Art. 42 bis TUE: non recettizio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Quinta), sentenza n. 5552 del 4 maggio 2022, acquisizione sanante non recettizia
MASSIMA
Il provvedimento di acquisizione sanante non è atto recettizio. cosicché la eventuale mancanza di notifica potrebbe solo incidere sulla decorrenza del termine per l'impugnazione.
Qualora nel corso del giudizio intentato per ottenere la restituzione e/o il risarcimento del danno per equivalente, sopravvenga, anche nel grado di appello, il provvedimento ex art. 42 bis del DPR n. 327 del 2001 (come nel caso in esame - ndr), tutte le aspettative di tutela del privato, risarcitorie e restitutorie, si canalizzano nell’eventuale contenzioso avente ad oggetto il provvedimento di acquisizione sanante intervenuto nel corso del giudizio che, conseguentemente deve concludersi con una declaratoria di improcedibilità del ricorso (Cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 18.3.2021 n. 2346; id., Sez. II, 8.11.2021 n. 7411; Tar Puglia, Lecce 27.7.2021 n. 1208; Tar Marche, 18.2.2021 n. 143; Cons. Stato, Sez. II, 12.2.2020, n. 1087; id., Sez. VI, 12.9.2018, n. 3848; Tar Veneto, Sez. II, 4.6.2020, n. 496; Cons. Stato, Sez. IV, 30.9.2019, n. 6541; Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4.6..2019, n. 166).
SENTENZA
N. 05552/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07193/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7193 del 2018, proposto da
OMISSIS e difesi dall'avvocato Emilio Paolo Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
- FIBE S.p.A. (in proprio e quale incorporante La Fibe Campania S.p.A.) e FISIA AMBIENTE S.p.A. (già Fisia Impianti S.p.A.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone, Ennio Magrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Ennio Magrì, sito in Roma nella via Guido D'Arezzo n.18;
per la declaratoria di illegittimità
- del comportamento degli intimati, consistente nella perdurante occupazione e nella trasformazione della superficie di loro proprietà in Tufino, loc. Paenzano, distinta in catasto al folio 5, particella 466 di mq. 5170, in assenza del regolare perfezionamento del procedimento di espropriazione per p.u.;
e per la condanna
- degli intimati alla restituzione delle superfici occupate ed all’esecuzione delle opere, anche di bonifica, necessarie ai fini del loro ripristino nello stato antecedente l’occupazione, nonché, e in ogni caso, all’integrale risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti in dipendenza della loro illegittima occupazione a far data dalla decadenza della dichiarazione di p.u. e dalla cessazione della durata dell’occupazione legittima (10 marzo 2005) fino al giorno della loro restituzione, e, in via gradata, in dipendenza della loro illegittima trasformazione, in misura corrispondente al loro valore venale e, comunque, non inferiore alla somma di € 72.818,36 determinata a titolo di indennità di espropriazione in data 21 febbraio 2001 da rivalutarsi all’attualità, oltre rivalutazione ed interessi a far data dal 10 marzo 2005 al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania; di Fibe S.p.A. e di Fisia Ambiente S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso notificato il 14 giugno 2018 e depositato in pari data i signori OMISSIS hanno riassunto il giudizio originariamente introdotto (con atto notificato il 11 agosto 2011) dinanzi al TAR Campania – Napoli (R.G. n.4751/11) il quale, con sentenza n. 3272/2018, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma.
I ricorrenti deducono di essere proprietari - iure proprio e/o quali eredi della sig.ra OMISSIS - di fondi siti in Tufino, loc. Paenzano, dagli stessi condotti e coltivati, distinti in C.T. al foglio 5, particella 466: detti terreni sono stati oggetto di occupazione d’urgenza (per complessivi mq. 5.170) in virtù delle ordinanze del Commissario di Governo all’emergenza rifiuti n. 36 e 37 del 10 marzo 2000, nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione di C.d.R. di Tufino.
Deducono in particolare i ricorrenti:
- di aver proposto ricorso al TAR Napoli per l’annullamento degli atti espropriativi e di aver successivamente rinunciato al ricorso a seguito di accordo transattivo con la quale la società OMISSIS - affidataria dell’intervento - si era impegnata a versare le indennità di esproprio concordate in £.140.996.000;
- che la OMISSIS S.p.A. non ha provveduto al versamento delle indennità concordate;
- che il procedimento di espropriazione non sarebbe stato perfezionato con l’adozione del decreto di espropriazione definitiva e che pertanto, a decorrere dal 2 agosto 2008, sarebbe decaduta la dichiarazione di pubblica utilità contenuta nelle citate ordinanze commissariali;
- che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1871/2014, ha accolto la domanda proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha determinato le indennità di occupazione legittima (in relazione al periodo di occupazione protrattosi dal 20 aprile 2000, data della presa di possesso, al 2 agosto 2008) in ragione di € 30.459,58, oltre interessi.
Tanto premesso, chiedono a questo TAR, in via principale, di dichiarare l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione e di condannarla al risarcimento dei danni subiti mediante reintegrazione in forma specifica, con conseguente restituzione delle superfici occupate; in via gradata, configurata la fattispecie dell’occupazione acquisitiva, di voler dichiarare l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione, consistente nell’occupazione delle superfici di loro proprietà e nella loro radicale trasformazione, mediante realizzazione dell’opera pubblica, con conseguente acquisizione a titolo originario al patrimonio pubblico, e condannarla al risarcimento dei danni arrecati in conseguenza dell’illegittima occupazione nonché dalla mancata stipula dell’atto di cessione volontaria.
1.2. Si sono costituiti in giudizio, con atto di mero stile, il Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; successivamente la difesa erariale ha depositato una memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua coltivazione.
1.3. Si sono costituiti in giudizio anche OMISSIS depositando atto di costituzione di mero stile. Successivamente hanno depositato memoria difensiva con la quale hanno preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio; in via gradata l’infondatezza del ricorso nel merito quanto alla loro particolare posizione nel procedimento di espropriazione, instando per il rigetto; vinte in ogni caso le spese di giudizio.
1.4. In vista dell’udienza pubblica tutte le parti hanno depositato memorie; i ricorrenti e la difesa erariale anche memorie di replica.
1.5. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da OMISSIS, le quali al riguardo invocano, con efficacia di “giudicato esterno” la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1871 del 30 aprile 2014. resa all’esito del giudizio R.G. 3429/2011 tra le stesse parti.
Al riguardo il Collegio condivide l’argomentazione secondo cui “l’occupazione d’urgenza del suolo dei ricorrenti in favore del Commissario Delegato, di cui all’ordinanza n. 37 del 10.3.2000, fu disposta con incarico alla OMISSIS spa di procedere alla stessa in nome e per conto del Commissario Delegato medesimo; peraltro, nello stesso senso hanno disposto le citate ordinanze che hanno prorogato i termini per il compimento della procedura espropriativa e per la pronuncia del decreto di esproprio alla data del 2.8.2008, emesse dopo la citata ordinanza n. 37”.
Peraltro in fattispecie del tutto analoghe a quelle qui in esame, e per le medesime motivazioni, è stata sempre ritenuta la carenza di titolarità e di legittimazione passiva della OMISSIS S.p.A., con conseguente estromissione delle stesse dai relativi giudizi (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV n. 8559 del 23.12.2021; Tar Campania, Napoli, Sez. V n. 1048 del 17.02.2021; Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater n. 10719 del 19.10.2021; Cons. Stato, Sez. IV n. 5522 del 21.09.2020, e n. 2814 del 10.05.2018; Tar Campania, Napoli Sez. V n. 4217 del 30.08.2017; Cons. Stato, Sez. IV n. 138/2016; Tar Campania, Napoli, nn. 4452/2016 e 1870/2016; Tar Lazio, Roma, nn. 736/2017; 4581/2015; 214/2014; 870/2014; 9004/2012 e 9754/2012).
Conseguentemente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle predette società, e disposta la loro estromissione dal giudizio.
3. Con le rispettive memorie conclusionali le Amministrazioni resistenti e le società OMISSIS (queste ultime in via gradata) hanno eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso da parte dei ricorrenti, conseguentemente chiedendo a questo Tribunale di dichiarare il ricorso improcedibile, sulla scorta dei seguenti rilievi:
- con decreto n. 457 del 29 maggio 2013 è stata disposta l’acquisizione, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile, ai sensi dell'art. 42 bis ("Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico"), del fondo non edificatorio sito nel Comune di Tufino (NA), censito nel Catasto dei Terreni al foglio n. 5, particella n. 757 (già p.lla 466), già di proprietà del ricorrente OMISSIS, dante causa degli altri ricorrenti;
- il corrispettivo dell’acquisizione è stato determinato in complessivi € 60.176,86;
- il valore venale del fondo è stato determinato in base alla valutazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli, prot. n. 9675/12, acquisita al prot. n. E0001353 in data 8 marzo 2013;
- successivamente, con nota prot. n. U0002872 del 31 maggio 2013, il detto decreto è stato notificato ai proprietari, e con nota prot. U0002881 in pari data è stato trasmesso al Comune di Tufino per l’affissione nell’albo pretorio;
- con la stessa nota prot. 2872 del 31 maggio 2013 è stata fatta richiesta ai proprietari, in caso di accettazione dell’indennizzo, della documentazione necessaria per disporre il pagamento, così come disposto dal comma 4 art. 42 bis del d.P.R. n.327/2001 e s.m.i., avvisandoli che in assenza di riscontro si sarebbe proceduto al deposito dell’indennizzo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli;
- i proprietari non hanno dato riscontro alla suddetta nota, che risulta regolarmente ricevuta dal sig. OMISSIS, come da avviso di ricevimento allegato alla citata nota prot. 2872/2013;
- il decreto di acquisizione sanante risulta trascritto in data 4 luglio 2013;
- infine, con decreto n. 691 del 18 settembre 2013 si è disposta la costituzione del deposito definitivo, presso il M.E.F. - R.T.S. di Napoli, a garanzia degli indennizzi e degli interessi risarcitori liquidati con il predetto decreto n.457/2013.
4. I ricorrenti si sono opposti alla declaratoria di improcedibilità del ricorso sostenendo che “i ricorrenti non hanno ricevuto la notifica del provvedimento di acquisizione sanante n. 457 del 29/5/2013 ex adverso prodotto in giudizio solo in data 20/2/2022, sebbene abbia indubbia natura recettizia”, e hanno chiesto al Collegio di ordinare nei loro confronti la notifica di detto provvedimento, deducendo che “solo all’esito positivo della notifica andrà dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con condanna dei resistenti, in retta applicazione dei principi di causalità e di soccombenza, all’integrale refusione delle spese e competenze di entrambe le fasi del giudizio”.
5. Sul punto il Collegio rileva l’inconferenza della pregiudiziale postulata dai ricorrenti, risultando in atti che la notifica del decreto al proprietario - come catastalmente identificato nella persona del sig. OMISSIS - è stata regolarmente effettuata con nota prot. 2872 del 31 maggio /2013 spedita a mezzo raccomandata a.r. ricevuta a mani dello stesso.
Quanto agli altri proprietari effettivi, in quanto eredi della sig.ra OMISSIS, deve rilevarsi che il provvedimento di acquisizione sanante non è atto recettizio, come invece apoditticamente sostenuto da parte ricorrente la quale nulla ha argomentato al riguardo.
In realtà la disposizione in esame attribuisce alla p.A. il potere di emanare un atto con cui trasferire la proprietà di un bene privato alla mano pubblica, autoritativamente ed unilateralmente, con efficacia ex nunc e nella forma di un trasferimento a titolo originario.
D’altra parte la giurisprudenza ritiene non recettizio persino il decreto di esproprio, nonostante sia lo stesso testo unico a subordinare in modo espresso gli effetti dell'atto alla relativa notifica; in disparte la considerazione che la volontà legislativa di collegare la produzione dell'effetto reale alla notifica al proprietario avrebbe dovuto risultare espressamente dalla lettera dell'art. 42 bis.
Dunque la volontà del destinatario non rileva ai fini della produzione degli effetti tipici dell'atto, cosicché la eventuale mancanza di notifica potrebbe solo incidere sulla decorrenza del termine per l'impugnazione.
A quest’ultimo riguardo, peraltro, va osservato che:
- il decreto di acquisizione sanante risulta trascritto nei pubblici registri in data 4 luglio 2013;
- il decreto, dopo la sua adozione, è stato affisso nell’albo pretorio al Comune di Tufino per l’opportuna pubblicità;
- dell’avvenuta definizione della procedura espropriativa mediante il provvedimento di acquisizione sanante di cui si discute, è stato dato atto già nella sentenza n. 1871/2014 della Corte di Appello di Napoli (pag.15 punto 4) che ha definito il giudizio promosso dai sig.ri Pecchia per la determinazione dell’indennità di occupazione illegittima;
- infine il decreto risulta depositato nel presente giudizio il 20 febbraio 2022.
6. Per quanto precede, non resta al Collegio che prendere atto di quanto sopra e pertanto dichiarare, ex art. 35, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso atteso che – risultando ultronea qualsiasi valutazione sulla data di decorrenza del termine per impugnare – è incontestabile che i ricorrenti hanno ormai avuto conoscenza del decreto di acquisizione sanante, sicché ogni ulteriore doglianza va eventualmente proposta avverso tale atto, con conseguente improcedibilità, in questa sede giudiziale, di qualsiasi domanda risarcitoria e/o restitutoria.
È infatti pacifico in giurisprudenza che: “qualora nel corso del giudizio intentato per ottenere la restituzione e/o il risarcimento del danno per equivalente, sopravvenga, anche nel grado di appello, il provvedimento ex art. 42 bis del DPR n. 327 del 2001 (come nel caso in esame - ndr), tutte le aspettative di tutela del privato, risarcitorie e restitutorie, si canalizzano nell’eventuale contenzioso avente ad oggetto il provvedimento di acquisizione sanante intervenuto nel corso del giudizio che, conseguentemente deve concludersi con una declaratoria di improcedibilità del ricorso” (Cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 18.3.2021 n. 2346; id., Sez. II, 8.11.2021 n. 7411; Tar Puglia, Lecce 27.7.2021 n. 1208; Tar Marche, 18.2.2021 n. 143; Cons. Stato, Sez. II, 12.2.2020, n. 1087; id., Sez. VI, 12.9.2018, n. 3848; Tar Veneto, Sez. II, 4.6.2020, n. 496; Cons. Stato, Sez. IV, 30.9.2019, n. 6541; Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4.6..2019, n. 166).
7. Considerato che il decreto ex art.42 bis è stato adottato in corso di causa, in relazione alla soccombenza, seppur virtuale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile, va disposta la condanna della stessa alle spese di giudizio in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento\00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato; le spese possono invece essere compensate nei confronti di OMISSIS in considerazione del peculiare ruolo procedimentale rivestito e della conseguente estromissione processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di OMISSIS disponendone l’estromissione dal giudizio;
b) dichiara il ricorso improcedibile;
c) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che vengono complessivamente liquidate in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre I.V.A., C.P.A., oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che hanno dichiarato di averle anticipate;
d) compensa le spese tra i ricorrenti e OMISSIS
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana
Leonardo Spagnoletti
IL SEGRETARIO