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Abusi paesaggistici minori

Privato
Sabato, 10 Febbraio, 2024 - 11:30

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), sentenza n. 945 del 30 gennaio 2024, indennità risarcitoria per abusi paesaggistici minori

MASSIMA

La circostanza che la l. n. 1497 del 1939 sia stata abrogata definitivamente nel 2008 non ha alcun rilievo quanto all’esistenza dell’illecito da sanare poiché la norma all’epoca vigente è stata riprodotta nel d.lgs. n. 42 del 2004, che ha raccolto le norme esistenti in precedenti testi legislativi, cosicché possono considerarsi abrogate solo le fattispecie non contenute nel nuovo testo unico, trattandosi, negli altri casi, di mera modifica del nomen iuris. Pertanto, l’indennità risarcitoria, oggi disciplinata dall’art.167 del d.lgs. n. 42 del 2004, in caso di abusi paesaggistici cd. minori, che era già prevista dall’art.15 l. 1497/1939, è dovuta.

SENTENZA

N. 00945/2024REG.PROV.COLL.

N. 00026/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Massari, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici della Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n.36;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, Sezione Prima, n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il Cons. Ugo De Carlo, nessuno presente per le parti e vista l’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione depositata dalla Regione Puglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La signora -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso avverso l’atto dirigenziale regionale n.44 del 12 marzo 2014, avente ad oggetto l’applicazione delle indennità risarcitorie di cui all’art.167 d.lgs. 42/2004 e art.1, comma 37, lett. B2. L.308/2004.

2. In effetti l’appellante aveva realizzato, previa comunicazione asseverata del 6 settembre 1995, un volume tecnico di mq. 37 sul terrazzo della sua casa sita in Brindisi all’epoca ricadente in zona non vincolata. Successivamente aveva trasformava quel vano tecnico in volume abitativo e con istanza del 10 dicembre 2004 chiedeva la sanatoria per quella trasformazione del volume tecnico in volume abitativo ai sensi del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella l. n. 326/2003.

La Soprintendenza con nota del 29 gennaio 2009 aveva assentito al mantenimento dell’opera sotto il profilo paesaggistico con conseguente rilascio del provvedimento che autorizzava il cambiamento di destinazione d’uso.

Il 12 maggio 2014 veniva notificato alla ricorrente l’atto dirigenziale del Servizio Regionale Urbanistica n. 44 del 17 marzo 2014 di applicazione della indennità risarcitoria di cui all’art.167 D.lgs. 42/2004, avverso il quale l’interessata propone ricorso al TAR per la Puglia.

3. Quest’ultimo ha respinto il ricorso affermando innanzitutto che il vincolo paesaggistico era esistente già all’epoca di realizzazione del volume tecnico e che l’indennità risarcitoria costituiva presupposto imprescindibile per la sanabilità dell’abuso paesaggistico; ha aggiunto che era inoltre priva di rilievo la circostanza che si fosse realizzato un mero cambio di destinazione d’uso senza lavori esterni, così come era irrilevante, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.

4. L’appello è affidato a tre motivi, sostanzialmente reiterativi di cui proposti in primo grado, ma secondo l’interessata malamente apprezzati e ingiustamente respinti.

4.1. Con il primo motivo si ribadisce che l’autorizzazione paesaggistica non era necessaria e che comunque era stata rilasciata con la sanatoria dal Comune di Brindisi in data 24 giugno 2010 relativamente alle opere edilizie consistenti in una mera ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di un volume tecnico in civile abitazione sul terrazzo, sanatoria peraltro preceduta dai pareri di compatibilità ambientale favorevole emessi dal Nucleo di Valutazione Paesaggistica del Comune in data 9 dicembre 2008 e dalla Soprintendenza in data 29 gennaio 2009. E’ stato anche sottolineato che la sanzione prevista all’epoca dalla L. 1497/1939 era stata definitivamente abrogata nel 2008; che la modifica della destinazione d’uso non aveva comportato alcun danno sul piano paesistico e infine che, trattandosi di un intervento minore ai sensi del d.P.R. 31/2017, non era necessaria l’autorizzazione paesaggistica.

4.2. Con il secondo motivo si sottolinea l’avvenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria poiché l’illecito edilizio era cessato con il rilascio del parere favorevole in data 29 gennaio 2009 da parte della Soprintendenza, mentre il provvedimento impugnato era stato emesso oltre cinque anni dopo in violazione dell’art. 28 L. 689/1981.

4.3. Con il terzo motivo si reitera la censura relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, omissione che avrebbe impedito all’appellante di far presente le sue ragioni evitando un provvedimento lesivo.

5. La Regione Puglia si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

6. L’appello è infondato, il che consente di prescindere dall’esame della questione, pur rilevabile d’ufficio, dell’inammissibilità del gravame a causa del mancato deposito della sentenza impugnata ex art. 94 c.p.a..

6.1. Relativamente al primo motivo di gravame, va premesso che la circostanza che la L. 1497/1939 sia stata abrogata definitivamente nel 2008 non ha alcun rilievo quanto all’esistenza dell’illecito da sanare poiché la norma all’epoca vigente è stata riprodotta nel d.lgs. 42/2004, che ha raccolto le norme esistenti in precedenti testi legislativi cosicché possono considerarsi abrogate solo le fattispecie non contenute nel nuovo testo unico, trattandosi negli altri casi di mera modifica del nomen iuris.

Pertanto l’indennità risarcitoria, oggi disciplinata dall’art.167 del d.lgs. 42/2004 in caso di abusi paesaggistici cd. minori, era già prevista dall’art.15 l. 1497/1939.

L’autorizzazione paesaggistica era necessaria anche all’epoca della realizzazione del volume tecnico in base alla L. 310/1995, mentre le successive autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza e dal Comune di Brindisi, invocate dall’appellante a sostegno della non necessità dell’autorizzazione, devono considerarsi autorizzazioni in sanatoria dal momento che, all’epoca in cui fu chiesta la modifica della destinazione d’uso del manufatto, era emerso che l’autorizzazione paesistica non era stata richiesta; se l’autorizzazione fosse stata a suo tempo richiesta quando furono effettuate le modifiche interne era evidente che non vi sarebbe stato il pagamento di alcuna sanzione.

E’ inconferente il richiamo al d.P.R. 31/2017 che non era vigente all’epoca dei fatti.

In conclusione l’ottenimento di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria comporta il pagamento della sanzione prevista dall’art. 167 d.lgs. 42/2004, come già correttamente affermato il primo giudice.

6.2. Il secondo motivo di gravame, a prescindere dalla sua infondatezza, è ancor prima inammissibile poiché si tratta di censura non sollevata nel giudizio di primo grado, come si ricava dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e quindi avanzata in violazione dell’art. 104 c.p.a.

6.3. Il terzo motivo di gravame è ugualmente da respingere, dal momento che l’atto impugnato ha natura vincolata e la partecipazione del privato non avrebbe potuto modificare il contenuto del provvedimento dal momento che i criteri di determinazione della sanzione sono indicati dalla legge.

7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante a rifondere le spese del presente giudizio alla Regione Puglia che si liquidano in € 5.000 (cinquemila), oltre agli accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Ugo De Carlo

Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

Pubblicato in: Edilizia » Giurisprudenza

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