiliare sita in Bari alla -OMISSIS-, piano ammezzato, contraddistinta in catasto alla -OMISSIS-, è stato realizzato l’ampliamento del preesistente balcone con affaccio su cortile interno, portato alle dimensioni di mt 2.40x2.40 circa, poggiate sul solaio di copertura della sottostante unità immobiliare, delimitato da parapetto in muratura avente altezza di mt 0.85 circa, in luogo della preesistente ringhiera e coperto interamente da tettoia in lamiera grecata posta ad altezza di mt 2.90 circa e poggiante su profili metallici scatolari».

Non avendo riscontrato né l’eliminazione delle opere realizzate, né verificato alcuna modificazione dello stato dei luoghi, con nota del 13.12.2021 (acquisita al prot. n. 330854/21 del Comune) il sig. -OMISSIS- Angelo, a mezzo del proprio difensore, chiedeva all’Amministrazione comunale (e precisamente al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilia Privata) di conoscere, anche ai sensi dell’artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, lo stato del procedimento VUE 26-2020 e la natura dei provvedimenti sanzionatori adottati all’esito dell’accertamento delle violazioni edilizie descritte nel verbale del 2.9.2020.

La suddetta istanza veniva riscontrata dall’Amministrazione comunale in data 21.12.2021 con nota p.e.c. prot. n. 0339182.U di trasmissione della gravata ordinanza n. 2021/00308 a firma del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata con cui si dava atto della violazione urbanistico-edilizia accertata con VUE n. 26/2020 recante prot. n. 203217 del 14.9.2020 e si riteneva che le opere e gli interventi descritti nel predetto verbale fossero stati realizzati in difetto di CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) con conseguente applicabilità del regime sanzionatorio di cui all’art. 6-bis d.p.r. n. 380/2001. Pertanto, alla sig.ra -OMISSIS-, quale responsabile dei suddetti abusi, veniva ingiunto di provvedere al pagamento in favore del Comune della sanzione pecuniaria ex art. 6-bis d.p.r. n. 380/2001 pari ad € 1.000,00 oltre spese di notificazione pari ad € 8,75.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti -OMISSIS- contestavano il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo un’unica censura così sinteticamente riassumibile:

- violazione ed erronea applicazione di legge (artt. 10, 33, comma 1, e 6-bis d.p.r. n. 380/2001); violazione dell’art. 27, commi 1 e 2 d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per erronea manifestazione dei presupposti di fatto e di diritto, erronea motivazione e difetto di istruttoria; sviamento; violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed efficienza: venendo in rilievo nel caso di specie un vero a proprio abuso edilizio consistente nell’ampliamento del balcone, con modifica del volume, della sagoma e del prospetto dell’edificio (e cioè un’opera realizzata senza il necessario permesso di costruire richiesto dall’art. 10, comma 1, lett. c) d.p.r. n. 380/2001), lo stesso sarebbe dovuto essere sanzionato dalla P.A. con gli strumenti di cui all’art. 33, comma 1 d.p.r. n. 380/2001 (i.e. ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi), e non già con la mera sanzione pecuniaria di cui all’art. 6-bis d.p.r. n. 380/2001; pertanto, il censurato provvedimento sarebbe viziato da difetto d’istruttoria e di motivazione.

I ricorrenti chiedevano, inoltre, l’accertamento dell’obbligo del Comune di Bari ad emettere, nei confronti della controinteressata ed in ragione del su riferito abuso edilizio così come accertato nel verbale VUE n. 26/2020 prot. 203217 del 14.9.2020, ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 33, comma 1 d.p.r. n. 380/2001.

In subordine, agivano per la condanna del Comune di Bari al risarcimento del danno ingiusto subito o subendo sulla loro proprietà quale conseguenza della mancata demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi per effetto del provvedimento impugnato.

2. - Si costituiva il Comune di Bari, resistendo al gravame.

3. - Alla camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022, il Collegio tratteneva la causa per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., dandone avviso alle parti.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato.

Invero, la vicenda in esame si fonda sostanzialmente sull’individuazione del titolo edilizio necessario per eseguire le opere oggetto di contestazione.

Come emerge, dall’esame del verbale del 2.9.2020 di Polizia Edilizia allegato e parte integrante dell’ordinanza Comune di Bari - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata - prot. n. 203217 del 14.9.2020 è stata constatata a carico della sig.ra -OMISSIS- e, quindi, sanzionata la “… realizzazione di un ampliamento del preesistente balcone con affaccio sul

cortile interno …” per le dimensioni e forme ivi indicate.

Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, tale intervento si colloca indubbiamente fra quelli di cui all’art. 6-bis d.p.r. n. 380/2001 (“Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata”), non essendo riconducibile a quelli catalogati dagli artt. 6, 10 e 22 d.p.r. n. 380/2001 e, pertanto, dalla verifica dell’assenza di CILA è correttamente conseguita la prevista sanzione pecuniaria.

Infatti, l’istruttoria dell’Ufficio Tecnico non ha rilevato nella fattispecie per cui è causa una ipotesi sussumibile nell’ambito delle modifiche del prospetto con conseguente necessità di titolo abilitativo espresso dalla P.A.

In particolare, l’intervento di “ampliamento del balcone interno con realizzazione di parapetto in muratura, in luogo delle preesistenti ringhiere” configura un mero intervento manutentivo (sostituzione di una ringhiera con parapetto) rispetto al quale è irrilevante, sotto il profilo edilizio, l’ampliamento della superficie di balcone, costituita dal solaio di copertura dell’unità immobiliare sottostante, per effetto del semplice “avanzamento” del parapetto realizzato in sostituzione della ringhiera posta a delimitazione del balcone medesimo (in altri termini più che di ampliamento di un balcone, nel caso di specie si verte in ipotesi di occupazione di una maggiore superficie del solaio sottostante), senza alcuna incidenza su volumi, superficie, sagoma o prospetto dell’originario organismo edilizio.

A ciò si aggiunge che ai sensi del vigente “Glossario di Edilizia Libera” (d.m. 2.3.2018 adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”) gli interventi di riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma di parapetti e ringhiere sono ricompresi tra le opere realizzabili senza alcun titolo abilitativo, con la conseguenza che l’adozione di un ordine di demolizione, ovvero riduzione in pristino (invocato da parte ricorrente) era preclusa in relazione ai fatti di causa.

Con riferimento alla “tettoia in lamiera” realizzata a copertura del balcone, nella qualificazione operata dalla Polizia Edilizia ed assunta a presupposto dell’atto impugnato, la P.A. correttamente ha tenuto conto della struttura precaria, dei materiali impiegati e della limitata estensione della copertura medesima, ossia caratteristiche che, nel caso concreto, non sono idonee ad apportare una rilevante alterazione delle qualità essenziali dell’edificio.

In particolare, nella vicenda de qua l’Amministrazione comunale ha apprezzato la natura pertinenziale dell’opera avente una mera funzione di protezione e riparo dagli agenti atmosferici, tale da escludere la configurabilità di un intervento di ristrutturazione edilizia cd. pesante (assoggettato a permesso di costruire e quindi sanzionabile ai sensi dell’art. 33 d.p.r. n. 380/2001) che presuppone un “… insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero modificazioni della sagoma ...” (cfr. art. 10, comma 1, lett. c) d.p.r. n. 380/2001).

Pertanto, al di là del dato meramente formale (realizzazione di una tettoia), l’Amministrazione ha correttamente attribuito rilievo primario - in sede di qualificazione dell’intervento - alle relative caratteristiche sostanziali del medesimo.

A tal proposito, Cons. Stato Sez. VI, 27.1.2021, n. 813 ha rilevato:

«… - secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio; l’installazione della tettoia è invece sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono; ...».

Infine ed in conseguenza di quanto sopra, le problematiche di natura statica che i ricorrenti paventano unitamente alla difficoltà di deflusso delle acque piovane non risultano addebitabili alla questione connessa alle doglianze sollevate in questa sede e sono non connesse sotto il profilo eziologico ai vizi denunziati.

5. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

5.1. - In conseguenza del rigetto della domanda impugnatoria non possono trovare accoglimento la domanda di accertamento e la domanda risarcitoria azionate dai ricorrenti.

6. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Francesco Cocomile

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

Pubblicato in: Edilizia » Giurisprudenza

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.